Pubblicata in Gazzetta Ufficiale l’ordinanza del Ministero della Salute del 1 aprile 2022 Adozione delle «LINEE GUIDA PER LA RIPRESA DELLE ATTIVITA’ ECONOMICHE E SOCIALI» Misure specifiche per i singoli settori di attività:
– Ristorazione e cerimonie.
– Attività turistiche e ricettive.
– Cinema e spettacoli dal vivo.
– Piscine termali e centri benessere.
– Servizi alla persona.
– Commercio.
– Musei, archivi, biblioteche, luoghi della cultura e mostre.
– Parchi tematici e di divertimento.
– Circoli culturali, centri sociali e ricreativi.
– Convegni, congressi e grandi eventi fieristici.
– Sale giochi, sale scommesse, sale bingo e casinò.
– Sagre e fiere locali.
– Corsi di formazione.
– Sale da ballo e discoteche.
CORSI DI FORMAZIONE.
Le presenti indicazioni si applicano alle attività formative, diverse dalle attività scolastiche, educative, formative e universitarie di cui al decreto-legge n. 52/2021 e s.m.i., da realizzare nei diversi contesti (aula, laboratori e imprese) compresi gli esami finali (teorici e/o pratici), le attività di verifica, di accompagnamento, tutoraggio e orientamento in gruppo e individuali.
Ad integrazione delle misure di carattere generale già descritte, si riportano di seguito alcune misure integrative di maggiore dettaglio.
Privilegiare, laddove possibile, l’organizzazione delle attività in gruppi il più possibile omogenei (es. utenti frequentanti il medesimo intervento; utenti della stessa azienda) e solo in subordine organizzare attività per gruppo promiscui.
Laddove possibile, con particolare riferimento alle esercitazioni pratiche, privilegiare l’utilizzo degli spazi esterni.
Gli spazi destinati all’attività devono essere organizzati in modo da assicurare il mantenimento di almeno 1 metro di separazione tra gli utenti (estensibile ad almeno 2 metri in base allo scenario epidemiologico di rischio), anche in relazione alle specificità del corso.
Resta inteso che nelle attività pratiche dovranno essere utilizzati, se previsti, gli ordinari dispositivi di protezione individuale associati ai rischi delle singole attività.
La postazione del docente deve essere situata ad almeno 2 metri dalla prima fila dei discenti. Dovrà essere garantita la regolare igienizzazione degli ambienti, in ogni caso al termine di ogni attività di un gruppo di utenti, con particolare attenzione alle superfici più frequentemente toccate, ai servizi igienici e alle parti comuni (es. aree ristoro, tastiere dei distributori automatici di bevande e snack ).
Eventuali strumenti e attrezzature dovranno essere puliti e disinfettati ad ogni cambio di utente; in ogni caso andrà garantita una adeguata disinfezione ad ogni fine giornata. Qualora la specifica attività o attrezzatura preveda l’utilizzo frequente e condiviso da parte di più soggetti (a titolo esemplificativo nel caso di cucine industriali e relative attrezzature specifiche), sarà necessario procedere alla igienizzazione frequente delle mani o dei guanti (se previsti).
Per gli allievi in stage presso terzi, si applicano le disposizioni/ protocolli della struttura/azienda ospitante. In presenza di più stagisti presso la medesima struttura/azienda e in attuazione di detti protocolli potrà essere necessario articolare le attività di stage secondo turni da concordare con l’allievo, il responsabile dell’azienda/struttura ospitante e/o tutor aziendale.
News sicurezza ambiente qualità E-learning HSE, Banca dati Newsletter 10 del 17 Marzo 2022, Fitosanitari, Lavoratori fragili, Formazione, Agenti biologici.
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Bandi per disoccupati e inoccupati della Regione. Scadenze per le domande tra 14 marzo e 18 maggio
Si tratta di iniziative di formazione integrata (formazione + tirocinio con indennità di frequenza) per favorire l’inserimento lavorativo attraverso percorsi di qualificazione professionale.
Sono rivolti a disoccupati e inoccupati iscritti ai centri per l’impiego regionali che abbiamo compiuto 18 anni o – comunque – assolto al diritto/dovere all’istruzione e formazione.
Ulteriori ed eventuali requisiti sono indicati in ciascun singolo avviso.
La selezione dei candidati sarà effettuata da un’apposita commissione nominata dall’Arpal secondo la normativa vigente.
Si svolgerà ai sensi di quanto disposto con Determinazione Dirigenziale n. 222 del 2/3/21 di Arpal e – in ogni caso – nelle modalità indicate in ciascun avviso pubblicato.
I corsi
I nuovi percorsi sono 12 – ai quali se ne aggiungono 3 ancora attivi del precedente intervento – e hanno la finalità di formare una serie di figure professionali che comprendono:
Risk and business continuity manager
Industrial fundraiser
Industrial sustainability specialist
Progettazione e sviluppo di soluzioni software
Amministrazione e gestione dei sistemi informativi
Gestione di applicazioni multimediali per azioni di marketing e commercializzazione multicanale
Tecnico per lo sviluppo dei sistemi di tracciabilita’ delle produzioni enogastronomiche umbre
Tecnico dell’alimentazione funzionale personalizzata a supporto della qualità della vita
Analista di immagini biomedicali
Systems administrator: skills per le nuove tecnologie
Data scientist
Tecnico di manutenzione e riparazione di elettrodomestici
I termini per presentare la domanda variano da avviso ad avviso e sono distribuiti in un arco temporale che va dal 14 marzo al prossimo 18 maggio.
Per informazioni generali sugli avvisi contattare i numeri 075.911 6251 – 911 6254.
Per informazioni
Contattare gli Enti di formazione che organizzano gli specifici percorsi formativi per informazioni sui corsi, iscrizioni, requisiti ecc.
Rivolgersi ai Centri per l’Impiego per informazioni sullo stato occupazionale e iscrizione.
L’INL con la circolare n. 1 del 16 febbraio 2022, fornisce le prime indicazioni in riferimento alle modifiche introdotte dall’art. 13 del D.L. n. 146/2021, come convertito dalla L. n. 215/2021, che disciplina gli obblighi formativi in materia di salute e sicurezza del lavoro.
Oggetto: art. 37, D.Lgs. n. 81/2008 come modificato dal D.L. n. 146/2021 (conv. da L. n. 215/2021) – obblighi formativi in materia di salute e sicurezza sul lavoro.
L’art. 13 del D.L. n. 146/2021, come convertito dalla L. n. 215/2021, ha introdotto importanti modifiche all’art. 37 del D.Lgs. n. 81/2008 che disciplina gli obblighi formativi in materia di salute e sicurezza del lavoro.
Con la presente circolare si forniscono le prime indicazioni, condivise con l’Ufficio legislativo del Ministero del lavoro e delle politiche sociali che si è espresso con nota prot. n. 1410 del 16 febbraio 2022, con specifico riferimento alle novità che, in materia di formazione, interessano datori di lavoro, dirigenti e preposti.
Con successiva nota saranno fornite indicazioni in relazione alle ulteriori novità introdotte dal D.L. n. 146/2021 non affrontate in questa sede.
Soggetti destinatari degli obblighi formativi: datore di lavoro
Una prima novità è contenuta nel nuovo comma 7 del citato art. 37, secondo il quale “il datore di lavoro, i dirigenti e i preposti ricevono un’adeguata e specifica formazione e un aggiornamento periodico in relazione ai propri compiti in materia di salute e sicurezza sul lavoro, secondo quanto previsto dall’accordo di cui al comma 2, secondo periodo”.
La disposizione individua anzitutto, quale nuovo soggetto destinatario degli obblighi formativi, il datore di lavoro il quale, unitamente ai dirigenti ed ai preposti, deve ricevere una “adeguata e specifica formazione e un aggiornamento periodico” secondo quanto previsto da un accordo da adottarsi in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano.
Alla Conferenza è infatti demandato il compito di adottare, entro il 30 giugno 2022, “un accordo nel quale provvede all’accorpamento, alla rivisitazione e alla modifica degli accordi attuativi del presente decreto in materia di formazione, in modo da garantire:
a) l’individuazione della durata, dei contenuti minimi e delle modalità della formazione obbligatoria a carico del datore di lavoro;
b) l’individuazione delle modalità della verifica finale di apprendimento obbligatoria per i discenti di tutti i percorsi formativi e di aggiornamento obbligatori in materia di salute e sicurezza sul lavoro e delle modalità delle verifiche di efficacia della formazione durante lo svolgimento della prestazione lavorativa”.
Per quanto concerne il datore di lavoro, l’accordo demandato alla Conferenza costituisce dunque elemento indispensabile per l’individuazione del nuovo obbligo a suo carico. Sarà infatti l’accordo a determinare non soltanto la durata e le modalità della formazione ma anche i contenuti minimi della stessa, pertanto la verifica circa il corretto adempimento degli obblighi di legge potrà correttamente effettuarsi solo una volta che sia stato adottato il predetto accordo.
Segue: dirigenti e preposti
Per quanto concerne l’individuazione degli obblighi formativi a carico dei dirigenti e dei preposti va anzitutto ricordato che la precedente formulazione del comma 7 dell’art. 37 già prevedeva obblighi formativi a loro carico, stabilendo che “i dirigenti e i preposti ricevono a cura del datore di lavoro, un’adeguata e specifica formazione e un aggiornamento periodico in relazione ai propri compiti in materia di salute e sicurezza del lavoro.
I contenuti della formazione di cui al presente comma comprendono:
a) principali soggetti coinvolti e i relativi obblighi;
b) definizione e individuazione dei fattori di rischio;
c) valutazione dei rischi;
d) individuazione delle misure tecniche, organizzative e procedurali di prevenzione e protezione”.
In sostituzione di tale formulazione il legislatore oggi richiede, anche nei confronti dei dirigenti e dei preposti, una “un’adeguata e specifica formazione e un aggiornamento periodico in relazione ai propri compiti in materia di salute e sicurezza sul lavoro, secondo quanto previsto dall’accordo di cui al comma 2, secondo periodo”, rimettendone dunque la disciplina alla Conferenza.
Inoltre, con specifico riferimento alla figura del preposto, il nuovo comma 7-ter stabilisce che “per assicurare l’adeguatezza e la specificità della formazione nonché l’aggiornamento periodico dei preposti ai sensi del comma 7, le relative attività formative devono essere svolte interamente con modalità in presenza e devono essere ripetute con cadenza almeno biennale e comunque ogni qualvolta sia reso necessario in ragione dell’evoluzione dei rischi o all’insorgenza di nuovi rischi”.
A fronte di tale nuovo quadro normativo occorre dunque formulare alcune osservazioni.
La sostituzione del comma 7 dell’art. 37 che disciplinava gli obblighi formativi a carico di dirigenti e preposti con una formulazione che prevede una formazione “adeguata e specifica” secondo quanto previsto dall’accordo da adottarsi in Conferenza entro il 30 giugno 2022, non fa venire meno, nelle more della sua adozione, l’obbligo formativo a loro carico.
In assenza del nuovo accordo dirigenti e preposti dovranno pertanto essere formati secondo quanto già previsto dal vigente accordo n. 221 del 21 dicembre 2011 adottato dalla Conferenza permanente ai sensi del primo periodo del comma 2 dell’art. 37 del D.Lgs. n. 81/2008 e che non è stato interessato dalle modifiche introdotte dal D.L. n. 146/2021.
Con specifico riferimento alla figura del preposto, tenuto conto di quanto già previsto dal comma 7-ter dell’art. 37 già citato, occorre inoltre specificare quanto segue.
I requisiti della adeguatezza e specificità della formazione del preposto, da garantire attraverso modalità interamente in presenza e periodicità almeno biennale, attengono evidentemente e complessivamente ai contenuti della formazione che sarà declinata entro il 30 giugno 2022 in sede di Conferenza, in quanto riferiti alla formazione di cui al nuovo comma 7 dell’art. 37 (e non più genericamente alla formazione dei lavoratori di cui al comma 2 dello stesso articolo) che a sua volta rinvia specificatamente al secondo periodo del comma 2 e cioè alle scelte che saranno effettuate in Conferenza.
Pertanto, anche tali requisiti andranno verificati in relazione alla nuova disciplina demandata alla Conferenza alla quale, così come del resto già avvenuto in occasione dell’accordo del 2011, occorrerà riferirsi in relazione alla introduzione di un periodo transitorio utile a conformarsi alle nuove regole (v. in particolare par. 10 dell’accordo n. 211 del 21 dicembre 2011 recante “Disposizioni transitorie”).
Obblighi formativi e prescrizione
Come già chiarito, gli obblighi formativi in capo al datore di lavoro, ai dirigenti e ai preposti saranno declinati dal nuovo accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, da adottarsi entro il 30 giugno p.v.
Ne consegue che i nuovi obblighi in capo a tali soggetti, ivi comprese le modalità di adempimento richieste al preposto (formazione in presenza con cadenza almeno biennale), non potranno costituire elementi utili ai fini della adozione del provvedimento di prescrizione ai sensi del D.Lgs. n. 758/1994.
Obbligo di addestramento
Altra novità introdotta in sede di conversione del D.L. n. 146/2021 riguarda gli obblighi di addestramento.
Il comma 5 dell’art. 37 già prevedeva che l’addestramento deve avvenire “da persona esperta e sul luogo di lavoro”. Il legislatore, in tal caso, ha inteso specificare che “l’addestramento consiste nella prova pratica, per l’uso corretto e in sicurezza di attrezzature, macchine, impianti, sostanze, dispositivi, anche di protezione individuale; l’addestramento consiste, inoltre, nell’esercitazione applicata, per le procedure di lavoro in sicurezza. Gli interventi di addestramento effettuati devono essere tracciati in apposito registro anche informatizzato”.
Trattasi dunque di contenuti obbligatori della attività di addestramento che trovano immediata applicazione, anche per quanto concerne il tracciamento degli addestramenti in un “apposito registro informatizzato” che riguarderà, evidentemente, le attività svolte successivamente all’entrata in vigore del provvedimento e cioè dal 21 dicembre 2021.
Ne consegue che la violazione degli obblighi di addestramento si realizza anche qualora venga accertata l’assenza della “prova pratica” e/o della “esercitazione applicata” richieste dalla nuova disciplina introdotta dal D.L. n. 146/2021. Non rileva ai fini sanzionatori invece il tracciamento dell’addestramento nel registro informatizzato, elemento comunque utile sotto il diverso profilo delle procedure accertative e rispetto al quale sarà possibile l’emanazione di una disposizione.
I corsi eLearning personalizzati sono progettati per soddisfare le esigenze specifiche dei tuoi studenti e le esigenze aziendali della tua organizzazione. Questo articolo mostra 3 esempi efficaci di formazione eLearning personalizzata.
Esempi efficaci di eLearning personalizzato
Le soluzioni di eLearning personalizzate aiutano a migliorare le prestazioni degli studenti. I corsi di eLearning personalizzati sono progettati utilizzando il contenuto, i colori, i temi e le immagini che sono unici per la tua organizzazione. Queste soluzioni sono progettate specificamente per i dipendenti in base alle esigenze di formazione, ai ruoli lavorativi e alle esigenze e strategie aziendali dell’organizzazione.
I contenuti di eLearning personalizzati sviluppati utilizzando la moderna progettazione didattica e i principi di progettazione visiva creeranno senza dubbio un’esperienza di apprendimento di grande impatto per gli studenti. Puoi utilizzare un’ampia varietà di formati di progettazione dell’apprendimento come animazioni, scenari, interattività, ludicizzazione e video per coinvolgere e coinvolgere gli studenti.
Sono disponibili molte strategie di apprendimento, insieme agli strumenti più recenti e alle nuove tecnologie da considerare per l’implementazione. La formazione eLearning personalizzata aiuta a migliorare la produttività complessiva e crea un ROI positivo consentendo ai tuoi studenti di sviluppare nuove abilità e competenze.
Questo articolo esaminerà 3 esempi efficaci e di grande impatto di formazione eLearning personalizzata:
1. Usa l’eLearning personalizzato per spiegare meglio il processo
L’esempio mostrato qui è un modulo di formazione eLearning personalizzato sul Regolamento generale sulla protezione dei dati (GDPR). L’obiettivo della formazione è spiegare come i dipendenti possono garantire la sicurezza dei dati personali nell’organizzazione e come rispettare tutte le norme e i regolamenti generali sulla protezione dei dati.
Questi moduli di formazione sono progettati per fornire ai dipendenti conoscenze pratiche su come eseguire varie operazioni con risorse informative seguendo il flusso di lavoro di conformità al GDPR. I moduli di formazione includono interessanti interattività e video clip per spiegare meglio il processo.
2. Usa l’eLearning personalizzato per progettare corsi visivamente accattivanti
Sappiamo tutti che le organizzazioni utilizzano diverse applicazioni software per le loro operazioni aziendali. I tuoi dipendenti dovrebbero comprendere l’importanza delle licenze software e perché è importante proteggere le operazioni aziendali da pratiche non etiche e minacce informatiche. E’ necessario creare un corso eLearning personalizzato coinvolgente con varie interattività sul concetto di licenza e conformità.
Questo è un modulo eLearning personalizzato sulle licenze e la conformità del software. Il corso è ben progettato utilizzando colori, temi, grafica e interattività piacevoli. L’obiettivo principale è creare consapevolezza tra i soci dell’azienda sulle licenze software e sulle pratiche etiche durante l’utilizzo di applicazioni software sviluppate dai produttori di apparecchiature originali (OEM). Gli studenti possono vedere una mappa visiva del loro percorso di apprendimento nelle diapositive iniziali. Possono selezionare e apprendere gli argomenti nel rispettivo ordine per completare il modulo con successo.
3. Usa l’eLearning personalizzato per un facile accesso alle informazioni sul prodotto
Le soluzioni di eLearning personalizzate forniscono informazioni ai dipendenti più velocemente e in tempo reale. Ciò è particolarmente utile per i team di vendita e marketing che sono in prima linea e presentano le informazioni su prodotti e servizi ai clienti e parlano direttamente con i consumatori finali.
Conclusione
Nella formazione eLearning personalizzata, il contenuto di apprendimento è organizzato in modo da ridurre al minimo il carico cognitivo, aumentare la comprensione dello studente e ottenere una migliore fidelizzazione. Poiché i corsi eLearning personalizzati sono incentrati sullo studente, coinvolgono gli studenti e li motivano a completare la formazione.
La Legge 40 del 14 febbraio 1987, finalizzata a garantire continuità gestionale e di governance alle strutture di coordinamento nazionale degli Enti di formazione privati che operano a livello locale su più amministrazioni regionali.
A partire dalla Legge 40/87, che prevedeva “norme per la copertura delle spese generali di amministrazione degli Enti privati gestori di attività formative”, e tramite una serie di provvedimenti successivi, di cui quello attualmente in vigore è il DM 107/2015, il Ministero del Lavoro concede agli Enti privati, che svolgono attività rientranti nell’ambito delle competenze statali sulla formazione, contributi per le spese generali di amministrazione relative al coordinamento operativo a livello nazionale degli Enti medesimi, non coperte da contributo regionale.
Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale concede agli enti privati, che svolgono attività rientranti nell’ambito delle competenze statali come definite dall’articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione e dalle vigenti normative in materia, contributi per le spese generali di amministrazione relative al coordinamento operativo a livello nazionale degli enti medesimi, non coperte da contributo regionale.
Termini e modalità di presentazione delle istanze per il contributo anno 2022
Il Decreto Ministeriale n. 107/2015, in corso di validità, illustra i termini e le modalità per la presentazione dell’istanza di richiesta del contributo agli enti privati gestori di attività formative di cui alla Legge n. 40/1987, per l’anno 2022, unitamente alla modulistica e alle indicazioni operative.
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