Obblighi formativi. circolare 1 2022 INL

Salute e sicurezza sul lavoro: obblighi formativi

L’INL con la circolare n. 1 del 16 febbraio 2022, fornisce le prime indicazioni in riferimento alle modifiche introdotte dall’art. 13 del D.L. n. 146/2021, come convertito dalla L. n. 215/2021, che disciplina gli obblighi formativi in materia di salute e sicurezza del lavoro.

Oggetto: art. 37, D.Lgs. n. 81/2008 come modificato dal D.L. n. 146/2021 (conv. da L. n. 215/2021) – obblighi formativi in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

L’art. 13 del D.L. n. 146/2021, come convertito dalla L. n. 215/2021, ha introdotto importanti modifiche all’art. 37 del D.Lgs. n. 81/2008 che disciplina gli obblighi formativi in materia di salute e sicurezza del lavoro.

Con la presente circolare si forniscono le prime indicazioni, condivise con l’Ufficio legislativo del Ministero del lavoro e delle politiche sociali che si è espresso con nota prot. n. 1410 del 16 febbraio 2022, con specifico riferimento alle novità che, in materia di formazione, interessano datori di lavoro, dirigenti e preposti.

Con successiva nota saranno fornite indicazioni in relazione alle ulteriori novità introdotte dal D.L. n. 146/2021 non affrontate in questa sede.

Soggetti destinatari degli obblighi formativi: datore di lavoro

Una prima novità è contenuta nel nuovo comma 7 del citato art. 37, secondo il quale “il datore di lavoro, i dirigenti e i preposti ricevono un’adeguata e specifica formazione e un aggiornamento periodico in relazione ai propri compiti in materia di salute e sicurezza sul lavoro, secondo quanto previsto dall’accordo di cui al comma 2, secondo periodo”.

La disposizione individua anzitutto, quale nuovo soggetto destinatario degli obblighi formativi, il datore di lavoro il quale, unitamente ai dirigenti ed ai preposti, deve ricevere una “adeguata e specifica formazione e un aggiornamento periodico” secondo quanto previsto da un accordo da adottarsi in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano.

Alla Conferenza è infatti demandato il compito di adottare, entro il 30 giugno 2022, “un accordo nel quale provvede all’accorpamento, alla rivisitazione e alla modifica degli accordi attuativi del presente decreto in materia di formazione, in modo da garantire:
a) l’individuazione della durata, dei contenuti minimi e delle modalità della formazione obbligatoria a carico del datore di lavoro;
b) l’individuazione delle modalità della verifica finale di apprendimento obbligatoria per i discenti di tutti i percorsi formativi e di aggiornamento obbligatori in materia di salute e sicurezza sul lavoro e delle modalità delle verifiche di efficacia della formazione durante lo svolgimento della prestazione lavorativa”.

Per quanto concerne il datore di lavoro, l’accordo demandato alla Conferenza costituisce dunque elemento indispensabile per l’individuazione del nuovo obbligo a suo carico. Sarà infatti l’accordo a determinare non soltanto la durata e le modalità della formazione ma anche i contenuti minimi della stessa, pertanto la verifica circa il corretto adempimento degli obblighi di legge potrà correttamente effettuarsi solo una volta che sia stato adottato il predetto accordo.

Segue: dirigenti e preposti

Per quanto concerne l’individuazione degli obblighi formativi a carico dei dirigenti e dei preposti va anzitutto ricordato che la precedente formulazione del comma 7 dell’art. 37 già prevedeva obblighi formativi a loro carico, stabilendo che “i dirigenti e i preposti ricevono a cura del datore di lavoro, un’adeguata e specifica formazione e un aggiornamento periodico in relazione ai propri compiti in materia di salute e sicurezza del lavoro.

I contenuti della formazione di cui al presente comma comprendono:
a) principali soggetti coinvolti e i relativi obblighi;
b) definizione e individuazione dei fattori di rischio;
c) valutazione dei rischi;
d) individuazione delle misure tecniche, organizzative e procedurali di prevenzione e protezione”.

In sostituzione di tale formulazione il legislatore oggi richiede, anche nei confronti dei dirigenti e dei preposti, una “un’adeguata e specifica formazione e un aggiornamento periodico in relazione ai propri compiti in materia di salute e sicurezza sul lavoro, secondo quanto previsto dall’accordo di cui al comma 2, secondo periodo”, rimettendone dunque la disciplina alla Conferenza.

Inoltre, con specifico riferimento alla figura del preposto, il nuovo comma 7-ter stabilisce che “per assicurare l’adeguatezza e la specificità della formazione nonché l’aggiornamento periodico dei preposti ai sensi del comma 7, le relative attività formative devono essere svolte interamente con modalità in presenza e devono essere ripetute con cadenza almeno biennale e comunque ogni qualvolta sia reso necessario in ragione dell’evoluzione dei rischi o all’insorgenza di nuovi rischi”.

A fronte di tale nuovo quadro normativo occorre dunque formulare alcune osservazioni.

La sostituzione del comma 7 dell’art. 37 che disciplinava gli obblighi formativi a carico di dirigenti e preposti con una formulazione che prevede una formazione “adeguata e specifica” secondo quanto previsto dall’accordo da adottarsi in Conferenza entro il 30 giugno 2022, non fa venire meno, nelle more della sua adozione, l’obbligo formativo a loro carico.

In assenza del nuovo accordo dirigenti e preposti dovranno pertanto essere formati secondo quanto già previsto dal vigente accordo n. 221 del 21 dicembre 2011 adottato dalla Conferenza permanente ai sensi del primo periodo del comma 2 dell’art. 37 del D.Lgs. n. 81/2008 e che non è stato interessato dalle modifiche introdotte dal D.L. n. 146/2021.

Con specifico riferimento alla figura del preposto, tenuto conto di quanto già previsto dal comma 7-ter dell’art. 37 già citato, occorre inoltre specificare quanto segue.

I requisiti della adeguatezza e specificità della formazione del preposto, da garantire attraverso modalità interamente in presenza e periodicità almeno biennale, attengono evidentemente e complessivamente ai contenuti della formazione che sarà declinata entro il 30 giugno 2022 in sede di Conferenza, in quanto riferiti alla formazione di cui al nuovo comma 7 dell’art. 37 (e non più genericamente alla formazione dei lavoratori di cui al comma 2 dello stesso articolo) che a sua volta rinvia specificatamente al secondo periodo del comma 2 e cioè alle scelte che saranno effettuate in Conferenza.

Pertanto, anche tali requisiti andranno verificati in relazione alla nuova disciplina demandata alla Conferenza alla quale, così come del resto già avvenuto in occasione dell’accordo del 2011, occorrerà riferirsi in relazione alla introduzione di un periodo transitorio utile a conformarsi alle nuove regole (v. in particolare par. 10 dell’accordo n. 211 del 21 dicembre 2011 recante “Disposizioni transitorie”).

Obblighi formativi e prescrizione

Come già chiarito, gli obblighi formativi in capo al datore di lavoro, ai dirigenti e ai preposti saranno declinati dal nuovo accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, da adottarsi entro il 30 giugno p.v.

Ne consegue che i nuovi obblighi in capo a tali soggetti, ivi comprese le modalità di adempimento richieste al preposto (formazione in presenza con cadenza almeno biennale), non potranno costituire elementi utili ai fini della adozione del provvedimento di prescrizione ai sensi del D.Lgs. n. 758/1994.

Obbligo di addestramento

Altra novità introdotta in sede di conversione del D.L. n. 146/2021 riguarda gli obblighi di addestramento.

Il comma 5 dell’art. 37 già prevedeva che l’addestramento deve avvenire “da persona esperta e sul luogo di lavoro”. Il legislatore, in tal caso, ha inteso specificare che “l’addestramento consiste nella prova pratica, per l’uso corretto e in sicurezza di attrezzature, macchine, impianti, sostanze, dispositivi, anche di protezione individuale; l’addestramento consiste, inoltre, nell’esercitazione applicata, per le procedure di lavoro in sicurezza. Gli interventi di addestramento effettuati devono essere tracciati in apposito registro anche informatizzato”.

Trattasi dunque di contenuti obbligatori della attività di addestramento che trovano immediata applicazione, anche per quanto concerne il tracciamento degli addestramenti in un “apposito registro informatizzato” che riguarderà, evidentemente, le attività svolte successivamente all’entrata in vigore del provvedimento e cioè dal 21 dicembre 2021.

Ne consegue che la violazione degli obblighi di addestramento si realizza anche qualora venga accertata l’assenza della “prova pratica” e/o della “esercitazione applicata” richieste dalla nuova disciplina introdotta dal D.L. n. 146/2021. Non rileva ai fini sanzionatori invece il tracciamento dell’addestramento nel registro informatizzato, elemento comunque utile sotto il diverso profilo delle procedure accertative e rispetto al quale sarà possibile l’emanazione di una disposizione.

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Esempi efficaci di eLearning personalizzato

I corsi eLearning personalizzati sono progettati per soddisfare le esigenze specifiche dei tuoi studenti e le esigenze aziendali della tua organizzazione. Questo articolo mostra 3 esempi efficaci di formazione eLearning personalizzata.

Esempi efficaci di eLearning personalizzato
Le soluzioni di eLearning personalizzate aiutano a migliorare le prestazioni degli studenti. I corsi di eLearning personalizzati sono progettati utilizzando il contenuto, i colori, i temi e le immagini che sono unici per la tua organizzazione. Queste soluzioni sono progettate specificamente per i dipendenti in base alle esigenze di formazione, ai ruoli lavorativi e alle esigenze e strategie aziendali dell’organizzazione.

I contenuti di eLearning personalizzati sviluppati utilizzando la moderna progettazione didattica e i principi di progettazione visiva creeranno senza dubbio un’esperienza di apprendimento di grande impatto per gli studenti. Puoi utilizzare un’ampia varietà di formati di progettazione dell’apprendimento come animazioni, scenari, interattività, ludicizzazione e video per coinvolgere e coinvolgere gli studenti.

Sono disponibili molte strategie di apprendimento, insieme agli strumenti più recenti e alle nuove tecnologie da considerare per l’implementazione. La formazione eLearning personalizzata aiuta a migliorare la produttività complessiva e crea un ROI positivo consentendo ai tuoi studenti di sviluppare nuove abilità e competenze.

Questo articolo esaminerà 3 esempi efficaci e di grande impatto di formazione eLearning personalizzata:

1. Usa l’eLearning personalizzato per spiegare meglio il processo
L’esempio mostrato qui è un modulo di formazione eLearning personalizzato sul Regolamento generale sulla protezione dei dati (GDPR). L’obiettivo della formazione è spiegare come i dipendenti possono garantire la sicurezza dei dati personali nell’organizzazione e come rispettare tutte le norme e i regolamenti generali sulla protezione dei dati.

Questi moduli di formazione sono progettati per fornire ai dipendenti conoscenze pratiche su come eseguire varie operazioni con risorse informative seguendo il flusso di lavoro di conformità al GDPR. I moduli di formazione includono interessanti interattività e video clip per spiegare meglio il processo.

2. Usa l’eLearning personalizzato per progettare corsi visivamente accattivanti
Sappiamo tutti che le organizzazioni utilizzano diverse applicazioni software per le loro operazioni aziendali. I tuoi dipendenti dovrebbero comprendere l’importanza delle licenze software e perché è importante proteggere le operazioni aziendali da pratiche non etiche e minacce informatiche. E’ necessario creare un corso eLearning personalizzato coinvolgente con varie interattività sul concetto di licenza e conformità.

Questo è un modulo eLearning personalizzato sulle licenze e la conformità del software. Il corso è ben progettato utilizzando colori, temi, grafica e interattività piacevoli. L’obiettivo principale è creare consapevolezza tra i soci dell’azienda sulle licenze software e sulle pratiche etiche durante l’utilizzo di applicazioni software sviluppate dai produttori di apparecchiature originali (OEM). Gli studenti possono vedere una mappa visiva del loro percorso di apprendimento nelle diapositive iniziali. Possono selezionare e apprendere gli argomenti nel rispettivo ordine per completare il modulo con successo.

3. Usa l’eLearning personalizzato per un facile accesso alle informazioni sul prodotto
Le soluzioni di eLearning personalizzate forniscono informazioni ai dipendenti più velocemente e in tempo reale. Ciò è particolarmente utile per i team di vendita e marketing che sono in prima linea e presentano le informazioni su prodotti e servizi ai clienti e parlano direttamente con i consumatori finali.

Conclusione
Nella formazione eLearning personalizzata, il contenuto di apprendimento è organizzato in modo da ridurre al minimo il carico cognitivo, aumentare la comprensione dello studente e ottenere una migliore fidelizzazione. Poiché i corsi eLearning personalizzati sono incentrati sullo studente, coinvolgono gli studenti e li motivano a completare la formazione.

Enti di formazione. Contributi Legge 40/87

La Legge 40 del 14 febbraio 1987, finalizzata a garantire continuità gestionale e di governance alle strutture di coordinamento nazionale degli Enti di formazione privati che operano a livello locale su più amministrazioni regionali.

A partire dalla Legge 40/87, che prevedeva “norme per la copertura delle spese generali di amministrazione degli Enti privati gestori di attività formative”, e tramite una serie di provvedimenti successivi, di cui quello attualmente in vigore è il DM 107/2015, il Ministero del Lavoro concede agli Enti privati, che svolgono attività rientranti nell’ambito delle competenze statali sulla formazione, contributi per le spese generali di amministrazione relative al coordinamento operativo a livello nazionale degli Enti medesimi, non coperte da contributo regionale.

Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale concede agli enti privati, che svolgono attività rientranti nell’ambito delle competenze statali come definite dall’articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione e dalle vigenti normative in materia, contributi per le spese generali di amministrazione relative al coordinamento operativo a livello nazionale degli enti medesimi, non coperte da contributo regionale.

Termini e modalità di presentazione delle istanze per il contributo anno 2022

​ Il Decreto Ministeriale n. 107/2015, in corso di validità, illustra i termini e le modalità per la presentazione dell’istanza di richiesta del contributo agli enti privati gestori di attività formative di cui alla Legge n. 40/1987, per l’anno 2022, unitamente alla modulistica e alle indicazioni operative.

Scarica la documentazione necessaria:

Articolo 37 del d lgs 81 2008. Gennaio 2022

Articolo 37 – Le modifiche dell’articolo 37 del d lgs 81 2008

  1. Il datore di lavoro assicura che ciascun lavoratore riceva una formazione sufficiente ed adeguata in materia di salute e sicurezza, anche rispetto alle conoscenze linguistiche, con particolare riferimento a:

a) concetti di rischio, danno, prevenzione, protezione, organizzazione della prevenzione aziendale, diritti e doveri dei vari soggetti aziendali, organi di vigilanza, controllo, assistenza;

b) rischi riferiti alle mansioni e ai possibili danni e alle conseguenti misure e procedure di prevenzione e protezione caratteristici del settore o comparto di appartenenza dell’azienda.

 

  1. La durata, i contenuti minimi e le modalità della formazione di cui al comma 1 sono definiti mediante Accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano adottato, previa consultazione delle parti sociali, entro il termine di dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo. Entro il 30 giugno 2022, la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano adotta un accordo nel quale provvede all’accorpamento, alla rivisitazione e alla modifica degli accordi attuativi del presente decreto in materia di formazione, in modo da garantire:

a) l’individuazione della durata, dei contenuti minimi e delle modalità della formazione obbligatoria a carico del datore di lavoro;

b) l’individuazione delle modalità della verifica finale di apprendimento obbligatoria per i discenti di tutti i percorsi formativi e di aggiornamento obbligatori in materia di salute e sicurezza sul lavoro e delle modalità delle verifiche di efficacia della formazione durante lo svolgimento della prestazione lavorativa;

 

  1. Il datore di lavoro assicura, altresì, che ciascun lavoratore riceva una formazione sufficiente ed adeguata in merito ai rischi specifici di cui ai titoli del presente decreto successivi al I. Ferme restando le disposizioni già in vigore in materia, la formazione di cui al periodo che precede è definita mediante l’Accordo di cui al comma 2.

 

  1. La formazione e, ove previsto, l’addestramento specifico devono avvenire in occasione:

a) della costituzione del rapporto di lavoro o dell’inizio dell’utilizzazione qualora si tratti di somministrazione di lavoro;

b) del trasferimento o cambiamento di mansioni;

c) della introduzione di nuove attrezzature di lavoro o di nuove tecnologie, di nuove sostanze e miscele pericolose.

 

  1. L’addestramento viene effettuato da persona esperta e sul luogo di lavoro. L’addestramento consiste nella prova pratica, per l’uso corretto e in sicurezza di attrezzature, macchine, impianti, sostanze, dispositivi, anche di protezione individuale; l’addestramento consiste, inoltre, nell’esercitazione applicata, per le procedure di lavoro in sicurezza. Gli interventi di addestramento effettuati devono essere tracciati in apposito registro anche informatizzato.

 

  1. La formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti deve essere periodicamente ripetuta in relazione all’evoluzione dei rischi o all’insorgenza di nuovi rischi.

 

  1. Il datore di lavoro, i dirigenti e i preposti ricevono un’adeguata e specifica formazione e un aggiornamento periodico in relazione ai propri compiti in materia di salute e sicurezza sul lavoro, secondo quanto previsto dall’accordo di cui al comma 2, secondo periodo.

 

7-bis. La formazione di cui al comma 7 può essere effettuata anche presso gli organismi paritetici di cui all’articolo 51 o le scuole edili, ove esistenti, o presso le associazioni sindacali dei datori di lavoro o dei lavoratori.

 

7-ter. Per assicurare l’adeguatezza e la specificità della formazione nonché l’aggiornamento periodico dei preposti ai sensi del comma 7, le relative attività formative devono essere svolte interamente con modalità in presenza e devono essere ripetute con cadenza almeno biennale e comunque ogni qualvolta sia reso necessario in ragione dell’evoluzione dei rischi o all’insorgenza di nuovi rischi.

 

  1. I soggetti di cui all’articolo 21, comma 1, possono avvalersi dei percorsi formativi appositamente definiti, tramite l’Accordo di cui al comma 2, in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano.

 

  1. I lavoratori incaricati dell’attività di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave ed immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell’emergenza devono ricevere un’adeguata e specifica formazione e un aggiornamento periodico; in attesa dell’emanazione delle disposizioni di cui al comma 3 dell’articolo 46, continuano a trovare applicazione le disposizioni di cui al decreto del Ministro dell’interno in data 10 marzo 1998, pubblicato nel S.O. alla G.U. n. 81 del 7 aprile 1998, attuativo dell’articolo 13 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626(N).

 

  1. Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza ha diritto ad una formazione particolare in materia di salute e sicurezza concernente i rischi specifici esistenti negli ambiti in cui esercita la propria rappresentanza, tale da assicurargli adeguate competenze sulle principali tecniche di controllo e prevenzione dei rischi stessi.

 

  1. Le modalità, la durata e i contenuti specifici della formazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza sono stabiliti in sede di contrattazione collettiva nazionale, nel rispetto dei seguenti contenuti minimi:

a) principi giuridici comunitari e nazionali;

b) legislazione generale e speciale in materia di salute e sicurezza sul lavoro;

c) principali soggetti coinvolti e i relativi obblighi;

d) definizione e individuazione dei fattori di rischio;

e) valutazione dei rischi;

f) individuazione delle misure tecniche, organizzative e procedurali di prevenzione e protezione;

g) aspetti normativi dell’attività di rappresentanza dei lavoratori;

h) nozioni di tecnica della comunicazione.

La durata minima dei corsi è di 32 ore iniziali, di cui 12 sui rischi specifici presenti in azienda e le conseguenti misure di prevenzione e protezione adottate, con verifica di apprendimento. La contrattazione collettiva nazionale disciplina le modalità dell’obbligo di aggiornamento periodico, la cui durata non può essere inferiore a 4 ore annue per le imprese che occupano dai 15 ai 50 lavoratori e a 8 ore annue per le imprese che occupano più di 50 lavoratori.

 

  1. La formazione dei lavoratori e quella dei loro rappresentanti deve avvenire, in collaborazione con gli organismi paritetici, ove presenti nel settore e nel territorio in cui si svolge l’attività del datore di lavoro, durante l’orario di lavoro e non può comportare oneri economici a carico dei lavoratori.

 

  1. Il contenuto della formazione deve essere facilmente comprensibile per i lavoratori e deve consentire loro di acquisire le conoscenze e competenze necessarie in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Ove la formazione riguardi lavoratori immigrati, essa avviene previa verifica della comprensione e conoscenza della lingua veicolare utilizzata nel percorso formativo.

 

  1. Le competenze acquisite a seguito dello svolgimento delle attività di formazione di cui al presente decreto sono registrate nel libretto formativo del cittadino di cui all’articolo 2, comma 1, lettera i), del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276(N), e successive modificazioni, se concretamente disponibile in quanto attivato nel rispetto delle vigenti disposizioni. Il contenuto del libretto formativo è considerato dal datore di lavoro ai fini della programmazione della formazione e di esso gli organi di vigilanza tengono conto ai fini della verifica degli obblighi di cui al presente decreto.

 

14-bis. In tutti i casi di formazione ed aggiornamento, previsti dal presente decreto legislativo per dirigenti, preposti, lavoratori e rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza in cui i contenuti dei percorsi formativi si sovrappongano, in tutto o in parte, è riconosciuto il credito formativo per la durata e per i contenuti della formazione e dell’aggiornamento corrispondenti erogati. Le modalità di riconoscimento del credito formativo e i modelli per mezzo dei quali è documentata l’avvenuta formazione sono individuati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentita la Commissione consultiva permanente di cui all’articolo 6. Gli istituti di istruzione e universitari provvedono a rilasciare agli allievi equiparati ai lavoratori, ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettera a), e dell’articolo 37, comma 1, lettere a) e b), del presente decreto, gli attestati di avvenuta formazione sulla salute e sicurezza sul lavoro.

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Credito imposta, Formazione, GDPR, Green Pass

News sicurezza ambiente qualità  E-learning HSE, Banca dati Newsletter 27 del 28 Luglio 2021, Credito imposta, Formazione, GDPR, Green Pass.

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Formazione nuovo credito di imposta

 

DL Sostegni-bis: tax credit formazione professionale di alto livello Le imprese che sostengono direttamente la formazione del proprio personale nell’ambito delle nuove tecnologie o che pongono in essere iniziative finalizzate allo sviluppo e all’acquisizione. Per i propri dipendenti un credito di imposta pari al 25% delle spese sostenute e fino ad un importo massimo di 30.000 euro e può essere portato a credito direttamente nel modello F24. …LEGGI TUTTO


 

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Newsletter 27 del 28 Luglio 2021

Formazione nuovo credito di imposta

DL Sostegni-bis: tax credit formazione professionale di alto livello

Le imprese che sostengono direttamente la formazione del proprio personale nell’ambito delle nuove tecnologie o che pongono in essere iniziative finalizzate allo sviluppo e all’acquisizione di competenze manageriali dei neo-laureati possono beneficiare del credito di imposta in proporzione alle spese sostenute.

Sono due le misure dedicate alla formazione del personale e dei giovani contenute nel testo di conversione del Decreto Sostegni bis.

Si tratta, rispettivamente dell’art. 48 bis “Credito d’imposta sui costi sostenuti dalle imprese per la formazione professionale di alto livello dei propri dipendenti”, e dell’art. 60 bis.

Con la prima misura agevolativa, lo Stato riconosce a favore delle imprese che decidono di investire sulla formazione di alto livello dei propri dipendenti un credito di imposta pari al 25% delle spese sostenute e fino ad un importo massimo di 30.000 euro e può essere portato a credito direttamente nel modello F24.

Il credito di imposta è riconosciuto a tutte le imprese indipendentemente dalle dimensioni e dal settore che sostengono spese per l’attività di formazione professionale di alto livello nel periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 Dicembre 2020.

L’agevolazione fiscale si applica sui corsi di specializzazione e perfezionamento nell’ambito delle nuove tecnologie, di durata non inferiore a sei mesi, svolti in Italia o all’estero.

il credito è riconosciuto per la formazione spesa negli ambiti legati allo sviluppo di nuove tecnologie e all’approfondimento delle conoscenze delle tecnologie previste dal Piano nazionale industria 4.0, quali big data e analisi dei dati, cloud e fog computing, cybersecurity, digital twin, sistemi di visualizzazione e realtà au¬mentata, robotica avanzata e cobot, manifattura additiva, IOT e integrazione digitale dei processi aziendali.

Per quanto concerne la seconda misura (di cui all’art. 60 bis del decreto di conversione del Decreto Sostegni bis), alle imprese che sostengono finanziariamente l’ingresso dei giovani nel settore produttivo, lo Stato riconosce un credito d’imposta – utilizzabile esclusivamente in compensazione – fino al:

  • 100% delle spese sostenute, se si tratta di piccole e micro imprese;
  • 90% delle spese sostenute, se si tratta di medie imprese;
  • 80% per le grandi imprese. Il credito di imposta, così ripartito per percentuali, è da intendersi operante su un importo massimo di 100.000 euro.

Le imprese che intendono ottenere il credito di imposta, devono sostenere economicamente la formazione dei giovani tramite l’istituzione di borse di studio o attraverso il finanziamento di corsi di formazione finalizzati allo sviluppo e all’acquisizione di competenze manageriali, promossi da università pubbliche o da società di formazione avanzate e accreditate per la formazione continua professionale e manageriale.

SCARICA Gazzetta Ufficiale del 24 luglio 2021, n. 176

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Tante le misure in materia di sicurezza, ambiente ed energia:

art. 1-quinquies: tra i contributi a sostegno economico delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza anche quelli a compensazione dei costi sostenuti per la sanificazione dei locali e l’adozione di dispositivi di protezione individuale per gli ospiti e gli operatori;
art. 5: proroga della riduzione degli oneri delle bollette elettriche;
art. 5-bis: misure per il settore elettrico tra cui l’utilizzo a fini compensativi di parte dei proventi delle aste delle quote di emissione di anidride carbonica;
art. 6: agevolazioni per la Tari;
Art. 6-ter: misure di sostegno per l’installazione di tecnologie per il potenziamento della selezione e per l’avvio al riciclo dell’alluminio piccolo e leggero;
art. 7-ter: aree naturali protette;
art. 9-bis: differimento della Tari;
art. 10: tra le misure di sostegno al settore sportivo anche un contributo a fondo perduto a ristoro delle spese sanitarie di sanificazione e prevenzione;
art. 11-ter: semplificazione e rifinanziamento della misura «Nuova Sabatini»;
art. 28: iniziative internazionali per il finanziamento dei «beni pubblici globali» in materia di salute e clima;
art. 32: credito d’imposta per la sanificazione e l’acquisto di dispositivi di protezione;
art. 32-bis: autorizzazione alla vendita di dispositivi di protezione individuale presso le rivendite di generi di monopolio;
art. 41: tra le misure per i contratti di rioccupazione, anche l’esonero dei datori di lavoro dal versamento del 100 per cento dei complessivi contributi previdenziali;
art. 48-bis: credito d’imposta sui costi sostenuti dalle imprese per la formazione;
art. 50: interventi urgenti per la vigilanza e la sicurezza sui luoghi di lavoro;
art. 51: disposizioni urgenti in materia di trasporto pubblico locale;
art. 58: tra le misure urgenti per la scuola, risorse anche per: sicurezza nei luoghi di lavoro; smaltimento di rifiuti; acquisto di dispositivi di protezione; svolgimento dell’attività didattica in condizioni di sicurezza e interventi di sanificazione;
art. 66: tra le disposizioni urgenti in tema di previdenza e assistenza nel settore dello spettacolo, l’estensione dell’obbligo di assicurazione Inail contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali ai lavoratori autonomi iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo e al personale orchestrale delle fondazioni lirico-sinfoniche;
art. 73-quinquies: disposizioni in materia di incentivi per l’acquisto di veicoli meno inquinanti;
art. 74: tra le misure a favore delle forse dell’ordine, anche finanziamenti per la sanificazione e la disinfezione straordinaria degli uffici, degli ambienti e dei mezzi nonché per l’adeguata dotazione di Dpi;
art. 75-bis: tra le misure urgenti per la sicurezza degli uffici e del personale all’estero l’autorizzazione a stipulare polizze assicurative per prestazioni sanitarie in caso di infortunio;
art. 77: disposizioni finanziarie, tra le altre, a copertura dei danni agli immobili derivanti dall’esposizione prolungata all’inquinamento provocato dagli stabilimenti siderurgici di Taranto del gruppo Ilva.

Strutture formative devono essere accreditate secondo i modelli regionali definiti dall’Accordo del 20/3/08.

Conferenza Stato-Regioni su standard minimi accreditamento strutture formative del 20 marzo 2008.