Rischi connessi all’esposizione all’amianto durante il lavoro.
La direttiva europea 2023/2668. La direttiva europea 2023/2668: la protezione dei lavoratori contro i rischi dall’esposizione all’amianto
Il 30 novembre 2023 è stata pubblicata, sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea, la direttiva 2023/2668, che modifica la direttiva 2009/148/CE sulla protezione dei lavoratori contro i rischi connessi all’esposizione all’amianto durante il lavoro. INAIL 2026
Amianto, nuove regole europee: più tutele per i lavoratori e limiti di esposizione dieci volte più bassi
La Direttiva europea 2023/2668 aggiorna la disciplina sulla protezione dei lavoratori esposti all’amianto, modificando la precedente Direttiva 2009/148/CE. Il provvedimento punta a ridurre al minimo i rischi legati a un agente cancerogeno ancora presente in edifici, infrastrutture, mezzi di trasporto e alcuni contesti industriali.
Secondo il documento Inail, in Europa sono ancora potenzialmente esposti all’amianto tra 4,1 e 7,3 milioni di lavoratori. Dopo il bando dell’amianto nell’Unione Europea, il rischio riguarda soprattutto attività di rimozione, manutenzione, ristrutturazione, demolizione, gestione dei rifiuti pericolosi e interventi accidentali su materiali contenenti amianto.
Una delle novità principali è l’ampliamento del campo di applicazione: la direttiva riguarda anche lavori di manutenzione, ristrutturazione e demolizione di edifici costruiti prima del divieto nazionale dell’amianto, attività estrattive e di scavo in “pietre verdi”, oltre alla lotta antincendio e alla gestione delle emergenze.
Il testo introduce inoltre una distinzione tra tre forme di esposizione: attiva, nei cantieri di bonifica; passiva, per chi lavora vicino ad attività che disturbano materiali contenenti amianto; e secondaria, quando le fibre possono essere trasportate a casa tramite vestiti o capelli di persone esposte professionalmente.
Tra le misure più rilevanti figura l’abbassamento del limite massimo di esposizione occupazionale da 0,1 a 0,01 fibre per cm³, cioè dieci volte inferiore al precedente. Dal 21 dicembre 2029 sarà inoltre obbligatorio utilizzare metodiche più sensibili, come microscopia elettronica a scansione o trasmissione, per misurare i livelli di amianto e includere anche le fibre più sottili.
La direttiva rafforza anche gli obblighi per i datori di lavoro: prima di interventi di rimozione, demolizione, manutenzione o ristrutturazione dovranno essere raccolte informazioni sulla presenza o possibile presenza di amianto. In caso di materiali non identificati disturbati durante i lavori, le attività dovranno cessare immediatamente fino all’adozione di misure adeguate.
Previsti inoltre obblighi più stringenti su notifica agli organi di vigilanza, uso dei dispositivi di protezione individuale, formazione specifica dei lavoratori, sorveglianza sanitaria e registrazione degli esposti. Anche nei casi di esposizione sporadica e di debole intensità, i lavoratori dovranno essere sottoposti a sorveglianza medica e inseriti nel Registro degli Esposti.
In Italia, le nuove disposizioni sono state recepite dal d.lgs. 213/2025 e inserite nel d.lgs. 81/08, modificando il Titolo IX, Capo III. L’obiettivo è aumentare la tracciabilità delle attività svolte in presenza di amianto e rafforzare la tutela della salute degli operatori del settore.










