Attuazione della direttiva 2012/18/UE relativa al controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose

sostanzeAttuazione della direttiva 2012/18/UE relativa al controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose

Decreto Legislativo 26 giugno 2015 n. 105, Gazzetta ufficiale 14 luglio 2015

Entrata in vigore del provvedimento: 29/07/2015

Il decreto detta disposizioni finalizzate a prevenire incidenti rilevanti connessi a determinate sostanze pericolose e a limitarne le conseguenze per la salute umana e per l’ambiente. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono ad adeguare i rispettivi ordinamenti alle norme fondamentali contenute nel presente decreto secondo le previsioni dei rispettivi statuti e delle relative norme di attuazione. Le disposizioni del presente decreto recanti obblighi o adempimenti a carico del gestore nei confronti delle regioni o degli organi regionali si intendono riferite per le province autonome di Trento e di Bolzano, alla provincia autonoma territorialmente competente; quelle che rinviano a organi tecnici regionali o interregionali si intendono riferite agli enti, agli organismi e alle strutture compresi negli enti territoriali di area vasta, di cui all’articolo 1, commi 2 e 3, della legge 7 aprile 2014, n. 56, competenti secondo il rispettivo ordinamento.

Il decreto non si applica:
a) agli stabilimenti, agli impianti o ai depositi militari;
b) ai pericoli connessi alle radiazioni ionizzanti derivanti dalle sostanze;
c) salvo quanto previsto al comma 4, al trasporto di sostanze pericolose e al deposito temporaneo intermedio direttamente connesso, su strada, per ferrovia, per idrovia interna e marittima o per via aerea, comprese le attività  di carico e scarico e il trasferimento intermodale presso le banchine, i moli o gli scali ferroviari di smistamento e terminali, al di fuori degli stabilimenti soggetti al presente decreto;
d) al trasporto di sostanze pericolose in condotte, comprese le stazioni di pompaggio al di fuori degli stabilimenti soggetti al presente decreto;
e) allo sfruttamento, ovvero l’esplorazione, l’estrazione e il trattamento di minerali in miniere e cave, anche mediante trivellazione;
f) all’esplorazione e allo sfruttamento offshore di minerali, compresi gli idrocarburi;
g) allo stoccaggio di gas in siti sotterranei offshore, compresi i siti di stoccaggio dedicati e i siti in cui si effettuano anche l’esplorazione e lo sfruttamento di minerali, tra cui idrocarburi;

Il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, oltre alle funzioni previste dal presente decreto legislativo in merito a valutazioni e controlli, esercita funzioni di indirizzo e coordinamento in materia di controllo dei pericoli di incidenti rilevanti e provvede allo scambio di informazioni con la Commissione europea e gli Stati membri dell’Unione europea, sulla base delle informazioni fornite dalle autorità  competenti.

Per l’espletamento delle funzioni di cui al presente decreto il Ministero dell’interno istituisce, nell’ambito di ciascuna regione, un Comitato tecnico regionale (CTR).

Ai fini dell’applicazione del presente decreto i ministeri competenti si avvalgono, in relazione alle specifiche competenze, dell’ISPRA, dell’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), dell’Istituto superiore di sanità  (ISS) e del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco (CNVVF) i quali, nell’ambito delle ordinarie disponibilità  dei propri bilanci, possono elaborare e promuovere programmi di formazione in materia di rischi di incidenti rilevanti. Le Regioni o i soggetti da esse designati si possono avvalere, in relazione alle specifi che competenze, dell’ARPA e, tramite convenzioni, degli organi tecnici nazionali.

Il gestore dello stabilimento redige un documento che definisce la propria politica di prevenzione degli incidenti rilevanti, allegando allo stesso il programma adottato per l’attuazione del sistema di gestione della sicurezza; tale politica è proporzionata ai pericoli di incidenti rilevanti, comprende gli obiettivi generali e i principi di azione del gestore, il ruolo e la responsabilità  degli organi direttivi, nonché l’impegno al continuo miglioramento del controllo dei pericoli di incidenti rilevanti, garantendo al contempo un elevato livello di protezione della salute umana e dell’ambiente.

sicurezza_lavoroDecreto Legislativo 26 giugno 2015 n.105

sicurezza_lavoroDossier Senato