FMEA

Applicazione F.M.E.A. – Valutazione dei Rischi D.Lgs. 81/2008

FMEA

FMEALa FMEA (o Analisi dei modi e degli effetti dei guasti, dall’inglese Failure Mode and Effect Analysis) è una metodologia utilizzata per analizzare le modalità  di guasto o di difetto di un processo, prodotto o sistema.

Generalmente l’analisi è eseguita preventivamente e quindi si basa su considerazioni teoriche e non sperimentali.

Oggi la FMEA è applicata nei più disparati settori manifatturieri, per la sua dimostrata validità  e applicabilità , soprattutto nell’ambito della metodologia Six Sigma orientata al miglioramento della Process Capability.

I VANTAGGI DERIVANTI DALL’APPLICAZIONE DELLA METODOLOGIA FMEA

Attraverso l’applicazione della metodologia FMEA è possibile:
– Individuare preventivamente i potenziali modi di guasto che possono verificarsi durante la produzione, la consegna e l’utilizzo del prodotto.
– Determinare le cause dei modi di guasto riferite sia al processo di progettazione che di produzione/consegna del prodotto.
– Valutare gli effetti dei modi di guasto in ottica di soddisfacimento dei bisogni del cliente (esterno/interno).
– Quantificare il gli indici di rischio e stabilire le priorità  di intervento per eliminare alla radice le cause dei modi di guasto individuati e/o migliorare i sistemi di controllo.
– Identificare le opportune azioni correttive/preventive (a livello di progetto, produzione, utilizzo del prodotto) e valutarne l’impatto complessivo sugli indici di rischio.
Applicazione F.M.E.A. – Valutazione dei Rischi D.Lgs. 81/2008

Algoritmi tipici nella Stima del Rischio

Generalmente la stima e valutazione del rischio viene effettuata con algoritmi del tipo: R = P x D
Dove: R = Rischio (Eventualità  di subire un danno connesso a circostanze più o meno prevedibili) P = Probabilità  di accadimento dell’evento D = Danno

L’approccio P x D, pur se corretto, presenta alcuni limiti, in particolare:
– poca chiarezza nella distinzione dei punteggi che producono uno stesso rischio R (es. 1×4 e 4×1);
– non permette di distinguere se la valutazione sia riferita alle misure di prevenzione già  attuate o ancora da attuare.

Esistono anche altri strumenti per la realizzazione dell’analisi dei rischi.

Un modo di valutazione dei rischi è quello di aggiungere un parametro all’approccio P x D che può risolvere tali questioni, utilizzando i metodi di affidabilità  F.M.E.A. / F.M.E.C.A.
F.M.E.A. Failure mode and effect analysis – Analisi dei modi di guasto/errore e dei loro effetti
F.M.E.C.A Failure Mode, Effects, and Criticality Analysis – Analisi dei modi, degli effetti e della criticità  dei guasti

Con le metodologie F.M.E.A. / F.M.E.C.A., si aggiunge, all’algoritmo R = P x D,”  il parametro “Efficacia”:
1. Gravità 
2. Probabilità 
3. Efficacia

La FMEA (Failure Mode and Effect Analysis, Analisi dei modi e degli effetti dei guasti) è una metodologia utilizzata per analizzare le modalità  di guasto o di difetto di un processo, prodotto o sistema.

Generalmente (ma non necessariamente) l’analisi è eseguita preventivamente e quindi si basa su considerazioni teoriche e non sperimentali, inoltre:
– È una tecnica di tipo previsionale cui è collegato il concetto di affidabilità ;
– È utilizzata per identificare le vulnerabilità  dei processi;
– È elaborata attraverso la partecipazione di un Gruppo di Lavoro multidisciplinare nominato ad hoc per lo studio del problema.

Art. 37 comma 7 del D. Lgs. n. 81 2008

 

In merito all’art. 37 comma 7 del D. Lgs. n. 81/2008 così come modificato con il D. Lgs. n. 106/2009 che così recita: “I dirigenti e i preposti ricevono a cura del datore di lavoro un’adeguata e specifica formazione e un aggiornamento periodico in relazione ai propri compiti in materia di salute e sicurezza del lavoro” si formulano i seguenti quesiti:

” 1) cosa si intende per adeguata formazione?
” 2) si riferisce agli anni di esperienza nello specifico settore ?
” 3) quanti anni minimi di esperienza devono essere considerati?

RISPOSTA

Intanto si premette che la formazione in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro dei dirigenti e dei preposti era stata già  prevista dal D. Lgs. n. 9/4/2008 n. 81, contenente il Testo Unico in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Nell’art. 15 comma 1 lettera o) di tale decreto legislativo, infatti, una informazione ed una formazione adeguata per i dirigenti ed i preposti era stata già  indicata fra le misure generali di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro.

Per quanto riguarda la formazione dei preposti in particolare lo stesso D. Lgs. n. 81/2008 con l’art. 37 comma 7 aveva disposto che questi ricevessero a cura del datore di lavoro ed in azienda un’adeguata e specifica formazione e un aggiornamento periodico in relazione ai propri compiti in materia di salute e sicurezza del lavoro precisando altresì che i contenuti di questa formazione comprendessero la:

a) individuazione dei principali soggetti coinvolti e i relativi obblighi;
b) definizione e individuazione dei fattori di rischio;
c) valutazione dei rischi;
d) individuazione delle misure tecniche, organizzative e procedurali di prevenzione e protezione.

Dal D. Lgs. n. 81/2008 però non sono state fornite particolari indicazioni né sulla durata né sulle modalità  della formazione dei preposti. Per quanto riguarda poi la formazione dei dirigenti lo stesso decreto legislativo, benché questa fosse prevista nell’art. 15, non ha fornito elemento alcuno ma si prevede che ciò sarà  fatto dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano la quale con l’art. 37 comma 2 del D. Lgs. n. 81/2008 è stata già  deputata dal legislatore a fissare, in sostituzione di quanto indicato nel D. M. 16/1/1997, sia la nuova durata che i nuovi contenuti minimi e le nuove modalità  della formazione in materia di salute e di sicurezza sul lavoro sia dei datori di lavoro (art. 34 commi 2 e 3) che dei lavoratori (art. 37 comma 2), cosa del resto sarebbe già  dovuta avvenire dato che a tale Conferenza è stato concesso dal D. Lgs. n. 81/2008 il termine già  trascorso di dodici mesi dalla sua entrata in vigore (entro il 15/5/2009).

Quanto sopra analogamente del resto a quanto è stato fatto per gli addetti ed il responsabile dei servizi di prevenzione e protezione con gli accordi del”  26/1/2006 e del 5/10/2006 in ottemperanza alle disposizioni di cui al D. Lgs. n. 195/2003.

In merito alla formazione dei preposti vengono riportate delle indicazioni di massima ed orientative circa la durata della loro formazione in attesa che venissero fornite dall’organismo competente delle regole specifiche.

Con il decreto correttivo ed integrativo del D. Lgs. 81/2008, contenuto nel D. Lgs. n. 106/2009, ora, l’art. 37 relativo alla formazione dei lavoratori, nel confermare che la formazione deve essere adeguata, e con tale temine deve intendersi ovviamente che la stessa sia corrispondente sia al settore di attività  che ai rischi in esso presenti, ha esplicitamente inserito oltre all’obbligo della formazione dei preposti anche quello della formazione dei dirigenti. Con la stessa modifica, inoltre, essendo stata abrogata la espressione “in azienda” che compariva nel testo originario, è stata eliminata altresì la condizione che la formazione dovesse essere effettuata in azienda ed è stato aggiunto invece con il comma 7-bis che la stessa potesse essere svolta anche presso gli organismi paritetici di cui all’articolo 51 o le scuole edili, ove esistenti, o presso le associazioni sindacali dei datori di lavoro o dei lavoratori.

Ing Porreca Gerardo