AGENTI CHIMICI PERICOLOSI

BIOMARCATORI URINARI DI STRESS OSSIDATIVO E IL LORO RUOLO NEL BIOMONITORAGGIO DELL’ESPOSIZIONE AD AGENTI CHIMICI PERICOLOSI

INAIL 2023

I ROS (Reactive Oxygen Species) e l’RNS (Reactive Nitrogen Species) causano danni ossidativi alle biomolecole quali acidi nucleici, lipidi e proteine.

INTRODUZIONE

L’esposizione umana all’inquinamento atmosferico, ad agenti chimici pericolosi, radiazioni, alcuni stili di vita (abitudine al fumo, consumo di alcool e squilibri nutrizionali) e lo stato di salute (invecchiamento, infiammazione cronica, condizione patologica, uso di farmaci e radioterapia) possono dar luogo a modificazioni ossidative delle basi degli acidi nucleici (DNA e RNA) generate da specie reattive dell’ossigeno (reactive oxygen species – ROS), e a modificazioni delle proteine, generate da specie reattive dell’azoto (reactive nitrogen species – RNS).

ROS e RNS

ROS e RNS sono associate all’invecchiamento cellulare, a malattie degenerative, cardiovascolari, diabete e malattie tumorali, per la loro capacità di danneggiare macromolecole biologiche come DNA e RNA, proteine e lipidi alterando il metabolismo e la vitalità cellulare fino a indurre morte cellulare per necrosi o apoptosi, e causando un danno tissutale di tipo infiammatorio.

STRESS OSSIDATIVO

Lo ‘stress ossidativo’ è determinato da uno squilibrio tra la produzione di ROS e di RNS e la capacità di difesa antiossidante e di riparazione del danno ossidativo da parte di un sistema biologico, che si traduce in un insieme di alterazioni nelle macromolecole biologiche, nelle cellule e nei tessuti.

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Il fact sheet rappresenta un utile compendio nella fase di formazione/informazione, prevista dal d.lgs. 81/2008 e s.m.i., evidenziando l’importanza del ricorso alle idonee misure di prevenzione e di protezione per i lavoratori professionalmente esposti in tutte le fasi di utilizzo delle suddette sostanze.

Piano Mirato di Prevenzione

I piani mirati di prevenzione per l’assistenza alle imprese: metodi, strumenti ed esperienze territoriali

INAIL 2022

Nella Strategia europea 2014 – 2020 sono illustrate le sfide fondamentali in materia di salute e sicurezza comuni tra tutti i paesi dell’UE.

Tale strategia ha individuato gli obiettivi e le azioni per rafforzare la capacità delle micro e piccole imprese nel mettere in atto misure per il controllo e la gestione dei rischi; migliorare la prevenzione delle malattie professionali affrontando i rischi attuali ed emergenti; far fronte al cambiamento demografico e all’impatto di questo sul mondo del lavoro.

L’approccio definito in ambito europeo si incardina nel contesto normativo italiano, dove il d.lgs. 81/2008 e il Piano nazionale di prevenzione (PNP) delineano la competenza delle istituzioni anche verso interventi che forniscano supporto alle aziende e indirizzi per le attività di prevenzione a livello regionale, locale e territoriale.

In linea con le indicazioni dei precedenti PNP, viene ribadita la necessità di sviluppare un’alleanza tra tutti gli attori coinvolti nella salute e sicurezza dei lavoratori ai fini di un’adeguata valutazione e gestione dei rischi.

Inoltre, l’attuale Piano configura il riconoscimento della salute quale processo complesso e dinamico che implica interdipendenza tra fattori e determinanti personali, socioeconomici e ambientali.

A tale scopo, si sottolinea l’importanza della collaborazione intersettoriale e della cooperazione in ambito istituzionale e scientifico attraverso la condivisione dei dati sia per le valutazioni epidemiologiche sia per la ricerca di soluzioni efficaci e la messa a punto di interventi mirati di prevenzione.

In merito all’attività di vigilanza, un chiaro obiettivo è quello di migliorarne la qualità e l’omogeneità anche attraverso l’incremento dell’utilizzo di strumenti di enforcement quali l’audit, l’adozione di programmi e accordi, le metodologie di controllo orientate a settori/rischi specifici.

In tal senso, l’approccio di tipo proattivo da parte degli organi istituzionali riconosce nel Piano mirato di prevenzione lo strumento in grado di organizzare in modo sinergico le attività di vigilanza e di assistenza alle imprese.

Il piano mirato, infatti, si configura come un modello territoriale partecipativo nella prevenzione dei rischi per la salute e la sicurezza sul lavoro, da attivare nelle Regioni da parte dei Servizi di prevenzione delle Asl secondo lo standard di riferimento contenuto nel PNP 2020 – 2025 e approfondito nel presente lavoro.

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Sorveglianza sanitaria eccezionale proroga

Sorveglianza sanitaria eccezionale: proroga dei termini

Sono stati prorogati fino al 31 dicembre 2021 i termini sulla sorveglianza sanitaria eccezionale.

Prorogati fino al 31 dicembre 2021 i termini delle disposizioni inerenti alla Sorveglianza sanitaria eccezionale.

I datori di lavoro pubblici e privati interessati dalla predetta norma possono nuovamente fare richiesta di visita medica per sorveglianza sanitaria dei lavoratori e delle lavoratrici fragili ai servizi territoriali dell’Inail tramite l’apposito servizio online.

Fermo restando quanto previsto per lo svolgimento in sicurezza delle attività produttive e commerciali in relazione al rischio di contagio, l’art. 83 d.l. 34 del 19 maggio 2020 prevede che i datori di lavoro pubblici e privati assicurano la sorveglianza sanitaria eccezionale dei lavoratori maggiormente esposti al rischio, in ragione dell’età, della condizione da immunodepressione e di una pregressa infezione da Covid-19 ovvero da altre patologie che determinano particolari situazioni di fragilità del lavoratore.

L’attività di sorveglianza sanitaria eccezionale si sostanzia in una visita medica sui lavoratori inquadrabili come “fragili” ovvero sui lavoratori che, per condizioni derivanti da immunodeficienze da malattie croniche, da patologie oncologiche con immunodepressione anche correlata a terapie salvavita in corso o da più co-morbilità, valutate anche in relazione dell’età, ritengano di rientrare in tale condizione di fragilità.

Pertanto, il concetto di fragilità va individuato “in quelle condizioni dello stato di salute del lavoratore/lavoratrice rispetto alle patologie preesistenti che potrebbero determinare, in caso di infezione, un esito più grave o infausto e può evolversi sulla base di nuove conoscenze scientifiche sia di tipo epidemiologico che di tipo clinico”.

Per i datori di lavoro che non sono tenuti, ai sensi dell’art. 18, co. 1 lett. a), d.lgs. 81/2008, alla nomina di un medico competente, fermo restando la possibilità di nominarne uno per la durata dello stato di emergenza, la sorveglianza eccezionale può essere richiesta ai servizi territoriali dell’Inail che vi provvedono con i propri medici del lavoro.

Il datore di lavoro o un suo delegato possono inoltrare la richiesta di visita medica attraverso l’apposito servizio online “Sorveglianza sanitaria eccezionale”, reso di nuovo disponibile dal 5 novembre 2020 e accessibile dagli utenti muniti di credenziali dispositive.

Per gli utenti non registrati le credenziali possono essere acquisite tramite:

  • Spid;
  • Inps;
  • Carta nazionale dei servizi (Cns);
  • Inail, con l’invio dell’apposito modulo da inoltrare attraverso i servizi online o da consegnare presso le sedi territoriali Inail.

Nel caso di delega da parte del datore di lavoro, deve essere compilato e inoltrato l’apposito modulo “Mod. 06 SSE delega”, reperibile nella sezione dedicata del portale “Moduli e modelli”.

Una volta inoltrata la richiesta dal datore di lavoro o da un suo delegato, viene individuato il medico della sede territoriale più vicina al domicilio del lavoratore.

All’esito della valutazione della condizione di fragilità, il medico esprimerà il giudizio di idoneità fornendo, in via prioritaria, indicazioni per l’adozione di soluzioni maggiormente cautelative per la salute del lavoratore o della lavoratrice per fronteggiare il rischio da SARS-CoV-2 riservando il giudizio di non idoneità temporanea solo ai casi che non consentano soluzioni alternative.

Successivamente all’invio del giudizio di idoneità, il datore di lavoro riceve una comunicazione con l’avviso di emissione della relativa fattura in esenzione da iva per il pagamento della prestazione effettuata. Con decreto interministeriale del 23 luglio 2020 la tariffa dovuta all’Inail per singola prestazione effettuata è stata fissata in € 50,85.

>> Decreto legge n. 105 del 23 luglio 2021

fonte inail.it

FMEA

Applicazione F.M.E.A. – Valutazione dei Rischi D.Lgs. 81/2008

FMEA

FMEALa FMEA (o Analisi dei modi e degli effetti dei guasti, dall’inglese Failure Mode and Effect Analysis) è una metodologia utilizzata per analizzare le modalità  di guasto o di difetto di un processo, prodotto o sistema.

Generalmente l’analisi è eseguita preventivamente e quindi si basa su considerazioni teoriche e non sperimentali.

Oggi la FMEA è applicata nei più disparati settori manifatturieri, per la sua dimostrata validità  e applicabilità , soprattutto nell’ambito della metodologia Six Sigma orientata al miglioramento della Process Capability.

I VANTAGGI DERIVANTI DALL’APPLICAZIONE DELLA METODOLOGIA FMEA

Attraverso l’applicazione della metodologia FMEA è possibile:
– Individuare preventivamente i potenziali modi di guasto che possono verificarsi durante la produzione, la consegna e l’utilizzo del prodotto.
– Determinare le cause dei modi di guasto riferite sia al processo di progettazione che di produzione/consegna del prodotto.
– Valutare gli effetti dei modi di guasto in ottica di soddisfacimento dei bisogni del cliente (esterno/interno).
– Quantificare il gli indici di rischio e stabilire le priorità  di intervento per eliminare alla radice le cause dei modi di guasto individuati e/o migliorare i sistemi di controllo.
– Identificare le opportune azioni correttive/preventive (a livello di progetto, produzione, utilizzo del prodotto) e valutarne l’impatto complessivo sugli indici di rischio.
Applicazione F.M.E.A. – Valutazione dei Rischi D.Lgs. 81/2008

Algoritmi tipici nella Stima del Rischio

Generalmente la stima e valutazione del rischio viene effettuata con algoritmi del tipo: R = P x D
Dove: R = Rischio (Eventualità  di subire un danno connesso a circostanze più o meno prevedibili) P = Probabilità  di accadimento dell’evento D = Danno

L’approccio P x D, pur se corretto, presenta alcuni limiti, in particolare:
– poca chiarezza nella distinzione dei punteggi che producono uno stesso rischio R (es. 1×4 e 4×1);
– non permette di distinguere se la valutazione sia riferita alle misure di prevenzione già  attuate o ancora da attuare.

Esistono anche altri strumenti per la realizzazione dell’analisi dei rischi.

Un modo di valutazione dei rischi è quello di aggiungere un parametro all’approccio P x D che può risolvere tali questioni, utilizzando i metodi di affidabilità  F.M.E.A. / F.M.E.C.A.
F.M.E.A. Failure mode and effect analysis – Analisi dei modi di guasto/errore e dei loro effetti
F.M.E.C.A Failure Mode, Effects, and Criticality Analysis – Analisi dei modi, degli effetti e della criticità  dei guasti

Con le metodologie F.M.E.A. / F.M.E.C.A., si aggiunge, all’algoritmo R = P x D,”  il parametro “Efficacia”:
1. Gravità 
2. Probabilità 
3. Efficacia

La FMEA (Failure Mode and Effect Analysis, Analisi dei modi e degli effetti dei guasti) è una metodologia utilizzata per analizzare le modalità  di guasto o di difetto di un processo, prodotto o sistema.

Generalmente (ma non necessariamente) l’analisi è eseguita preventivamente e quindi si basa su considerazioni teoriche e non sperimentali, inoltre:
– È una tecnica di tipo previsionale cui è collegato il concetto di affidabilità ;
– È utilizzata per identificare le vulnerabilità  dei processi;
– È elaborata attraverso la partecipazione di un Gruppo di Lavoro multidisciplinare nominato ad hoc per lo studio del problema.

Art. 37 comma 7 del D. Lgs. n. 81 2008

 

In merito all’art. 37 comma 7 del D. Lgs. n. 81/2008 così come modificato con il D. Lgs. n. 106/2009 che così recita: “I dirigenti e i preposti ricevono a cura del datore di lavoro un’adeguata e specifica formazione e un aggiornamento periodico in relazione ai propri compiti in materia di salute e sicurezza del lavoro” si formulano i seguenti quesiti:

” 1) cosa si intende per adeguata formazione?
” 2) si riferisce agli anni di esperienza nello specifico settore ?
” 3) quanti anni minimi di esperienza devono essere considerati?

RISPOSTA

Intanto si premette che la formazione in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro dei dirigenti e dei preposti era stata già  prevista dal D. Lgs. n. 9/4/2008 n. 81, contenente il Testo Unico in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Nell’art. 15 comma 1 lettera o) di tale decreto legislativo, infatti, una informazione ed una formazione adeguata per i dirigenti ed i preposti era stata già  indicata fra le misure generali di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro.

Per quanto riguarda la formazione dei preposti in particolare lo stesso D. Lgs. n. 81/2008 con l’art. 37 comma 7 aveva disposto che questi ricevessero a cura del datore di lavoro ed in azienda un’adeguata e specifica formazione e un aggiornamento periodico in relazione ai propri compiti in materia di salute e sicurezza del lavoro precisando altresì che i contenuti di questa formazione comprendessero la:

a) individuazione dei principali soggetti coinvolti e i relativi obblighi;
b) definizione e individuazione dei fattori di rischio;
c) valutazione dei rischi;
d) individuazione delle misure tecniche, organizzative e procedurali di prevenzione e protezione.

Dal D. Lgs. n. 81/2008 però non sono state fornite particolari indicazioni né sulla durata né sulle modalità  della formazione dei preposti. Per quanto riguarda poi la formazione dei dirigenti lo stesso decreto legislativo, benché questa fosse prevista nell’art. 15, non ha fornito elemento alcuno ma si prevede che ciò sarà  fatto dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano la quale con l’art. 37 comma 2 del D. Lgs. n. 81/2008 è stata già  deputata dal legislatore a fissare, in sostituzione di quanto indicato nel D. M. 16/1/1997, sia la nuova durata che i nuovi contenuti minimi e le nuove modalità  della formazione in materia di salute e di sicurezza sul lavoro sia dei datori di lavoro (art. 34 commi 2 e 3) che dei lavoratori (art. 37 comma 2), cosa del resto sarebbe già  dovuta avvenire dato che a tale Conferenza è stato concesso dal D. Lgs. n. 81/2008 il termine già  trascorso di dodici mesi dalla sua entrata in vigore (entro il 15/5/2009).

Quanto sopra analogamente del resto a quanto è stato fatto per gli addetti ed il responsabile dei servizi di prevenzione e protezione con gli accordi del”  26/1/2006 e del 5/10/2006 in ottemperanza alle disposizioni di cui al D. Lgs. n. 195/2003.

In merito alla formazione dei preposti vengono riportate delle indicazioni di massima ed orientative circa la durata della loro formazione in attesa che venissero fornite dall’organismo competente delle regole specifiche.

Con il decreto correttivo ed integrativo del D. Lgs. 81/2008, contenuto nel D. Lgs. n. 106/2009, ora, l’art. 37 relativo alla formazione dei lavoratori, nel confermare che la formazione deve essere adeguata, e con tale temine deve intendersi ovviamente che la stessa sia corrispondente sia al settore di attività  che ai rischi in esso presenti, ha esplicitamente inserito oltre all’obbligo della formazione dei preposti anche quello della formazione dei dirigenti. Con la stessa modifica, inoltre, essendo stata abrogata la espressione “in azienda” che compariva nel testo originario, è stata eliminata altresì la condizione che la formazione dovesse essere effettuata in azienda ed è stato aggiunto invece con il comma 7-bis che la stessa potesse essere svolta anche presso gli organismi paritetici di cui all’articolo 51 o le scuole edili, ove esistenti, o presso le associazioni sindacali dei datori di lavoro o dei lavoratori.

Ing Porreca Gerardo