Dal 1° luglio previdenza complementare

Dal 1° luglio 2026 entra in vigore l’adesione automatica alla Previdenza Complementare

Dal 1° luglio 2026 entrano in vigore le nuove disposizioni sull’adesione automatica alla previdenza complementare per i lavoratori dipendenti del settore privato.

Le nuove regole riguardano la destinazione del TFR maturando al momento dell’assunzione e distinguono tra lavoratori alla prima assunzione e lavoratori che hanno già avuto precedenti rapporti di lavoro.

La previdenza complementare è il sistema di previdenza privata che consente di integrare la pensione obbligatoria (o pensione di base) con versamenti volontari. Si fonda su una molteplicità di forme pensionistiche (fondi pensione) che raccolgono il risparmio previdenziale degli iscritti e lo valorizzano attraverso i rendimenti ottenuti investendolo sui mercati finanziari. Chiunque intenda costruirsi una pensione complementare, indipendentemente dall’attività svolta, può aderire a un fondo pensione. L’adesione alla previdenza complementare è libera e volontaria.

È possibile costruirsi una pensione complementare mediante l’adesione ad una delle forme pensionistiche complementari – fondi pensione negoziali (chiusi), fondi pensione aperti, piani individuali pensionistici di tipo assicurativo (PIP), fondi pensione preesistenti. I fondi pensione sono vigilati dalla COVIP, l’Autorità di vigilanza preposta al controllo del settore.

Il PIP (Piano individuale pensionistico) è una forma pensionistica complementare realizzata attraverso un contratto di assicurazione sulla vita a cui è possibile aderire solo su base individuale indipendentemente dall’attività lavorativa. Il PIP non può essere destinatario di conferimento del TFR per i lavoratori dipendenti del settore pubblico (o con modalità tacite per i lavoratori dipendenti del settore privato).
I PIP sono costituiti sotto forma di patrimonio separato e autonomo rispetto a quello della compagnia che li istituisce in quanto è destinato esclusivamente al pagamento delle prestazioni agli iscritti; non può essere utilizzato per soddisfare i diritti vantati dai creditori della società.
Sono denominati PIP “nuovi” i PIP conformi al Decreto lgs. 252/2005 e iscritti all’Albo tenuto dalla COVIP. I PIP “vecchi” sono relativi a contratti stipulati fino al 31 dicembre 2006 per i quali l’impresa di assicurazione non abbia provveduto agli adeguamenti previsti dal Decreto lgs. 252/2005 e, pertanto, non possono raccogliere nuove adesioni.

Se sei alla prima assunzione, hai 60 giorni per scegliere se:

  • aderire a una forma pensionistica complementare;
  • mantenere il TFR presso il datore di lavoro;

In assenza di una scelta, si applica il meccanismo di adesione automatica alla forma pensionistica collettiva prevista dal contratto collettivo applicato in azienda oppure, in mancanza, alla forma pensionistica residuale.

Se non è la tua prima assunzione e hai già aderito in passato a una forma pensionistica complementare con conferimento del TFR, hai sempre 60 giorni per indicare al nuovo datore di lavoro a quale fondo pensione destinare il TFR maturando. In questo caso non è possibile optare per il mantenimento del TFR in azienda, salvo il caso in cui la posizione nel fondo pregresso sia stata integralmente riscattata.

Per effettuare questa scelta è necessario utilizzare la forma scritta. In attesa del modello ufficiale che sarà adottato con decreto interministeriale, puoi usare questo draft.

Per maggiori informazioni sulle nuove modalità di adesione automatica, sulla destinazione del TFR e sulle altre novità introdotte dal 1° luglio 2026, consulta la sezione FAQ del Portale dedicata all'”Adesione automatica alla previdenza complementare e destinazione del TFR” al seguente link: FAQ | Portale sulla Previdenza Complementare e le direttive COVIP.

Fonte https://www.lavoro.gov.it/