Certificazione verde in ambito scolastico

Ministero dell’Istruzione, prot. 15 ottobre 2021, n. 1534

Oggetto: Certificazione verde COVID-19 in ambito scolastico.

Legge di conversione n. 133/2021 entrata in vigore il 2 ottobre 2021. Sintesi dei principali contenuti.

Nella Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, del 1° ottobre 2021 è stata pubblicata la legge 24 settembre 2021, n. 133, che, abrogando il decreto-legge 10 settembre 2021, n. 122, converte con modificazioni il decreto-legge 6 agosto 2021, n. 111 e disciplina in maniera unitaria l’impiego della certificazione verde COVID-19 in ambito scolastico.
Al fine di corrispondere a specifiche richieste pervenute da istituzioni scolastiche circa l’attuazione della norma, con la presente nota si fornisce sintesi dei principali contenuti della legge di conversione sopra richiamata e, ovviamente, del decreto-legge cui questa rimanda.

1) Obbligo certificazione verde per il personale scolastico

La legge di conversione n. 133/2021 conferma l’obbligo di possesso e il dovere di esibizione della certificazione verde COVID-19 per tutto il personale scolastico del sistema nazionale di istruzione e per quello dei servizi educativi per l’infanzia, dei centri provinciali per l’istruzione degli adulti (CRIA), dei percorsi di istruzione e formazione professionale (leFP), dei percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore (IFTS) e degli istituti tecnici superiori (ITS). Obbligo introdotto dall’art. 9-ter, commi 1 e 1-bis, del decreto-legge n. 52/2021.

2) Sospensione dal rapporto di lavoro e sanzione amministrativa

La legge di conversione modifica, invece, la disciplina della sospensione del rapporto di lavoro e delle precedenti sanzioni amministrative, in caso di mancato possesso di valida certificazione verde.
La nuova formulazione del comma 2, articolo 9-ter, prevede che l’inadempimento degli obblighi relativi alla certificazione verde COVID-19 «è considerato assenza ingiustificata e non sono corrisposti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominato. A decorrere dal quinto giorno di assenza ingiustificata il rapporto di lavoro è sospeso. La sospensione del rapporto di lavoro è disposta dai dirigenti scolastici e dai responsabili delle istituzioni di cui ai commi 1 e 1-bis e mantiene efficacia fino al conseguimento della condizione di cui al comma 1 e alla scadenza del contratto attribuito per la sostituzione che non supera i quindici giorni». L’assenza dal servizio conseguente al mancato possesso della certificazione verde continua, dunque, ad essere qualificata come «assenza ingiustificata» e a determinare l’immediata sospensione della retribuzione e di ogni altro compenso o emolumento.
In buona sostanza, le novità riguardano:
a) la previsione della durata della sospensione del rapporto di lavoro. Confermata la decorrenza dal quinto giorno di assenza ingiustificata, il termine di efficacia della sospensione è ora specificato dalla norma in ragione del concorso di due condizioni: conseguimento della certificazione verde da parte del “sospeso” e scadenza del contratto di supplenza stipulato con il sostituto. La stessa norma, infatti, al fine di garantire diritto allo studio e continuità del servizio prevede, per la sostituzione del personale assente, la stipulazione di un contratto di supplenza di durata non superiore ai quindici giorni.
Ovvero, il rientro del “sospeso” potrà avvenire con certificazione verde valida e alla conclusione della supplenza conferita per sostituirlo.
b) La mancata conferma – al comma 5, articolo 9-ter – delle sanzioni amministrative a carico del personale scolastico.
Ovvero, non sono più previste sanzioni amministrative a carico del personale scolastico sprovvisto di certificazione verde.

3) Obblighi e conseguenze per soggetti diversi dal personale scolastico

La legge n. 133/2021 – comma 1, art. 9-ter.1, decreto-legge 52/2021 – conferma l’obbligo del possesso e il dovere di esibizione della certificazione verde COVID-19 per chiunque accede alle strutture delle istituzioni scolastiche, educative e formative, compresi i familiari degli alunni.
È pure confermata l’esclusione dell’obbligo per bambini, alunni e studenti, compresi i frequentanti i sistemi regionali di formazione, nonché per i soggetti esenti dalla campagna vaccinale.
La violazione degli obblighi di che trattasi da parte di soggetti diversi dal personale scolastico comporta l’irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria di cui all’art. 4, decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, ovvero, il pagamento di una somma di denaro da 400 a 1000 euro.
Qualora l’accesso alla struttura scolastica risulti motivato da ragioni di servizio o di lavoro, la nuova formulazione della norma – comma 4, art. 9-ter.1, decreto-legge n. 52/2021 – prevede che la sanzione amministrativa si applichi “con esclusivo riferimento al datore di lavoro” e non, dunque, nei confronti del lavoratore.
Ovvero, qualora acceda nell’istituzione scolastica lavoratore esterno privo di valida certificazione verde, la sanzione amministrativa Decumana sarà comminata solo al suo datore di lavoro.
L’accertamento della violazione è di competenza del dirigente scolastico e dei responsabili delle istituzioni scolastiche, educative e formative; l’irrogazione della sanzione è di competenza del Prefetto.

4) Controllo della certificazione verde COVID-19

L’obbligo di verifica del rispetto delle prescrizioni in materia di certificazione verde COVID-19 è confermato in capo ai dirigenti scolastici e ai responsabili delle istituzioni scolastiche, educative e formative. La nuova formulazione degli articoli 9-ter e 9-ter.1 del decreto-legge n. 52/2021 esplicita la possibilità di delegare l’accertamento a personale a tal fine formalmente individuato.
Il controllo della certificazione verde concerne tutto il personale scolastico e tutti i soggetti esterni che accedano alle strutture delle scuole. Sono esclusi bambini, alunni e studenti, compresi i frequentanti i sistemi regionali di formazione, nonché i soggetti esenti dalla campagna vaccinale.
Nei confronti dei soggetti esterni che accedano a scuola per ragioni di servizio o di lavoro, l’obbligo di verifica è anche a carico dei rispettivi datori di lavoro. Il controllo da parte del dirigente scolastico e dei responsabili delle istituzioni scolastiche, in questo caso, deve essere eseguito «a campione».
Per il personale scolastico, le modalità operative di verifica della certificazione verde sono quelle già definite dai decreti del Presidente del Consiglio dei ministri 17 giugno 2021 e 10 settembre 2021. Trovano pertanto conferma le indicazioni fornite dallo scrivente con nota n. 1260 del 30 agosto 2021 e dal Capo Dipartimento per le risorse umane, finanziarie e strumentali con nota n. 953 del 9 settembre 2021.
Importante novità: il Legislatore, in sede di conversione, ha disciplinato l’ipotesi in cui la certificazione verde non sia stata generata e rilasciata all’avente diritto, in formato cartaceo o digitale. In particolare, il comma 1-ter, art. 9-ter, del decreto-legge n. 52/2021 prevede che le disposizioni in materia di certificazione «si intendono comunque rispettate a seguito della presentazione da parte dell’interessato di un certificato rilasciato dalla struttura sanitaria ovvero dall’esercente la professione sanitaria che ha effettuato la vaccinazione o dal medico di medicina generale dell’interessato, che attesta che il soggetto soddisfa una delle condizioni di cui al citato articolo 9, comma 2».

5) Sanzioni per eventuale omesso controllo

Il Legislatore ha confermato l’impianto sanzionatorio nei confronti dei soggetti titolari del dovere di controllo. In particolare, il dirigente scolastico, il responsabile delle istituzioni scolastiche, educative e formative e i loro delegati che omettano di effettuare le verifiche prescritte, sono sottoposti all’irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria di una somma di denaro da euro 400 a euro 1000, secondo le previsioni di cui all’art. 4, decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19.
L’accertamento della violazione del dovere di verifica da parte dei dirigenti scolastici e dei responsabili delle scuole paritarie spetta ai Direttori generali degli uffici scolastici regionali territorialmente competenti. L’accertamento della violazione da parte del personale delegato alla verifica spetta al dirigente scolastico.

6) Accertamento delle violazioni: indicazioni operative

Con nota 16 settembre 2021, prot. n. 1353, lo scrivente ha fornito indicazioni circa le procedure di accertamento della violazione degli obblighi di possesso ed esibizione della certificazione verde da parte del personale scolastico e l’applicazione della sanzione della sospensione dal rapporto di lavoro, offrendo un possibile modello di provvedimento da adottare.
In ipotesi di violazione dei medesimi obblighi da parte di soggetti diversi dal personale scolastico, nonché in tutti i casi di omissione del dovere di controllo, il titolare del dovere di verifica, in conformità alla legge 24 novembre 1981, n. 689, procederà alla contestazione della violazione mediante la redazione di un verbale di accertamento da rilasciarsi in copia al trasgressore. Nel verbale dovranno risultare puntualmente indicati l’obbligo violato (mancato possesso e/o esibizione della certificazione od omesso controllo) e ogni altra informazione utile a rappresentare le circostanze e i fatti oggetto di accertamento.
Il verbale sarà quindi trasmesso al Prefetto territorialmente competente per l’irrogazione della sanzione ai sensi della nuova formulazione dell’art. 9 ter, comma 5 e dell’art. 9 ter.1, comma 4, del decreto-legge 52/2021.
Essendo con la presente nota fornita una sintesi dei contenuti principali della richiamata Legge di conversione n. 133/2021, si rinvia alla lettura integrale del testo coordinato del decreto- legge n. 111/2021 per ogni doveroso approfondimento.

Il Capo Dipartimento
Stefano Versari

DECRETO-LEGGE 21 settembre 2021, n. 127

DECRETO-LEGGE 21 settembre 2021, n. 127

Misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l’estensione dell’ambito applicativo della certificazione verde COVID-19 e il rafforzamento del sistema di screening. (21G00139) (GU Serie Generale n.226 del 21-09-2021 ) note: Entrata in vigore del provvedimento: 22/09/2021.

Per quanto riguarda i i luoghi di lavoro privati, l’art. 3 introduce il nuovo articolo 9-sexies alla Legge 87/2021, che prevede:

a) Obbligo di possedere ed esibire, su richiesta, la Certificazione Verde COVID-19 (cosiddetto Green Pass) per l’accesso ai luoghi di lavoro da parte di chiunque svolga una attività lavorativa, inclusi coloro che svolgono attività di formazione o di volontariato. L’obbligo non si applica a chi è esentato dalla vaccinazione in base ad idonea certificazione rilasciata secondo i criteri definiti con circolare Ministeriale;

b) l’obbligo di verifica del possesso della Certificazione Verde COVID-19 ricade sui datori di lavoro e, per i soggetti esterni che entrano in azienda per svolgervi una attività lavorativa, anche dai rispettivi datori di lavoro;

c) I datori di lavoro, entro il 15 Ottobre, dovranno definire le modalità operative con cui saranno effettuati i controlli, preferibilmente al momento dell’accesso (ad esempio utilizzando l’App Verifica C19) individuando formalmente i soggetti incaricati dell’accertamento delle violazioni. Le sanzioni accertate sono irrogate dal Prefetto, a cui i soggetti incaricati dell’accertamento dovranno trasmetter gli atti.

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Vista la dichiarazione dell’Organizzazione mondiale della sanita’ dell’11 marzo 2020, con la quale l’epidemia da COVID-19 e’ stata valutata come «pandemia» in considerazione dei livelli di diffusivita’ e gravita’ raggiunti a livello globale;

Considerato che l’attuale contesto di rischio impone la prosecuzione delle iniziative di carattere straordinario e urgente intraprese al fine di fronteggiare adeguatamente possibili situazioni di pregiudizio per la collettivita’;

Ritenuta la straordinaria necessita’ e urgenza, di estendere l’obbligo di certificazione verde COVID-19 nei luoghi di lavoro pubblici e privati, al fine di garantire la maggiore efficacia delle misure di contenimento del virus SARS-CoV-2, nonche’ di tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro, prevedendo altresi’ misure volte ad agevolare la somministrazione di test per la rilevazione di antigene SARS-CoV-2 e ad adeguare le previsioni sul rilascio e la durata delle certificazioni verdi COVID-19;

Ritenuta altresi’ la straordinaria necessita’ e urgenza di adottare ulteriori misure di sostegno per il corretto svolgimento di attivita’ sportive, nonche’ di verificare l’andamento dell’epidemia da COVID-19 al fine di adeguare le misure per il contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2 nello svolgimento di attivita’ culturali, sportive, sociali e ricreative;

Trasporti e sicurezza: linee guida

Linee guida per l’informazione agli utenti e le modalità organizzative per il contenimento della diffusione del COVID-19 nel trasporto pubblico con Ordinanza del 30 agosto 2021 del Ministero della Salute.

Pubblicate le nuove linee guida predisposte dal Governo e concordate con le Regioni e le Province autonome, l’Anci e l’Upi per l’organizzazione dei servizi nelle diverse modalità di trasporto in vista della ripresa delle attività lavorative e della riapertura delle scuole.

Per quanto riguarda il trasporto pubblico locale, le nuove linee guida costituiscono la base di riferimento per la predisposizione dei piani di potenziamento dei servizi che Regioni e Province autonome dovranno inviare al Mims entro il 2 settembre.

Il documento prevede “misure di sistema” valide per ogni tipologia di trasporto, mentre nell’allegato tecnico sono esplicitate le misure di settore per il trasporto aereo, per il settore marittimo e portuale, per il trasporto ferroviario, per il trasporto pubblico locale (automobilistico, metropolitano, tranviario, filoviario, funicolari, lacuale, lacunare), di competenza delle Regioni e delle Province Autonome, e per il trasporto commerciale e non di linea.

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L’articolazione dell’orario di lavoro, differenziato con ampie finestre di inizio e fine di attività lavorativa, è importante per modulare la mobilità dei lavoratori e prevenire conseguentemente i rischi di aggregazione connessi alla mobilità generale.

Ugualmente, importante è anche la differenziazione e il prolungamento degli orari di apertura degli uffici, degli esercizi commerciali, dei servizi pubblici e delle scuole di ogni ordine e grado.

Aggiornamento sulle misure di quarantena

Aggiornamento sulle misure di quarantena e di isolamento raccomandate alla luce della circolazione delle nuove varianti SARS-CoV-2 in Italia ed in particolare della diffusione della variante Delta (lignaggio B.1.617.2).

MINISTERO DELLA SALUTE

Aggiornare i protocolli aziendali in merito alla gestione delle quarantene e degli isolamenti, con la collaborazione del Medico Competente, RLS.

Facendo seguito a quanto indicato nelle Circolari n. 3787 del 31/01/2021 “Aggiornamento sulla diffusione a livello globale delle nuove varianti SARS-CoV-2, valutazione del rischio e misure di controllo”, n. 15127 del 12/04/2021 “Indicazioni per la riammissione in servizio dei lavoratori dopo assenza per malattia Covid-19 correlata”, n. 28537 del 25/06/2021 “Aggiornamento della classificazione delle nuove varianti SARS-CoV-2, loro diffusione in Italia e rafforzamento del tracciamento, con particolare riferimento alla variante Delta” e considerando:

– il parere espresso dal Comitato tecnico scientifico di cui all’O.C.D.P.C. n. 751 del 2021 nel verbale n. 39 del 5 agosto 2021 in merito alle condizioni per differenziare il periodo di quarantena precauzionale, per i soggetti che hanno avuto contatti stretti con casi confermati di SARS-CoV2, a seconda che tali soggetti abbiano, o meno, completato il ciclo vaccinale,

– i risultati dell’indagine rapida (quick survey) del 20 Luglio 2021 sulla prevalenza delle varianti VOC (Variants Of Concern) di SARS-CoV-2 in Italia, in cui è emerso che la variante Delta ha una prevalenza superiore al 94% ed è segnalata in tutte le Regioni/PA, sostituendo de facto la variante Alfa1,

– che l’attuale situazione epidemiologica comporta un sovraccarico dei sistemi territoriali e a livello centrale nell’applicazione delle misure attualmente vigenti, si aggiorna quanto riportato nella Circolare n. 22746 del 21/05/2021 “Aggiornamento sulla definizione di caso COVID-19 sospetto per variante VOC 202012/01 e sulle misure di quarantena e di isolamento raccomandate alla luce della diffusione in Italia delle nuove varianti SARS-CoV-2”, relativamente alla durata ed alle modalità di gestione di quarantena ed isolamento.

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Apertura anno scolastico

Il Ministero dell’Istruzione ha inviato alle istituzioni scolastiche la nota operativa con le indicazioni del Comitato Tecnico Scientifico per l’emergenza sanitaria per l’avvio del prossimo anno scolastico 2021-2022.

Il Ministero dell’Istruzione ha pubblicato la nota n. 1107 del 22 luglio 2021 con le indicazioni operative per le Istituzioni scolastiche, in vista del nuovo anno scolastico. Il Comitato tecnico scientifico ha infatti ribadito le disposizioni che le scuole dovranno seguire organizzarsi, dal punto di vista logistico e non solo per gestire in sicurezza il rientro degli alunni e del personale scolastico negli edifici scolastici.

L’obiettivo è dunque completare rapidamente la campagna di vaccinazione del personale della scuola (docente e non docente), come pure degli studenti a partire dai 12 anni ed inoltre continuare a rispettare il distanziamento ed utilizzare i dispositivi di protezione.

Riassunto dei punti:

Didattica in presenza: imprescindibile e indispensabile, adoperarsi a ogni livello per l’inizio in sicurezza e in presenza dell’anno scolastico;
vaccini scuole: vaccino docenti e persone e ragazzi sopra i 12 anni strumento principale per la didattica in presenza, “necessario che la comunità scolastica, continuando a promuovere la conoscenza ed il rispetto delle regole anti-COVID, nel quadro dei propri compiti istituzionali, operi per far comprendere il valore della vaccinazione, sia ai fini della prevenzione del contagio e della tutela della salute (soprattutto dei soggetti più fragili), sia quale misura per la ripresa della normale vita scolastica e con essa della vita sociale del Paese”.;
distanziamento e Dpi: distanziamento prioritario, adozione altre misure in caso di impossibilità di distanziamento, incluso obbligo mascherine al chiuso. “Nella prospettiva della ripresa in presenza delle attività, ferma la tutela della riservatezza, il CTS raccomanda di assicurare l’osservanza dell’obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie aeree in particolare per le persone non vaccinate e di garantire la tutela degli studenti le cui condizioni patologiche, pur consentendo la frequenza scolastica, li espongano a maggiori rischi associati al contagio da Covid-19”.
mascherina operatori durante i pasti, no stoviglie monouso, distanziamento e igienizzazione;
ingressi e uscite: distanziamento, igiene, pulizia mani, astensione con sintomi febbrili, limiti ingressi personale estraneo “non valuta al momento utili test diagnostici preliminari all’accesso a scuola ovvero in ambito scolastico”, restano le abitudinarie regole nella gestione dei casi sospetti;
di prossima pubblicazione il Documento di pianificazione delle attività didattiche, educative e formative in tutte le istituzioni del Sistema nazionale di Istruzione (Piano scuola 2021/2022);
Presidio: “Va da sé che quanto fin qui richiamato si intende riferito allo stato attuale della situazione sanitaria. Ulteriori indicazioni, o diverse declinazioni, potranno essere fornite sulla base degli aggiornamenti che il medesimo CTS ritenesse necessari a causa del variare dello stato dei contagi e della diffusione della pandemia;
scuola come squadra professionale, gestione comune e orizzontale per “cucire per ciascuna scuola un abito su misura”.

nota n. 1107 del 22 luglio 2021

Covid e protezione dal caldo

Come per il 2020, la pianificazione delle attività di prevenzione per contrastare gli effetti del caldo è particolarmente rilevante in relazione all’epidemia COVID-19 e alla sua evoluzione.

E’ importante, in questo contesto, intensificare la sorveglianza socio-sanitaria, soprattutto nei riguardi dei sottogruppi a maggior rischio, per prevenire eventuali peggioramenti delle condizioni di salute.

Secondo l’Organizzazione Mondiale della Sanità il servizio Sanitario deve essere preparato in relazione al verificarsi di possibili emergenze sanitarie associate alle ondate di calore. La pianificazione delle attività di prevenzione è particolarmente rilevante anche per quest’anno in relazione all’epidemia COVID-19.

Di conseguenza le attività relative al 2021 dovranno essere rimodulate per tener conto del concomitante rischio legato all’epidemia in corso, in particolare per la prevenzione degli effetti nei sottogruppi di popolazione più vulnerabili.

Nel mese di giugno verrà condotta una survey che raccoglierà informazioni sulle attività programmate a livello locale. Raccomandazioni per la salute in risposta al caldo e COVID-19 saranno disponibili nell’area dedicata del portale Ministeriale.

In particolare, nella pianificazione delle attività estive vanno messi in rilievo per l’estate 2021 nel contesto dell’epidemia COVID-19:

• Identificare i sottogruppi di popolazione suscettibili al caldo sulla base della presenza di specifiche patologie croniche ed uso di farmaci che possono favorire disturbi da calore, o in condizioni di solitudine e isolamento; identificare tra coloro che sono a maggior rischio di sviluppare effetti avversi del caldo anche i pazienti dimessi/guariti da COVID-19 che manifestano sintomi cronici (pazienti long-term COVID-19).

• Garantire un monitoraggio dei soggetti suscettibili al proprio domicilio, tramite visite domiciliari o, se disponibili sul territorio, sistemi di teleassistenza, nei giorni in cui sono previste condizioni climatiche a rischio per la salute (livello 1, livello 2 e livello 3 del bollettino HHWWS).

Al fine di potenziare la sorveglianza si invita ad utilizzare i sistemi e le misure straordinarie messe in campo per il COVID-19 in particolare la telemedicina e teleassistenza. In caso di accesso domiciliare per la sorveglianza attiva al caldo è essenziale che il personale socio-sanitario di assistenza adotti le necessarie misure di sicurezza relative al COVID-19.

• La sorveglianza dei soggetti suscettibili al caldo deve essere mirata alla permanenza dei pazienti al proprio domicilio attraverso: a) garantendo un efficace trattamento della patologia di base per chi ha una malattia cronica affinché possa effettuare le necessarie visite programmate, terapie o analisi cliniche; b) individuando precocemente l’insorgenza dei sintomi delle patologie associate al caldo (disidratazione, crampi, edemi, stress da calore, colpo di calore)

• Informare i pazienti e i loro familiari su come proteggersi dal caldo continuando a mantenere le opportune misure di protezione dal rischio di contagio da COVID-19.
Ricordare che sintomi come febbre, tosse secca e debolezza possono essere sintomi del COVID-19.

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Infografica Consigli per proteggersi dal caldo durante l’epidemia Covid-19 realizzata da WHO/Europe.

Circolare 18 maggio 2021 – Sistema operativo nazionale di previsione e prevenzione degli effetti del caldo sulla salute – Attività 2021

Progetto “Piano Operativo Nazionale per la Previsione e la prevenzione degli Effetti delle ondate di calore sulla Salute”. Piano Attività estate 2021 in relazione all’epidemia COVID19.