Covid-19 nei cantieri edili

Protocollo con le linee guida per prevenire la diffusione del Covid-19 nei cantieri edili

IL MINISTRO DELLA SALUTE di concerto con
IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITÀ SOSTENIBILI
IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Al fine di consentire lo svolgimento in sicurezza delle attività nei cantieri, le stesse devono svolgersi nel rispetto del documento recante «Linee guida per la prevenzione della diffusione del COVID-19 nei cantieri», che costituisce parte integrante della presente ordinanza.

La presente ordinanza produce effetti a decorrere dalla data della sua adozione e fino al 31 dicembre 2022, fatte salve le specifiche disposizioni di legge vigenti in materia.
Le disposizioni della presente ordinanza si applicano anche alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano.

PROTOCOLLO CONDIVISO SULLE LINEE GUIDA PER LA PREVENZIONE DELLA DIFFUSIONE DEL COVID – 19 NEI CANTIERI

In relazione alla cessazione dello stato di emergenza e alla percentuale di vaccinazione della popolazione nazionale, si ritiene di adottare, ai sensi dell’articolo 10-bis del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, come sostituito dall’articolo 3 del decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24, le seguenti Linee Guida, al fine di consentire lo svolgimento delle attività in cantiere nella consapevolezza della necessità di contemperare, in relazione al rientro nell’ordinaria attività economico-sociale, in maniera appropriata il contrasto del rischio sanitario da infezione COVID-19.

Le Linee Guida contengono le misure di precauzione e seguono e attuano le prescrizioni del Legislatore e le indicazioni dell’Autorità sanitaria, con specifica attenzione all’ambiente di lavoro “cantiere”.

Tali misure si estendono ai datori di lavoro, ai lavoratori, ai lavoratori autonomi, ai tecnici e a tutti i soggetti che operano nel medesimo cantiere. Il coordinatore per la sicurezza, ove nominato ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, provvede a integrare il Piano di sicurezza e di coordinamento e la relativa stima dei costi con le misure contenute nelle presenti Linee Guida.

I committenti vigilano affinché nei cantieri siano adottate le predette misure di sicurezza anti-contagio.

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Confindustria, Nota di Aggiornamento 31 marzo 2022

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Scheda Identikit Nuovo Coronavirus

I FACT SHEET DELLA SOVRINTENDENZA SANITARIA
Fogli scientifici di medicina legale, medicina del lavoro, cure e riabilitazione, protesi e reinserimento

La “Scheda Identikit Nuovo Coronavirus”: un’overview unica dei dati nazionali sui lavoratori infortunati tutelati dall’Inail

Nel contesto del ruolo sanitario attribuito all’Inail sintetizzato dalla globale presa in carico dell’infortunato, l’Inail ha partecipato attivamente alla lotta nazionale contro il Sars-Cov-2. Unico ente sanitario a finalità medico-legale ha garantito la continuità assistenziale con ininterrotta attività ambulatoriale, capillare assistenza agli infortunati arrivando alla partecipazione all’attività vaccinale per i lavoratori e le aziende.

Nell’ottica di fornire alle sedi Inail di tutto il territorio nazionale uno strumento di supporto finalizzato alla raccolta strutturata delle informazioni necessarie la Sovrintendenza sanitaria centrale, con la collaborazione dei professionisti sanitari del territorio del gruppo di lavoro sul nuovo Coronavirus, ha elaborato una scheda finalizzata a tracciare un identikit del lavoratore per il quale è stata inoltrata denuncia di infortunio da COVID-19 o da sospetta COVID-19.

La compilazione della scheda Identikit Nuovo Coronavirus rientra fra le attività istituzionali sostituendo nella fase emergenziale pandemica tuttora in corso l’acquisizione dei dati altrimenti effettuata previo accesso fisico dell’infortunato presso le sedi Inail.

La compilazione della scheda Identikit Nuovo Coronavirus rientra fra le attività istituzionali sostituendo nella fase emergenziale pandemica tuttora in corso l’acquisizione dei dati altrimenti effettuata previo accesso fisico dell’infortunato presso le sedi Inail.

L’attività sanitaria di triage telefonico e/o telematico è volta, in particolare, a garantire assistenza ai soggetti infortunati affetti da COVID-19 o a lavoratori sottoposti ad isolamento fiduciario o in quarantena, per i quali è pervenuta all’Inail denuncia di infortunio. Il triage, inoltre, ha il non secondario scopo di informare l’infortunato anche sulle modalità di interfaccia con la sede Inail facilitando l’erogazione delle prestazioni e riducendo il rischio di diffusione del contagio.

Detta attività rientra appieno nell’ottica di evitamento di spostamenti dal proprio domicilio se non strettamente giustificati, derivante dalla normativa di tenore nazionale (d.p.c.m. e decreti legge che hanno incoraggiato il ricorso a modalità di lavoro agile, non in presenza) e dalle successive istruzioni impartite dall’Istituto. Tutte le azioni hanno interpretato l’esigenza di gestire il periodo di inabilità temporanea assoluta (ITA) anche da remoto.

D’altronde, l’intervista telefonica e/o telematica consente di porre alcune domande all’infortunato che sarebbero state formulate anche se l’attività fosse stata svolta in presenza.

Come nel caso della visita, trattandosi di raccolta di informazioni su base volontaria, queste richiedono di essere avvalorate, non sostituendosi, pertanto, alla completa anamnesi medico-legale. Infatti, l’anamnesi medico-legale non rappresenta un atto di mero e supino recepimento delle informazioni ricevute dall’assicurato ma deve essere “dinamica”, ossia critica, espletata attraverso domande mirate, puntualmente riscontrata attraverso l’esame della documentazione e dei dati circostanziali disponibili.

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COVID-19 e sistema educativo

L’epidemia di COVID-19 ha cambiato il sistema educativo

Chi sapeva che una persona un giorno avrebbe mangiato un pipistrello e avrebbe creato il caos in tutto il mondo? Il coronavirus ha indotto più di un terzo della popolazione mondiale ad abbracciare diverse forme di blocco. Dall’industria della moda alle imprese locali, il COVID-19 ha colpito tutti i tipi di industrie dopo il blocco. Anche il settore dell’istruzione non è stato in grado di sfuggire alla presa di questa pandemia. Diamo un’occhiata ai tre impatti cruciali del COVID-19 sull’istruzione.

Chiusure scolastiche
Oltre al blocco, l’epidemia di COVID-19 ha anche causato la chiusura totale di scuole, college e università in tutto il mondo. Quasi 1.723 miliardi di studenti sono stati colpiti da quando la chiusura delle scuole è entrata in vigore dal 26 aprile 2020. Secondo i rapporti dell’UNESCO, 189 paesi hanno implementato la chiusura delle scuole in tutta la nazione. Cinque paesi hanno implementato la chiusura delle scuole locali. Questi hanno avuto un impatto sul 98,4% dell’intera popolazione studentesca mondiale. Secondo l’OCSE, oltre 421 milioni di bambini hanno risentito dell’istruzione a causa della chiusura delle scuole.

Conseguenze correlate:

La chiusura improvvisa delle scuole ha portato a problemi socioeconomici più ampi.
Più di 370 milioni di giovani e bambini non hanno potuto frequentare la scuola dal 12 marzo a causa della chiusura delle scuole. I genitori che lavorano devono rimanere a casa per prendersi cura dei loro figli se le scuole sono chiuse. Ciò provoca una diminuzione dei salari e della produttività, causando problemi socioeconomici per i bambini svantaggiati.

Un impatto negativo sul sistema sanitario
I bambini non hanno altra scelta che restare a casa. Anche gli operatori sanitari, quindi, devono restare a casa per i propri figli. Ciò significa che non possono essere nelle strutture in cui sono più necessari durante questa crisi sanitaria.

Un aumento dell’insicurezza alimentare
Molti bambini spesso fanno affidamento sui pasti gratuiti o scontati nelle scuole. Potrebbero essere troppo svantaggiati per ottenere un pasto sufficiente per se stessi a casa. La chiusura delle scuole potrebbe significare insicurezza alimentare per i bambini svantaggiati.

Il COVID-19 si diffonde a macchia d’olio attraverso il contatto sociale. Pertanto, era necessario chiudere le scuole e altri istituti di istruzione per frenare la diffusione di questo virus mortale. I governi, tuttavia, devono trovare modi per aiutare i bambini che dipendono da scuole e college per scopi più che semplici di istruzione.

Rinvio esami e ammissioni
La chiusura di scuole e collegi ha portato al rinvio di alcuni importanti esami e ammissioni. Anche gli esami di maturità internazionale sono stati annullati a seguito della chiusura delle scuole. La fine dell’anno accademico si avvicina in diversi paesi. Pertanto, molti studenti, genitori e insegnanti sono preoccupati per esami e carriere nel caso in cui le chiusure delle scuole vengano prolungate.

Conseguenze correlate:

Scelte future di studio poco chiare
Nella maggior parte dei paesi, esami e valutazioni determinano le future scelte di studio. Pertanto, il rinvio degli esami ha reso molto difficile per gli studenti scegliere un corso per l’istruzione superiore.

Formati di esame modificati
Non tutti gli esami sono stati posticipati o annullati. Alcuni di loro stanno continuando ad avere luogo.
Molti esami sono stati cancellati o posticipati a seguito di questa epidemia di pandemia. Anche le ammissioni a scuole e college sono state sospese per lo stesso motivo. Alcune istituzioni stanno cercando di modificare la procedura di ammissione e le procedure di esame per adeguarsi alla situazione attuale. Altri hanno cancellato completamente tutti gli esami, facendo preoccupare molti genitori per il futuro dei propri figli.

Un aumento dei programmi educativi alternativi
L’avvento dell’intelligenza artificiale e dell’apprendimento automatico aveva promesso un’alternativa all’insegnamento tradizionale basato sulle lezioni, ai pregiudizi istituzionali radicati e alle classi fuori moda. Il COVID-19 ha agito da catalizzatore in questo caso. Con la chiusura di diverse scuole a causa della pandemia, molti paesi hanno già adottato programmi di apprendimento alternativi. Hong Kong, ad esempio, ha iniziato a studiare a casa tramite app interattive a febbraio. Oltre 120 milioni di studenti in Cina hanno iniziato ad apprendere diversi argomenti attraverso trasmissioni televisive in diretta.

Fatti correlati:

Programmi di apprendimento online
È quasi impossibile frequentare regolarmente le lezioni scolastiche e universitarie in questa epidemia di pandemia. Molte piattaforme educative online hanno prodotto strumenti educativi gratuiti per gli studenti che sono bloccati a casa. Puoi anche optare per servizi di scrittura di saggi online per ottenere aiuto durante la scrittura di saggi.

App interattive per scopi didattici
Le app interattive possono anche aiutarti a continuare ad imparare senza dover uscire di casa. Dagli alfabeti ial calcolo complesso, ci sono app per tutti i tipi di argomenti. Tutto quello che devi fare è scaricare quello che ti serve dal Play Store. I genitori possono aiutare i propri figli a sfruttare al meglio queste app, anche in questa grave situazione.

Corsi di tutoraggio online
Puoi anche continuare ad apprendere argomenti complicati tramite lezioni di tutoraggio online. Supponi di non essere in grado di scrivere un saggio. Quindi, chiedi a scrivere il mio saggio per aiutarti su queste piattaforme di tutoraggio online. Alcune piattaforme di tutoraggio sono disponibili anche a tuo piacimento. Pertanto, puoi impostare l’orario delle lezioni online secondo i tuoi desideri. È molto meglio degli incontri dal vivo con gli insegnanti.

La digitalizzazione dell’istruzione può anche ampliare i divari di uguaglianza già presenti in diverse parti del mondo. In questo caso, la qualità dell’apprendimento dipende principalmente dal livello di accesso digitale. Solo il 60% della popolazione mondiale è online. Ciò significa che la maggior parte dei bambini non ha accesso a dispositivi digitali e piani dati. È molto probabile che perdano opportunità educative a causa della mancanza di accesso digitale.

Riassumendo,

Questi tre sono gli impatti più cruciali del COVID-19 sul settore dell’istruzione. Le scuole hanno chiuso. Gli esami sono annullati. I criteri di ammissione sono stati modificati. La chiusura delle scuole ha portato anche a una serie di innovazioni in questo settore. Ma il governo deve assicurarsi che le innovazioni possano avvantaggiare gli studenti di tutti i livelli di istruzione, indipendentemente dal loro status socio-economico.

Legge 18 febbraio 2022, n. 11

​È stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale la Legge 18 febbraio 2022, n. 11 recante la “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221, recante proroga dello stato di emergenza nazionale e ulteriori misure per il contenimento della diffusione dell’epidemia da COVID-19“.

In sede di conversione del Decreto Legge 24 dicembre 2021, n. 221 (c.d. Decreto Natale), oltre alla conferma della proroga dello stato di emergenza fino al 31 marzo 2022 (art. 1, D.L. n. 221/2021), si segnalano le seguenti previsioni:

  • il termine per l’utilizzo della procedura semplificata di comunicazione dello smart working di cui all’art. 90, commi 3 e 4, del D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni in L. 17 luglio 2020, n. 77, è confermato fino al 31 marzo 2022 (art. 16, comma 1, Allegato A, D.L. n. 221/2021);
  • lavoratori fragili (di cui all’art. 26, comma 2 bis, del D.L. n. 18/2020, convertito con modificazioni in L. n. 27/2020), fino al 31 marzo 2022, svolgono di norma la prestazione lavorativa  in  modalità  agile, anche attraverso l’adibizione a diversa mansione ricompresa nella medesima categoria o  area di inquadramento o lo svolgimento di specifiche attività di formazione professionale anche da remoto (art. 17, comma 1, D.L. n. 221/2021);
  • per i lavoratori fragili dipendenti pubblici e privati (di cui all’art. 26, comma 2,del D.L. n. 18/2020, convertito con modificazioni in L. n. 27/2020) e per i lavoratori con disabilità grave (art. 3, comma 3, L. n. 104/1992), fino al 31 marzo 2022, laddove la prestazione  lavorativa  non possa essere resa in smart working, il periodo di assenza dal servizio è equiparato al ricovero ospedaliero (art. 17, comma 3 bis, D.L. n. 221/2021);
  • congedi parentali in favore dei lavoratori dipendenti previsti dall’art. 9 del D.L. n. 146/2021, convertito con modificazioni in L. n. 215/2021, si applicano fino al 31 marzo 2022 (art. 17, comma 3, D.L. n. 221/2021).

Si prevedono, da ultimo, anche disposizioni sull’impiego delle certificazioni verdi (c.d. Green pass) nei luoghi di lavoro del settore pubblico e privato (articoli 5 quinquies e 5 septies, D.L. n. 221/2021).

Per maggiori informazioni, consulta la Legge.

sostegno alle imprese e agli operatori economici

È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto Legge 27 gennaio 2022, n. 4, recante “Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all’emergenza da COVID-19, nonché per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico” (cosiddetto “Decreto Sostegni Ter”).

Il provvedimento interviene a sostegno delle imprese e dell’economia in relazione all’emergenza da COVID-19. Si riportano, di seguito, le principali misure:

• rifinanziamento del Fondo per il sostegno delle attività economiche chiuse, con 20 milioni di euro per l’anno 2022, destinato alle attività che, alla data di entrata in vigore del Decreto, risultano chiuse in conseguenza delle misure di prevenzione adottate con l’art. 6, comma 2, del D.L. n. 221/2021 (art. 1);

• istituzione nello stato di previsione del Ministero dello Sviluppo Economico del Fondo per il rilancio delle attività economiche di commercio al dettaglio, con una dotazione di 200 milioni di euro per il 2022, finalizzato alla concessione di aiuti in forma di contributo a fondo perduto in favore delle imprese in possesso dei requisiti prescritti dalla norma, che svolgono in via prevalente attività di commercio al dettaglio, identificate con i codici ATECO elencati dal Decreto (art. 2);

• incremento di 20 milioni di euro per il 2022 del Fondo per il sostegno delle attività economiche particolarmente colpite dall’emergenza epidemiologica (di cui all’art. 26 del D.L. n. 41/2021, convertito in Legge n. 69/2021) da destinare ad interventi in favore di parchi tematici, acquari, parchi geologici e giardini zoologici (art. 3);

• incremento di 100 milioni di euro per l’anno 2022 del Fondo Unico Nazionale Turismo di cui all’art. 1, comma 366, della Legge di Bilancio 2022 (art. 4, comma 1);

• esonero contributivo per le assunzioni nel settore turistico e degli stabilimenti termali (di cui all’art. 7 del D.L. n. 104/2020, convertito in Legge n. 126/2020), con riferimento alle assunzioni dal 1° gennaio 2022 al 31 marzo 2022, riconosciuto limitatamente al periodo dei contratti stipulati e comunque sino a un massimo di 3 mesi, per le assunzioni a tempo determinato o con contratto di lavoro stagionale. In caso di conversione in rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, l’esonero è previsto per un periodo massimo di 6 mesi dalla conversione (art. 4, comma 2);

• estensione ai mesi di gennaio, febbraio e marzo 2022 del credito di imposta previsto dall’art. 28 del D.L. n. 34/2020 in favore delle imprese del settore turistico in relazione ai canoni di locazione versati (art. 5);

• esonero dal pagamento della contribuzione addizionale in materia di trattamenti di integrazione salariale (di cui agli artt. 5 e 29, comma 8, del D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 148) in favore dei datori di lavoro dei settori individuati con i codici ATECO nell’Allegato I al Decreto, che – dal 1° gennaio 2022 e fino al 31 marzo 2022 – sospendono o riducono l’attività lavorativa ai sensi del D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 148 (art. 7);

• proroga del trattamento di integrazione salariale in favore di imprese di rilevante interesse strategico nazionale con un numero di dipendenti non inferiore a 1.000, per una durata massima di ulteriori 26 settimane, fruibili fino al 31 marzo 2022 (art. 22).

Il Decreto dispone, inoltre, importanti misure a sostegno del settore della cultura (art. 8), in materia di sport (art. 9), con riferimento al Piano di transizione 4.0 (art. 10), più alcune modifiche all’articolato del D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 148 (art. 23).

Per maggiori dettagli, consulta il Decreto.

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