Pubblicato il regolamento per la patente a crediti

Nella Gazzetta Ufficiale del 20 settembre 2024 n. 221 è stato pubblicato il decreto ministeriale 18 settembre 2024 n. 132 con cui si regolamentano le modalità di presentazione della domanda per il conseguimento della patente per le imprese e i lavoratori autonomi operanti nei cantieri temporanei o mobili.

Il provvedimento entra in vigore il primo ottobre 2024.

Il Regolamento è stato richiesto dalla previsione contenuta nell’articolo 27 del decreto legislativo n. 81/2008, istitutivo del sistema della «patente a crediti», volto a garantire, nei confronti dei lavoratori, una sicurezza costante e continua, soprattutto in un settore, come quello edile, dove si registra un elevato numero di infortuni sul lavoro.

I cantieri temporanei e mobili sono quelli individuati nell’Allegato X del decreto legislativo n. 81/2008. Si tratta di qualunque luogo in cui si effettuano i seguenti lavori edili o di ingegneria civile:

«I lavori di costruzione, manutenzione, riparazione, demolizione, conservazione, risanamento, ristrutturazione o equipaggiamento, la trasformazione, il rinnovamento o lo smantellamento di opere fisse, permanenti o temporanee, in muratura, in cemento armato, in metallo, in legno o in altri materiali, comprese le parti strutturali delle linee elettriche e le parti strutturali degli impianti elettrici, le opere stradali, ferroviarie, idrauliche, marittime, idroelettriche e, solo per la parte che comporta lavori edili o di ingegneria civile, le opere di bonifica, di sistemazione forestale e di sterroSono, inoltre, lavori di costruzione edile o di ingegneria civile gli scavi, ed il montaggio e lo smontaggio di elementi prefabbricati utilizzati per la realizzazione di lavori edili o di ingegneria civile

La patente a crediti è obbligatoria dal 1° ottobre 2024 ed è rilasciata in formato digitale con un punteggio iniziale di 30 crediti. Il nuovo strumento è stato introdotto dal decreto legge Pnrr che ha stabilito l’obbligo del possesso di almeno 15 crediti per operare in un cantiere edile. Sono esclusi coloro che effettuano solo forniture o prestazioni intellettuali.

Presentazione della domanda

La domanda va presentata dal 1 ottobre sul portale dell’Ispettorato nazionale del lavoro dal legale rappresentante dell’impresa e dal lavoratore autonomo, autocertificando il possesso di una serie di requisiti, tra cui l’iscrizione alla Camera di commercio, l’adempimento degli obblighi formativi, il possesso del Durc.

La patente è obbligatoria per imprese e lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o mobili, anche se con sede Ue o extra Ue. Le imprese e i lavoratori autonomi stabiliti fuori dalla Ue devono presentare sul portale Inl l’autocertificazione dell’avvenuto riconoscimento secondo la legge italiana del documento equivalente rilasciato dal Paese d’origine.

Il rilascio è automatico e, comunque, tra la domanda e il rilascio della patente è possibile lavorare. Alcuni requisiti richiesti possono essere autocertificati (iscrizione alla Camera di commercio, possesso del Durc valido, della certificazione di regolarità fiscale, se previsto), altri certificati con la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (adempimento degli obblighi formativi, possesso di Duvri valido, designazione Rspp se previsto). Servirà un provvedimento dell’Ispettorato nazionale del lavoro, dopo il parere del Garante per la protezione dei dati personali, per l’estensione delle informazioni anche alle pubbliche amministrazioni e ai rappresentati del lavoratori per la sicurezza.

Pubblicato il regolamento per la patente a crediti. entra in vigore il primo ottobre 2024. decreto ministeriale 18 settembre 2024 n. 132
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E’ stata pubblicata la circolare n. 4 del 23 settembre 2024 con le prime indicazioni sul “Sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi tramite crediti” ex. art. 27 del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i. e le modalità di rilascio e gestione della patente a crediti.

circolare n. 4 del 23 settembre 2024 con le prime indicazioni sul "Sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi tramite crediti
Download INL CIRCOLARE

Sicurezza cantieri che beneficiano agevolazioni fiscali

sicurezza nei cantieri edili che beneficiano di agevolazioni fiscali

CNI e Ance hanno pubblicato il Vademecum “Sicurezza nel cantieri che beneficiano delle agevolazioni fiscali” che chiarisce i principali dubbi di imprese e professionisti sull’applicazione delle norme 

Circ. CNI n.904/XIX Sess./2022

Le recenti misure di incentivi fiscali per interventi di recupero edilizio hanno comportato un’intensificazione dell’attività in edilizia, imponendo una maggiore attenzione da parte di tutti i soggetti che operano a diverso titolo in cantiere per garantire il rispetto degli adempimenti in materia di tutela della salute e della sicurezza, ma anche collaborazione per la riduzione del fenomeno infortunistico nel settore.

Il presente documento è stato elaborato nell’ambito del Protocollo di intesa in materia di sicurezza sul lavoro stipulato tra ANCE e CNI, rinnovato nel gennaio 2021.

Per Ance, hanno collaborato con la Direzione Relazioni Industriali, la Direzione Politiche Fiscali, la Direzione Edilizia, Ambiente e Territorio, l’ufficio Tecnologie, normative tecniche e qualità delle costruzioni.

Per CNI hanno partecipato alla stesura del testo l’ing. Gaetano Fede, componente del Consiglio Nazionale – responsabile area sicurezza e prevenzione incendi, l’ing. Stefano Bergagnin, e l’ing. Andrea Galli, entrambi componenti del GdL Sicurezza del Cni.

Il cantiere temporaneo o mobile è definito come “qualunque luogo in cui si effettuano lavori edili o di ingegneria civile il cui elenco è riportato all’allegato X del D. Lgs. n. 81/08”.

Tale definizione è contenuta nel Titolo IV del Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i. (di seguito TU sicurezza).

Le disposizioni del capo I del Titolo IV si applicano nei cantieri temporanei o mobili che rientrano nella summenzionata definizione, pertanto anche nei cantieri che beneficiano di agevolazioni fiscali finalizzate al recupero o al restauro delle facciate esterne degli edifici esistenti (bonus facciate), nonché agli interventi di ristrutturazione edilizia (bonus ristrutturazioni o 110%).

Le recenti misure di incentivi fiscali per interventi di recupero edilizio hanno comportato
un’intensificazione dell’attività in edilizia, imponendo una maggiore attenzione da parte di tutti i soggetti che operano a diverso titolo in cantiere per garantire il rispetto degli adempimenti in materia di tutela della salute e della sicurezza e collaborazione per la riduzione del fenomeno infortunistico nel settore.

Covid-19 nei cantieri edili

Protocollo con le linee guida per prevenire la diffusione del Covid-19 nei cantieri edili

IL MINISTRO DELLA SALUTE di concerto con
IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITÀ SOSTENIBILI
IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Al fine di consentire lo svolgimento in sicurezza delle attività nei cantieri, le stesse devono svolgersi nel rispetto del documento recante «Linee guida per la prevenzione della diffusione del COVID-19 nei cantieri», che costituisce parte integrante della presente ordinanza.

La presente ordinanza produce effetti a decorrere dalla data della sua adozione e fino al 31 dicembre 2022, fatte salve le specifiche disposizioni di legge vigenti in materia.
Le disposizioni della presente ordinanza si applicano anche alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano.

PROTOCOLLO CONDIVISO SULLE LINEE GUIDA PER LA PREVENZIONE DELLA DIFFUSIONE DEL COVID – 19 NEI CANTIERI

In relazione alla cessazione dello stato di emergenza e alla percentuale di vaccinazione della popolazione nazionale, si ritiene di adottare, ai sensi dell’articolo 10-bis del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, come sostituito dall’articolo 3 del decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24, le seguenti Linee Guida, al fine di consentire lo svolgimento delle attività in cantiere nella consapevolezza della necessità di contemperare, in relazione al rientro nell’ordinaria attività economico-sociale, in maniera appropriata il contrasto del rischio sanitario da infezione COVID-19.

Le Linee Guida contengono le misure di precauzione e seguono e attuano le prescrizioni del Legislatore e le indicazioni dell’Autorità sanitaria, con specifica attenzione all’ambiente di lavoro “cantiere”.

Tali misure si estendono ai datori di lavoro, ai lavoratori, ai lavoratori autonomi, ai tecnici e a tutti i soggetti che operano nel medesimo cantiere. Il coordinatore per la sicurezza, ove nominato ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, provvede a integrare il Piano di sicurezza e di coordinamento e la relativa stima dei costi con le misure contenute nelle presenti Linee Guida.

I committenti vigilano affinché nei cantieri siano adottate le predette misure di sicurezza anti-contagio.

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