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Canone Rai in bolletta

Canone Rai in bolletta: c’è tempo sino al 30 giugno per evitare l’addebito – Ecco come fare

Il conto alla rovescia è iniziato per chi non possiede un televisore e vuole evitare l’addebito del Canone Rai nella bolletta dell’energia elettrica. La data da segnare in calendario è il 30 giugno 2026: entro questo termine è possibile presentare all’Agenzia delle Entrate la dichiarazione sostitutiva di non detenzione dell’apparecchio TV e ottenere l’esonero dal pagamento per il secondo semestre dell’anno, cioè da luglio a dicembre.

Chi non interviene entro la scadenza rischia di ritrovarsi l’importo addebitato automaticamente in fattura, anche se in casa non è presente alcun televisore. Il pagamento del canone, infatti, si basa su una presunzione: se una persona è intestataria di un’utenza elettrica domestica residenziale, si presume che detenga un apparecchio televisivo.

Perché la scadenza del 30 giugno è importante

Dal 2016 il Canone TV viene addebitato direttamente nelle bollette della luce dei titolari di utenze elettriche per uso domestico residenziale. La legge presume che, in presenza di un contratto elettrico di tipo residenziale, sia presente almeno un televisore nell’abitazione.

Per superare questa presunzione, il contribuente deve presentare una dichiarazione sostitutiva all’Agenzia delle Entrate, assumendosi la responsabilità di dichiarare che in nessuna delle abitazioni in cui è titolare di un’utenza elettrica è detenuto un apparecchio televisivo, né da lui né da un componente della stessa famiglia anagrafica.

Per il 2026, le finestre temporali sono due:

  • la dichiarazione presentata dal 1° luglio 2025 al 2 febbraio 2026 ha permesso l’esonero per l’intero anno 2026;
  • la dichiarazione presentata dal 3 febbraio al 30 giugno 2026 consente l’esonero dal canone per il secondo semestre 2026, quindi per il periodo luglio-dicembre.

Dal 1° luglio 2026 sarà invece possibile presentare la dichiarazione per ottenere l’esonero relativo al 2027.

Come chiedere l’esonero dal Canone Rai

Per evitare l’addebito in bolletta, il contribuente deve compilare il quadro A della dichiarazione sostitutiva di non detenzione, disponibile sul sito dell’Agenzia delle Entrate.

Con questo modello si dichiara che in nessuna delle abitazioni per le quali il dichiarante è titolare di un’utenza elettrica domestica residenziale è presente un apparecchio TV. La dichiarazione ha valore di autocertificazione: chi la presenta risponde penalmente in caso di dichiarazioni false.

Il modello può essere trasmesso in diversi modi:

Online, tramite l’applicazione web dell’Agenzia delle Entrate, accedendo all’area riservata con SPID, CIE o CNS.

Tramite intermediari abilitati, come CAF o professionisti.

Via PEC, inviando il modello firmato digitalmente all’indirizzo:
cp22.canonetv@postacertificata.agenziaentrate.it

Con raccomandata senza busta, allegando copia di un documento di identità valido, all’indirizzo:
Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale I di Torino – Ufficio Canone TV – Casella Postale 22 – 10121 Torino.

È importante ricordare che la dichiarazione di non detenzione ha validità annuale. Questo significa che, se anche negli anni successivi non si possiede alcun televisore, la richiesta dovrà essere ripresentata.

Chi deve pagare il Canone TV

Il Canone Rai non è legato alla visione dei programmi Rai, ma alla detenzione di un apparecchio televisivo. È quindi dovuto da chi possiede uno o più dispositivi in grado di ricevere, decodificare e visualizzare il segnale televisivo digitale terrestre o satellitare.

Computer, smartphone e tablet non comportano il pagamento del canone se non sono dotati di un sintonizzatore TV. L’utilizzo di questi dispositivi per guardare contenuti in streaming via internet, di per sé, non fa scattare l’obbligo di pagamento.

Il canone è dovuto una sola volta per ciascuna famiglia anagrafica, a condizione che i componenti abbiano la stessa residenza.

Per famiglia anagrafica si intende un insieme di persone legate da matrimonio, unione civile, parentela, affinità, adozione, tutela o vincoli affettivi, conviventi e con dimora abituale nello stesso Comune.

Gli altri casi di esonero

Oltre a chi non possiede un televisore, esistono altre categorie che possono essere esonerate dal pagamento del Canone TV.

Tra queste rientrano gli over 75 con reddito annuo proprio e del coniuge non superiore a 8.000 euro, purché non convivano con altri soggetti titolari di reddito proprio, fatta eccezione per collaboratori domestici, colf e badanti.

Sono inoltre previste esenzioni per alcune categorie di diplomatici e militari stranieri, in applicazione di specifiche convenzioni internazionali.

Lo stesso modello può essere presentato anche dagli eredi, nei casi in cui l’utenza elettrica sia ancora temporaneamente intestata a una persona deceduta e nell’abitazione non sia presente alcun apparecchio televisivo.

Importo e addebito in bolletta

Per il 2026 l’importo del Canone TV ordinario è pari a 90 euro annui. Il pagamento avviene tramite addebito sulle fatture dell’energia elettrica, suddiviso in dieci rate mensili da gennaio a ottobre.

In pratica, chi è titolare di un’utenza elettrica domestica residenziale trova il canone direttamente in bolletta, salvo che abbia presentato nei termini la dichiarazione di non detenzione o rientri in una delle categorie esenti.

Per chi non possiede un televisore, dunque, la scadenza del 30 giugno rappresenta l’ultima occasione utile per evitare l’addebito relativo alla seconda metà del 2026.

Cosa fare subito

Chi non detiene alcun apparecchio televisivo deve scaricare o compilare online il modello di dichiarazione sostitutiva, compilare il quadro A e trasmetterlo all’Agenzia delle Entrate entro il 30 giugno 2026.

Agire per tempo è fondamentale: dopo questa data l’esonero non varrà più per il secondo semestre dell’anno in corso, ma solo per il periodo successivo previsto dalle regole dell’Agenzia delle Entrate.

Fonte INTERNET