AI Act, il 2 agosto 2026 scatta la svolta: nuovi obblighi per imprese, chatbot e contenuti generati dall’IA
Il regolamento europeo sull’intelligenza artificiale entrerà nella sua fase più estesa. Trasparenza, marcatura dei contenuti sintetici e responsabilità editoriale saranno al centro delle nuove regole. Sanzioni fino a 15 milioni di euro o al 3% del fatturato mondiale.
Il 2 agosto 2026 rappresenterà una data decisiva per l’applicazione dell’AI Act, il regolamento europeo che disciplina lo sviluppo e l’utilizzo responsabile dei sistemi di intelligenza artificiale.
Alcune disposizioni sono già operative. Da febbraio 2025 sono vietati i sistemi considerati a rischio inaccettabile, mentre dall’agosto dello stesso anno si applicano le norme relative a governance, controlli e sanzioni. La prossima scadenza, tuttavia, coinvolgerà una platea molto più ampia di imprese, professionisti e fornitori tecnologici.
Secondo Matteo Molesti, partner di Elexia Avvocati & Commercialisti, il 2 agosto segnerà una vera «data di discontinuità», perché il regolamento UE 2024/1689 diventerà pienamente applicabile nelle sue disposizioni principali. Ulteriori adempimenti entreranno poi in vigore nel 2027 e nel 2028.
Il diritto di sapere quando interviene l’intelligenza artificiale
Uno degli elementi centrali della nuova disciplina è l’obbligo di trasparenza previsto dall’articolo 50 dell’AI Act.
Il principio di fondo è semplice: ogni persona deve poter comprendere chiaramente se sta interagendo con un essere umano oppure con un sistema artificiale e se un testo, un’immagine, un audio o un video siano stati generati o modificati attraverso l’intelligenza artificiale.
Anna Cataleta, giurista e consulente P4I, sottolinea che proprio gli obblighi di trasparenza potrebbero produrre l’impatto più significativo sulle imprese.
Chatbot e assistenti virtuali dovranno dichiararsi
Le aziende che offrono sistemi progettati per interagire direttamente con le persone dovranno assicurarsi che la natura artificiale dell’interazione sia immediatamente riconoscibile.
La regola riguarderà chatbot, assistenti virtuali, sistemi vocali, servizi automatizzati di assistenza clienti, agenti per le prenotazioni e strumenti utilizzati nelle prime fasi dei processi commerciali.
L’obbligo potrà non essere necessario quando l’uso dell’intelligenza artificiale risulti già evidente dal contesto. Negli altri casi, le imprese dovranno intervenire su schermate, interfacce, messaggi vocali e percorsi di navigazione.
Contenuti sintetici, arriva l’obbligo di marcatura
Anche i fornitori di sistemi che generano testi, immagini, audio e video dovranno adottare strumenti che permettano di identificare i contenuti come artificiali o manipolati.
La marcatura dovrà essere leggibile dai sistemi informatici e tecnicamente riconoscibile, nei limiti della fattibilità. Per le soluzioni già presenti sul mercato prima del 2 agosto 2026, il testo indica un periodo aggiuntivo per l’adeguamento, fino al 2 dicembre.
Le imprese che sviluppano o integrano strumenti di IA dovranno quindi verificare quali sistemi di marcatura siano messi a disposizione dai propri fornitori e quanto tali informazioni rimangano riconoscibili dopo eventuali modifiche, esportazioni o rielaborazioni del contenuto.
Deepfake e informazione, responsabilità più chiare
Obblighi più stringenti sono previsti per i cosiddetti deepfake, cioè immagini, registrazioni audio o video generati o modificati artificialmente in modo realistico.
Chi utilizza questi sistemi dovrà dichiarare che il contenuto è stato creato o alterato attraverso l’intelligenza artificiale. Sono previste alcune eccezioni per opere artistiche, satiriche, creative o di fantasia.
Una disciplina specifica riguarda inoltre i testi generati dall’IA e pubblicati con lo scopo di informare il pubblico su temi di interesse generale. In questi casi l’utilizzo dell’intelligenza artificiale dovrà essere dichiarato, a meno che il contenuto non sia stato sottoposto a un controllo umano o editoriale e una persona fisica o giuridica se ne assuma la responsabilità.
L’obiettivo non è vietare l’impiego della tecnologia, ma rendere identificabile la catena delle responsabilità: chi genera il contenuto, chi lo controlla, chi lo approva e chi risponde di eventuali errori.
Riconoscimento delle emozioni e dati biometrici
Le nuove regole interessano anche i sistemi di riconoscimento delle emozioni e di categorizzazione biometrica, utilizzati, per esempio, nel marketing, nella sicurezza o nell’analisi del comportamento.
Le persone sottoposte a tali strumenti dovranno essere informate del loro utilizzo. Il trattamento dei dati dovrà inoltre rispettare la normativa europea sulla protezione della privacy.
Gli effetti riguarderanno diversi contesti: luoghi di lavoro, negozi, eventi, servizi aperti al pubblico e attività di sicurezza privata.
Sanzioni fino al 3% del fatturato mondiale
La mancata osservanza degli obblighi può comportare sanzioni fino a 15 milioni di euro o al 3% del fatturato annuo mondiale dell’impresa, applicando l’importo più elevato. Per le piccole e medie imprese sono previste soglie ridotte.
I rischi, tuttavia, non si limitano alle multe. Molesti richiama il caso di professionisti sanzionati dopo aver depositato documenti contenenti errori prodotti dall’intelligenza artificiale.
Il livello di preparazione delle organizzazioni appare ancora disomogeneo. Le realtà più strutturate hanno già iniziato a mappare i sistemi utilizzati, definire policy interne e introdurre procedure di controllo. Molte piccole imprese e numerosi professionisti, invece, non dispongono ancora di una ricognizione completa degli strumenti adottati né delle competenze necessarie per gestirne rischi e responsabilità.
Con l’avvicinarsi del 2 agosto 2026, la priorità per le imprese sarà quindi capire dove viene impiegata l’intelligenza artificiale, verificare gli obblighi applicabili e assegnare responsabilità precise per il controllo dei sistemi e dei contenuti.
In conclusione, l’entrata in vigore di queste norme rappresenta un cambiamento significativo per le aziende: dal 2 agosto 2026 l’AI non sarà più uno strumento utilizzato senza supervisione, entrerà in una fase di maturità caratterizzata da un sistema regolativo e di monitoraggio costante.