Agenzia Entrate Buoni mobilità bicicletta
Buoni mobilità per i lavoratori che utilizzano la bicicletta per il percorso casa-lavoro
L’Agenzia delle Entrate, con la risposta n. 274 del 4 aprile 2023, ha fornito alcuni chiarimenti in merito al riconoscimento di ”buoni mobilità” a favore di cittadini lavoratori dipendenti aventi la sede lavorativa nel territorio del Comune, che utilizzino la bicicletta per il percorso casa lavoro, previa adesione, da parte dei rispettivi datori di lavoro, di un accordo di mobility management.
In particolare, se i ”buoni mobilità” che i dipendenti ricevono dal Comune a titolo di incentivi chilometrici, debbano qualificarsi come beni ceduti o servizi prestati ai dipendenti che non concorrono a formare il reddito nei limiti previsti dall’articolo 51, comma 3, del Testo unico delle imposte sui redditi, approvato con d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (Tuir), con conseguenti riflessi sull’importo massimo del rimborso per il pagamento delle utenze domestiche per l’anno 2022, tenuto conto del limite complessivo di euro 600 di cui al decreto legge n. 115 del 2022 (successivamente innalzato a euro 3.000 dall’articolo 3 del decreto legge 17 novembre 2022, n. 176).
La Risposta dell’Agenzia delle Entrate
Ai sensi dell’articolo 1 del Testo unico delle imposte sui redditi approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (di seguito, Tuir), costituisce presupposto di tassazione il ”possesso di redditi”, in denaro o in natura, rientranti nelle seguenti categorie tassativamente indicate nel successivo articolo 6: «redditi fondiari, di capitale, di lavoro dipendente, di lavoro autonomo, d’impresa e redditi diversi». Pertanto, qualora si verifichi un arricchimento del contribuente non inquadrabile in una delle predette categorie reddituali, detto arricchimento non è assoggettabile ad imposizione diretta.
Nel caso di specie, in esecuzione della delibera di Giunta Regionale riguardanti il Progetto finalizzato alla realizzazione di iniziative per la mobilità sostenibile con ulteriore impulso alla mobilità ciclistica nei 13 comuni con popolazione maggiore uguale a 50.000 abitanti delle zone territoriali interessate al superamento dei valori limite di qualità dell’aria e specificatamente del numero annuale di superamento del limite giornaliero del particolato pm10, il Comune richiamato nell’istanza ha pubblicato un «Avviso pubblico per l’erogazione di buoni mobilità ai lavoratori di aziende ed enti ubicati nel comune”».
La finalità del predetto avviso è di incentivare i comportamenti virtuosi dei cittadini negli spostamenti sistematici casalavoro, coerenti con obiettivi di sostenibilità ambientale, e prevede quindi che i ”buoni mobilità” sono destinati ai lavoratori dipendenti di aziende ed enti pubblici e privati con sede di lavoro nel territorio del Comune, che utilizzeranno la bicicletta per il tragitto casalavoro e lavorocasa, a partire indicativamente da giugno 2022 fino ad esaurimento dei finanziamenti specificatamente stanziati, e comunque non oltre il termine del 30 giugno 2023.
I ”buoni mobilità” sono fissati nella misura di 20 centesimi a km e nella misura massima di 40 euro mensili per ogni lavoratore dipendente.
I singoli lavoratori possono procedere a ”candidarsi” e registrarsi al verificarsi delle seguenti condizioni:
- il datore di lavoro ha aderito al programma in risposta al presente avviso;
- il Comune ha accettato l’adesione, rendendo ammissibile contestualmente la registrazione dei lavoratori sulla apposita APP di monitoraggio;
- il singolo lavoratore ha accettato e sottoscritto le condizioni di partecipazione mediante registrazione sulla APP di
Il buono mobilità è destinato indistintamente ai lavoratori dipendenti di aziende ed enti pubblici e privati con sede di lavoro nel territorio del Comune e, la circostanza che tra questi possano rientrare anche i dipendenti dell’Unione istante non ne modifica la natura di interesse generale quale incentivo chilometrico alla mobilità sostenibile.
Più precisamente, detto contributo non trova la propria origine e giustificazione nel rapporto di lavoro dipendente in essere tra il beneficiario e il datore di lavoro (incluso l’Istante), bensì nella promozione da parte dell’amministrazione comunale di «comportamenti virtuosi dei cittadini negli spostamenti sistematici casalavoro, coerenti con obiettivi di sostenibilità ambientale».
Detto contributo, dunque, non configurandosi quale emolumento in denaro offerto al dipendente in relazione al rapporto di lavoro, non è riconducibile né tra i redditi di lavoro dipendente o assimilati di cui agli articoli 49 e 50 del Tuir, né in alcuna delle altre categorie reddituali individuate dall’articolo 6 del medesimo Testo Unico.
Ne consegue, pertanto, che non costituendo reddito di lavoro dipendente l’importo del buono mobilità non rileva ai fini del calcolo del limite previsto di cui al comma 3 dell’articolo 51 del Tuir.