Obbligo Registrazione operatori in criptovaluta

Dal 16 maggio obbligo di iscrizione al Registro OAM per gli operatori in criptovaluta. L’Organismo Agenti e Mediatori OAM ha confermato l’attivazione del Registro per gli operatori in criptovaluta a partire dal 16 maggio 2022

Lo comunica l’OAM, Organismo Agenti e Mediatori incaricato della gestione. Per essere in regola , coloro che già operano nel settore, in possesso dei requisiti , dovranno presentare domanda di iscrizione al Registro entro i 60 giorni successivi per continuare a lavorare. Attraverso il registro saranno effettuate

la comunicazione di inizio attivita e le comunicazioni trimestrali dei dati delle prestazioni effettuate.

L’obbligo riguarda:
i prestatori di servizi relativi all’utilizzo si valuta virtuale (criptovalute) e
i prestatori di servizi di portafoglio digitale.

Al sito web dell’OAM sarà disponibile il servizio di “Registrazione”. Una volta completata la registrazione, l’utente avrà a disposizione una propria area privata, ad accesso riservato con password, scelta dall’utente stesso, all’interno della quale potrà usufruire dei servizi telematici messi a disposizione dall’Organismo.

Tramite la propria area dovrà compilare, sottoscrivere digitalmente e inviare l’apposito modulo informatico di comunicazione di attività.

Devono essere indicati: i propri dati anagrafici (della società, in caso di persone giuridiche, inclusi dati anagrafici del legale rappresentante), identificativo fiscale, estremi documento di identificazione, un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC), la tipologia di attività e servizi prestati, le modalità di svolgimento del servizio (punti fisici, ATM, indirizzi web).

Alla comunicazione va allegata copia del documento di identificazione del soggetto che la effettua e, nel caso di soggetto diverso da persona fisica, del legale rappresentante nonché la visura camerale aggiornata. Andrà inoltre inviata la documentazione dell’avvenuto pagamento del contributo una tantum (500 euro per le persone fisiche e 8.300 per le società).

Dal momento della ricezione, l’OAM avrà 15 giorni di tempo per verificare regolarità e completezza della comunicazione e della documentazione allegata: può sospendere il termine una sola volta, e per un massimo di 10 giorni, se ritiene la comunicazione incompleta o reputa necessaria un’integrazione della documentazione.

Decorsi i termini previsti, se la documentazione richiesta risultasse non pervenuta o insufficiente, nega l’iscrizione nella Sezione speciale del Registro, dandone tempestiva e motivata comunicazione all’interessato che può comunque presentare una successiva richiesta di iscrizione.