Recepimento dell’Accordo Stato-Regioni Regione Sicilia

Recepimento dell’Accordo tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, n. 59 del 17 aprile 2025 avente ad oggetto “Accordo, ai sensi dell’articolo 37, comma 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, finalizzato alla individuazione della durata e dei contenuti minimi dei percorsi formativi in materia di salute e sicurezza, di cui al medesimo Decreto Legislativo n. 81 del 2008”, e approvazione delle “Linee guida sulle modalità di svolgimento nel territorio regionale dei corsi di formazione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro”. G.U.R.S. 27 marzo 2026, n. 15

DECRETA

Art. 1 di recepire l’Accordo tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, n. 59 del 17 aprile 2025 (G.U. Serie Generale n. 119 del 24 maggio 2025), avente ad oggetto “Accordo, ai sensi dell’articolo 37, comma 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, tra il Governo, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, finalizzato alla individuazione della durata e dei contenuti minimi dei percorsi formativi in materia di salute e sicurezza, di cui al medesimo decreto legislativo n. 81 del 2008” (di seguito Accordo 59/2025);

Art. 2 di approvare le “Linee guida sulle modalità di svolgimento nel territorio regionale dei corsi di formazione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro”, Allegato A del presente Decreto, di cui costituisce parte integrante;

Art. 3 di stabilire che gli attestati di formazione emessi da parte dei Soggetti Formatori accreditati dalla Regione Siciliana senza che siano state rispettate le indicazioni di cui all’Allegato A non sono validi;

Art. 4 di stabilire che i corsi realizzati dalla Provincia autonoma di Bolzano realizzati nell’ambito di specifici progetti pilota, che prevedono in via sperimentale differenti modalità di fruizione dei corsi e alternativi sistemi di apprendimento, anche da remoto, nonché deroghe al rapporto docente/discente nell’erogazione della formazione non trovino validità nella Regione Siciliana;

Art. 5 di stabilire che, dalla data di adozione del presente decreto, non troveranno più applicazione, fatto salvo quanto previsto per il regime transitorio di cui al punto 13 dell’allegato A, le disposizioni di cui ai Decreti e Circolari sottoindicati:
a) Decreto Assessoriale n. 1432 dell’8 luglio 2019 “Recepimento dell’Accordo Stato Regioni n. 128 del 7 luglio 2016 sulla durata e contenuti minimi dei percorsi formativi per responsabili e addetti dei servizi di prevenzione e protezione (ex art. 32 D.lgs. 81/2008). Linee guida sulle Modalità di svolgimento nel territorio regionale dei corsi di formazione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. Indicazioni operative per le attività di verifica e controllo sugli adempimenti formativi di cui al D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., agli specifici Accordi Stato-Regioni ed ai relativi Decreti Assessoriali e Circolari esplicative dell’Assessorato della Salute della Regione Siciliana”;
b) “Linee guida sulle modalità di svolgimento nel territorio regionale dei corsi di formazione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro” Allegato A del Decreto Assessoriale n. 1432 dell’8 luglio 2019;
c) “Indicazioni operative per le attività di verifica e controllo sugli adempimenti formativi di cui al D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., agli specifici Accordi Stato-Regioni ed ai relativi Decreti Assessoriali e Circolari esplicative dell’Assessorato della Salute della Regione Siciliana”, Allegato B del Decreto Assessoriale n. 1432 dell’8 luglio 2019;
d) Circolare n. 01 del 07maggio 2020 “Disposizioni per la Formazione in materia di Salute e Sicurezza nei luoghi di lavoro – Emergenza Covid-19”;
e) Circolare n. 04 del 10 giugno 2020 “Chiarimenti attuazione per l’applicazione del Decreto Assessoriale dell’8 luglio 2019, n. 1432”.
Il presente provvedimento è trasmesso al Responsabile del procedimento di pubblicazione dei contenuti sul sito istituzionale, ai fini dell’assolvimento dell’obbligo di pubblicazione on-line e viene pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana.

Palermo, 20 marzo 2026.

D.A. n. 368 del 20 marzo 2026
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Soggetti formatori Accordo Stato-Regioni

Accordo Stato-Regioni in tema di formazione alla SSL: indicazioni metodologiche per i soggetti formatori. INAIL 2025.

Accordo Stato-Regioni 2025: cosa cambia nella formazione sulla sicurezza sul lavoro (SSL)

Con l’Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025, la formazione obbligatoria in materia di salute e sicurezza sul lavoro entra in una nuova fase. Il testo definisce un quadro più chiaro e uniforme, superando la frammentazione degli accordi precedenti e introducendo regole più precise su corsi, verifiche e strumenti digitali.

Un unico riferimento nazionale per la formazione SSL

Una delle novità principali è l’abrogazione di tutti gli accordi precedenti: da oggi la formazione SSL obbligatoria viene regolata in modo più semplice e unificato attraverso un unico documento.

L’Accordo stabilisce contenuti minimi, durata, periodicità e modalità dei percorsi formativi per i soggetti obbligati alla formazione.


Le principali novità introdotte

Nel documento vengono evidenziate alcune innovazioni molto concrete, che impattano aziende, lavoratori e soggetti formatori.

1) Nuovi corsi specifici (datori di lavoro e ambienti confinati)

L’Accordo introduce:

  • un corso dedicato ai datori di lavoro, collegato all’obbligo formativo previsto dalla Legge 215/2021
  • un corso specifico per chi opera in ambienti confinati o sospetti di inquinamento, come previsto dal DPR 177/2011

2) Verifica dell’apprendimento obbligatoria per tutti i corsi

Un altro punto chiave è che la valutazione dell’apprendimento diventa obbligatoria sia nei corsi di formazione sia negli aggiornamenti.

Sono previste verifiche strutturate con strumenti diversi, come:

  • test
  • colloquio
  • simulazioni
    con soglie minime di superamento.

3) Non basta il test finale: arriva la valutazione dell’efficacia sul lavoro

La novità più “pesante” è la valutazione dell’efficacia della formazione direttamente sul luogo di lavoro.

Non conta solo superare il corso: bisogna verificare se le competenze vengono applicate davvero.
Questa fase viene affidata al datore di lavoro e può includere:

  • analisi sugli infortuni
  • questionari al personale
  • check list di valutazione durante la prestazione lavorativa

4) Soggetti formatori: nuova classificazione

L’Accordo definisce meglio chi può fare formazione, dividendo i soggetti formatori in tre macro-categorie:

  • istituzionali
  • accreditati
  • altri soggetti

L’obiettivo è avere standard più simili e una qualità più controllabile.


Regole più precise per progettare e gestire i corsi

Il documento entra anche nel pratico e indica criteri organizzativi minimi, tra cui:

  • max 30 partecipanti per corso
  • rapporto docente/discente 1:6 nelle attività pratiche
  • frequenza minima 90% per accedere alla verifica finale
  • attestato unico con validità nazionale
  • conservazione del “fascicolo del corso” per almeno 10 anni

Sul piano metodologico, viene richiamato un approccio per processi basato sul ciclo PDCA (Plan – Do – Check – Act), rappresentato anche in una figura esplicativa nel documento .


Formazione digitale: e-learning e videoconferenza non sono la stessa cosa

L’Accordo 2025 punta molto anche sulle tecnologie digitali e chiarisce bene la differenza tra:

  • e-learning: formazione da remoto prevalentemente asincrona, con interazione tramite piattaforme (docenti, tutor, altri discenti)
  • videoconferenza sincrona (VCS): formazione live in streaming con presenza simultanea e interazione tra docente e partecipanti

Il testo sottolinea che la videoconferenza, pur equiparata alla presenza, richiede procedure specifiche per:

  • accessi e interventi dei partecipanti
  • tracciamento presenze
  • gestione del materiale didattico
  • verifiche di apprendimento
  • monitoraggio del percorso

Tecnologie immersive e serious game: opportunità e criticità

Tra gli strumenti citati ci sono anche:

  • realtà virtuale, aumentata e mista (VR/AR/MR)
  • simulatori fisici e virtuali
  • gamification e serious game
  • anche tecnologie di intelligenza artificiale generativa

Il documento evidenzia i vantaggi, come scenari realistici e apprendimento esperienziale, ma segnala anche alcuni limiti:

  • costi alti, soprattutto per le piccole imprese
  • rischio di puntare troppo sulla pratica e meno sulla teoria
  • possibili disagi fisici (es. cyber sickness)
  • temi etici e legali sulla gestione dei dati raccolti durante le sessioni (es. tracciamenti e performance cognitive)

Il ruolo di Inail e l’aggiornamento dell’offerta formativa

Nel documento viene anche spiegato che Inail, come soggetto formatore istituzionale, ha avviato attività interne per aggiornare pacchetti formativi e offerta didattica, in linea con le nuove regole dell’Accordo 2025.


L'accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025 ha introdotto un nuovo quadro normativo organico e innovativo in materia di formazione obbligatoria alla salute e sicurezza sul lavoro (SSL) che supera la precedente frammentazione normativa, definisce criteri omogenei per l'organizzazione e la gestione dei corsi e introduce importanti novità in termini metodologici per i soggetti formatori.
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