Il provvedimento si rivolge in via diretta ai fondi interprofessionali per la formazione continua (art. 118, legge 388/2000), ai fondi bilaterali di cui all'art. 12 del D.Lgs. 276/2003, a Forma.temp, a Unioncamere e a Sviluppo Lavoro Italia S.p.A. Per datori di lavoro e consulenti del lavoro che operano con questi enti, il testo fornisce indicazioni operative da cui partire per verificare la coerenza dei propri applicativi gestionali rispetto ai futuri standard di conferimento dati, senza tuttavia introdurre, allo stato, obblighi immediati di trasmissione.

Sistema informativo della formazione

Min.Lavoro: prime indicazioni operative sul Sistema informativo della formazione e registro attestazioni (SFeRA)

Con la circolare n. 7 del 1° luglio 2026, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha anticipato ai soggetti titolari delegati ex art. 4 del D.M. 9 luglio 2024, n. 115 gli elementi tecnico-amministrativi necessari per l’adeguamento dei rispettivi sistemi informativi al costituendo SFeRA (Sistema informativo della formazione e registro attestazioni).

A chi si rivolge

La circolare si rivolge ai Fondi paritetici interprofessionali per la formazione continua, a Forma.temp, a Unioncamere e a Sviluppo Lavoro Italia S.p.A., individuando gli standard tecnici preliminari che consentiranno la raccolta, la gestione e l’interoperabilità delle informazioni relative ai percorsi formativi e alle attestazioni rilasciate.

Obiettivo

L’obiettivo di SFeRA è realizzare una base informativa nazionale unica a supporto delle politiche della formazione e del lavoro, alimentare il Fascicolo elettronico del lavoratore e il Fascicolo sociale e lavorativo del cittadino, favorire la digitalizzazione e la portabilità delle attestazioni, nonché ridurre gli adempimenti amministrativi attraverso la cooperazione applicativa tra i diversi sistemi informativi.

Contenuti e struttura

Il documento è articolato in undici sezioni che illustrano:

  • i soggetti destinatari,
  • le finalità del nuovo sistema,
  • la struttura informativa di riferimento,
  • le regole di conferimento,
  • e aggiornamento dei dati, l’anagrafica degli enti titolati, le modalità di trasmissione, le classificazioni e gli standard tecnici, la digitalizzazione delle attestazioni, le tempistiche di conferimento, gli adempimenti richiesti ai soggetti coinvolti e le disposizioni finali.

Particolare rilievo è attribuito alla definizione delle tre componenti informative fondamentali del sistema:

  1. la Scheda percorso, dedicata alle caratteristiche del percorso formativo,
  2. la Scheda frequenza, relativa alla partecipazione del singolo individuo,
  3. e la Scheda attestazione, contenente le informazioni sulle certificazioni rilasciate al termine del percorso.

La circolare descrive inoltre le modalità con cui dovranno essere gestiti il conferimentol’aggiornamento e la trasmissione dei dati, prevedendo l’utilizzo di classificazioni standardizzate e di strumenti di interoperabilità che consentano l’integrazione con il Sistema Informativo Unitario delle Politiche del Lavoro.

Vengono disciplinati anche gli aspetti legati:

  • alla digitalizzazione delle attestazioni,
  • alla loro futura consultazione nel Fascicolo elettronico del lavoratore,
  • e alla possibilità di utilizzo attraverso gli strumenti nazionali di portafoglio digitale, compresa l’area personale dell’IT-Wallet.
Sistema informativo della formazione prime indicazioni operative sul Sistema informativo della formazione e registro attestazioni (SFeRA)
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