Legge regionale 4 giugno 2021, n. 18

Sicurezza lavoro lavoratori organizzati mediante piattaforme digitali

Regione Toscana Legge regionale 4 giugno 2021, n. 18
Disposizioni per la tutela e la sicurezza del lavoro dei lavoratori organizzati mediante piattaforme digitali. B.U.R. 14 giugno 2021, n. 57

Il Consiglio regionale ha approvato Il Presidente della Giunta promulga

la seguente legge:

PREAMBOLO
Il Consiglio regionale

Visto l’articolo 35 e l’articolo 117, comma terzo, della Costituzione;
Visto l’articolo 4, comma 1, lettera a), dello Statuto;
Vista la direttiva 89/391/CEE del 12 giugno 1989, concernente l’attuazione di misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro;
Visti gli articoli 2087 e 2094 del codice civile;
Vista la legge 3 agosto 2007, n. 123 (Misure in tema di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro e delega al Governo per il riassetto e la riforma della normativa in materia) e, in particolare, gli articoli 1 e 4;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17 dicembre 2007 (Esecuzione dell’accordo del 1° agosto 2007 “Patto per la tutela della salute e della prevenzione nei luoghi di lavoro”);
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 dicembre 2007 (Coordinamento delle attività di prevenzione e vigilanza in materia di salute e sicurezza sul lavoro);
Visto il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro) e, in particolare, gli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 13, 20, 47, 50, 51;
Vista la legge 22 maggio 2017, n. 81 (Misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure volte a favorire l’articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi di lavoro subordinato);
Visto il decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 (Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni, a norma dell’articolo 1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n. 183), e in particolare il Capo V-bis Tutela del lavoro tramite piattaforme digitali;
Vista la legge regionale 24 febbraio 2005, n. 40 (Disciplina del servizio sanitario regionale);
Vista la legge regionale 24 febbraio 2005, n. 41 (Sistema integrato di interventi e servizi per la tutela dei diritti di cittadinanza sociale);
Vista la legge regionale 4 giugno 2019, n. 28 (Forme di collaborazione interistituzionale in tema di sicurezza del lavoro, ambiente, salute e cultura della legalità);
Considerato quanto segue:
1. La Regione Toscana, nel rispetto e nell’osservanza delle competenze legislative dello Stato, intende esercitare compiutamente e secondo il principio informatore della leale collaborazione, la propria competenza concorrente in materia di tutela e sicurezza del lavoro e di tutela della salute, al fine di porre in essere tutte le azioni e misure possibili per raggiungere l’obiettivo di garantire ai lavoratori del settore dell’economia digitale una maggiore tutela e sicurezza della loro prestazione lavorativa resa tramite piattaforma digitale;
2. È necessario continuare, in attuazione dei programmi regionali di sviluppo succedutisi nel tempo, le molteplici azioni sui temi della sicurezza sul lavoro e della politica di prevenzione partecipata, da sempre perseguita e realizzata, mediante il costante confronto e lavoro con i soggetti istituzionali previsti dalla normativa nazionale dedicata, quale il d.lgs. 81/2008, e con altri soggetti pubblici e privati, per consentire che i profondi cambiamenti nel mondo del lavoro non trascurino le garanzie dei diritti del lavoratore, in primis “persona”, indipendentemente dal tipo del contratto di lavoro sottoscritto;
3. Da alcuni anni, maggiormente ora in un periodo di pandemia da COVID-19, si assiste ad un mutamento per ciò che concerne l’organizzazione del lavoro e il rapporto di lavoro, che non appaiono inquadrabili secondo gli schemi consolidati previsti dall’ordinamento, bensì presentano caratteri del tutto nuovi;
4. Il legislatore nazionale, anche sulla scorta di sentenze di merito e di legittimità, ha preso atto delle pronunce intervenute e ha provveduto a recepire, in parte, la necessità di ricondurre alle nuove tipologie contrattuali flessibili la tutela applicabile ai lavoratori stabili, nella consapevolezza che, comunque, occorra perlomeno perseguire l’integrazione di standard di sicurezza che tengano conto della frammentazione dei nuovi lavori, al fine di incrementarne i livelli e, più in generale, il benessere del lavoratore;
5. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, l’INAIL e l’Ispettorato nazionale del lavoro hanno emanato circolari per dare istruzioni operative ai fini della vigilanza e del controllo delle nuove prescrizioni legislative in merito alla tutela e alla sicurezza introdotte dal decreto-legge 3 settembre 2019, n. 101 (Disposizioni urgenti per la tutela del lavoro e per la risoluzione di crisi aziendali), convertito con modificazioni dalla legge 2 novembre 2019, n. 128, modificativo del d.lgs. 81/2015;
6. Il piano nazionale della prevenzione (PNP)2020 – 2025, approvato con l’intesa del 6 agosto 2020 in sede di Conferenza Stato -Regioni, nella parte dedicata ad infortuni e incidenti sul lavoro, malattie professionali – strategie, ricorda: “….la necessità strategica di agire su tutto il sistema complesso dei diversi attori coinvolti nelle politiche di prevenzione della salute e sicurezza sul luogo di lavoro e, in particolare, di: rafforzare il coordinamento tra Istituzioni e partenariato economico-sociale e tecnico-scientifico, anche attraverso il miglioramento del funzionamento del Sistema Istituzionale di coordinamento ex D.lgs. 81/08, realizzare un confronto costante all’interno del Comitato (ex art. 5 D.lgs. 81/08) nonché della Commissione Consultiva permanente (ex art. 6 D.lgs. 81/08), per l’indirizzo e la valutazione delle politiche attive e per il coordinamento nazionale delle attività di vigilanza in materia di salute e sicurezza sul lavoro, garantire l’operatività dei Comitati Regionali di Coordinamento art. 7 previsti dal D.lgs. 81/08 ai fini della corretta attuazione delle politiche di prevenzione e del corretto feedback dal territorio” ;
7. La Regione Toscana con deliberazione della Giunta regionale 21 dicembre 2020, n. 1607 (Piano Nazionale Prevenzione 2020-2025. Recepimento dell’Intesa di Conferenza Stato-Regioni rep. 127/CSR del 06/08/2020), ha recepito il sopracitato PNP, espressamente prevedendo: “… nell’elaborazione del Piano Regionale per la Prevenzione (PRP) 2020-2025 siano applicati la visione, i principi, le priorità e la struttura del Piano Nazionale per la Prevenzione, il più possibile integrati e trasversali rispetto ad obiettivi e azioni, con i quali si intende dare attuazione a tutti i macro obiettivi ed ai programmi predefiniti e liberi del medesimo PNP”;
8. Il piano sanitario sociale integrato regionale (PSSIR) 2018 – 2020 approvato con deliberazione del Consiglio regionale 9 ottobre 2019, n. 73 (Piano sanitario e sociale integrato regionale 2018 – 2020), in ambito sicurezza del lavoro nella parte dei destinatari dedicato ai lavoratori, prevede espressamente: “Le scelte per favorire la salute dei lavoratori convergono sulla prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali. In tale ottica è necessario individuare i settori di maggiore rischio per i lavoratori, con particolare riferimento alle situazioni emergenti nell’evoluzione del mercato del lavoro. In coerenza con l’approccio del Piano Nazionale per la Prevenzione, si continua a sviluppare un’attività multiprofessionale di analisi dei flussi informativi su Infortuni e Malattie da lavoro nei vari ambiti e settori di attività, al fine di individuare le relative incidenze e i rischi prevalenti e particolari (lavori ad alto rischio, sostanze pericolose, impatto delle tecnologie ecc.)”;
9. La Regione Toscana con l’approvazione della deliberazione della Giunta regionale 15 marzo 2021, n. 231 (Approvazione delle linee di indirizzo per l’attività di Prevenzione e Sicurezza nei luoghi di lavoro di competenza della Regione e dei dipartimenti delle Aziende sanitarie territoriali), nella premessa riassuntiva e programmatica del lavoro di competenza del settore, descrive: “Sono venute all’attenzione, con tutte le loro criticità, professioni emergenti molto attive durante la fase acuta della pandemia, che presentano quindi più elevati rischi di contagio, quali quella dei ciclo fattorini (riders), magazzinieri e consegnatari a domicilio, ma sono risultati più evidenti anche specifici rischi lavorativi in senso tradizionale (elevati ritmi di lavoro, turnazione, rischi legati alla circolazione stradale e alla sotto tutela lavorativa)”, e per tali tipologie di lavoratori, nel periodo di emergenza della pandemia, sono state adottate misure specifiche per garantire informazioni e materiale per la protezione dal virus, nonché sono stati attivati tavoli di confronto con altri soggetti istituzionali per individuare strategie comuni;
10. La Regione Toscana ha avviato un confronto sulla problematica relativa ai lavoratori “riders” nell’ambito del Comitato regionale di coordinamento in materia di salute e sicurezza sul lavoro, di cui all’articolo 7 del d.lgs. 81/2008; fin dal luglio 2020, e ha ripreso l’argomento nella seduta di insediamento del Comitato, rinnovato nella sua composizione con deliberazione della Giunta regionale 21 dicembre 2020, n. 1614, incontrando il favore di tutte le istituzioni preposte e delle parti sociali ad avviare una progettualità condivisa;
11. È indispensabile, al fine di circoscrivere e ridurre rischi di infortunio, con conseguenze onerose non solo per le evidenti ricadute per il sistema sanitario regionale e sulla capacità dello stesso sistema di affrontare efficacemente le problematiche che da esso derivano, ma altresì per le imprese, intraprendere un percorso di studio e analisi partecipato da tutte le persone, datori di lavoro, lavoratori, rappresentanze sindacali, operanti nei vari settori operativi con programmi e piattaforme digitali per acquisire consapevolezza di tutto ciò che occorre predisporre per consentire il lavoro in sicurezza;
12. È opportuno prevedere una serie di azioni per redigere e concordare un codice d’informazione e comportamento che consenta una maggiore conoscenza dei diritti e dei doveri di tutti gli operatori della cosiddetta “economia digitale” per garantire dignità al lavoratore “flessibile” e competitività alle imprese, quali soggetti attuatori di una politica condivisa per il lavoro in sicurezza;
13. È necessario, al fine di ridurre il rischio di eventi tragici, che la fondamentale e corretta osservanza delle regole poste dalla legislazione statale sia approfondita, con la previsione di una formazione mirata ad essa, rivolta ai lavoratori cosiddetti flessibili e a coloro che si avvalgono della loro attività, a cui devono seguire necessariamente la vigilanza e il controllo da parte dei soggetti individuati dalla normativa nazionale ad esso preposti;
14. La Regione Toscana s’impegna pertanto a porre in essere azioni e interventi che trovino il coinvolgimento sia delle istituzioni preposte, sia della società civile, per dare attuazione, quale soggetto istituzionale compartecipe previsto dal d.lgs. 81/2008, a quanto previsto nel PNP e come specificatamente indicato nel PSSIR: “implementare e migliorare sia in termini qualitativi che quantitativi i risultati delle politiche e delle azioni regionali messe in atto in materia di sicurezza sul lavoro nel corso degli anni, estendendo tale progettazione all’intero territorio regionale ed in maniera sistematica a tutte le attività classificate ad alto rischio”;
15. Il Consiglio Regionale con la mozione 23 marzo 2021, n. 263, approvata all’unanimità, si è impegnato ad “elaborare uno specifico provvedimento che, nel rispetto della competenza regionale in materia, abbia quale obiettivo l’introduzione di disposizioni finalizzate ad accrescere la tutela e la sicurezza dei lavoratori digitali”;
Approva la presente legge

Art. 1
Oggetto

1. La Regione Toscana nel perseguimento della finalità prioritaria del diritto alla tutela della dignità del lavoratore e del diritto alla sicurezza dei luoghi di lavoro, di cui all’articolo 4, comma 1, lettera a), dello Statuto, con la presente legge detta disposizioni per incrementare la tutela e la sicurezza del lavoro dei lavoratori organizzati dalle imprese mediante programmi e piattaforme digitali, prescindendo dalla tipologia del contratto di lavoro sottoscritto, nonché la salute e sicurezza della collettività nel caso di prestazioni svolte in luoghi pubblici o aperti al pubblico.
2. Le azioni e le misure volte al raggiungimento della finalità sono concertate, in attuazione del principio di leale collaborazione, con i soggetti istituzionali previsti dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro) e dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 dicembre 2007 (Coordinamento delle attività di prevenzione e vigilanza in materia di salute e sicurezza sul lavoro), al fine di coordinare l’esercizio delle rispettive competenze e svolgere attività di interesse comune.

Art. 2
Accordi di collaborazione

1. In materia di sicurezza nei luoghi di lavoro possono essere sottoscritti accordi di collaborazione ai sensi della legge regionale 4 giugno 2019, n. 28 (Forme di collaborazione interistituzionale in tema di sicurezza del lavoro, ambiente, salute e cultura della legalità). Tali accordi costituiscono forme di collaborazione aggiuntive e complementari rispetto alle forme di coordinamento previste dall’articolo 7 del d.lgs. 81/2008 e dal d.p.c.m. 21 dicembre 2007.

Art. 3
Programmazione

1. Il piano nazionale della prevenzione (PNP), approvato con l’intesa siglata, in data 6 agosto 2020, in sede di Conferenza Stato, regioni e province autonome, definisce gli elementi strutturali per un progressivo miglioramento delle condizioni di salute e sicurezza dei lavoratori, con specifica previsione di una linea centrale con obiettivo il rafforzamento della salute globale del lavoratore.
2. Al fine di valorizzare l’azione di prevenzione di competenza regionale per l’obiettivo di cui al comma 1, occorre dare maggior rilievo al sistema di sorveglianza epidemiologica e la realizzazione di piani regionali di prevenzione mirati a specifici comparti o rischi.
3. La Giunta regionale, in coerenza con quanto definito a livello nazionale con il PNP e in osservanza delle prescrizioni contenute per le procedure e nei tempi stabiliti nell’intesa del 6 agosto 2020, pianifica le azioni di propria competenza per migliorare l’efficacia degli interventi sul territorio definendo e realizzando progetti, piani di prevenzione e interventi di vigilanza.

Art. 4
Lavoratori organizzati mediante piattaforme digitali

1. La Giunta regionale, con deliberazione, approva un progetto di analisi e valutazione dei rischi, da svilupparsi con i servizi prevenzione, igiene e sicurezza sui luoghi di lavoro (PISLL) delle aziende unità sanitarie locali (USL), ad integrazione delle linee di indirizzo per l’attività di prevenzione e sicurezza nei luoghi di lavoro di competenza della Regione e dei dipartimenti delle aziende USL, relativo alle specificità emergenti nel contesto dell’economia digitale dei lavoratori organizzati mediante piattaforme digitali, che porti alla elaborazione di un documento tecnico di riferimento regionale, il documento tecnico di valutazione dei rischi dei lavoratori organizzati mediante piattaforme digitali, di seguito denominato “Documento tecnico”.
2. Il progetto di cui al comma 1, che si configura come modello territoriale partecipativo con le parti sociali, sindacali e datoriali, ha l’obiettivo di prevedere l’attività di vigilanza da parte dei servizi PISLL, nel contesto del territorio regionale ove operano i lavoratori, per un monitoraggio costante del rispetto delle disposizioni normative in materia di sicurezza, ivi compresa l’applicazione del Documento tecnico.
3. Il Documento tecnico, nell’analisi dei rischi e nella progettazione delle azioni di contrasto, tiene conto, in particolare, dei seguenti obiettivi ai sensi del d.lgs. 81/2008:
a) valutare i rischi lavorativi tradizionali, nonché quelli specifici per la peculiare attività che svolgono i lavoratori organizzati mediante piattaforme digitali, a prescindere dalla tipologia di rapporto di lavoro, quali lo stress lavorativo intrinsecamente connesso ai tempi di consegna, l’assegnazione dei turni, la distribuzione delle occasioni di lavoro e dei luoghi di svolgimento dell’attività;
b) definire le modalità di mitigazione dei rischi e individuare i dispositivi di protezione individuale più idonei per lo svolgimento dell’attività;
c) definire e proporre i contenuti di dettaglio della formazione specifica e obbligatoria a carico delle imprese di cui all’articolo 37 del d.lgs. 81/2008, in conformità agli accordi richiamati dallo stesso articolo, con particolare attenzione al Codice della strada e al mezzo di trasporto utilizzato per la prestazione di lavoro, per impedire che i lavoratori possano correre rischi a causa della loro scarsa conoscenza dei rischi stessi e delle regole da osservare nonché a maggior tutela della collettività;
d) prevedere iniziative di informazione specifica sulle malattie professionali;
e) prevedere un obbligo di sorveglianza sanitaria e di visite mediche preventive e periodiche a carico delle aziende;
f) prevedere a carico delle imprese la dotazione di abbigliamento tecnico consono allo svolgimento della prestazione di lavoro, considerati anche i turni di notte e le condizioni atmosferiche avverse, nonché la dotazione dei dispositivi di sicurezza;
g) promuovere l’istituzione del rappresentante per la sicurezza dei lavoratori organizzati mediante piattaforme digitali a prescindere dalla tipologia del contratto di lavoro sottoscritto;
h) definire le modalità di vigilanza da parte dei servizi PISLL delle aziende USL.
4. I servizi PISLL delle aziende USL predispongono azioni di controllo specifico del rispetto della normativa in materia di sicurezza, in applicazione del Documento tecnico, svolgendo anche un’azione di prevenzione e monitoraggio al fine di individuare comportamenti elusivi delle prescrizioni in materia di sicurezza o pratiche pericolose, per la loro correzione o eliminazione.

Art. 5
Relazione al Consiglio regionale

1. Entro il 31 gennaio 2022 la Giunta regionale trasmette al Consiglio regionale una relazione sullo stato di elaborazione del Documento tecnico e sull’avvio dell’attività di vigilanza.
2. Il Consiglio regionale può elaborare indirizzi per le attività da intraprendere nell’anno successivo.

Art. 6
Norma finanziaria

1. La presente legge non comporta oneri a carico del bilancio regionale.
La presente legge è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

GIANI

Firenze, 4 giugno 2021
La presente legge è stata approvata dal Consiglio regionale nella seduta del 25.05.2021.

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