L'utilizzo della risonanza magnetica nella diagnostica e ricerca clinica e la tutela dei lavoratori: aspetti di interesse nell'applicazione della sorveglianza sanitaria. INAIL 2026

Risonanza magnetica e tutela lavoratori

L’utilizzo della risonanza magnetica nella diagnostica e ricerca clinica e la tutela dei lavoratori: aspetti di interesse nell’applicazione della sorveglianza sanitaria. INAIL 2026

Il ricorso a professionisti sanitari non dipendenti dalla struttura (es. partita IVA) è sempre più diffuso, ponendo delle incertezze di attribuzione delle responsabilità delle tutele sulla salute e sicurezza sul lavoro.

Gli autori delineano un percorso logico che, a partire dalle disposizioni del d.lgs. 81/2008 e del d.m. 14/01/2001, evidenzia come la sorveglianza sanitaria, fatti salvi coloro che operano per ditte esterne, dovrebbe essere garantita dal datore di lavoro della struttura tramite il proprio medico competente, indipendentemente dalla forma contrattuale dei lavoratori RM chiamati a operare nella struttura stessa.


L’Inail ha pubblicato una nuova factsheet dedicata all’utilizzo della risonanza magnetica nella diagnostica e nella ricerca clinica, con particolare attenzione alla tutela dei lavoratori esposti ai campi elettromagnetici e all’applicazione della sorveglianza sanitaria.

Il documento chiarisce che il personale sanitario e non sanitario che opera nei siti di risonanza magnetica può essere esposto al campo magnetico statico e, durante l’assistenza al paziente, anche a campi magnetici a bassa frequenza e radiofrequenze. Per questo motivo, nessun lavoratore può operare in RM senza idoneità medica specifica e formazione adeguata.

Un punto centrale riguarda i liberi professionisti “a partita IVA” che lavorano presso strutture sanitarie utilizzando apparecchiature RM di proprietà del titolare. Secondo il percorso interpretativo delineato dagli autori, anche questi professionisti, quando operano nell’organizzazione della struttura e su liste di pazienti assegnate dal datore di lavoro RM, devono essere considerati nell’ambito della tutela garantita dal datore di lavoro della struttura.

La responsabilità della sorveglianza sanitaria, inclusa la valutazione dell’idoneità ai campi elettromagnetici, spetta quindi al datore di lavoro RM tramite il medico competente, indipendentemente dalla forma contrattuale, salvo il caso di lavoratori appartenenti a ditte esterne, per i quali si applicano gli obblighi di coordinamento previsti dalla normativa.

La factsheet richiama in particolare il d.lgs. 81/2008 e il d.m. 14 gennaio 2021 sugli standard di sicurezza in risonanza magnetica. Il datore di lavoro deve mantenere aggiornato l’elenco del personale autorizzato, assicurando che ogni operatore sia formato e in possesso di idoneità medica. La sorveglianza sanitaria deve essere effettuata, di norma, almeno una volta l’anno, con periodicità diversa qualora stabilita dal medico competente in base alla valutazione del rischio.

Il documento sottolinea inoltre l’importanza del protocollo sanitario, della cartella sanitaria e di rischio e dell’attenzione ai lavoratori particolarmente sensibili. Il giudizio di idoneità deve essere espresso preventivamente, aggiornato periodicamente e trasmesso tempestivamente sia al datore di lavoro sia al lavoratore.

L’Inail ribadisce che la sicurezza in risonanza magnetica non può dipendere solo dalla tipologia contrattuale del lavoratore. Chi opera nel sito RM deve essere adeguatamente formato, valutato e tutelato, con un’organizzazione chiara delle responsabilità in capo al datore di lavoro della struttura.

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