Rischio chimico negli ambienti di lavoro
Il Fact sheet presenta le norme tecniche a supporto di una corretta valutazione del rischio. Rischio chimico negli ambienti di lavoro. INAIL 2026
Rischio chimico nei luoghi di lavoro: norme tecniche e nuove tutele per una corretta valutazione
La gestione del rischio chimico negli ambienti di lavoro assume un ruolo sempre più centrale nella tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori. Le recenti evoluzioni normative europee e nazionali hanno infatti rafforzato gli obblighi a carico delle imprese, introducendo valutazioni più approfondite, nuove misure preventive e specifiche tutele per le sostanze tossiche per la riproduzione.
Il rischio chimico non interessa esclusivamente industrie e laboratori, ma può essere presente in quasi ogni attività nella quale vengano utilizzate sostanze o miscele. Gli effetti dell’esposizione possono andare da irritazioni, ustioni e intossicazioni acute fino a patologie respiratorie, danni agli organi, infertilità e tumori professionali. Alcuni agenti, inoltre, producono conseguenze soltanto dopo esposizioni prolungate e senza sintomi iniziali evidenti.
Il quadro normativo
Tra i principali riferimenti legislativi figurano:
- il Decreto legislativo 81/2008, Testo unico in materia di salute e sicurezza sul lavoro;
- il Decreto legislativo 39/2016, che ha allineato la normativa italiana ai regolamenti CLP e REACH;
- il Decreto legislativo 135/2024, che ha esteso le tutele previste per cancerogeni e mutageni anche alle sostanze tossiche per la riproduzione.
Alle disposizioni obbligatorie si affiancano norme tecniche volontarie che forniscono criteri e metodologie operative per effettuare valutazioni uniformi, documentabili e scientificamente attendibili.
Il ruolo della UNI EN 689:2019
La UNI EN 689:2019 rappresenta il principale riferimento tecnico per valutare l’esposizione per inalazione agli agenti chimici aerodispersi e verificare il rispetto dei valori limite di esposizione professionale.
La norma delinea un percorso strutturato che comprende:
- la caratterizzazione preliminare delle sostanze, delle attività e dell’ambiente di lavoro;
- la definizione della strategia di campionamento e analisi;
- l’individuazione dei gruppi similari di esposizione, o SEG;
- l’esecuzione delle misurazioni;
- la validazione dei risultati;
- il confronto con i valori limite;
- la rivalutazione periodica dell’esposizione.
Il diagramma riportato a pagina 3 del documento INAIL evidenzia come la valutazione non sia un adempimento isolato, ma un processo ciclico: in caso di modifica delle condizioni operative, di risultati non conformi o di dati insufficienti, è necessario aggiornare le misure di gestione del rischio e ripetere le verifiche.
Campionamenti e gruppi similari di esposizione
Per contenere il numero delle misurazioni senza ridurre l’affidabilità della valutazione, la norma consente di raggruppare i lavoratori con profili di esposizione analoghi nei cosiddetti SEG.
Il test preliminare può prevedere:
- 3 misurazioni, quando tutti i risultati sono inferiori a un decimo del valore limite;
- 4 misurazioni, quando risultano inferiori a 0,15 volte il valore limite;
- 5 misurazioni, quando risultano inferiori a 0,20 volte il valore limite.
In presenza di concentrazioni più elevate è invece necessario ricorrere a una valutazione statistica con almeno sei misurazioni.
Il Manuale UNICHIM 208
Un ulteriore supporto operativo è rappresentato dal Manuale UNICHIM 208 del 2024, dedicato alle modalità applicative della UNI EN 689:2019.
Il manuale approfondisce, tra gli altri aspetti:
- il ruolo del valutatore;
- la corretta definizione dei SEG;
- la pianificazione delle campagne di misura;
- la gestione dei dati inferiori al limite di quantificazione;
- la valutazione dell’esposizione contemporanea a più agenti;
- l’aggiornamento periodico del Documento di valutazione dei rischi.
Le sostanze tossiche per la riproduzione
Con il Decreto legislativo 135/2024, la protezione già prevista per gli agenti cancerogeni e mutageni è stata estesa alle sostanze reprotossiche.
Il principio prioritario resta l’eliminazione dell’agente pericoloso. Quando non è tecnicamente possibile, il datore di lavoro deve procedere alla sostituzione con sostanze o processi meno pericolosi. Se anche la sostituzione non è praticabile, occorre adottare sistemi chiusi e ridurre l’esposizione al livello più basso tecnicamente possibile.
Valutazione continua e aggiornamento del DVR
La valutazione del rischio chimico deve essere aggiornata in caso di variazioni delle sostanze utilizzate, dei processi produttivi, dell’organizzazione del lavoro o dei valori limite di esposizione.
L’integrazione tra normativa, norme tecniche e strumenti operativi consente alle imprese di migliorare la qualità delle valutazioni, ridurre le differenze interpretative e adottare misure di prevenzione fondate su dati misurabili.











