Revenge Porn Garante Privacy condivisione di immagini o video a contenuto sessualmente esplicito, realizzati o acquisiti

Revenge Porn Garante Privacy

Revenge Porn: come il Garante Privacy offre strumenti di tutela per le vittime

Cos’è il Revenge Porn?

Il Revenge Porn (o pornovendetta) consiste nella condivisione di immagini o video a contenuto sessualmente esplicito, realizzati o acquisiti con o senza consenso, senza il permesso delle persone ritratte, con finalità vendicative o lesive della loro reputazione. Questo fenomeno rientra nella più ampia categoria della “pornografia non consensuale” .

Gli strumenti di tutela offerti dal Garante Privacy (GPDP)

L’Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali (GPDP) ha attivato canali dedicati per contrastare il revenge porn:

  • Servizio online di segnalazione: le vittime – anche minori sopra i 14 anni – possono presentare una segnalazione direttamente attraverso il Portale dei Servizi Online del Garante, utilizzando un’apposita istanza dedicata a contenuti espliciti diffusi senza consenso .

  • Contatti ufficiali: è possibile rivolgersi al Responsabile della Protezione dei Dati presso il Garante, che ha sede in Piazza Venezia 11 a Roma ed è contattabile via email (rpd@gpdp.it) .

  • Altri strumenti legali: se la segnalazione non è risolutiva, è sempre possibile presentare un reclamo al Garante per far valere i propri diritti in merito alla legittimità del trattamento dei dati personali .

Il quadro normativo italiano per il revenge porn

L’Italia ha reso specificamente perseguibile questo fenomeno con l’introduzione dell’art. 612-ter nel codice penale, inserito nella legge n. 69 del 19 luglio 2019, nota come “Codice Rosso”. Questa legge è entrata in vigore il 9 agosto 2019 .

  • Sanzioni previste: chiunque diffonda immagini o video sessualmente espliciti senza consenso può essere punito con reclusione da 1 a 6 anni e multa da €5 000 a €15 000.

  • Circostanze aggravanti: le pene aumentano se l’autore è un ex-partner, se il fatto è compiuto con strumenti informatici, o se la vittima è in condizioni di inferiorità fisica o psichica, o una donna in stato di gravidanza .

  • Querela: il reato è procedibile a querela della persona offesa, con un termine di sei mesi per presentarla. Tuttavia, in casi gravi (quarti commi), si procede d’ufficio .

Collaborazioni istituzionali per la prevenzione

Il Garante Privacy ha rafforzato la sua attività preventiva mediante protocolli d’intesa con enti regionali, tra cui i Co.re.com di Campania, Calabria e Lombardia, rivolti al contrasto del revenge porn e del cyberbullismo.

Perché è importante la tutela tramite il Garante?

  1. Approccio mirato e rapido: il servizio online consente di agire tempestivamente, segnalando direttamente la diffusione di contenuti lesivi.

  2. Supporto istituzionale completo: la segnalazione può portare a provvedimenti di rimozione o a verifiche sulla legittimità del trattamento dei dati.

  3. Affiancamento giuridico: la norma penale prevede sanzioni severe ed è integrata da strumenti amministrativi che proteggono le vittime anche sotto il profilo della privacy.


Sintesi in tabella

Aspetto Dettagli principali
Definizione Diffusione di materiale sessualmente esplicito senza consenso
Sistema GPDP Segnalazione online, contatti RPD, possibilità di reclamo in caso di mancata tutela
Normativa italiana Art. 612-ter c.p., legge Zenella/Code Rosso (19 luglio 2019)
Sanzioni 1–6 anni di reclusione, multa €5 000–15 000, aggravanti previste
Collaborazioni Protocolli contro revenge porn e cyberbullismo con Co.re.com regionali

 

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