Revenge Porn Garante Privacy
Revenge Porn: come il Garante Privacy offre strumenti di tutela per le vittime
Cos’è il Revenge Porn?
Il Revenge Porn (o pornovendetta) consiste nella condivisione di immagini o video a contenuto sessualmente esplicito, realizzati o acquisiti con o senza consenso, senza il permesso delle persone ritratte, con finalità vendicative o lesive della loro reputazione. Questo fenomeno rientra nella più ampia categoria della “pornografia non consensuale” .
Gli strumenti di tutela offerti dal Garante Privacy (GPDP)
L’Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali (GPDP) ha attivato canali dedicati per contrastare il revenge porn:
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Servizio online di segnalazione: le vittime – anche minori sopra i 14 anni – possono presentare una segnalazione direttamente attraverso il Portale dei Servizi Online del Garante, utilizzando un’apposita istanza dedicata a contenuti espliciti diffusi senza consenso .
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Contatti ufficiali: è possibile rivolgersi al Responsabile della Protezione dei Dati presso il Garante, che ha sede in Piazza Venezia 11 a Roma ed è contattabile via email (rpd@gpdp.it) .
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Altri strumenti legali: se la segnalazione non è risolutiva, è sempre possibile presentare un reclamo al Garante per far valere i propri diritti in merito alla legittimità del trattamento dei dati personali .
Il quadro normativo italiano per il revenge porn
L’Italia ha reso specificamente perseguibile questo fenomeno con l’introduzione dell’art. 612-ter nel codice penale, inserito nella legge n. 69 del 19 luglio 2019, nota come “Codice Rosso”. Questa legge è entrata in vigore il 9 agosto 2019 .
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Sanzioni previste: chiunque diffonda immagini o video sessualmente espliciti senza consenso può essere punito con reclusione da 1 a 6 anni e multa da €5 000 a €15 000.
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Circostanze aggravanti: le pene aumentano se l’autore è un ex-partner, se il fatto è compiuto con strumenti informatici, o se la vittima è in condizioni di inferiorità fisica o psichica, o una donna in stato di gravidanza .
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Querela: il reato è procedibile a querela della persona offesa, con un termine di sei mesi per presentarla. Tuttavia, in casi gravi (quarti commi), si procede d’ufficio .
Collaborazioni istituzionali per la prevenzione
Il Garante Privacy ha rafforzato la sua attività preventiva mediante protocolli d’intesa con enti regionali, tra cui i Co.re.com di Campania, Calabria e Lombardia, rivolti al contrasto del revenge porn e del cyberbullismo.
Perché è importante la tutela tramite il Garante?
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Approccio mirato e rapido: il servizio online consente di agire tempestivamente, segnalando direttamente la diffusione di contenuti lesivi.
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Supporto istituzionale completo: la segnalazione può portare a provvedimenti di rimozione o a verifiche sulla legittimità del trattamento dei dati.
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Affiancamento giuridico: la norma penale prevede sanzioni severe ed è integrata da strumenti amministrativi che proteggono le vittime anche sotto il profilo della privacy.
Sintesi in tabella
| Aspetto | Dettagli principali |
|---|---|
| Definizione | Diffusione di materiale sessualmente esplicito senza consenso |
| Sistema GPDP | Segnalazione online, contatti RPD, possibilità di reclamo in caso di mancata tutela |
| Normativa italiana | Art. 612-ter c.p., legge Zenella/Code Rosso (19 luglio 2019) |
| Sanzioni | 1–6 anni di reclusione, multa €5 000–15 000, aggravanti previste |
| Collaborazioni | Protocolli contro revenge porn e cyberbullismo con Co.re.com regionali |










