PROROGA SICUREZZA: Approvato dal Senato il disegno di legge di conversione del D. L. n. 207/2008
PROROGA SICUREZZA: Approvato dal Senato il disegno di legge di conversione del D. L. n. 207/2008
Conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni finanziarie urgenti
approvato con il nuovo titolo
“Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni finanziarie urgenti “
è stato approvato un emendamento che introduce ulteriori proroghe riguardanti ancora l'applicazione del D. Lgs. n. 81/2008.All'articolo 32 del D. L. n. 207/2008 sono stati aggiunti ai due commi, di seguito riportati:
All'articolo 32 sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
«2-bis. All'articolo 3, comma 2, primo periodo, del decreto legislativo
9 aprile 2008, n. 81, le parole: “entro e non oltre dodici mesi dalla
data di entrata in vigore del presente decreto legislativo” sono sostituite
dalle seguenti: “entro e non oltre ventiquattro mesi dalla data di entrata
in vigore del presente decreto legislativo”.
2-ter. All'articolo 3, comma 2, secondo periodo, del decreto legislativo
9 aprile 2008, n. 81, le parole: “Con i successivi decreti, da emanare
entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, ai
sensi dell'articolo 17, comma 3″ sono sostituite dalle seguenti: “Con decreti,
da emanare entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore
del presente decreto, ai sensi dell'articolo 17, comma 2″».
Quindi,è stato esteso da 12 a 24 mesi dalla data di entrata in vigore del D. Lgs. n. 81/2008 il termine entro cui devono essere emanati i decreti applicativi del decreto legislativo per quelle particolari amministrazioni indicate nell'art. 3 comma 2, primo periodo, del D. Lgs. n. 81/2008 (Forze armate e di Polizia, Dipartimento dei Vigili del Fuoco, strutture giudiziarie e penitenziarie, università, istituti di istruzione di ogni ordine e grado, ecc.) ed è stato esteso da 12 a 24 mesi dalla data di entrata in vigore del D. Lgs. n. 81/2008, il termine entro cui devono essere emanati i decreti per dettare le disposizioni necessarie a consentire il coordinamento con la disciplina recata dal D. Lgs. medesimo della normativa relativa (art. 3 comma 2, secondo periodo del D. Lgs. n. 81/2008) alle attività lavorative a bordo delle navi, di cui al decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 271, in ambito portuale, di cui al decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 272, e per il settore delle navi da pesca, di cui al decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 298, e l'armonizzazione delle disposizioni tecniche di cui ai titoli dal II al XII del medesimo decreto con la disciplina in tema di trasporto ferroviario contenuta nella legge 26 aprile 1974, n. 191, e relativi decreti di attuazione.










