Proroga della qualifica per manutentori antincendio
Proroga qualifica tecnici manutentori antincendio al 2026. È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale un nuovo decreto, datato 15 luglio 2025, che posticipa la scadenza per il conseguimento della qualifica dei tecnici manutentori antincendio: la nuova data limite stabilita è il 25 settembre 2026.
l provvedimento tiene conto delle difficoltà connesse alle modalità di qualificazione della figura del tecnico manutentore antincendio (che richiede la predisposizione di idonee sedi di esame dotate di particolari apparecchiature ed impianti dedicati e che non risultano ancora uniformemente distribuite sul territorio nazionale), della complessità e dei tempi occorrenti per le valutazioni dei requisiti specifici di cui all’allegato II, punto 4, del D.M. 01/09/2021 da parte delle commissioni esaminatrici.
La proroga servirà inoltre a portare a compimento l’implementazione della specifica applicazione informatica per la gestione del procedimento relativo al riconoscimento della qualifica di tecnico manutentore qualificato.
Implicazioni per professionisti, imprese e organismi formativi
La proroga, pur estendendo ulteriormente i tempi per adeguarsi, comporta conseguenze concrete per vari attori del settore:
- I tecnici già operativi possono continuare a svolgere le proprie attività fino al nuovo termine, purché in possesso del Nulla Osta Transitorio (NOT), sistema temporaneo che consente di operare in attesa della qualifica definitiva.
- Le imprese hanno ora un anno in più per programmare i percorsi formativi, organizzare gli esami e garantire la regolarizzazione delle figure impiegate nella manutenzione antincendio.
- Gli enti di formazione e i Vigili del Fuoco, in qualità di soggetti esaminatori, possono operare con più respiro temporale, graduando l’implementazione delle sedi d’esame e delle commissioni valutatrici. La proroga favorisce anche il completamento degli strumenti digitali dedicati al sistema di qualificazione.
DECRETO 15 luglio 2025
Modifica al decreto 1° settembre 2021, recante: «Criteri generali per il controllo e la manutenzione degli impianti, attrezzature ed altri sistemi di sicurezza antincendio, ai sensi dell’articolo 46, comma 3, lettera a) punto 3, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81». (25A04576) (GU Serie Generale n.190 del 18-08-2025)









