Prime osservazioni a proposito di revisione delle forme contrattuali e sicurezza sul lavoro

Prime osservazioni a proposito di revisione delle forme contrattuali e sicurezza sul lavoro

I WORKING PAPERS DI OLYMPUS – 41/2015
Chiara Lazzari

safety decreto legislativo n. 81/2015Il saggio mira a verificare come la revisione delle forme contrattuali, realizzata dal decreto legislativo n. 81/2015 emanato in attuazione della legge n. 183/2014, incida sulle questioni relative alla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, soffermando in particolare l'attenzione sulle criticità  prodotte dal recente intervento legislativo e sulla sua conformità  rispetto all'ordinamento comunitario.

Da pochi giorni è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 144 del 24 giugno 2015 il d.lgs. 15 giugno 2015, n. 81, recante disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni, emanato in attuazione della delega contenuta nell'art. 1, comma 7, l. 10 dicembre 2014, n. 183.

Trattasi di un provvedimento che si inserisce in quell'ambizioso percorso di profonda trasformazione del diritto del lavoro italiano che va sotto il nome di Jobs Act 2, attorno al quale si stanno affaticando la dottrina giuslavoristica 3 ed il mondo politico e sindacale 4, per l'evidente estensione del raggio d'azione dell'intervento riformatore, oltre che per il suo carattere dirompente 5 rispetto allo status quo.

Peraltro, obiettivo di queste pagine non è quello di condurre una riflessione, ad ampio spettro, su dove vada “il diritto del lavoro ai tempi del renzismo” 6, ma quello, più circoscritto, di comprendere in che termini tale direzione di marcia impatti sulle questioni della salute e sicurezza sul lavoro. Segnatamente, si vuole qui verificare se la revisione delle forme contrattuali, realizzata dal citato decreto legislativo in attuazione della l. n. 183/2014, introduca elementi migliorativi, o peggiorativi, nel grado di tutela garantito dall'ordinamento al diritto alla salute ed alla sicurezza dei lavoratori, ovvero lo lasci inalterato.

E ciò sull'evidente presupposto che lo “scopo di rafforzare le opportunità  di ingresso nel mondo del lavoro da parte di coloro che sono in cerca di occupazione, nonché di riordinare i contratti di lavoro vigenti per renderli maggiormente coerenti con le attuali esigenze del contesto occupazionale e produttivo”, enunciato nel menzionato art 1, comma 7, l. n. 183/2014, non può certamente essere perseguito in dispregio delle esigenze di tutela della salute e sicurezza sul lavoro.

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