Essi sono rivolti a tutti coloro che operano nell'ambito dei cantieri temporanei o mobili e possono essere utilizzati come strumento sintetico di informazione e formazione dei lavoratori, nonché per il miglioramento dell'organizzazione delle PMI. INAIL 2026

Parapetti

Sicurezza nei cantieri, Inail aggiorna il Quaderno tecnico sui parapetti anticaduta

La pubblicazione 2026 approfondisce requisiti, classificazione, scelta, montaggio, uso e manutenzione dei parapetti, con riferimento alle norme UNI EN 13374:2025 e UNI 11996:2025.

L’Inail ha pubblicato l’edizione 2026 del Quaderno tecnico dedicato ai parapetti nei cantieri temporanei o mobili, uno strumento rivolto agli operatori del settore per migliorare la prevenzione del rischio di caduta dall’alto. I Quaderni Tecnici della collana Cantieri hanno infatti l’obiettivo di accrescere il livello di sicurezza attraverso indicazioni basate su normativa, norme tecniche e linee guida.

Il documento ricorda che i parapetti sono dispositivi di protezione collettiva destinati a proteggere i lavoratori dalle cadute dall’alto. Secondo il d.lgs. 81/08 devono essere costituiti almeno da due correnti, con quello intermedio collocato circa a metà distanza tra quello superiore e il piano di lavoro, e da una tavola fermapiede. I parapetti anticaduta possono essere provvisori o permanenti.

Uno degli elementi centrali della pubblicazione è l’aggiornamento dei riferimenti tecnici. Per i parapetti anticaduta provvisori viene richiamata la UNI EN 13374:2025, mentre per quelli permanenti la UNI 11996:2025. La classificazione mette in relazione le prestazioni del parapetto con caratteristiche come inclinazione della superficie di lavoro e altezza di caduta.

Per i parapetti provvisori la UNI EN 13374 individua tre classi, A, B e C, con prestazioni crescenti in relazione alle condizioni di utilizzo. La classe A è destinata principalmente a situazioni in cui il sistema deve sostenere o arrestare una persona che cade verso la protezione; la classe B considera anche il rischio di scivolamento su superfici inclinate; la classe C è prevista per superfici a forte pendenza e per l’arresto di cadute più dinamiche.

Il Quaderno fornisce anche criteri pratici per la scelta del sistema. La classe A può essere utilizzata fino a inclinazioni di 10 gradi; la classe B fino a 30 gradi senza limitazioni dell’altezza di caduta, oppure fino a 60 gradi se l’altezza non supera i due metri; la classe C può essere impiegata fino a 45 gradi senza limitazioni dell’altezza di caduta e fino a 60 gradi se questa non supera i cinque metri.

Particolare attenzione è dedicata anche ai requisiti dimensionali. L’altezza minima di un parapetto anticaduta è indicata in un metro; in presenza di dislivelli o installazioni su strutture poste al di sotto dell’area di lavoro, l’altezza può dover essere superiore e va determinata in funzione della configurazione specifica. La figura riportata nel Quaderno mostra proprio il rapporto tra altezza di caduta e profondità dell’area di lavoro.

Prima del montaggio, il documento raccomanda di verificare l’idoneità dell’ancoraggio, le condizioni della superficie di lavoro, la presenza di vento, le condizioni atmosferiche, l’applicabilità delle istruzioni del fabbricante, la corretta classe del parapetto e l’integrità di tutti i componenti. Dopo il montaggio va verificata la corretta installazione secondo le istruzioni fornite dal produttore.

Il Quaderno dedica inoltre uno spazio specifico alla manutenzione, che deve essere effettuata da personale qualificato. Per i componenti metallici devono essere controllati, tra gli altri aspetti, stato superficiale, usura, corrosione, saldature, parti mobili, viti, perni e bulloni; per i componenti in legno vanno invece verificate eventuali abrasioni, tagli, usura e deterioramenti dovuti a calore, sostanze aggressive o raggi solari.

Tra le FAQ viene inoltre chiarito che un parapetto completamente in legno, realizzato in cantiere, può essere utilizzato come protezione collettiva purché sia idoneo e possieda caratteristiche dimensionali e di resistenza adeguate. Viene anche precisato che i parapetti anticaduta provvisori non devono essere marcati CE, poiché non esiste uno specifico regolamento di prodotto applicabile.

Il documento ribadisce infine la priorità dei sistemi di protezione collettiva nei lavori in quota: il d.lgs. 81/08 individua infatti parapetti e reti di sicurezza tra le soluzioni da privilegiare rispetto ai sistemi di protezione individuale.

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