Tutela del Lavoratore Fragile Covid – 19

A cura dell’ufficio Ambiente Salute e Sicurezza Uilm Nazionale  Versione Gennaio 2021 – revisione 4

Tutela del Lavoratore Fragile Covid – 19

Tutela del Lavoratore Fragile Covid - 19Spetta al medico competente segnalare all’azienda situazioni di particolare fragilità  e patologie attuali pregresse dei dipendenti e l’azienda provvede alla loro tutela nel rispetto della privacy.

Come ormai ampiamente noto, la nuova – e inedita – definizione di “lavoratore fragile” discende da quanto indicato nel protocollo condiviso tra le parti sociali, aggiornato il 24 aprile scorso e inserito nel DPCM del successivo 26 aprile e si ricollega al disposto del precedente DPCM dell’8/03/2020, che raccomandava “a tutte le persone anziane o affette da patologie croniche o con multimorbilità  ovvero con  stati di immunodepressione congenita o  acquisita,  di  evitare  di  uscire dalla  propria  abitazione  o  dimora  fuori  dai  casi  di   stretta necessità  e di evitare comunque luoghi affollati nei quali  non  sia possibile mantenere la distanza di sicurezza interpersonale” (art. 3 co 1 lett. b).

I dati epidemiologici mostrano chiaramente una maggiore fragilità  nelle fasce di età  più elevate della popolazione nonché in presenza di alcune tipologie di malattie cronico degenerative (ad es. patologie cardiovascolari, respiratorie e dismetaboliche) che in caso di comorbilità  con l’infezione possono influenzare negativamente la severità  e l’esito della patologia. 

In tale ottica potrebbe essere introdotta la “sorveglianza sanitaria eccezionale” che verrebbe effettuata sui lavoratori con età  >55 anni o su lavoratori al di sotto di tale età  ma che ritengano di rientrare, per condizioni patologiche, in questa condizione anche attraverso una visita a richiesta. In assenza di copertura immunitaria adeguata (utilizzando test sierologici di accertata validità ), si dovrà  valutare con attenzione la possibilità  di esprimere un giudizio di “inidoneità  temporanea” o limitazioni dell’idoneità  per un periodo adeguato, con attenta rivalutazione alla scadenza dello stesso.

Per il reintegro progressivo di lavoratori dopo l’infezione da SARS-CoV-2, il medico competente, previa presentazione di certificazione di avvenuta negativizzazione del tampone secondo le modalità  previste e rilasciata dal dipartimento di prevenzione territoriale di competenza, effettuala “visita medica precedente alla ripresa del lavoro, a seguito di assenza per motivi di salute di durata superiore ai sessanta giorni continuativi, al fine di verificare l’idoneità  alla mansione” (D. Lgs 81/08 e s.m.i, art. 41 c. 2 lett. e-ter), anche per valutare profili specifici di rischiosità  e comunque indipendentemente dalla durata dell’assenza per malattia, in deroga alla norma.

In merito a tale tipologia di soggetti, la letteratura scientifica evidenzia che le persone che si sono ammalate e che hanno manifestato una polmonite o una infezione respiratoria acuta grave, potrebbero presentare una ridotta capacità  polmonare a seguito della malattia (anche fino al 20-30% della funzione polmonare) con possibile necessità  di sottoporsi a cicli di fisioterapia respiratoria.

Situazione ancora più complessa è quella dei soggetti che sono stati ricoverati in terapia intensiva, in quanto possono continuare ad accusare disturbi rilevanti descritti in letteratura, la cui presenza necessita di particolare attenzione ai fini dell’emissione del giudizio di idoneità .

Vanno sviluppati in questa fase percorsi ad hoc di aggiornamento professionale e raccomandazioni operative per i medici competenti a cura di società  scientifiche del settore di riferimento e delle Istituzioni sul tema specifico.

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Andrea Farinazzo
Responsabile Ufficio
Ambiente Salute & Sicurezza Uilm Nazionale
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