COVID-19: indicazioni per la tutela della salute negli ambienti di lavoro non sanitari.

Regione Veneto Versione 02 del 03.03.2020

COVID-19: indicazioni per la tutela della salute negli ambienti di lavoro non sanitari.

covid19L'obiettivo del presente documento, destinato prioritariamente a tutti soggetti aventi ruoli e” responsabilità  in tema di tutela della salute nei luoghi di lavoro ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, è fornire indicazioni operative, da attuare nel rispetto dei principi di precauzione e proporzionalità , finalizzate a incrementare, negli ambienti di lavoro non sanitari, l'efficacia delle misure di contenimento adottate per contrastare l'epidemia di COVID-19. Diversamente, per la gestione clinica dei casi sospetti, probabili o confermati di COVID-19, nonché per raccomandazioni specifiche per il personale sanitario, si rimanda alle indicazioni contenute negli altri documenti e provvedimenti emanati.

Si precisa preliminarmente che col termine SARS-CoV-2 (Severe Acute Respiratory Syndrome Corona Virus” 2) si indica il virus (precedentemente denominato 2019-nCov), mentre con il termine COVID-19 (COrona” VIrus Disease-2019) si indica la malattia provocata dal SARS-CoV-2.

Per le definizioni operative di caso sospetto, probabile o confermato di COVID-19, meno rilevanti ai fini del presente documento, si rimanda ai criteri indicati nella lettera circolare del Ministero della Salute del 27 febbraio 2020 “COVID-2019. Aggiornamento”, comunque suscettibili di aggiornamento in considerazione” della rapida evoluzione del quadro epidemiologico.
Si riportano di seguito i criteri per inquadrare i contatti, evidenziando che collegamento epidemiologico” (considerando sia la diffusione globale, sia la diffusione locale) può essere avvenuto entro un periodo di 14 giorni prima dell'insorgenza della malattia nel caso in esame.

Indicazioni per il Datore di Lavoro (e suoi collaboratori)
Si riportano alcune indicazioni di natura operativa, eventualmente adattabili in considerazione del contesto specifico e delle esigenze delle singole realtà  produttive, da mettere in atto anche se l'infezione da SARSCoV-2 non si è ancora manifestata nelle aree geografiche in cui l'azienda è operativa.

– La diffusione dell'infezione da SARS-CoV-2 rappresenta una questione di salute pubblica, pertanto la” gestione delle misure preventive e protettive deve necessariamente seguire i provvedimenti speciali” adottati dalle istituzioni competenti in conformità  all'evoluzione dello scenario epidemiologico.” 
In ragione di tale esigenza di tutela della salute pubblica, il Datore di Lavoro deve collaborare facendo rispettare i provvedimenti delle istituzioni competenti al fine di favorire il contenimento della diffusione del SARSCoV-2; in tal senso, anche la semplice diffusione interna delle informazioni e delle raccomandazioni prodotte esclusivamente da soggetti istituzionali costituisce uno strumento utile al contrasto dell'epidemia.
– Al fine di limitare i contatti tra le persone, riducendo le occasioni di aggregazione, si riportano alcune misure ritenute appropriate, da adottare qualora possibile anche dal punto di vista organizzativo ed” economico (sono altresì possibili soluzioni alternative di pari efficacia):

■ favorire la modalità  del lavoro a distanza (cosiddetto “lavoro agile” o “smart working”);
■ evitare incontri collettivi in situazioni di affollamento in ambienti chiusi (es. congressi, convegni),” privilegiando soluzioni di comunicazione a distanza;
■ privilegiare, nello svolgimento di incontri o riunioni, le modalità  di collegamento da remoto, o in” alternativa dare disposizioni di rispettare il “criterio di distanza droplet” (almeno 1 metro di” separazione tra i presenti);
■ regolamentare l'accesso agli spazi destinati alla ristorazione (es. mense), allo svago o simili (es. aree relax, sala caffè, aree fumatori), programmando il numero di accessi contemporanei o dando” disposizioni di rispettare il “criterio di distanza droplet” (almeno 1 metro di separazione tra i presenti).
In tale scenario, infine, in cui prevalgono esigenze di tutela della salute pubblica, non si ritiene giustificato l'aggiornamento del Documento di Valutazione dei Rischi in relazione al rischio associato all'infezione da SARS-CoV-2 (se non in ambienti di lavoro sanitario o socio-sanitario, esclusi dal campo di applicazione del presente documento, o comunque qualora il rischio biologico sia un rischio di natura professionale, già  presente nel contesto espositivo dell'azienda).” 
Diversamente, può essere utile, per esigenze di natura organizzativa/gestionale, redigere, in collaborazione con il Servizio di Prevenzione e Protezione e con il Medico Competente, un piano di intervento o una procedura per la gestione delle eventualità  sopra esemplificate, adottando un approccio graduale nell'individuazione e nell'attuazione delle misure di prevenzione, basato sia sul profilo del lavoratore (o soggetto a questi equiparato), sia sul contesto di esposizione.
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