MACCHINE AGRICOLE RACCOGLIFRUTTA NON MARCATE CE

Misure tecniche per la garanzia dei requisiti di sicurezza

MACCHINE AGRICOLE RACCOGLIFRUTTA NON MARCATE CE

MACCHINE AGRICOLE RACCOGLIFRUTTA NON MARCATE CEPubblicazione realizzata da Inail Dipartimento innovazioni tecnologiche e sicurezza degli impianti, prodotti e insediamenti antropici. INAIL 2020

Il presente documento specifica le misure tecniche che le macchine agricole raccoglifrutta non marcate CE (ovvero costruiti antecedentemente al 31 dicembre 19961 data di entrata in vigore del d.p.r. 459/96 di attuazione della direttiva 98/37/CE per la tipologia di macchine in esame) devono presentare in base alle prescrizioni di cui all'art. 70 commi 2 e 3 del d.lgs. 81/08 e s.m.i.

Le macchine agricole raccoglifrutta, in quanto impianti speciali di cui al punto 9 dell'allegato al d.m. 4 marzo 1982, erano oggetto di collaudo (con conseguente rilascio di libretto d'immatricolazione) da parte del Ministero del lavoro e della previdenza sociale o da parte di un ingegnere o architetto abilitato a norma di legge e assoggettati a successive verifiche periodiche con cadenza biennale. Si precisa che sono da considerarsi impianti speciali rientranti nel campo di applicazione del d.m. 4 marzo 1982 le macchine agricole raccoglifrutta ad azionamento motorizzato e a mano caratterizzati da: – piattaforme con portata utile superiore a 350 kg; – piattaforme a più piani di lavoro; – piattaforme aventi lunghezza superiore a 4 m.

La piattaforma deve essere elevabile ovvero capace di assumere posizioni diverse nello spazio (cfr. punto 3 della circolare n. 30 del 21 giugno 1982 del Ministero del lavoro e previdenza sociale, “d.m. 4 marzo 1982, concernente il riconoscimento di efficacia di nuovi sistemi di sicurezza”). La richiesta di collaudo doveva essere presentata al Ministero del lavoro e della previdenza sociale.” 

Se trascorsi quaranta giorni dalla richiesta di collaudo l'organo pubblico non avesse provveduto, l'apparecchio poteva essere ugualmente messo in servizio, previa effettuazione del sopradetto collaudo da parte di ingegnere o architetto abilitati a norma di legge.” 

La periodicità  delle verifiche decorreva dalla data di immatricolazione riportata nel libretto, rilasciato a conclusione del collaudo; l'utente dell'attrezzatura era tenuto a presentare la richiesta al competente ispettorato del lavoro almeno venti giorni prima della scadenza.” 
Con l'entrata in vigore della Direttiva Macchine (recepita in Italia dal d.p.r. 459/96) per le macchine marcate CE è venuto meno l'obbligo omologativo del collaudo, ma le macchine agricole raccoglifrutta sono comunque rimaste assoggettate al regime delle verifiche periodiche biennali previsto dal d.m. 4 marzo 1982 (vedi circolare ministeriale n. 9 del 12 gennaio 2001 del Ministero del lavoro e previdenza sociale nella sezione documentazione) fino all'entrata in vigore del d.m. 11 aprile 2011, con il quale sono state declinate le modalità  di effettuazione delle verifiche periodiche previste dall'art .71 comma 11 del d.lgs. 81/08 e s.m.i.

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