Locali sotterranei o semisotterranei Nota prot. n. 811 del 29 gennaio 2025. La comunicazione dell’utilizzo dei locali chiusi sotterranei

Locali sotterranei o semisotterranei

Nota prot. n. 811 del 29 gennaio 2025 – Locali sotterranei o semisotterranei. Art. 65 del d.lgs. n. 81/2008 modificato dall’art. 1, comma 1, lett. e, legge n. 203/2024. Prime indicazioni operative. L’INL informa che la Direzione Centrale Vigilanza e Sicurezza del Lavoro ha emanato la Nota Prot. n. 811 del 29/01/2025, con la quale sono state fornite le prime indicazioni operative sull’Art. 65 del d.lgs. n. 81/2008, modificato dall’art. 1, comma 1, lett. e, legge n. 203/2024 (Lavori in Deroga Ambienti Sotterranei e Semi-Sotterranei).

LA COMUNICAZIONE

La comunicazione dell’utilizzo dei locali chiusi sotterranei o semi-sotterranei prevista dall’art. 65, co 3, del d.lgs. n. 81/2008, può essere presentata esclusivamente per locali che siano già dotati di titolo edilizio con destinazione d’uso compatibile con il tipo di attività lavorativa per la quale si presenta la suddetta comunicazione.

Questa deve essere redatta in carta semplice o compilando il modulo INL presente sul sito istituzionale, e inoltrata esclusivamente tramite posta elettronica certificata (PEC), al competente Ufficio territoriale dell’Ispettorato nazionale del lavoro, 30 giorni prima dell’effettivo utilizzo, modifica o voltura dei locali chiusi sotterranei o semi-sotterranei.

La comunicazione deve essere presentata dal datore di lavoro e deve essere accompagnata da una relazione che descriva in maniera puntuale il tipo di attività con l’indicazione delle lavorazioni che si svolgeranno in ciascun ambiente all’interno dei locali, con la specifica che le lavorazioni non diano luogo all’emissione di agenti nocivi e che siano rispettati i requisiti di cui all’allegato IV, in quanto applicabili.

GAS RADON

Per utilizzare i locali sotterranei o semi-sotterranei dovrà essere eseguita, entro 24 mesi dall’inizio dell’attività, la valutazione dei livelli di concentrazione di gas radon, ai sensi dell’art. 17 comma 1 lett. a) del d.lgs. 101/2020, il quale prevede che “nei luoghi di lavoro di cui all’articolo 16 l’esercente è tenuto a completare le misurazioni della concentrazione media annua di attività di radon in aria entro ventiquattro mesi decorrenti dall’inizio dell’attività nell’ipotesi di cui all’articolo 16 comma 1, lettere a) e d)”;

VOLTURE

La comunicazione prevista dal comma 3 dell’art. 65 del d.lgs. n. 81/2008 rimane valida fino a quando le strutture, gli impianti ed il ciclo lavorativo restano immutati. In caso di variazione di ragione sociale o del datore di lavoro, sarà sufficiente trasmettere all’Ispettorato del Lavoro territorialmente competente una semplice dichiarazione con la quale si dichiara il permanere di quanto precedentemente comunicato ripotando gli estremi della comunicazione trasmessa ai sensi dell’art. 65, co 3, del d.lgs. n. 81/2008.

DINIEGO

In mancanza delle condizioni che dimostrino il rispetto dei requisiti di cui al comma 2 dell’art.65 del d.lgs 81/2008, l’Ispettorato del Lavoro competente per territorio dovrà comunicare al datore di lavoro, via PEC, il diniego all’utilizzo dei locali motivandone le ragioni sottese.


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