LEGGE 14 agosto 2020, n. 113

Sicurezza professioni sanitarie e socio-sanitarie

LEGGE 14 agosto 2020, n. 113

LEGGE 14 agosto 2020, n. 113Pubblicata sulla” Gazzetta Ufficiale n. 224 del 9 settembre 2020 la Legge 14 agosto 2020, n. 113″ Disposizioni in materia di sicurezza per gli esercenti le professioni sanitarie e socio-sanitarie nell'esercizio delle loro funzioni.

Disposizioni in materia di sicurezza per gli esercenti le professioni sanitarie e socio-sanitarie nell'esercizio delle loro funzioni. (20G00131)” (GU Serie Generale n.224 del 09-09-2020)” note:” Entrata in vigore del provvedimento: 24/09/2020

Con decreto”  del”  Ministro”  della”  salute,”  di”  concerto”  con”  i Ministri dell'interno e dell'economia e delle finanze, previa”  intesa in sede di Conferenza permanente per i”  rapporti”  tra”  lo”  Stato,”  le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano,”  e'”  istituito presso il Ministero della”  salute,”  entro”  tre”  mesi”  dalla”  data”  di entrata in vigore della presente legge e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica,”  l'Osservatorio”  nazionale”  sulla”  sicurezza degli”  esercenti”  le”  professioni”  sanitarie”  e”  socio-sanitarie,”  di seguito denominato “«Osservatorio”».” 

Col medesimo decreto si provvede a definire la durata e la”  composizione”  dell'Osservatorio”  costituito, per la sua meta', da rappresentanti donne, prevedendo la presenza”  di rappresentanti”  ” delle”  ” organizzazioni”  ” sindacali”  ” di”  ”  categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale, delle”  regioni,”  di un rappresentante”  dell'Agenzia”  nazionale”  per”  i”  servizi”  sanitari regionali (Agenas) per le finalita'”  di”  cui”  ai”  commi”  2″  e”  3,”  di rappresentanti”  dei”  Ministeri”  dell'interno,”  della”  difesa,”  ” della giustizia e del”  lavoro”  e”  delle”  politiche”  sociali,”  degli”  ordini professionali interessati, delle”  organizzazioni”  di”  settore,”  delle associazioni”  di”  pazienti”  e”  di”  un”  rappresentante”  ” dell'Istituto nazionale”  per”  l'assicurazione”  contro”  gli”  infortuni”  sul”  lavoro, nonche' le modalita' con le quali l'organismo”  riferisce,”  di”  regola annualmente,”  sugli”  esiti”  della”  propria”  attivita'”  ai”  ” Ministeri interessati.” 

La partecipazione all'Osservatorio non da' diritto”  alla corresponsione di alcuna indennita', rimborso delle spese, gettone di presenza o altri”  emolumenti”  comunque”  denominati.

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