Interpello sicurezza sul lavoro n.2/2020

Rappresentante dei Lavoratori per la sicurezza nel Pubblico Impiego.

Interpello sicurezza sul lavoro n.2/2020

Rappresentante dei Lavoratori per la sicurezza nel Pubblico Impiego.Pubblicato dal Ministero del Lavoro” l'interpello sicurezza sul lavoro n.2 del 20 febbraio 2020.” 

Oggetto: Interpello ai sensi dell'articolo 12 del d.lgs. n. 81/2008 e successive modificazioni in merito” al “Diritto ad usufruire del servizio di mensa o sostitutivo del Rappresentante dei Lavoratori per la” sicurezza nel Pubblico Impiego”. Seduta della Commissione del 20 febbraio 2020.

L'Unione sindacale di base Pubblico impiego ha avanzato istanza di interpello per conoscere” il parere di questa Commissione, in merito alla seguente problematica: “« se i permessi ex art. 50 D.lgs.” 81/2008 e C.C.Q. del 10.07.1996, fruiti per adempiere alle funzioni di Rappresentante dei Lavoratori” per la Sicurezza, devono essere considerati servizio a tutti gli effetti e quindi assimilabile all'attività  di” servizio “istituzionale” anche ai fini del diritto alla fruizione del servizio di mensa o sostitutivo”».

Al riguardo, premesso che:
– l'articolo 50 del decreto legislativo n. 81 del 9 aprile 2008, rubricato “Attribuzioni del” rappresentante dei lavoratori per la sicurezza”, al comma 1, dispone che: “Fatto salvo quanto” stabilito in sede di contrattazione collettiva, il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza:
a) accede ai luoghi di lavoro in cui si svolgono le lavorazioni;
” b) è consultato preventivamente e tempestivamente in ordine alla valutazione dei rischi, alla” individuazione, programmazione, realizzazione e verifica della prevenzione nella azienda o” unità  produttiva;
c) è consultato sulla designazione del responsabile e degli addetti al servizio di prevenzione,” alla attività  di prevenzione incendi, al primo soccorso, alla evacuazione dei luoghi di lavoro e” del medico competente;
d) è consultato in merito all'organizzazione della formazione di cui all'articolo 37;
e) riceve le informazioni e la documentazione aziendale inerente alla valutazione dei rischi e” le misure di prevenzione relative, nonché quelle inerenti alle sostanze ed alle miscele” pericolose, alle macchine, agli impianti, alla organizzazione e agli ambienti di lavoro, agli” infortuni ed alle malattie professionali;
f) riceve le informazioni provenienti dai servizi di vigilanza;
g) riceve una formazione adeguata e, comunque, non inferiore a quella prevista dall'articolo” 37;
h) promuove l'elaborazione, l'individuazione e l'attuazione delle misure di prevenzione” idonee a tutelare la salute e l'integrità  fisica dei lavoratori;
i) formula osservazioni in occasione di visite e verifiche effettuate dalle autorità  competenti,
dalle quali è, di norma, sentito;
l) partecipa alla riunione periodica di cui all'articolo 35;
m) fa proposte in merito alla attività  di prevenzione;
n) avverte il responsabile della azienda dei rischi individuati nel corso della sua attività ;
o) può fare ricorso alle autorità  competenti qualora ritenga che le misure di prevenzione e” protezione dai rischi adottate dal datore di lavoro o dai dirigenti e i mezzi impiegati per” attuarle non siano idonei a garantire la sicurezza e la salute durante il lavoro”;
– il medesimo art. 50, al comma 2, prevede che: “Il rappresentante dei lavoratori per la” sicurezza deve disporre del tempo necessario allo svolgimento dell'incarico senza perdita di” retribuzione, nonché dei mezzi e degli spazi necessari per l'esercizio delle funzioni e delle” facoltà  riconosciutegli, anche tramite l'accesso ai dati, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera” r), contenuti in applicazioni informatiche. Non può subire pregiudizio alcuno a causa dello
svolgimento della propria attività  e nei suoi confronti si applicano le stesse tutele previste” dalla legge per le rappresentanze sindacali”;
– il comma 3 dell'art. 50, in particolare, sancisce che: “e modalità  per l'esercizio delle funzioni” di cui al comma 1 sono stabilite in sede di contrattazione collettiva nazionale”” 

la Commissione, per quanto concerne i profili di propria competenza, fermo restando che il” rappresentante dei lavoratori per la sicurezza non può subire pregiudizio alcuno a causa dello” svolgimento della propria attività  e deve disporre del tempo e dei mezzi necessari per” l'espletamento dell'incarico, ritiene che, per espressa previsione normativa, le modalità  per” l'esercizio delle relative funzioni debbano essere stabilite in sede di contrattazione collettiva” nazionale sia essa pubblica che privata.

Interpello sicurezza sul lavoro n.2/2020Interpello sicurezza sul lavoro n.2/2020

Sicurezza, Qualità, GDPR, HACCP, Medicina del lavoro, E-learning, Videoconferenza, Qualifica Fornitori, CRM...