I dati sulle denunce da Covid-19

monitoraggio INAIL La tutela infortunistica” 

I dati sulle denunce da Covid-19

covid19E' possibile scaricare i dati INAIL per gli infortuni. Secondo noi individuare un rapporto diretto tra infortunio e luogo di lavoro diventa quasi impossibile. L'Inail dice che: la tutela tali affezioni morbose, inquadrandole, per l'aspetto assicurativo, nella categoria degli infortuni sul lavoro e che la causa virulenta è equiparata a quella violenta.
Poi precisa che: “nell'attuale situazione pandemica, l'ambito della tutela riguarda innanzitutto gli operatori sanitari esposti a un elevato rischio di contagio.”
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L'articolo 42, comma 2, del decreto legge n. 18 del 17 marzo 2020, stabilisce che nei casi accertati di infezione da Coronavirus (SARS-CoV-2) in occasione di lavoro, il medico certificatore redige il consueto certificato di infortunio e lo invia telematicamente all'Inail che assicura, ai sensi delle vigenti disposizioni, la relativa tutela dell'infortunato.” 
Le prestazioni Inail nei casi accertati di infezioni da Coronavirus in occasione di lavoro sono erogate anche per il periodo di quarantena o di permanenza domiciliare fiduciaria dell'infortunato con la conseguente astensione dal lavoro.
Poi INAIL precisa ancora che:
“Numerosi infortuni, infatti, sono entrati negli archivi statistici dell'Istituto nel mese di aprile data la circostanza” non sempre chiara” – emersa soprattutto agli inizi della pandemia e prima dell'emanazione della circolare Inail n. 13 del 3 aprile 2020 – di ricondurre la natura dei contagi da Covid-19 a infortunio sul lavoro.” 
Per quantificare il fenomeno, comprensivo anche dei casi accertati positivamente dall'Inail, sarà  comunque necessario attendere il consolidamento dei dati, con la conclusione dell'iter amministrativo e sanitario relativo a ogni denuncia. Inoltre, giova ribadire che i dati Inail sono un sottoinsieme del fenomeno osservato a livello epidemiologico dall'Iss, non essendo oggetto della tutela assicurativa Inail, ad esempio, una specifica platea, anche particolarmente esposta al rischio contagio, come quella dei medici di famiglia, dei medici liberi professionisti e dei farmacisti.”
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In via preliminare si precisa che, secondo l'indirizzo vigente in materia di trattazione dei casi di malattie infettive e parassitarie, l'Inail tutela tali affezioni morbose, inquadrandole, per l'aspetto assicurativo, nella categoria degli infortuni sul lavoro: in questi casi, infatti, la causa virulenta è equiparata a quella violenta. Sono destinatari di tale tutela, quindi, i lavoratori dipendenti e assimilati, in presenza dei requisiti soggettivi previsti dal decreto del Presidente della Repubblica n. 1124 del 30 giugno 1965, nonché gli altri soggetti previsti dal decreto legislativo n. 38 del 23 febbraio 2000 (lavoratori parasubordinati, sportivi professionisti dipendenti e lavoratori appartenenti all'area dirigenziale) e dalle altre norme speciali in tema di obbligo e tutela assicurativa Inail.” 
Nell'attuale situazione pandemica, l'ambito della tutela riguarda innanzitutto gli operatori sanitari esposti a un elevato rischio di contagio.” 
A una condizione di elevato rischio di contagio possono essere ricondotte anche altre attività  lavorative che comportano il costante contatto con il pubblico/l'utenza. In via esemplificativa, ma non esaustiva, si indicano: lavoratori che operano in front-office, alla cassa, addetti alle vendite/banconisti, personale non sanitario operante all'interno degli ospedali con mansioni tecniche, di supporto, di pulizie, operatori del trasporto infermi, ecc.” 
Le predette categorie non esauriscono, però, l'ambito di intervento in quanto residuano casi, anch'essi meritevoli di tutela.
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