FORNI PER LE INDUSTRIE CHIMICHE E AFFINI

Prodotto: Volume Edizioni: Inail – 2020

FORNI PER LE INDUSTRIE CHIMICHE E AFFINI

FORNI PER LE INDUSTRIE CHIMICHE E AFFINIIl documento descrive le fasi di cui si compone l'attività  di prima verifica periodica dei forni per le industrie chimiche e affini a carica liquida.” Istruzioni per la prima verifica periodica ai sensi del d.m. 11 aprile 2011

L'allegato II al d.m. 11 aprile 2011 disciplina le modalità  di effettuazione delle verifiche periodiche, di cui all'art. 71, comma 11 del d.lgs.81/08, delle attrezzature a pressione elencate nell'allegato VII al d.lgs. 81/08 e s. m. i. Ai sensi dell'art. 71, commi 11 e 12, del d.lgs. 81/08, l'Inail è titolare della prima delle verifiche periodiche : a far data dal 23 maggio 2012, il datore di lavoro che esercisce attrezzature a pressione ricadenti tra quelle richiamate dall'allegato VII del d.lgs. 81/08 e s.m.i., deve richiedere all'Inail l'effettuazione della prima delle verifiche periodiche, con le scadenze indicate nell'allegato stesso. In generale, il datore di lavoro che esercisce un'attrezzatura o un insieme a pressione deve effettuare i seguenti adempimenti: – dare comunicazione2 di messa in servizio dell'attrezzatura o dell'insieme a pressione all'Inail – utilizzando la procedura telematica CIVA – che provvede all'assegnazione di una matricola.” 

Se l'attrezzatura/insieme non è esclusa/o dal controllo di messa in servizio, ai sensi dell'art. 5 del d.m. 329/04, prima di metterla/o in servizio si deve richiedere che venga sottoposta/o alla verifica di messa in servizio, ai sensi dell'art. 4 del d.m. 329/04;” 

– richiedere la prima delle verifiche periodiche all'Inail – utilizzando la procedura telematica CIVA; tale verifica è da effettuarsi secondo la periodicità  di cui all'allegato VII al d.lgs. 81/08, che decorre dalla data di messa in servizio dichiarata dal datore di lavoro. La prima verifica periodica prevede, oltre ai controlli di sicurezza, la compilazione di una scheda tecnica3 di identificazione dell'attrezzatura o dell'insieme, al fine di consentirne l'iscrizione nella banca dati informatizzata di cui all'art. 3, comma 1 del d.m. 11 aprile 2011;

– richiedere le verifiche periodiche successive4 alla prima ai soggetti di cui al comma 13 dell'art. 71 del d.lgs. 81/08 e s.m.i., da effettuarsi sempre secondo la periodicità  di cui all'allegato VII al d.lgs. 81/08; – comunicare all'Inail – utilizzando la procedura telematica CIVA e alla Asl/Arpa competenti la cessazione dell'esercizio, il trasferimento di proprietà  e lo spostamento (in questàultimo caso è anche necessario dichiarare una nuova messa in servizio dell'attrezzatura o dell'insieme), al fine di consentire l'aggiornamento della banca dati informatizzata;” 

– in caso di attrezzature o di insiemi comprendenti membrature esercite in regime di scorrimento viscoso o di fatica oligociclica, è necessario sottoporre tali attrezzature alle prescrizioni tecniche di controllo vigenti in materia; le autorizzazioni all'ulteriore esercizio sono rilasciate dall'Inail;” 

– conservare tutti i verbali delle verifiche effettuate (messa in servizio, verifiche periodiche e riparazioni) da esibire ai soggetti incaricati in sede di verifica. Tali verbali devono seguire l'attrezzatura/insieme nel caso di trasferimento di proprietà  o spostamento.
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