Formazione e-learning RSPP 2016

Allegato II PER LO SVOLGIMENTO DELLA FORMAZIONE SU SALUTE E SICUREZZA IN MODALITA' E-LEARNING

Formazione e-learning RSPP 2016

formazione e-learning 2016La Conferenza Stato-Regioni del 7 Luglio 2016 ha approvato l'Accordo tra Governo, Regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano” per l'individuazione della durata e dei contenuti minimi dei percorsi formativi per i responsabili e gli addetti dei servizi di prevenzione e protezione, ai sensi dell'articolo 32 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni”. Dopo tanto tempo è stato” revisionato l'Accordo sulla formazione degli RSPP e ASPP del 26 gennaio 2006, accordo che modifica la formazione di vari attori, a partire dai lavoratori.
Finalmente è stato individuato che cos'è l'e-learning e come va gestito, almeno nella parte che gli oggetti didattici devono essere oggetti SCORM tracciabili presenti un un LMS.

Un LMS è un learning management system (LMS) cioè una piattaforma applicativa (o insieme di programmi) che permette l'erogazione dei corsi in modalità  e-learning al fine di contribuire a realizzare le finalità  previste dal progetto educativo dell'istituzione proponente. Il learning management system presidia la distribuzione dei corsi on-line, l'iscrizione degli studenti, il tracciamento delle attività  on-line.

Lo” SCORM” ” “Shareable Content Object Reference Model”” (Modello di Riferimento per gli Oggetti di Contenuto Condivisibile) è tecnicamente un “modello virtuale” (reference model), cioè una raccolta di specifiche tecniche che consente, primariamente, lo scambio di contenuti digitali in maniera indipendente dalla piattaforma. Al momento attuale le ultime specifiche dello standard sono relative alla” versione 1.3” (detto anche SCORM 2004) anche se il più utilizzato rimane ancora lo scorm 1.2. La specifica SCORM 2004 ha subito diverse revisioni e miglioramenti. La revisione più recente è la quarta (4th edition).” Per essere compatibile con lo standard SCORM, ogni Learning Object (LO) deve avere le seguenti caratteristiche:

” -” Essere catalogabile” attraverso dei” metadati” (campi descrittivi predefiniti) in modo da poter essere indicizzato e ricercato all'interno dell'LMS. I campi descrittivi richiesti sono molti, non tutti obbligatori. Viene ad esempio richiesto l'autore, la versione, la data dell'ultima modifica fino ad arrivare ai vari livelli di aggregazione tra i vari oggetti. Il tutto viene archiviato nella sezione in un file chiamato” imsmanifest.xml.

-” Poter dialogare con l'LMS” in cui è incluso, passandogli dei dati utili al tracciamento dell'attività  del discente, ad esempio il tempo passato all'interno di una certa lezione, i risultati conseguiti in un test e i vincoli previsti per passare all'oggetto successivo. Il dialogo avviene attraverso dei dati che passano dal LO all'LMS e dall'LMS al LO. Il linguaggio con cui si comunica è il” JavaScript” che viene interpretato da una” API” (Application programming interface) che funge da ponte tra i dati che i due elementi (LMS e LO) si trasmettono.

-” Essere riusabile: l'oggetto deve essere trasportabile su qualsiasi piattaforma compatibile senza perdere di funzionalità . Questo principio è alla base dello standard in quanto, rispettando le direttive di costruzione, l'oggetto e la piattaforma non devono essere modificati per attivare le funzionalità  di tracciamento e catalogazione.

Un” Learning Object” è” un elemento didattico modulare in formato digitale, fruibile via web ed utilizzato in contesti di apprendimento.
Un altro elemento importante è che” i nomi dei relatori/docenti che hanno contribuito alla redazione dei contenuti di ciascuna unità  didattica, devono essere in possesso dei requisiti previsti dal decreto interministeriale del 6 marzo 2013″ “Criteri di qualificazione della figura del formatore per la salute e sicurezza nei luoghi di lavoro
Interessante e allo stesso tempo poco pratico è che le attestazioni di frequenza e superamento delle verifiche finali (a completamento della fruizione del corso) devono essere consegnate o trasmesse, in originale, personalmente ai discenti e non possono essere scaricati per via telematica. L'organismo di erogazione dovrà  tenere traccia delle registrazioni delle avvenute consegne degli attestati.
Vi proponiamo l'allegato II dell'accordo, che individua l'elearning e le sue modalità  di fruizione.
Allegato II
REQUISITI E SPECIFICHE PER LO SVOLGIMENTO DELLA FORMAZIONE SU” SALUTE E SICUREZZA IN MODALITA' E-LEARNING
A. ” REQUISITI E SPECIFICHE DI CARATTERE ORGANIZZATIVO
Il soggetto formatore del corso dovrà :
  • essere soggetto previsto al punto 2.2;
  • essere dotato di ambienti (sede) e struttura organizzativa idonei alla gestione dei processi formativi in modalità  e-learning, della piattaforma tecnologica e del monitoraggio continuo del processo (LMS” Learning Management System);
  • garantire la disponibilità  dei profili di competenze per la gestione didattica e tecnica della formazione e-learning quali: responsabile/coordinatore scientifico del corso, mentor/tutor di contenuto, tutor di processo, personale tecnico per la gestione e manutenzione della piattaforma (sviluppatore della piattaforma);
  • garantire la disponibilità  di un'interfaccia di comunicazione con l'utente in modo da assicurare in” modo continuo assistenza, interazione, usabilità  e accessibilità  (help tecnico e didattico).
B. ” REQUISITI E SPECIFICHE DI CARATTERE TECNICO
Il soggetto formatore dovrà  garantire la disponibilità  di un sistema di gestione della formazione e-learning” (LMS) in grado di monitorare e di certificare:
– lo svolgimento ed il completamento delle attività  didattiche di ciascun utente;
– la partecipazione attiva del discente;
– la tracciabilità  di ogni attività  svolta durante il collegamento al sistema e la durata;
– la tracciabilità  dell'utilizzo anche delle singole unità  didattiche strutturate in Learning Objects (LO);
– la regolarità  e la progressività  di utilizzo del sistema da parte dell'utente;
– le modalità  e il superamento delle valutazioni di apprendimento intermedie e finale realizzabili anche in modalità  e-learning.
Ogni corso o modulo dovrà  essere realizzato in conformità  allo standard internazionale SCORM (Shareable Content Object Reference Model) (“Modello di riferimento per gli oggetti di contenuto condivisibile”) o eventuale sistema equivalente, al fine di garantire il tracciamento della fruizione degli oggetti didattici (Learning Objects) nella piattaforma LMS utilizzata.
Il soggetto formatore dovrà  garantire, mediante idonee soluzioni tecniche, la profilazione d'utente nel rispetto” della normativa sul trattamento dei dati personali e della privacy.
C. ” PROFILI DI COMPETENZE PER LA GESTIONE DIDATTICA E TECNICA
Responsabile/coordinatore scientifico del corso: profilo professionale che cura l'articolazione del corso e la strutturazione dei contenuti garantendo la coerenza e l'efficacia didattica del percorso formativo. Esperto con esperienza almeno triennale in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro in possesso dei requisiti richiesti per formatori/docenti dal decreto interministeriale del 6 marzo 2013 “Criteri di qualificazione della figura del formatore per la salute e sicurezza nei luoghi di lavoro”.
Mentor/tutor di contenuto: figura professionale di esperto dei contenuti – in possesso dei requisiti previsti per i formatori/docenti dal decreto interministeriale del 6 marzo 2013 “Criteri di qualificazione della figura del formatore per la salute e sicurezza nei luoghi di lavoro”- che assicura e presidia il supporto scientifico di assistenza ai discenti per l'apprendimento dei contenuti, fornendo chiarimenti ed approfondimenti ed integrazioni in un arco di tempo adeguato alla efficacia didattica e alle modalità  di erogazione scelte nel progetto formativo.
Tutor di processo: figura professionale che assicura il supporto ai partecipanti mediante la gestione delle attività  relative alla piattaforma, alle dinamiche di interazione e di interfaccia con i discenti facilitando l'accesso ai diversi ambienti didattici e ai contenuti, la dinamica di apprendimento, monitorando e valutando l'efficacia delle soluzioni adottate per la fruizione dei contenuti.
Sviluppatore della piattaforma: profilo professionale che ha il compito di sviluppare il progetto formativo nell'ambito della piattaforma utilizzata, organizzando gli elementi tecnici e metodologici garantendo le attività  di gestione tecnica della piattaforma (LMS).
D. ” DOCUMENTAZIONE
Per ogni corso di formazione in modalità  e-learning, il soggetto erogatore dovrà  redigere un documento progettuale in cui vengono riportati almeno i seguenti elementi:
1) il programma completo del corso, nella sua articolazione didattica (moduli didattici, unità  didattiche, Learning Objects) e cronopedagogica;
2) le modalità  di erogazione (asincrona, sincrona, mista, on line, off line) e gli strumenti utilizzati (forum, chat, classi virtuali, posta elettronica, webinar, videolezioni, etc);
3) i nomi del responsabile/coordinatore scientifico del corso, del mentor/tutor di contenuto, del tutor di processo, dello sviluppatore della piattaforma;
4) i nomi dei relatori/docenti che hanno contribuito alla redazione dei contenuti di ciascuna unità  didattica, ciascuno in possesso dei requisiti previsti dal decreto interministeriale del 6 marzo 2013″ “Criteri di qualificazione della figura del formatore per la salute e sicurezza nei luoghi di lavoro”;
5) scheda ” tecnica ” che ” descrive ” la ” caratteristica ” della ” piattaforma ” utilizzata, ” le ” risorse/specifiche tecniche di utente necessarie per la fruibilità  del corso, le modalità  di trasferimento dei contenuti, i criteri di accessibilità  e usabilità ;
6) le modalità  di iscrizione e di profilazione e le credenziali di accesso degli utenti, garantendo gli aspetti relativi al trattamento dei dati personali ai sensi della normativa vigente;
7) le eventuale competenze e titoli di ingresso degli utenti al percorso formativo;
8) le modalità  di tracciamento delle attività  dell'intero percorso formativo;
9) il tempo di disponibilità  minima e massima di fruizione del percorso formativo e i tempi di fruizione dei contenuti (unità  didattiche);
10) le modalità  di verifica dell'apprendimento sia intermedie che finale.
La scheda progettuale, riportante i dati di cui sopra, dovrà  essere resa disponibile al discente che, all'atto dell'iscrizione, dovrà  dichiarare la presa visione e accettazione.
Le attestazioni di frequenza e superamento delle verifiche finali (a completamento della fruizione del corso) devono essere consegnate o trasmesse, in originale, personalmente ai discenti e non possono essere scaricati per via telematica. L'organismo di erogazione dovrà  tenere traccia delle registrazioni delle avvenute consegne degli attestati.
Il soggetto erogatore, infine, su eventuale richiesta degli organi di vigilanza competenti, dovrà  rendere disponibili le credenziali di accesso al corso.
Sicurezza, Qualità, GDPR, HACCP, Medicina del lavoro, E-learning, Videoconferenza, Qualifica Fornitori, CRM...