Esposizione alle radiazioni ionizzanti in vigore dal 27 agosto

DECRETO LEGISLATIVO 31 luglio 2020, n. 101 Pubblicato in GU il Dlgs 31 luglio 2020 n”° 101, che recepisce la Direttiva 2013/59/Euratom e riordina la normativa relativa alla protezione contro i pericoli derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti. Entrerà  in vigore dal 27 agosto, abroga, tra gli altri, il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230 e contiene alcune novità  importanti.” 

DECRETO LEGISLATIVO” 31 luglio 2020, n. 101″ 

Attuazione della direttiva 2013/59/Euratom, che stabilisce norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti, e che abroga le direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom e 2003/122/Euratom e riordino della normativa di settore in attuazione dell'articolo 20, comma 1, lettera a), della legge 4 ottobre 2019, n. 117. (20G00121)” (GU Serie Generale n.201 del 12-08-2020 – Suppl. Ordinario n. 29)

note:” Entrata in vigore del provvedimento: 27/08/2020

Il presente decreto stabilisce norme di”  sicurezza”  al”  fine”  di proteggere”  le”  persone”  dai”  pericoli”  derivanti”  dalle”  radiazioni ionizzanti, e disciplina:” 
”  ”  a) la protezione sanitaria delle”  persone”  soggette”  a”  qualsiasi tipo di esposizione alle radiazioni ionizzanti;” 
”  ”  b) il mantenimento e la”  promozione”  del”  continuo”  miglioramento della sicurezza nucleare degli impianti nucleari civili;” 
”  ”  c) la gestione responsabile e sicura”  del”  combustibile”  nucleare esaurito e dei rifiuti radioattivi;” 
”  ”  d) la sorveglianza e il controllo”  delle”  spedizioni”  di”  rifiuti radioattivi e di combustibile esaurito e materie radioattive.” 
”  2. Le disposizioni del presente decreto fissano”  i”  requisiti”  e”  i regimi di controllo relativi alle diverse situazioni di esposizione.” 
”  3.”  Il”  sistema”  di”  radioprotezione”  si”  basa”  sui”  ” principi”  ” di giustificazione, ottimizzazione e limitazione delle dosi.” 
”  4. In attuazione dei principi di cui al comma 3:” 
”  ”  a) gli atti”  giuridici”  che”  consentono”  lo”  svolgimento”  di”  una pratica garantiscono che il beneficio per i singoli individui”  o”  per la collettivita' sia prevalente rispetto al detrimento sanitario”  che essa potrebbe causare. Le determinazioni che introducono o modificano una via di esposizione e”  le”  determinazioni”  per”  le”  situazioni”  di esposizione esistenti e di emergenza devono apportare”  piu'”  benefici che svantaggi;” 
”  ”  b)”  la”  radioprotezione”  di”  individui”  soggetti”  a”  ” esposizione professionale e del pubblico e' ottimizzata allo scopo”  di”  mantenere al”  minimo”  ragionevolmente”  ottenibile”  le”  dosi”  ” individuali,”  ” la probabilita' dell'esposizione”  e”  il”  numero”  di”  individui”  esposti, tenendo conto dello stato delle conoscenze”  tecniche”  e”  dei”  fattori economici e sociali. L'ottimizzazione della protezione”  di”  individui soggetti a esposizione medica e' riferita all'entita'”  delle”  singole dosi, compatibilmente con il”  fine”  medico”  dell'esposizione.”  Questo principio si applica non solo in termini di”  dose”  efficace”  ma,”  ove appropriato, anche”  in”  termini”  di”  dose”  equivalente,”  come”  misura precauzionale”  destinata”  a”  mantenere”  le”  incertezze”  relative”  ” al detrimento sanitario”  al”  di”  sotto”  della”  soglia”  per”  le”  reazioni tissutali;” 
”  ”  c) nelle situazioni di esposizione pianificata,”  la”  somma”  delle dosi cui e' esposto un individuo non puo' superare i”  limiti”  fissati per”  l'esposizione”  professionale”  o”  del”  pubblico.”  Le”  esposizioni mediche non sono soggette a limitazioni delle dosi.” 

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