Corso di sicurezza personale e responsabilità sociali Con il decreto 4 giugno 2024, il ministero delle Infrastrutture ha istituito il corso.

Corso di sicurezza personale e responsabilità sociali

Con il decreto 4 giugno 2024, il ministero delle Infrastrutture ha istituito il corso di sicurezza personale e responsabilità sociali (personal safety and social responsability), diretto a soddisfare i requisiti minimi obbligatori per l’addestramento di base per tutte le persone impiegate o arruolate per i servizi a bordo di una nave. Corso di sicurezza personale e responsabilità sociali

(Gazzetta Ufficiale n. 136 del 12 giugno 2024)

Il presente decreto istituisce il corso di sicurezza personale e responsabilita’ sociali (Personal Safety and Social Responsabilities), diretto a soddisfare i requisiti minimi obbligatori per l’addestramento di base per tutte le persone impiegate o arruolate per i servizi a bordo di una nave, in conformita’ alla regola VI/1 dell’annesso alla Convenzione STCW ’78 nella sua versione aggiornata, in conformita’ alla sezione A-VI/1, paragrafo 2.1.4 del codice STCW.

Il presente decreto si applica:

a) Ai lavoratori marittimi italiani:
1. Iscritti nelle matricole della gente di mare;
2. Destinati ad imbarcare a seguito di dichiarazione rilasciata da societa’ appaltatrici di servizi di bordo ai sensi dell’art. 17 della legge n. 856/1986;
b) Ai piloti dei porti;
c) Al personale speciale;
d) Al personale industriale in alternativa ai requisiti di formazione di cui al paragrafo 5.5 delle raccomandazioni per la formazione e la certificazione del personale sulle unita’ mobili offshore (risoluzione A.1079(28)) o Parte III regola 1 del Codice internazionale per il trasporto di personale industriale (risoluzione MSC.527(106)) o standard di formazione industriale, come quelli della Global Wind Organization (GWO), Offshore Petroleum Industry Training Organization (OPITO) o Basic Offshore Safety Induction and Emergency Training (accreditata da OPITO);
e) Ai lavoratori marittimi di Stati membri dell’Unione europea ed a quelli di Paesi terzi titolari di un certificato rilasciato da uno Stato membro dell’Unione europea o da un Paese terzo con il quale le Autorita’ competenti di cui all’art. 3 hanno stipulato un accordo di reciproco riconoscimento come definito dal decreto legislativo n. 71/2015.

2. E’ facoltativa la frequenza del corso per i fini di cui all’art. 12, comma 7, del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 271.

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