Near miss Modelli di gestione

Modelli di gestione dei near miss (MGNM): la diffusione della cultura della sicurezza nell’azione congiunta Inail-Fincantieri

INAIL 2022

Pubblicazione realizzata da Inail
Consulenza Tecnica Accertamento Rischi e Prevenzione (Contarp)
Dipartimento Medicina, Epidemiologia, Igiene del Lavoro ed Ambientale (Dimeila)
Dipartimento Innovazioni Tecnologiche e sicurezza degli impianti, prodotti e insediamenti antropici (Dit)
FINCANTIERI


La revisione della letteratura scientifica sul tema dei modelli di gestione dei near miss (MGNM) evidenzia, soprattutto nell’ultima decade, un crescente interesse per l’approfondimento delle modalità di applicazione in diversi settori produttivi. Lo studio dei near miss è fondamentale per ottenere indicazioni sui fattori di rischio insiti nelle varie fasi del processo produttivo.

Dalla corretta ricognizione degli infortuni mancati, si ricavano informazioni maggiormente predittive sui fattori di rischio che possono determinare infortuni. L’identificazione di tali fattori contribuisce a migliorare la valutazione e la gestione dei rischi nonché a favorire lo sviluppo di una maggiore consapevolezza in materia di prevenzione.

Anche in relazione a tale quadro, il 18 marzo 2019 è stato sottoscritto un Protocollo d’Intesa tra l’Inail e Fincantieri che ha come oggetto diverse attività finalizzate alla tutela della salute e sicurezza dei lavoratori e alla diffusione della cultura della sicurezza, tra le quali in particolare anche l’analisi del modello di mappatura dei near miss adottato dal Gruppo e l’eventuale evoluzione dello stesso.

Tale protocollo intende proseguire l’impegno dell’Istituto di collaborazione sui temi della prevenzione avviato nel 2011 con la realizzazione delle Linee di indirizzo InailFincantieri SGSL lavori in appalto e con la pubblicazione, nell’ambito del protocollo di collaborazione Inail-Utilitalia, del documento “Gestione degli incidenti: procedura per la segnalazione dei near miss”.

Il presente documento descrive, in sintesi, il percorso congiunto Inail-Fincantieri di approfondimento del MGNM applicato dal Gruppo Fincantieri con l’obiettivo condiviso di esplorarne le opportunità e le criticità applicative e verificarne le aree di possibile miglioramento in termini di efficacia preventiva. In tal senso il lavoro risulta certamente in linea con l’approccio di alto livello proposto dalla recente norma UNI ISO 45001.

La norma, infatti indirizza le organizzazioni a considerare il concetto di rischio anche in termini di opportunità di confronto e collaborazione con gli stakeholder istituzionali, interessati ad attivare strategie di promozione e ricerca per la prevenzione sempre più efficaci.

Seguendo tali indicazioni, in collaborazione col Gruppo Fincantieri, è stata effettuata un’analisi delle dinamiche su un campione di near miss messi a disposizione dai cantieri di Sestri Ponente, Monfalcone e Riva Trigoso, adottando due metodologie utilizzate sperimentalmente dall’area ricerca dell’Inail.

Ciò potrà, da un lato, fornire al Gruppo Fincantieri indicazioni per migliorare l’efficacia del MGNM in uso, dall’altro, fornire all’Istituto la possibilità di sperimentare ulteriormente le potenzialità degli strumenti di analisi su modelli organizzativi complessi e sviluppare ulteriori iniziative di promozione e divulgazione dei MGNM, anche presso imprese di minori dimensioni e complessità.

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Equiparazione aula-videoconferenza

Il Senato ha approvato in via definitiva il Disegno di Legge 2604 (conversione con modificazioni del D.L. 24 marzo 2022 n. 24) in cui è stato introdotto l’art. 9bis, che va a riconoscere l’equiparazione in aula-videoconferenza nell’ambito della #formazione salute e sicurezza sul lavoro. Sarà pubblicato a breve in Gazzetta ufficiale.

Nelle more dell’adozione dell’accordo di cui all’articolo 37, comma 2, secondo periodo, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, la formazione obbligatoria in materia di salute e sicurezza sul lavoro può essere erogata sia con la modalità in presenza sia con la modalità a distanza, attraverso la metodologia della videoconferenza in modalità sincrona, tranne che per le attività formative per le quali siano previsti dalla legge e da accordi adottati in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano un addestramento o una prova pratica, che devono svolgersi obbligatoriamente in presenza.

Vedi Disegno di Legge 2604


Nella Gazzetta Ufficiale n. 119 del 23 maggio 2022 è stata pubblicata la legge 19 maggio 2022 n. 52, di conversione del decreto-legge 24 marzo 2022 n. 24, che all’articolo 9-bis stabilisce che la formazione obbligatoria in materia di salute e sicurezza sul lavoro può essere erogata sia con la modalità in presenza sia con la modalità a distanza, attraverso la metodologia della VIDEOCONFERENZA IN MODALITÀ SINCRONA, nelle more dell’adozione dell’accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

videoconferenza formazione
videoconferenza sincrona

Entrata in vigore del provvedimento: 24/05/2022

RSPP: sentenza n. 16562 del 29 aprile 2022

Responsabilità del datore di lavoro-Rspp

SENTENZA sul ricorso proposto da: NERESINI MASSIMO COSTANTINO nato a VALDAGNO il 28/08/1956 avverso la sentenza del 18/06/2018 della CORTE APPELLO di VENEZIA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere BRUNO GIORDANO;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore GIUSEPPINA CASELLA
che ha concluso chiedendo il rigetto.


1. La Corte di appello di Venezia in data 18/06/2018 confermava la sentenza di condanna alla pena di anni uno di reclusione, con la sospensione condizionale della pena e il beneficio della non menzione, emessa dal Tribunale di Vicenza in data 6/2/2013 nei confronti di Massimo Costantino Neresini per il delitto di omicidio colposo aggravato previsto dall’art. 589 cod. pen. per avere nella qualità di legale rappresentante della Sicit 2000 S.p.A., di direttore di stabilimento nonché di responsabile del servizio di prevenzione e protezione nella medesima società, per colpa generica e per colpa specifica dovuta alla violazione delle norme sulla prevenzione degli infortuni, cagionato la morte dell’operaio /v Amoo John, incaricato di effettuare la manutenzione e la pulizia di un macchinario mescolatore a pale, a causa dello schiacciamento del cranio nella coclea di tale impianto. Evento che si verificava in data 16/11/2006.

2. Avverso tale sentenza l’imputato ricorre con un primo motivo prospettando l’erronea applicazione della legge penale in relazione agli artt. 40, comma 2, 43, comma 1 e 3 cod. pen. nonché artt. 2, comma 1, d.lgs 19 settembre 1994, n. 626 e 2, comma 2, d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81, contestando la qualifica di datore di lavoro attribuita all’imputato nelle sentenze, diversamente da quanto si può evincere dalla delibera del consiglio di amministrazione del 17/6/2003 che invece attribuisce allo stesso solo compiti di ordinaria amministrazione.

3. Con un secondo motivo di ricorso, si lamenta che la Corte d’appello travisando il primo motivo di gravame ha ritenuto di escludere la sussistenza di una delega di funzioni da parte dell’imputato a favore dell’ing. Carnara, motivo che sostanzialmente non sarebbe stato esaminato dalla Corte.

4. Con il terzo motivo, il ricorrente lamenta l’erronea applicazione della legge penale poiché la Corte di appello ha ritenuto la responsabilità dell’imputato anche per il ruolo causale del mancato aggiornamento del documento di valutazione dei rischi; obbligo che, in assenza della qualifica di datore di lavoro, non sarebbe spettato all’imputato.

5. Con il quarto motivo di ricorso si contesta la condanna dell’imputato per la carenza di formazione del lavoratore deceduto in quanto l’azienda aveva invece implementato un’attività formativa ed insegnato al lavoratore procedure di lavoro corrette che se fossero state osservate avrebbero impedito il verificarsi dell’evento e, in ogni caso, il dovere di formazione sarebbe spettato al dirigente per la sicurezza e non all’imputato.

6. Con un quinto motivo di ricorso si lamenta che il processo causale naturalistico dell’evento non è stato accertato al di là di ogni ragionevole dubbio in quanto non è stato accertato se l’evento mortale sia stato la conseguenza di una patologia cardiaca di cui era affetto il lavoratore anziché dell’infortunio.

7. Con il sesto motivo di ricorso si lamenta la mancanza, la contraddittorietà o la manifesta illogicità della motivazione laddove la Corte d’appello ha ritenuto le attenuanti generiche equivalenti alla contestata aggravante anziché prevalenti.

RITENUTO IN DIRITTO

1. Si premetta che la normativa applicabile ratione temporis al caso verificatosi nel 2006, è dettata dal d.lgs. 19 settembre 1994, n. 626 ma le norme riguardanti il fatto per cui si procede si pongono in continuità normativa con le parallele norme che sono subentrate con il d. Igs. 9 aprile 2008, n. 81; di talché i motivi di ricorso possono ben essere vagliati anche alla luce della giurisprudenza formatasi sull’attuale testo unico sulla sicurezza del lavoro.

2. A tal riguardo, in ordine al primo motivo di ricorso circa la qualifica di datore di lavoro, la Corte ha compiutamente individuato nell’imputato, quale soggetto rappresentante legale della Sicit 2000 S.p.A., la figura del datore di lavoro che ha anche avuto sostanzialmente l’esercizio dei poteri decisionali e di spesa. La delibera del 17/06/2003, a parere della difesa, attribuendo all’imputato solo compiti di ordinaria amministrazione, escluderebbe implicitamente quello di curare la sicurezza dei lavoratori. Ma ciò non costituisce un argomento meritevole di accoglimento. Atteso che l’atto di nomina del 17/06/2003 officia l’imputato della qualifica di amministratore delegato e di rappresentante legale della Sicit spa, tale da non dubitare che egli abbia maturato la qualifica di datore, si osservi che sia la sentenza di primo grado, sia la sentenza d’appello, conformemente ricostruiscono in modo esauriente la qualifica di datore di lavoro in capo all’imputato non solo quale amministratore delegato della Sicit 2000 S.p.A. – e ciò già sarebbe sufficiente ai sensi sia dell’art. 2 d.lgs. 19 settembre 1994, n. 626, sia della identica normativa prevista dall’art. 2, lett. b), d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 – ma anche quale direttore di stabilimento con ampia capacità gestoria dell’intera azienda. Con tali attribuzioni l’imputato ha auto l’esercizio di potestà funzionali organizzative, decisionali, gestionali e di spesa inclusa la realizzazione delle misure di sicurezza previste per legge. Di conseguenza, l’esercizio in concreto dei poteri organizzativi datoriali, nel caso concreto coniugati con la titolarità formale di vertice dell’impresa quale amministratore delegato e rappresentante legale, costituiscono pienamente in capo all’imputato la qualifica datoriale. La competenza per le spese di ordinaria amministrazione, comunque, non soltanto non costituisce una “capitis deminutio” della qualifica datoriale, ma certamente non esclude il potere di spesa in materia di sicurezza; ciò in quanto è obbligo ordinario, non straordinario, e prioritario occuparsi delle misure di prevenzione e protezione in materia di sicurezza. Si consideri che nel caso specifico le misure mancanti sul piano della sicurezza non richiedevano comunque alcuno straordinario impegno di spesa, ma rientravano nel normale esercizio dei doveri e poteri organizzativi, formativi, e di ordinaria vigilanza.

3. Inoltre, la considerazione che l’imputato alla qualifica datoriale – formale e sostanziale – abbia impropriamente cumulato quella di responsabile del servizio di prevenzione e protezione, quindi anche di soggetto deputato alla elaborazione materiale della valutazione del rischio, contribuisce a costituire in capo al medesimo soggetto un coacervo di tutti gli obblighi che convergono in materia di valutazione del rischio, di posizione di garanzia, di adempimenti datoriali. Infatti, sebbene la qualità di datore di lavoro e quella di responsabile del servizio di prevenzione e protezione, in relazione alle dimensioni dell’azienda, avrebbe dovuto risiedere in capo a soggetti diversi, aver unificato entrambe le funzioni, per scelta dello stesso datore di lavoro, contribuisce da un lato a recare confusione nell’ambito dei ruoli decisionali e consultivi nella gerarchia della organizzazione e gestione della sicurezza del lavoro, e dall’altro a concentrare in capo al medesimo soggetto tutti gli oneri esecutivi, elaborativi e decisionali in materia di valutazione, gestione, organizzazione del rischio e di esercizio dei poteri decisionali e di spesa che caratterizzano la figura del datore di lavoro.

Sul punto, proprio la valutazione della difesa esposta nel primo motivo di ricorso, circa l’alterità delle funzioni datoriali e di quelle del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, tipicamente consultive, depone a favore non di un’elisione ma di un duplice ruolo di garanzia svolto dall’imputato particolarmente e deliberatamente concentrato in materia di sicurezza del lavoro, sia sul più alto profilo decisionale e sia sul più importante piano consultivo. Il cumulo di due diversi ruoli – in un caso non previsto dalla normativa vigente all’epoca dei fatti – laddove tali ruoli secondo l’architettura normativa tipica avrebbero dovuto risiedere in capo a soggetti diversi, e invece sono stati confusi, depone per una colpevole opacità e disfunzione organizzativa. Si tratta di un duplice profilo causale colposo che nel caso concreto ha manifestato tutta la sua nocività e ha ingenerato da parte dei lavoratori un incolpevole e legittimo affidamento sul corretto svolgimento dei ruoli e sull’esercizio dei poteri inerenti alle diverse posizioni di garanzia.

Il ruolo consultivo e interlocutorio del r.s.p.p. deve essere funzionalmente distinto da qualsiasi ruolo decisionale, soprattutto da quello datoriale, perché altrimenti si incrociano posizioni e funzioni con compiti strutturalmente diversi, che devono cooperare su piani diversi, decisionale il primo, consultivo il secondo. La dialettica tra chi esercita i poteri organizzativi e chi ha un ruolo tecnico ed elaborativo costituisce la sintesi di base da cui prende le mosse ogni determinazione organizzativa, amministrativa, tecnica, produttiva, in materia di sicurezza. Di conseguenza la confusione dei ruoli di per sé è indice di un colposo difetto di organizzazione che ricade sul datore di lavoro, tutt’altro che esimente.

4. La considerazione che l’imputato sia stato definito in sede contrattuale un dirigente, vale per l’inquadramento mansionale sul piano retributivo e in relazione al proprio rapporto di lavoro con la società, ma non vale ad elidere la figura di datore di lavoro ai fini della sicurezza, che si costituisce sia in ragione di un mero rapporto contrattuale, comunque venga qualificato, sia in presenza dell’esercizio anche soltanto di fatto di poteri decisionali e di spesa, a prescindere dal titolo contrattuale che lo ha insediato in quel ruolo. Nel caso concreto emerge con chiarezza l’esercizio di tali poteri decisionali e di spesa che, sebbene formalmente limitati all’ordinaria amministrazione, comunque comprendevano ogni profilo gestorio e organizzativo sulla produzione, sul controllo degli impianti, sulle procedure lavorative, sulla formazione e informazione che in concreto hanno svolto un determinante ruolo causale dell’evento mortale per cui si procede. Pertanto, deve essere rigettato il primo motivo di ricorso.

5. In ordine al secondo motivo di ricorso, imperniato sulla asserita esistenza di una delega di funzioni a favore dell’ing. Carnara, la sentenza della Corte di appello, in linea con quella di primo grado, evidenzia che è mancata la prova dell’esistenza di un atto formale di trasferimento delle funzioni ad altro soggetto. In particolare, la motivazione espone con chiarezza che tale circostanza è stata allegata ma non provata dalla difesa e che peraltro dalle testimonianze dei dipendenti e del tecnico della prevenzione del servizio di prevenzione sui luoghi di lavoro non è emersa l’esistenza di alcuna delega.

Da tali elementi probatori unitamente ad altre deposizioni testimoniali è invece emerso che l’imputato, presente in fabbrica nel giorno dell’incidente, ha sempre operato direttamente sull’organizzazione del lavoro, sulla ripartizione di compiti, sulla attribuzione di mansioni anche alla vittima dell’incidente mortale per cui si procede, ed ha quindi svolto direttamente e concretamente le proprie funzioni datoriali esplicitate con l’esercizio di propri poteri organizzativi, decisionali e di spesa.

Ne consegue che in assenza di un atto di effettiva delega, in presenza dell’esercizio diretto dei poteri datoriali da parte dell’imputato, non v’è alcun rilevante atto di trasferimento di funzioni all’interno dell’azienda che può rilevare in senso esimente.

Pertanto, si rigetta il secondo motivo di ricorso. …..

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iscrizione medici autorizzati

Min.Lavoro: modalità di iscrizione nell’elenco dei medici autorizzati incaricati della sorveglianza sanitaria

​Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministro della salute e il Ministro dell’università e della ricerca, ha emanato il Decreto 4 maggio 2022 che, in attuazione dell’articolo 138, comma 2, del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101, disciplina le modalità di iscrizione nell’elenco dei medici autorizzati incaricati della sorveglianza sanitaria secondo quanto stabilito dalle disposizioni vigenti in materia di protezione dai rischi derivanti dalle radiazioni ionizzanti, nonché i contenuti della formazione e dell’aggiornamento professionale.

All’elenco dei medici autorizzati di cui all’articolo 1 possono essere iscritti, previa domanda da presentare al Ministero del lavoro e delle politiche sociali – Direzione generale per la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro, coloro che:
a) siano cittadini italiani o di Stati membri dell’Unione Europea. Possono altresì essere iscritti i familiari dei cittadini italiani non aventi la cittadinanza di uno Stato membro dell’Unione Europea, che siano tuttavia titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente; ovvero i cittadini di Paesi terzi che siano titolari dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria;
b) godano dei diritti politici e che non abbiano riportato una condanna per reati contro la pubblica amministrazione e contro la fede pubblica, e che non risultino essere stati interdetti;
c) siano in possesso dei titoli di studio e delle attestazioni previste dall’articolo 8;
d) siano dichiarati abilitati allo svolgimento dei compiti di sorveglianza sanitaria della radioprotezione dalla competente commissione di cui all’articolo 3;
e) non siano stati cancellati dall’elenco dei medici autorizzati negli ultimi cinque anni.

SCARICA Decreto 4 maggio 2022

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Suoli contaminati da amianto

Analisi e gestione dei suoli contaminati da amianto. INAIL 2022

La gestione dei suoli contenenti amianto rappresenta una problematica ancora irrisolta nei settori della salute e sicurezza ambientale e del lavoro, perché incide fortemente sui rischi per la salute posti dalle fibre rilasciate nell’aria durante gli scavi e gli spostamenti di suoli e terreni.

Questa scheda, incentrata sui metodi analitici tradizionali e innovativi per l’analisi dei suoli contenenti amianto, rappresenta un utile strumento in primo luogo per gli addetti al campionamento e allo svolgimento delle analisi di laboratorio, ma anche per gli operatori coinvolti nella gestione.

Il termine amianto comprende sei minerali fibrosi, tra cui crisotilo, amosite e crocidolite, ampiamente utilizzati in commercio. Tuttavia, le loro proprietà cancerogene sono ben note, principalmente legato all’inalazione di fibre aerodisperse.

Così, l’estrazione, la produzione e la commercializzazione dell’amianto e dei materiali contenenti amianto (MAC) è stata vietata in Italia dalla Legge 257/92.

Il governo italiano ha emanato ulteriore regolamentazione disposizioni volte a limitare il rischio lavorativo o esposizioni ambientali, riguardanti principalmente la bonifica degli ACM, la gestione in sicurezza dei rifiuti contenenti amianto (ACW) e la definizione di valori limite per matrici ambientali: aria, acqua e suolo.

Tuttavia, le attività di caratterizzazione, campionamento e analisi di questi ultimi non sono ancora sufficientemente regolati e tuttora pongono problemi significativi, legati alla struttura e complessità compositiva di questa matrice.

Il suolo può essere contaminato da amianto sia per attività antropiche inquinanti (ex cemento amianto stabilimenti produttivi, fenomeni di abbandono superficiale o interramento di ACW, ecc.) e processi naturali di alterazione delle rocce contenenti amianto (cd Green Stones) nelle aree in cui si trovano tali litotipi (Natural Occurring Asbestos – NOA).

Fenomeni naturali come l’erosione, Concorrono alla realizzazione di attività di trasporto, di deflusso o antropiche (es.: lavori di movimento terra e lavori di scavo/estrazione). alterazione del suolo e sua contaminazione. La presenza di suoli contaminati da amianto è diffuso nella ns paese in modo eterogeneo, con hot spot nelle aree industriali e nelle aree montane (Alpi e Appennini).

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Il documento è in INGLESE

Livelli di esposizione alle radiazioni ionizzanti

DECRETO 22 aprile 2022

Modalità e livelli di esposizione dei lavoratori e del personale di intervento ai sensi dell’articolo 124, comma 12, del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101.

Il presente decreto stabilisce le modalità e i livelli di esposizione alle radiazioni ionizzanti dei lavoratori e del personale di intervento che partecipa alle attività emergenziali e che, in relazione all’attività a cui sono adibiti, sono suscettibili di incorrere in una esposizione professionale di emergenza, comportante il rischio di superare anche uno dei limiti di dose stabiliti per i lavoratori esposti.

Ai fini dell’applicazione del presente decreto, si fa riferimento alle definizioni contenute nell’art. 7 del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101.

Durante una situazione di esposizione di emergenza l’intervento prevede la pronta attuazione delle misure definite nell’ambito della preparazione all’emergenza, compresi: a) la tempestiva attuazione di misure protettive, possibilmente prima che abbia inizio l’esposizione; b) la valutazione dell’efficacia delle strategie e delle azioni attuate e loro adeguamento alla situazione esistente; c) il confronto tra le dosi e il livello di riferimento applicabile, con particolare attenzione per i gruppi esposti a dosi superiori al livello di riferimento; d) l’attuazione di ulteriori strategie protettive, se necessario, a seconda delle condizioni esistenti e delle informazioni disponibili.

Le principali attività che determinano esposizione professionale di emergenza per lavoratori e personale di intervento sono: a) il soccorso e il salvataggio delle persone in imminente pericolo; b) il contenimento degli effetti di danno alle persone, ai beni, agli animali e all’ambiente mediante operazioni di soccorso tecnico urgente e spegnimento di incendi; c) la messa in sicurezza di materiali radioattivi; d) la decontaminazione delle persone, di mezzi ed equipaggiamenti; e) la delimitazione delle aree contaminate; f) il monitoraggio delle matrici e dei prodotti alimentari; g) la verifica dell’effettivo ripristino delle condizioni di sicurezza dei siti di intervento; h) la bonifica di ambienti contaminati.

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Gli obblighi di sicurezza del lavoratore

Chiara Lazzari Università di Urbino Carlo Bo

Il saggio presenta una riflessione sugli obblighi del lavoratore individuati dall’art. 20 del d.lgs. n. 81/2008, evidenziando le peculiarità del tema rispetto alle regole in materia di cooperazione creditoria e di esercizio del potere disciplinare e proponendo una rilettura del citato art. 20, in connessione coi doveri datoriali di formazione e vigilanza, alla luce della disciplina sui modelli di organizzazione e di gestione.

SOMMARIO:

1. La posizione di credito-debito del lavoratore in materia di sicurezza sul
lavoro: oltre gli usuali confini della cooperazione creditoria.

2. Violazione degli obblighi di sicurezza ed esercizio del potere disciplinare.

3. (segue) La sanzionabilità della condotta (anche) dei lavoratori non subordinati.

4. Obblighi del lavoratore e MOG, fra formazione, dovere datoriale di vigilanza e principio di autoresponsabilità.

5. Per concludere.

La posizione giuridica assunta dal lavoratore in materia di sicurezza sul lavoro è stata recentemente oggetto di riscoperta e rinnovato interesse, come conferma il dibattito apertosi attorno all’obbligo di vaccinazione contro il virus SARS-CoV-2 nei contesti lavorativi, avendo autorevole dottrina sostenuto la possibilità d’individuare il fondamento del medesimo proprio nell’art. 20 del d.lgs. n. 81/20081, quale norma che, come si vedrà a breve, impone al lavoratore una serie di obblighi di rilievo anche pubblicistico, in quanto per lo più sanzionati sul piano penale e amministrativo.

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