FAQ Scuola e Covid

Indicazioni ai fini della mitigazione degli effetti delle infezioni da Sars-CoV-2 nel sistema educativo di istruzione e di formazione per l’anno scolastico 2022 -2023

FAQ Scuola e Covid


Nel 2022 il contrasto al Sars CoV-2 è cambiato:

✓ Da strategie di contrasto della diffusione dell’infezione si è passati, infatti, a strategie di mitigazione
✓ L’obiettivo perseguito è contenere l’impatto negativo dell’epidemia sulla salute pubblica per la Scuola…

È opportuno:

✓ definire un insieme di misure di prevenzione di base da attuare sin dall’avvio dell’anno scolastico
✓ individuare ulteriori possibili misure da realizzare su disposizione delle autorità sanitarie qualora le condizioni epidemiologiche peggiorino, al fine di contenere la circolazione virale e protegger i lavoratori, la popolazione scolastica e le relative famiglie

Le indicazioni sono finalizzate a:

✓ Garantire la frequenza scolastica in presenza
✓ Prevedere il minimo impatto delle misure di mitigazione sulle attività scolastiche

Le misure indicate fanno riferimento alla prevenzione delle infezioni da SARS-CoV-2, ma rappresentano anche uno strumento utile per prevenire altre malattie infettive, ad esempio le infezioni da virus influenzale, e per sostenere quindi la disponibilità di ambienti di apprendimento sani e sicuri.

Per i bambini con fragilità, è opportuno promuovere e rafforzare le misure di
prevenzione predisposte e valutare strategie personalizzate in base al profilo di rischio

Per gli alunni con fragilità, al fine di garantire la didattica in presenza e in sicurezza, è opportuno prevedere l’utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie e valutare strategie personalizzate in base al profilo di rischio.

Scuola e Covid

La permanenza a scuola degli alunni non è consentita nei casi di seguito riportati:

SINTOMATOLOGIA COMPATIBILE CON COVID-19
Ad esempio:
Sintomi respiratori acuti (tosse e/o raffreddore) con difficoltà respiratoria
Vomito
Diarrea
Perdita del gusto
Perdita dell’olfatto
Cefalea intensa
TEMPERATURA CORPOREA SUPERIORE A 37,5°C
TEST DIAGNOSTICO PER LA RICERCA DI SARS-COV-2 POSITIVO

FAQ Scuola e Covid

Interpello

Interpello n. 1/ 2022

Commissione per gli interpelli in materia di salute e sicurezza sul lavoro
(Articolo 12 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)

Oggetto: Interpello ai sensi dell’articolo 12 del decreto legislativo n. 81 del 9 aprile 2008 e successive modificazioni, in ordine “all’applicazione art. 35 (riunione periodica) comma 1 D.Lgs. n. 81/2008”.


L’Associazione sindacale CIMO (Sindacato dei medici) ha formulato istanza di interpello per conoscere il parere di questa Commissione in merito al seguente quesito: “qualora il datore di lavoro, anche per il tramite del Servizio di Prevenzione e Protezione, abbia individuato un medico competente coordinatore ai sensi dell’art. 39 co. 6 d. lgs. 81/2008, alla riunione periodica di cui all’art. 35 chi deve essere invitato? Il solo medico competente coordinatore ovvero tutti i medici competenti?”

Al riguardo, premesso che:

l’articolo 25 del decreto legislativo n. 81 del 9 aprile 2008, rubricato “Obblighi del medico competente”, al comma 1, lettera i) prevede che il medico competente, tra l’altro, “comunica per iscritto, in occasione delle riunioni di cui all’articolo 35, al datore di lavoro, al responsabile del servizio di prevenzione protezione dai rischi, ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, i risultati anonimi collettivi della sorveglianza sanitaria effettuata e fornisce indicazioni sul significato di detti risultati ai fini della attuazione
delle misure per la tutela della salute e della integrità psico-fisica dei lavoratori”;
– l’articolo 35 del citato decreto legislativo n. 81 del 9 aprile 2008, rubricato “Riunione periodica”, al comma 1, dispone che “Nelle aziende e nelle unità produttive che occupano più di 15 lavoratori, il datore di lavoro, direttamente o tramite il servizio di prevenzione e protezione dai rischi, indice almeno una volta all’anno una riunione cui partecipano:
a) il datore di lavoro o un suo rappresentante;
b) il responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi;
c) il medico competente, ove nominato;
d) il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza”;
– il medesimo articolo 35, al comma 2, prevede che “Nel corso della riunione il datore di lavoro sottopone all’esame dei partecipanti:
a) il documento di valutazione dei rischi;
b) l’andamento degli infortuni e delle malattie professionali e della sorveglianza sanitaria;
c) i criteri di scelta, le caratteristiche tecniche e l’efficacia dei dispositivi di protezione individuale;
d) i programmi di informazione e formazione dei dirigenti, dei preposti e dei lavoratori ai fini della sicurezza e della protezione della loro salute”;
– il citato articolo 35, al comma 3, statuisce che “Nel corso della riunione possono essere individuati:

a) codici di comportamento e buone prassi per prevenire i rischi di infortuni e di malattie professionali;
b) obiettivi di miglioramento della sicurezza complessiva sulla base delle linee guida per un sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro”;
– l’articolo 39 del decreto legislativo n. 81 del 9 aprile 2008, rubricato “Svolgimento dell’attività di medico competente”, al comma 4, stabilisce che “Il datore di lavoro assicura al medico competente le condizioni necessarie per lo svolgimento di tutti i suoi compiti garantendone l’autonomia”;

– il citato articolo 39 del decreto legislativo n. 81 del 9 aprile 2008, al comma 6, dispone che “Nei casi di aziende con più unità produttive, nei casi di gruppi d’imprese nonché qualora la valutazione dei rischi ne evidenzi la necessità, il datore di lavoro può nominare più medici competenti individuando tra essi un medico con funzioni di coordinamento”

la Commissione interpello

ritiene che la citata normativa preveda in capo al medico competente puntuali prerogative e responsabilità e che non si evinca dalla medesima la sussistenza di un potere sostitutivo del medico coordinatore rispetto a ciascun medico competente nominato nell’ambito dell’unità produttiva. Tanto premesso la Commissione ritiene che, in ordine alla partecipazione alla riunione periodica di cui all’articolo 35 del decreto legislativo n. 81 del 9 aprile 2008, l’invito debba essere rivolto a tutti i medici competenti che sono stati nominati.

interpello

Uso dei DPI

CRITERI DI SCELTA ED USO DEI DPI

Decreto Legge 21 ottobre 2021, n. 146. Art. 13: modifiche all’art. 79 comma 2 bis del D.Lgs. 81/08 con il riferimento alle NORME TECNICHE più recenti.

DPI: Documento UNI

A cura della Sottocommissione UNI/CT 042/SC 02 “Dispositivi di protezione individuale. Pubblicato il 25 luglio 2022


Con il Decreto Legge 21 ottobre 2021, n. 146 art. 13 sono state apportate modifiche al comma 2 bis dell’art. 79 del D. Lgs. 81/08 che tratta di criteri di scelta ed uso dei DPI.

ART 79

Il testo dell’art. 79 del D. Lgs. 81/08, a seguito della modifica, è ora il seguente:
“Articolo 79 – Criteri per l’individuazione e l’uso
1. Il contenuto dell’ALLEGATO VIII, costituisce elemento di riferimento per l’applicazione di quanto previsto all’articolo 77, commi 1 e 4.
2. Con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sentita la Commissione consultiva permanente di cui all’articolo 6, tenendo conto della natura, dell’attività e dei fattori specifici di rischio sono indicati:
a) i criteri per l’individuazione e l’uso dei DPI;
b) le circostanze e le situazioni in cui, ferme restando le priorità delle misure di protezione collettiva, si rende necessario l’impiego dei DPI.

2-bis

2-bis. Fino alla adozione del decreto di cui al comma 2 restano ferme le disposizioni di cui al decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale in data 2 maggio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 126 del 1 giugno 2001, aggiornato con le edizioni delle norme UNI più recenti.”

DM 2 maggio 2001

Come noto il DM 2 maggio 2001 – Criteri per l’individuazione e l’uso dei dispositivi di protezione individuale (DPI), “ravvisata la necessità di riferirsi a norme di buona tecnica per la determinazione dei suddetti criteri; Vista la norma UNI EN 458 (1995) concernente DPI per la protezione dell’udito;

Norme UNI

Vista la norma UNI 10720 (1998) concernente DPI per la protezione delle vie respiratorie; Viste le norme UNI EN 169 (1993), UNI EN 170 (1993) e UNI EN 171 (1993) concernenti DPI per la protezione degli occhi; Vista la norma UNI 9609 (1990) concernente DPI relativi ad indumenti protettivi da agenti chimici; Considerato che le norme sopraindicate costituiscono utili riferimenti di buona tecnica per l’individuazione dei suddetti criteri”, approva i criteri per l’individuazione e l’uso di DPI relativi:

a. alla protezione dell’udito, come riportati nell’allegato 1 del decreto;
b. alla protezione delle vie respiratorie, come riportati nell’allegato 2 del decreto;
c. alla protezione degli occhi:
filtri per saldatura e tecniche connesse,
filtri per radiazioni ultraviolette,
filtri per radiazioni infrarosse, come riportati nell’allegato 3 del decreto;
d. a indumenti protettivi da agenti chimici, come riportati nell’allegato 4 del decreto.

DPI

Nuovo modello OT23 2023

Riduzione del tasso medio per prevenzione anno 2023. Nuovo modello OT23 2023 e Guida alla compilazione.


Gli interventi riproducono sostanzialmente quelli presenti nel Modello previsto per l’anno 2022.

Le sole novità riguardano:

l’attribuzione di un punteggio maggiore pari a 70 punti per gli interventi A-1.2 e A-1.4, della sezione “prevenzione degli infortuni mortali (non stradali), rispetto al punteggio di 50 previsto nel modello OT23 per l’anno 2022;

la riformulazione dell’intervento A-3.2 della sezione “sicurezza macchine e trattori” che è stato circoscritto all’acquisto o al leasing di macchine che sostituiscono macchine obsolete eliminando, rispetto al precedente modello OT23 per l’anno 2022, il ricorso al noleggio di macchine sostitutive; è stato precisato inoltre che, al fine di evitare che le macchine obsolete sostituite possano essere reimmesse sul mercato, l’alienazione delle macchine deve intervenire esclusivamente tramite rottamazione;

la riformulazione dell’intervento C-4.2 della sezione “prevenzione dei disturbi muscolo-scheletrici”, non prevedendo più il noleggio, ma solo l’acquisto o il contratto di leasing di macchine che effettuano fasi operative che comportano la movimentazione manuale dei carichi o la movimentazione di bassi carichi ad alta frequenza;

la riformulazione dell’intervento B1 prevedendo, in particolare per i veicoli aventi una massa massima superiore a 35 q.li, destinati al trasporto di merci e per i veicoli destinati al trasporto di più di nove persone, che la prova pratica può essere effettuata anche solo con simulatori di guida, senza la prova su strada o su pista necessaria per i veicoli aventi una massa massima uguale o inferiore a 35 q.li;

la riformulazione dell’intervento E17 relativo all’adozione di un sistema di rilevazione dei quasi infortuni per il quale è stato precisato che gli interventi di miglioramento, idonei a impedire il ripetersi degli eventi rilevati, devono essere attuati negli ambienti e sulle attrezzature di lavoro;

l’inserimento dell’intervento E-191;

la riformulazione dell’intervento F2, previsto per aziende per le quali non è obbligatoria l’adozione di un defibrillatore, estendendo la validità dei corsi di formazione BLSD sull’utilizzo dell’apparecchio ad un biennio (2021 -2022);

la modifica dell’intervento F-3 prevedendo l’attuazione di almeno due delle misure di protezione per i dipendenti dal rischio rapine elencate nell’intervento medesimo

La stampa 3d sicurezza lavoro

LA STAMPA 3D E LE IMPLICAZIONI PER LA SALUTE DEI LAVORATORI: LAVORARE IN SICUREZZA CON LE NUOVE TECNOLOGIE


Documento INAIL 2022 sulla stampa 3D, i materiali e le misure prevenzione e protezione da adottare.

La stampa 3D è stata definita la tecnologia che rivoluzionerà il mondo dell’industria, in quanto permette una rapida e semplice prototipazione, con costi di produzione relativamente bassi e facilità d’uso. Attualmente viene impiegata in diversi settori, come le industrie aerospaziali, automobilistiche, meccaniche, manifatturiere e medicali.

Essa consiste in un processo di realizzazione di oggetti tridimensionali a partire da un modello digitale, attraverso un metodo di produzione additivo.

Nasce nel 1986 e da allora si è evoluta molto velocemente, grazie all’introduzione di tecniche innovative e di innumerevoli materiali con diverse caratteristiche meccaniche.

Poiché si prevede che il mercato delle stampanti 3D raddoppierà circa ogni tre anni, il loro utilizzo sempre più diffuso contribuirà ad aumentare l’esposizione professionale a vari rischi.

Il presente lavoro nasce dall’esigenza di un documento di riferimento per l’individuazione di potenziali pericoli e rischi per la salute correlati all’utilizzo di queste macchine.

La valutazione dei rischi deve comunque essere svolta in accordo con le prescrizioni legislative applicabili.

METODI DI STAMPA

Per definire il processo di stampa 3D spesso si usano termini come manifattura additiva, produzione desktop, prototipazione rapida.

Rispetto a tecniche di produzione sottrattiva di oggetti solidi 3D (in cui gli oggetti si ottengono asportando materiale da una forma più grande), le stampanti 3D permettono di creare ex-novo un oggetto attraverso la sovrapposizione di strati multipli di materiale. Per questo vengono definite tecnologie per la manifattura additiva (AM).

La tecnica più utilizzata è l’estrusione: un filamento passa in un ugello riscaldato a una temperatura al di sopra del punto di fusione del materiale e viene depositato sulla piattaforma di lavoro, posta a temperature più basse, strato dopo strato, in modo da costruire i piani bidimensionali dell’oggetto desiderato.

MATERIALI USATI NELLA STAMPA 3D

Tale tecnologia utilizza diversi materiali, a seconda della tecnica selezionata. I primi sono stati materiali plastici, ma l’elenco si è andato sempre più espandendo.
Essi comprendono :

– materiali classici: polimeri, ceramiche, vetro, metalli e legno;
– materiali innovativi: materiali biologici e nanomateriali.

Le materie prime sono disponibili in forme differenti, come polveri, filamenti, granuli o resine, a seconda dell’utilizzo che se ne deve fare.

stampa 3d

D lgs 81 Agosto 2022

D lgs 81. Edizione aggiornata ad agosto 2022 del Testo Unico sulla Salute e Sicurezza sul Lavoro.

Novità in questa versione:

Completato l’inserimento dei collegamenti ipertestuali delle circolari del Ministero dell’Interno prot. 14804 del 06/10/2021, prot. 15472 del 19/10/2021 e prot. 16700 del 08/11/2021;

Modificata la Nota alla circolare INAIL n. 44/2020 del 11/12/2020 riguardante la comunicazione INAIL del 28/07/2021, sulla proroga dei termini della sorveglianza sanitaria eccezionale al 31/07/2022;

Inserita la Nota all’art. 37, comma 2, riguardante la disciplina della formazione obbligatoria in materia di salute e sicurezza sul lavoro, come integrata dal D.L. 24 marzo 2022, n. 24 convertito con modificazioni dalla L. 19 maggio 2022, n. 52;

Inserita la Nota DECPREV Prot. 7826 del 31/05/2022 del Ministero dell’Interno, Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, Direzione Centrale per la prevenzione e la sicurezza tecnica, ad Oggetto: DM 2 settembre 2021 “Criteri per la gestione dei luoghi di lavoro in esercizio ed in emergenza e caratteristiche dello specifico servizio di prevenzione e protezione antincendio, ai sensi dell’articolo 46, comma 3, lettera a), punto 4 e lettera b) del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81”. – Indicazioni procedurali per le attività di formazione e di abilitazione;

Inserita la Nota INL del 07/06/2022 prot. n. 1159, avente ad oggetto “art. 14 D.Lgs. n. 81/2008 – provvedimenti di sospensione – attività non differibili”;

Inserita la Nota INL del 22/06/2022 prot. n. 3783 avente da oggetto “tutela dei lavoratori sul rischio legato ai danni da calore”;

Sostituito il Decreto Direttoriale n. 1 del 13 gennaio 2022 con il Decreto Direttoriale n. 62 del 26 luglio 2022 – Trentaduesimo elenco dei soggetti abilitati per l’effettuazione delle verifiche periodiche di cui all’art. 71 comma 11;

Inserita nota all’art. 3, comma 8, sulle prestazioni di lavoro occasionali;

Modificata la nota al Testo Unico sulla introduzione del comma 4-ter all’art. 30 del D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276;

Inserita nota, ove ricorre il riferimento agli artt. 61 e seguenti del D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276, riguardante l’abrogazione della disciplina del lavoro a progetto operata dall’art. 52 del D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81;

Inserita nota, ove ricorre il riferimento agli artt. 70 e seguenti del D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276, riguardante l’abrogazione della disciplina del lavoro accessorio operata definitivamente dall’art. 1 del D.L. 17 marzo 2017, n. 25 convertito dalla L. 20 aprile 2017, n. 49 (G.U. 17/03/2017, n. 64, in vigore dal 20/03/2017);

Inserita nota, ove ricorre il riferimento all’art. 2, comma 1, lett. i) del D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276, riguardante la sostituzione del libretto formativo del cittadino con il fascicolo elettronico del lavoratore di cui all’art. 14 del medesimo D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 150;

Inserita nota, ove ricorre il riferimento all’art. 48 del D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276, riguardante la disciplina dell’apprendistato, adesso regolamentata dagli artt. da 41 a 47 del D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81;

Inserita nota, ove ricorre il riferimento agli artt. da 20 a 28 del D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276, riguardante la disciplina della somministrazione di lavoro, adesso regolamentata dagli artt. da 30 a 40 del D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81;

Inserita nota INL del 26/07/2022, prot. n. 4753 ad oggetto: “Tutela dei lavoratori sul rischio legato ai danni da calore. Strumenti preventivi e indicazioni operative”.

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Stress termico cassa integrazione Inps

Stress termico

Si potrà chiedere la cassa integrazione in caso di temperature record. Lo si legge in una nota congiunta di Inps e Inail in merito alla pubblicazione delle linee guida Inail per prevenire le patologia da stress termico.

Nel dettaglio: «Le imprese potranno chiedere all’Inps il riconoscimento della Cigo quando il termometro supera i 35 gradi centigradi. Ai fini dell’integrazione salariale, però, possono essere considerate idonee anche le temperature “percepite”». La comunicazione si lega ai fenomeni climatici estremi registrati nelle ultime settimane che potrebbero comportare un aumento del rischio di infortunio sul lavoro.


INPS

Per il 2022 l’INPS rimarca la possibilità per le aziende di richiedere la cassa integrazione per caldo eccessivo. La richiesta di integrazione salariale con causale “eventi meteo” è infatti invocabile dall’azienda anche in caso di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa a causa delle temperature elevate.

INPS e INAIL ribadiscono la facoltà di ricorrere alla CIGO nella nota congiunta del 26 luglio 2022, in cui vengono rese note le istruzioni per la gestione del rischio caldo e per l’accesso alle prestazioni cassa integrazione ordinaria per sospensioni o riduzioni dell’attività lavorativa dovuta a temperature elevate.

L’INAIL, dal canto suo, ha fornito le linee guida per prevenire le patologie da stress termico disponibili sul sito istituzionale in questa pagina. Infatti, i fenomeni climatici estremi sono stati recentemente posti in relazione con un aumento del rischio di infortunio sul lavoro.

Progetto Worklimate

La nuova pubblicazione realizzata nell’ambito del progetto Worklimate. Dedicato a lavoratori, datori di lavoro e figure aziendali della salute e sicurezza, il vademecum è stato realizzato nell’ambito del progetto Worklimate, finanziato dall’Inail nel 2019 con il Bando di ricerche in collaborazione (Bric) e sviluppato insieme all’Istituto per la BioEconomia del Cnr per contrastare lo stress termico ambientale in ambito occupazionale.

Al suo interno anche un decalogo per gestire il rischio caldo, dalla designazione di un responsabile che sovrintenda al piano di sorveglianza alla formazione dei lavoratori, dalle strategie di prevenzione alla riorganizzazione dei turni di lavoro, fino alla pianificazione della risposta alle emergenze e alle misure specifiche da adottare negli ambienti chiusi.

Anche l’afa rientra nella causale “eventi meteo”. Con riferimento alla questione del riconoscimento della cassa integrazione guadagni ordinaria (Cigo) per sospensioni o riduzioni dell’attività lavorativa dovute al caldo eccessivo, nel comunicato congiunto l’Inps chiarisce che la causale “eventi meteo” è invocabile dall’azienda anche in caso di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa causata dalle temperature elevate.

A questo proposito, l’Istituto nazionale di previdenza sociale precisa che sono considerate “elevate” le temperature superiori ai 35° centigradi. Anche temperature inferiori, però, possono essere ritenute idonee ai fini del riconoscimento dell’integrazione salariale.

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