LE RADIAZIONI UV

Chi trascorre molto tempo sotto il sole presenta un rischio maggiore di sviluppare un epitelioma. Ecco come proteggersi.

Tutte le persone sono esposte quotidianamente a una certa dose di radiazioni ultraviolette (UV), in gran parte derivanti dal Sole, ma anche da fonti artificiali in campo industriale, commerciale o nel tempo libero. Le radiazioni UV coprono quella porzione dello spettro elettromagnetico con una lunghezza d’onda compresa tra 100 e 400 nanometri (nm) e si dividono in tre categorie principali:

UVA (315-400 nm)
UVB (280-315 nm)
UVC (100-280 nm).

Sulla base della letteratura scientifica, l’Oms ha identificato nove malattie strettamente legate all’esposizione a radiazioni ultraviolette:

melanoma cutaneo, tumore maligno dei melanociti, cellule della pelle che producono il pigmento cutaneo (melanina)
carcinoma squamoso della pelle, tumore maligno che, rispetto al melanoma, ha un’evoluzione più lenta ed è associato a minore morbilità e mortalità
carcinoma basocellulare (basalioma), tumore cutaneo che si sviluppa prevalentemente in età avanzata e si diffonde lentamente e localmente
carcinoma squamoso della cornea o della congiuntiva, raro tumore oculare
cheratosi, malattie croniche della pelle che in rare occasioni possono generare lesioni pretumorali
scottature
cataratta corticale, degenerazione del cristallino, che diventa sempre più opaco fino a compromettere la vista e che, in certi casi, può portare anche alla cecità
pterigio, inspessimento della congiuntiva che porta a opacizzazione della cornea o a una limitazione dei movimenti oculari
riattivazione dell’herpes labiale, a causa dell’immunosoppressione indotta dall’eccesso di UV.

La pelle è l’organo più grande del corpo umano e può essere danneggiata da un’esposizione eccessiva ai raggi ultravioletti.

La quantità di tempo trascorso all’aperto è senz’altro importante, ma per stabilire il grado di pericolosità dei raggi UV nel singolo caso occorre considerare anche altri fattori, tra cui la stagione, l’ora del giorno e l’altitudine alla quale viene eseguito il lavoro. Una superficie bianca o metallica, ad esempio, riflette la radiazione intensificando l’effetto dei raggi UV. Inoltre è bene iniziare per tempo a utilizzare una protezione solare, ma anche in questo caso si commettono diversi errori: molti ad esempio non sanno che i raggi UV, già a maggio, presentano un’intensità equivalente a quella di agosto. Oppure ignorano che i raggi nocivi colpiscono la superficie terrestre anche se il cielo è parzialmente nuvoloso.

Un casco da cantiere dotato di visiera con protezione per la nuca protegge le parti del corpo a rischio, ossia fronte, naso, labbra, orecchie e nuca. Sia la visiera che la protezione per la nuca sono concepite in modo da non restringere il campo visivo.

Alcune regole di comportamento semplici ed efficaci

Per chi lavora all’aperto:

Coprirsi il più possibile con indumenti adeguati.
Applicare la crema solare su tutte le parti del corpo scoperte. Non dimenticare di proteggere labbra e orecchie.
Adottare accorgimenti aggiuntivi nei mesi di giugno e luglio per una maggiore protezione: spostarsi all’ombra o, se non si può fare a meno di lavorare al sole, indossare un copricapo (casco, berretto) con visiera e protezione per la nuca. Viso, testa, orecchie e nuca sono le parti del corpo più a rischio di sviluppare epiteliomi.

Per i datori di lavoro:

Laddove praticabile e opportuno, fare in modo che i posti di lavoro siano ombreggiati nei mesi di giugno e luglio.
Fornire ai dipendenti che lavorano all’aperto crema solare e i necessari dispositivi di protezione individuale .
Se possibile, modificare gli orari dei turni per evitare di lavorare sotto il sole cocente.
Attenzione: è importante proteggersi dai raggi UV per l’intero periodo da aprile a settembre.

Effetti positivi degli UV

L’esposizione ai raggi UV non ha però soltanto effetti negativi. Queste radiazioni hanno infatti un ruolo importante nella sintesi organica di vitamina D, sostanza coinvolta nello sviluppo dello scheletro e in grado di proteggere le ossa da malattie quali il rachitismo, l’osteomalacia e l’osteoporosi. In generale, basta una minima esposizione ai raggi UV per ottenere questi effetti protettivi.

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Caldo e Lavoro

ESTATE SICURA – CALDO E LAVORO
Guida breve per i lavoratori


Durante le ondate di calore sono documentati effetti sulla salute (aumenti della mortalità, dei ricoveri ospedalieri, degli accessi al pronto soccorso), soprattutto in sottogruppi di popolazione più vulnerabili (anziani, soggetti con patologie croniche, bambini, donne in gravidanza, lavoratori all’aperto).

L’eccesso di calore può rivelarsi fatale quando esistono condizioni patologiche croniche che ostacolano i meccanismi compensativi della termoregolazione.

Le patologie associate alle alte temperature ambientali possono essere:
• colpo di sole (rossore e dolore cutaneo, edema, vescicole, febbre, cefalea) – all’effetto dell’eccessiva esposizione ai raggi solari si aggiungono gli effetti del surriscaldamento e della disidratazione;
• crampi da calore (spasmi dolorosi alle gambe e all’addome, sudorazione);
• esaurimento da calore (abbondante sudorazione, astenia, cute pallida e fredda, polso debole, temperatura normale);
• colpo di calore (temperatura corporea superiore a 40 °C, pelle secca e calda, polso rapido e respiro frequente, stato confusionale, deliri o convulsioni, possibile perdita di coscienza).

Anche gli infortuni sul lavoro possono essere correlati alle ondate di calore.

Le elevate temperature possono causare malori o ridurre la capacità di attenzione del lavoratore e quindi aumentare il rischio di infortuni.

Durante le ondate di calore i tipi di infortunio e le modalità di infortunio più frequenti sono: incidenti di trasporto, scivolamenti e cadute, contatto con oggetti o attrezzature, ferite, lacerazioni e amputazioni.


Cosa fare in caso di colpo di calore del lavoratore?

Chiamare subito l’Addetto al Primo Soccorso e il 118. Assistere il lavoratore fino all’arrivo dei soccorsi: posizionarlo all’ombra e al fresco, sdraiato in caso di vertigini, sul fianco in caso di nausea, mantenendolo in assoluto riposo; slacciare o togliere gli abiti; misurare la temperatura corporea; cercare di raffreddare rapidamente il corpo, se è possibile, avvolgendolo in un lenzuolo bagnato e ventilandolo o, in alternativa, raffreddare la cute con spugnature di acqua fresca non fredda, in particolare su fronte, nuca ed estremità, ventilando e spruzzando acqua sul corpo.

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Esposizione alle radiazioni ionizzanti

DECRETO LEGISLATIVO 31 luglio 2020, n. 101

Attuazione della direttiva 2013/59/Euratom, che stabilisce norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall’esposizione alle radiazioni ionizzanti, e che abroga le direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom e 2003/122/Euratom e riordino della normativa di settore in attuazione dell’articolo 20, comma 1, lettera a), della legge 4 ottobre 2019, n. 117. (20G00121) (GU Serie Generale n.201 del 12-08-2020 – Suppl. Ordinario n. 29)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 27/08/2020


Il presente decreto stabilisce norme di sicurezza al fine di proteggere le persone dai pericoli derivanti dalle radiazioni ionizzanti, e disciplina:
a) la protezione sanitaria delle persone soggette a qualsiasi tipo di esposizione alle radiazioni ionizzanti;
b) il mantenimento e la promozione del continuo miglioramento della sicurezza nucleare degli impianti nucleari civili;
c) la gestione responsabile e sicura del combustibile nucleare esaurito e dei rifiuti radioattivi;
d) la sorveglianza e il controllo delle spedizioni di rifiuti radioattivi e di combustibile esaurito e materie radioattive.

2. Le disposizioni del presente decreto fissano i requisiti e i regimi di controllo relativi alle diverse situazioni di esposizione.

3. Il sistema di radioprotezione si basa sui principi di giustificazione, ottimizzazione e limitazione delle dosi.

4. In attuazione dei principi di cui al comma 3:

a) gli atti giuridici che consentono lo svolgimento di una pratica garantiscono che il beneficio per i singoli individui o per la collettività sia prevalente rispetto al detrimento sanitario che essa potrebbe causare. Le determinazioni che introducono o modificano una via di esposizione e le determinazioni per le situazioni di esposizione esistenti e di emergenza devono apportare più benefici che svantaggi;
b) la radioprotezione di individui soggetti a esposizione professionale e del pubblico è ottimizzata allo scopo di mantenere al minimo ragionevolmente ottenibile le dosi individuali, la probabilità dell’esposizione e il numero di individui esposti, tenendo conto dello stato delle conoscenze tecniche e dei fattori economici e sociali.
L’ottimizzazione della protezione di individui soggetti a esposizione medica è riferita all’entità delle singole dosi, compatibilmente con il fine medico dell’esposizione.
Questo principio si applica non solo in termini di dose efficace ma, ove appropriato, anche in termini di dose equivalente, come misura precauzionale destinata a mantenere le incertezze relative al detrimento sanitario al di sotto della soglia per le reazioni tissutali;
c) nelle situazioni di esposizione pianificata, la somma delle dosi cui è esposto un individuo non può superare i limiti fissati per l’esposizione professionale o del pubblico. Le esposizioni mediche non sono soggette a limitazioni delle dosi.

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Misure delle vibrazioni in ambienti di lavoro

Misure delle vibrazioni in ambienti di lavoro e problematiche tecniche

Materiali didattici dei corsi webinar organizzati dalla Regione Toscana nell’ambito dell’accordo di collaborazione INAIL – Regione Toscana per lo sviluppo e la diffusione del Portale Agenti Fisici


Dott. Nicola Stacchini Azienda U.S.L. Toscana Sud Est Laboratorio di Sanità Pubblica Area Vasta Toscana Sud Est

Tipologie Strumenti
Tipologie Strumenti

Tipologie di trasduttori

Accelerometri in carica (rilevatori piezoelettrici che necessitano di una amplificazione esterna).
• Accelerometri “ICP” (rilevatori piezoelettrici con all’interno un circuito miniaturizzato amplificatore non necessitano di amplificazione esterna).
• Accelerometri “mems” ultima generazione.

Adattatori per Vibrazioni Mano-Braccio
Misure delle vibrazioni Mano/Braccio
Misure delle vibrazioni Corpo Intero
Misure delle vibrazioni: calibrazione
Misure di esposizione mano braccio utensili lavorazione marmo
Misure di esposizione mano braccio taglio con motosega
Misure di Vibrazioni Trapani Dentisti
Misure Pezzo Impugnato
Strategia di misura
Pezzo IMPUGNATO pulimentatura metalli
Indagine vibrazioni HA macchine per tatoo
Misure di esposizione corpo intero
Misure Corpo Interno su Carrello elevatore

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Near miss Modelli di gestione

Modelli di gestione dei near miss (MGNM): la diffusione della cultura della sicurezza nell’azione congiunta Inail-Fincantieri

INAIL 2022

Pubblicazione realizzata da Inail
Consulenza Tecnica Accertamento Rischi e Prevenzione (Contarp)
Dipartimento Medicina, Epidemiologia, Igiene del Lavoro ed Ambientale (Dimeila)
Dipartimento Innovazioni Tecnologiche e sicurezza degli impianti, prodotti e insediamenti antropici (Dit)
FINCANTIERI


La revisione della letteratura scientifica sul tema dei modelli di gestione dei near miss (MGNM) evidenzia, soprattutto nell’ultima decade, un crescente interesse per l’approfondimento delle modalità di applicazione in diversi settori produttivi. Lo studio dei near miss è fondamentale per ottenere indicazioni sui fattori di rischio insiti nelle varie fasi del processo produttivo.

Dalla corretta ricognizione degli infortuni mancati, si ricavano informazioni maggiormente predittive sui fattori di rischio che possono determinare infortuni. L’identificazione di tali fattori contribuisce a migliorare la valutazione e la gestione dei rischi nonché a favorire lo sviluppo di una maggiore consapevolezza in materia di prevenzione.

Anche in relazione a tale quadro, il 18 marzo 2019 è stato sottoscritto un Protocollo d’Intesa tra l’Inail e Fincantieri che ha come oggetto diverse attività finalizzate alla tutela della salute e sicurezza dei lavoratori e alla diffusione della cultura della sicurezza, tra le quali in particolare anche l’analisi del modello di mappatura dei near miss adottato dal Gruppo e l’eventuale evoluzione dello stesso.

Tale protocollo intende proseguire l’impegno dell’Istituto di collaborazione sui temi della prevenzione avviato nel 2011 con la realizzazione delle Linee di indirizzo InailFincantieri SGSL lavori in appalto e con la pubblicazione, nell’ambito del protocollo di collaborazione Inail-Utilitalia, del documento “Gestione degli incidenti: procedura per la segnalazione dei near miss”.

Il presente documento descrive, in sintesi, il percorso congiunto Inail-Fincantieri di approfondimento del MGNM applicato dal Gruppo Fincantieri con l’obiettivo condiviso di esplorarne le opportunità e le criticità applicative e verificarne le aree di possibile miglioramento in termini di efficacia preventiva. In tal senso il lavoro risulta certamente in linea con l’approccio di alto livello proposto dalla recente norma UNI ISO 45001.

La norma, infatti indirizza le organizzazioni a considerare il concetto di rischio anche in termini di opportunità di confronto e collaborazione con gli stakeholder istituzionali, interessati ad attivare strategie di promozione e ricerca per la prevenzione sempre più efficaci.

Seguendo tali indicazioni, in collaborazione col Gruppo Fincantieri, è stata effettuata un’analisi delle dinamiche su un campione di near miss messi a disposizione dai cantieri di Sestri Ponente, Monfalcone e Riva Trigoso, adottando due metodologie utilizzate sperimentalmente dall’area ricerca dell’Inail.

Ciò potrà, da un lato, fornire al Gruppo Fincantieri indicazioni per migliorare l’efficacia del MGNM in uso, dall’altro, fornire all’Istituto la possibilità di sperimentare ulteriormente le potenzialità degli strumenti di analisi su modelli organizzativi complessi e sviluppare ulteriori iniziative di promozione e divulgazione dei MGNM, anche presso imprese di minori dimensioni e complessità.

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Equiparazione aula-videoconferenza

Il Senato ha approvato in via definitiva il Disegno di Legge 2604 (conversione con modificazioni del D.L. 24 marzo 2022 n. 24) in cui è stato introdotto l’art. 9bis, che va a riconoscere l’equiparazione in aula-videoconferenza nell’ambito della #formazione salute e sicurezza sul lavoro. Sarà pubblicato a breve in Gazzetta ufficiale.

Nelle more dell’adozione dell’accordo di cui all’articolo 37, comma 2, secondo periodo, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, la formazione obbligatoria in materia di salute e sicurezza sul lavoro può essere erogata sia con la modalità in presenza sia con la modalità a distanza, attraverso la metodologia della videoconferenza in modalità sincrona, tranne che per le attività formative per le quali siano previsti dalla legge e da accordi adottati in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano un addestramento o una prova pratica, che devono svolgersi obbligatoriamente in presenza.

Vedi Disegno di Legge 2604


Nella Gazzetta Ufficiale n. 119 del 23 maggio 2022 è stata pubblicata la legge 19 maggio 2022 n. 52, di conversione del decreto-legge 24 marzo 2022 n. 24, che all’articolo 9-bis stabilisce che la formazione obbligatoria in materia di salute e sicurezza sul lavoro può essere erogata sia con la modalità in presenza sia con la modalità a distanza, attraverso la metodologia della VIDEOCONFERENZA IN MODALITÀ SINCRONA, nelle more dell’adozione dell’accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

videoconferenza formazione
videoconferenza sincrona

Entrata in vigore del provvedimento: 24/05/2022

RSPP: sentenza n. 16562 del 29 aprile 2022

Responsabilità del datore di lavoro-Rspp

SENTENZA sul ricorso proposto da: NERESINI MASSIMO COSTANTINO nato a VALDAGNO il 28/08/1956 avverso la sentenza del 18/06/2018 della CORTE APPELLO di VENEZIA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere BRUNO GIORDANO;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore GIUSEPPINA CASELLA
che ha concluso chiedendo il rigetto.


1. La Corte di appello di Venezia in data 18/06/2018 confermava la sentenza di condanna alla pena di anni uno di reclusione, con la sospensione condizionale della pena e il beneficio della non menzione, emessa dal Tribunale di Vicenza in data 6/2/2013 nei confronti di Massimo Costantino Neresini per il delitto di omicidio colposo aggravato previsto dall’art. 589 cod. pen. per avere nella qualità di legale rappresentante della Sicit 2000 S.p.A., di direttore di stabilimento nonché di responsabile del servizio di prevenzione e protezione nella medesima società, per colpa generica e per colpa specifica dovuta alla violazione delle norme sulla prevenzione degli infortuni, cagionato la morte dell’operaio /v Amoo John, incaricato di effettuare la manutenzione e la pulizia di un macchinario mescolatore a pale, a causa dello schiacciamento del cranio nella coclea di tale impianto. Evento che si verificava in data 16/11/2006.

2. Avverso tale sentenza l’imputato ricorre con un primo motivo prospettando l’erronea applicazione della legge penale in relazione agli artt. 40, comma 2, 43, comma 1 e 3 cod. pen. nonché artt. 2, comma 1, d.lgs 19 settembre 1994, n. 626 e 2, comma 2, d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81, contestando la qualifica di datore di lavoro attribuita all’imputato nelle sentenze, diversamente da quanto si può evincere dalla delibera del consiglio di amministrazione del 17/6/2003 che invece attribuisce allo stesso solo compiti di ordinaria amministrazione.

3. Con un secondo motivo di ricorso, si lamenta che la Corte d’appello travisando il primo motivo di gravame ha ritenuto di escludere la sussistenza di una delega di funzioni da parte dell’imputato a favore dell’ing. Carnara, motivo che sostanzialmente non sarebbe stato esaminato dalla Corte.

4. Con il terzo motivo, il ricorrente lamenta l’erronea applicazione della legge penale poiché la Corte di appello ha ritenuto la responsabilità dell’imputato anche per il ruolo causale del mancato aggiornamento del documento di valutazione dei rischi; obbligo che, in assenza della qualifica di datore di lavoro, non sarebbe spettato all’imputato.

5. Con il quarto motivo di ricorso si contesta la condanna dell’imputato per la carenza di formazione del lavoratore deceduto in quanto l’azienda aveva invece implementato un’attività formativa ed insegnato al lavoratore procedure di lavoro corrette che se fossero state osservate avrebbero impedito il verificarsi dell’evento e, in ogni caso, il dovere di formazione sarebbe spettato al dirigente per la sicurezza e non all’imputato.

6. Con un quinto motivo di ricorso si lamenta che il processo causale naturalistico dell’evento non è stato accertato al di là di ogni ragionevole dubbio in quanto non è stato accertato se l’evento mortale sia stato la conseguenza di una patologia cardiaca di cui era affetto il lavoratore anziché dell’infortunio.

7. Con il sesto motivo di ricorso si lamenta la mancanza, la contraddittorietà o la manifesta illogicità della motivazione laddove la Corte d’appello ha ritenuto le attenuanti generiche equivalenti alla contestata aggravante anziché prevalenti.

RITENUTO IN DIRITTO

1. Si premetta che la normativa applicabile ratione temporis al caso verificatosi nel 2006, è dettata dal d.lgs. 19 settembre 1994, n. 626 ma le norme riguardanti il fatto per cui si procede si pongono in continuità normativa con le parallele norme che sono subentrate con il d. Igs. 9 aprile 2008, n. 81; di talché i motivi di ricorso possono ben essere vagliati anche alla luce della giurisprudenza formatasi sull’attuale testo unico sulla sicurezza del lavoro.

2. A tal riguardo, in ordine al primo motivo di ricorso circa la qualifica di datore di lavoro, la Corte ha compiutamente individuato nell’imputato, quale soggetto rappresentante legale della Sicit 2000 S.p.A., la figura del datore di lavoro che ha anche avuto sostanzialmente l’esercizio dei poteri decisionali e di spesa. La delibera del 17/06/2003, a parere della difesa, attribuendo all’imputato solo compiti di ordinaria amministrazione, escluderebbe implicitamente quello di curare la sicurezza dei lavoratori. Ma ciò non costituisce un argomento meritevole di accoglimento. Atteso che l’atto di nomina del 17/06/2003 officia l’imputato della qualifica di amministratore delegato e di rappresentante legale della Sicit spa, tale da non dubitare che egli abbia maturato la qualifica di datore, si osservi che sia la sentenza di primo grado, sia la sentenza d’appello, conformemente ricostruiscono in modo esauriente la qualifica di datore di lavoro in capo all’imputato non solo quale amministratore delegato della Sicit 2000 S.p.A. – e ciò già sarebbe sufficiente ai sensi sia dell’art. 2 d.lgs. 19 settembre 1994, n. 626, sia della identica normativa prevista dall’art. 2, lett. b), d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 – ma anche quale direttore di stabilimento con ampia capacità gestoria dell’intera azienda. Con tali attribuzioni l’imputato ha auto l’esercizio di potestà funzionali organizzative, decisionali, gestionali e di spesa inclusa la realizzazione delle misure di sicurezza previste per legge. Di conseguenza, l’esercizio in concreto dei poteri organizzativi datoriali, nel caso concreto coniugati con la titolarità formale di vertice dell’impresa quale amministratore delegato e rappresentante legale, costituiscono pienamente in capo all’imputato la qualifica datoriale. La competenza per le spese di ordinaria amministrazione, comunque, non soltanto non costituisce una “capitis deminutio” della qualifica datoriale, ma certamente non esclude il potere di spesa in materia di sicurezza; ciò in quanto è obbligo ordinario, non straordinario, e prioritario occuparsi delle misure di prevenzione e protezione in materia di sicurezza. Si consideri che nel caso specifico le misure mancanti sul piano della sicurezza non richiedevano comunque alcuno straordinario impegno di spesa, ma rientravano nel normale esercizio dei doveri e poteri organizzativi, formativi, e di ordinaria vigilanza.

3. Inoltre, la considerazione che l’imputato alla qualifica datoriale – formale e sostanziale – abbia impropriamente cumulato quella di responsabile del servizio di prevenzione e protezione, quindi anche di soggetto deputato alla elaborazione materiale della valutazione del rischio, contribuisce a costituire in capo al medesimo soggetto un coacervo di tutti gli obblighi che convergono in materia di valutazione del rischio, di posizione di garanzia, di adempimenti datoriali. Infatti, sebbene la qualità di datore di lavoro e quella di responsabile del servizio di prevenzione e protezione, in relazione alle dimensioni dell’azienda, avrebbe dovuto risiedere in capo a soggetti diversi, aver unificato entrambe le funzioni, per scelta dello stesso datore di lavoro, contribuisce da un lato a recare confusione nell’ambito dei ruoli decisionali e consultivi nella gerarchia della organizzazione e gestione della sicurezza del lavoro, e dall’altro a concentrare in capo al medesimo soggetto tutti gli oneri esecutivi, elaborativi e decisionali in materia di valutazione, gestione, organizzazione del rischio e di esercizio dei poteri decisionali e di spesa che caratterizzano la figura del datore di lavoro.

Sul punto, proprio la valutazione della difesa esposta nel primo motivo di ricorso, circa l’alterità delle funzioni datoriali e di quelle del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, tipicamente consultive, depone a favore non di un’elisione ma di un duplice ruolo di garanzia svolto dall’imputato particolarmente e deliberatamente concentrato in materia di sicurezza del lavoro, sia sul più alto profilo decisionale e sia sul più importante piano consultivo. Il cumulo di due diversi ruoli – in un caso non previsto dalla normativa vigente all’epoca dei fatti – laddove tali ruoli secondo l’architettura normativa tipica avrebbero dovuto risiedere in capo a soggetti diversi, e invece sono stati confusi, depone per una colpevole opacità e disfunzione organizzativa. Si tratta di un duplice profilo causale colposo che nel caso concreto ha manifestato tutta la sua nocività e ha ingenerato da parte dei lavoratori un incolpevole e legittimo affidamento sul corretto svolgimento dei ruoli e sull’esercizio dei poteri inerenti alle diverse posizioni di garanzia.

Il ruolo consultivo e interlocutorio del r.s.p.p. deve essere funzionalmente distinto da qualsiasi ruolo decisionale, soprattutto da quello datoriale, perché altrimenti si incrociano posizioni e funzioni con compiti strutturalmente diversi, che devono cooperare su piani diversi, decisionale il primo, consultivo il secondo. La dialettica tra chi esercita i poteri organizzativi e chi ha un ruolo tecnico ed elaborativo costituisce la sintesi di base da cui prende le mosse ogni determinazione organizzativa, amministrativa, tecnica, produttiva, in materia di sicurezza. Di conseguenza la confusione dei ruoli di per sé è indice di un colposo difetto di organizzazione che ricade sul datore di lavoro, tutt’altro che esimente.

4. La considerazione che l’imputato sia stato definito in sede contrattuale un dirigente, vale per l’inquadramento mansionale sul piano retributivo e in relazione al proprio rapporto di lavoro con la società, ma non vale ad elidere la figura di datore di lavoro ai fini della sicurezza, che si costituisce sia in ragione di un mero rapporto contrattuale, comunque venga qualificato, sia in presenza dell’esercizio anche soltanto di fatto di poteri decisionali e di spesa, a prescindere dal titolo contrattuale che lo ha insediato in quel ruolo. Nel caso concreto emerge con chiarezza l’esercizio di tali poteri decisionali e di spesa che, sebbene formalmente limitati all’ordinaria amministrazione, comunque comprendevano ogni profilo gestorio e organizzativo sulla produzione, sul controllo degli impianti, sulle procedure lavorative, sulla formazione e informazione che in concreto hanno svolto un determinante ruolo causale dell’evento mortale per cui si procede. Pertanto, deve essere rigettato il primo motivo di ricorso.

5. In ordine al secondo motivo di ricorso, imperniato sulla asserita esistenza di una delega di funzioni a favore dell’ing. Carnara, la sentenza della Corte di appello, in linea con quella di primo grado, evidenzia che è mancata la prova dell’esistenza di un atto formale di trasferimento delle funzioni ad altro soggetto. In particolare, la motivazione espone con chiarezza che tale circostanza è stata allegata ma non provata dalla difesa e che peraltro dalle testimonianze dei dipendenti e del tecnico della prevenzione del servizio di prevenzione sui luoghi di lavoro non è emersa l’esistenza di alcuna delega.

Da tali elementi probatori unitamente ad altre deposizioni testimoniali è invece emerso che l’imputato, presente in fabbrica nel giorno dell’incidente, ha sempre operato direttamente sull’organizzazione del lavoro, sulla ripartizione di compiti, sulla attribuzione di mansioni anche alla vittima dell’incidente mortale per cui si procede, ed ha quindi svolto direttamente e concretamente le proprie funzioni datoriali esplicitate con l’esercizio di propri poteri organizzativi, decisionali e di spesa.

Ne consegue che in assenza di un atto di effettiva delega, in presenza dell’esercizio diretto dei poteri datoriali da parte dell’imputato, non v’è alcun rilevante atto di trasferimento di funzioni all’interno dell’azienda che può rilevare in senso esimente.

Pertanto, si rigetta il secondo motivo di ricorso. …..

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