Nuovo modello OT23 2023

Riduzione del tasso medio per prevenzione anno 2023. Nuovo modello OT23 2023 e Guida alla compilazione.


Gli interventi riproducono sostanzialmente quelli presenti nel Modello previsto per l’anno 2022.

Le sole novità riguardano:

l’attribuzione di un punteggio maggiore pari a 70 punti per gli interventi A-1.2 e A-1.4, della sezione “prevenzione degli infortuni mortali (non stradali), rispetto al punteggio di 50 previsto nel modello OT23 per l’anno 2022;

la riformulazione dell’intervento A-3.2 della sezione “sicurezza macchine e trattori” che è stato circoscritto all’acquisto o al leasing di macchine che sostituiscono macchine obsolete eliminando, rispetto al precedente modello OT23 per l’anno 2022, il ricorso al noleggio di macchine sostitutive; è stato precisato inoltre che, al fine di evitare che le macchine obsolete sostituite possano essere reimmesse sul mercato, l’alienazione delle macchine deve intervenire esclusivamente tramite rottamazione;

la riformulazione dell’intervento C-4.2 della sezione “prevenzione dei disturbi muscolo-scheletrici”, non prevedendo più il noleggio, ma solo l’acquisto o il contratto di leasing di macchine che effettuano fasi operative che comportano la movimentazione manuale dei carichi o la movimentazione di bassi carichi ad alta frequenza;

la riformulazione dell’intervento B1 prevedendo, in particolare per i veicoli aventi una massa massima superiore a 35 q.li, destinati al trasporto di merci e per i veicoli destinati al trasporto di più di nove persone, che la prova pratica può essere effettuata anche solo con simulatori di guida, senza la prova su strada o su pista necessaria per i veicoli aventi una massa massima uguale o inferiore a 35 q.li;

la riformulazione dell’intervento E17 relativo all’adozione di un sistema di rilevazione dei quasi infortuni per il quale è stato precisato che gli interventi di miglioramento, idonei a impedire il ripetersi degli eventi rilevati, devono essere attuati negli ambienti e sulle attrezzature di lavoro;

l’inserimento dell’intervento E-191;

la riformulazione dell’intervento F2, previsto per aziende per le quali non è obbligatoria l’adozione di un defibrillatore, estendendo la validità dei corsi di formazione BLSD sull’utilizzo dell’apparecchio ad un biennio (2021 -2022);

la modifica dell’intervento F-3 prevedendo l’attuazione di almeno due delle misure di protezione per i dipendenti dal rischio rapine elencate nell’intervento medesimo

La stampa 3d sicurezza lavoro

LA STAMPA 3D E LE IMPLICAZIONI PER LA SALUTE DEI LAVORATORI: LAVORARE IN SICUREZZA CON LE NUOVE TECNOLOGIE


Documento INAIL 2022 sulla stampa 3D, i materiali e le misure prevenzione e protezione da adottare.

La stampa 3D è stata definita la tecnologia che rivoluzionerà il mondo dell’industria, in quanto permette una rapida e semplice prototipazione, con costi di produzione relativamente bassi e facilità d’uso. Attualmente viene impiegata in diversi settori, come le industrie aerospaziali, automobilistiche, meccaniche, manifatturiere e medicali.

Essa consiste in un processo di realizzazione di oggetti tridimensionali a partire da un modello digitale, attraverso un metodo di produzione additivo.

Nasce nel 1986 e da allora si è evoluta molto velocemente, grazie all’introduzione di tecniche innovative e di innumerevoli materiali con diverse caratteristiche meccaniche.

Poiché si prevede che il mercato delle stampanti 3D raddoppierà circa ogni tre anni, il loro utilizzo sempre più diffuso contribuirà ad aumentare l’esposizione professionale a vari rischi.

Il presente lavoro nasce dall’esigenza di un documento di riferimento per l’individuazione di potenziali pericoli e rischi per la salute correlati all’utilizzo di queste macchine.

La valutazione dei rischi deve comunque essere svolta in accordo con le prescrizioni legislative applicabili.

METODI DI STAMPA

Per definire il processo di stampa 3D spesso si usano termini come manifattura additiva, produzione desktop, prototipazione rapida.

Rispetto a tecniche di produzione sottrattiva di oggetti solidi 3D (in cui gli oggetti si ottengono asportando materiale da una forma più grande), le stampanti 3D permettono di creare ex-novo un oggetto attraverso la sovrapposizione di strati multipli di materiale. Per questo vengono definite tecnologie per la manifattura additiva (AM).

La tecnica più utilizzata è l’estrusione: un filamento passa in un ugello riscaldato a una temperatura al di sopra del punto di fusione del materiale e viene depositato sulla piattaforma di lavoro, posta a temperature più basse, strato dopo strato, in modo da costruire i piani bidimensionali dell’oggetto desiderato.

MATERIALI USATI NELLA STAMPA 3D

Tale tecnologia utilizza diversi materiali, a seconda della tecnica selezionata. I primi sono stati materiali plastici, ma l’elenco si è andato sempre più espandendo.
Essi comprendono :

– materiali classici: polimeri, ceramiche, vetro, metalli e legno;
– materiali innovativi: materiali biologici e nanomateriali.

Le materie prime sono disponibili in forme differenti, come polveri, filamenti, granuli o resine, a seconda dell’utilizzo che se ne deve fare.

stampa 3d

D lgs 81 Agosto 2022

D lgs 81. Edizione aggiornata ad agosto 2022 del Testo Unico sulla Salute e Sicurezza sul Lavoro.

Novità in questa versione:

Completato l’inserimento dei collegamenti ipertestuali delle circolari del Ministero dell’Interno prot. 14804 del 06/10/2021, prot. 15472 del 19/10/2021 e prot. 16700 del 08/11/2021;

Modificata la Nota alla circolare INAIL n. 44/2020 del 11/12/2020 riguardante la comunicazione INAIL del 28/07/2021, sulla proroga dei termini della sorveglianza sanitaria eccezionale al 31/07/2022;

Inserita la Nota all’art. 37, comma 2, riguardante la disciplina della formazione obbligatoria in materia di salute e sicurezza sul lavoro, come integrata dal D.L. 24 marzo 2022, n. 24 convertito con modificazioni dalla L. 19 maggio 2022, n. 52;

Inserita la Nota DECPREV Prot. 7826 del 31/05/2022 del Ministero dell’Interno, Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, Direzione Centrale per la prevenzione e la sicurezza tecnica, ad Oggetto: DM 2 settembre 2021 “Criteri per la gestione dei luoghi di lavoro in esercizio ed in emergenza e caratteristiche dello specifico servizio di prevenzione e protezione antincendio, ai sensi dell’articolo 46, comma 3, lettera a), punto 4 e lettera b) del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81”. – Indicazioni procedurali per le attività di formazione e di abilitazione;

Inserita la Nota INL del 07/06/2022 prot. n. 1159, avente ad oggetto “art. 14 D.Lgs. n. 81/2008 – provvedimenti di sospensione – attività non differibili”;

Inserita la Nota INL del 22/06/2022 prot. n. 3783 avente da oggetto “tutela dei lavoratori sul rischio legato ai danni da calore”;

Sostituito il Decreto Direttoriale n. 1 del 13 gennaio 2022 con il Decreto Direttoriale n. 62 del 26 luglio 2022 – Trentaduesimo elenco dei soggetti abilitati per l’effettuazione delle verifiche periodiche di cui all’art. 71 comma 11;

Inserita nota all’art. 3, comma 8, sulle prestazioni di lavoro occasionali;

Modificata la nota al Testo Unico sulla introduzione del comma 4-ter all’art. 30 del D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276;

Inserita nota, ove ricorre il riferimento agli artt. 61 e seguenti del D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276, riguardante l’abrogazione della disciplina del lavoro a progetto operata dall’art. 52 del D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81;

Inserita nota, ove ricorre il riferimento agli artt. 70 e seguenti del D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276, riguardante l’abrogazione della disciplina del lavoro accessorio operata definitivamente dall’art. 1 del D.L. 17 marzo 2017, n. 25 convertito dalla L. 20 aprile 2017, n. 49 (G.U. 17/03/2017, n. 64, in vigore dal 20/03/2017);

Inserita nota, ove ricorre il riferimento all’art. 2, comma 1, lett. i) del D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276, riguardante la sostituzione del libretto formativo del cittadino con il fascicolo elettronico del lavoratore di cui all’art. 14 del medesimo D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 150;

Inserita nota, ove ricorre il riferimento all’art. 48 del D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276, riguardante la disciplina dell’apprendistato, adesso regolamentata dagli artt. da 41 a 47 del D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81;

Inserita nota, ove ricorre il riferimento agli artt. da 20 a 28 del D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276, riguardante la disciplina della somministrazione di lavoro, adesso regolamentata dagli artt. da 30 a 40 del D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81;

Inserita nota INL del 26/07/2022, prot. n. 4753 ad oggetto: “Tutela dei lavoratori sul rischio legato ai danni da calore. Strumenti preventivi e indicazioni operative”.

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Stress termico cassa integrazione Inps

Stress termico

Si potrà chiedere la cassa integrazione in caso di temperature record. Lo si legge in una nota congiunta di Inps e Inail in merito alla pubblicazione delle linee guida Inail per prevenire le patologia da stress termico.

Nel dettaglio: «Le imprese potranno chiedere all’Inps il riconoscimento della Cigo quando il termometro supera i 35 gradi centigradi. Ai fini dell’integrazione salariale, però, possono essere considerate idonee anche le temperature “percepite”». La comunicazione si lega ai fenomeni climatici estremi registrati nelle ultime settimane che potrebbero comportare un aumento del rischio di infortunio sul lavoro.


INPS

Per il 2022 l’INPS rimarca la possibilità per le aziende di richiedere la cassa integrazione per caldo eccessivo. La richiesta di integrazione salariale con causale “eventi meteo” è infatti invocabile dall’azienda anche in caso di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa a causa delle temperature elevate.

INPS e INAIL ribadiscono la facoltà di ricorrere alla CIGO nella nota congiunta del 26 luglio 2022, in cui vengono rese note le istruzioni per la gestione del rischio caldo e per l’accesso alle prestazioni cassa integrazione ordinaria per sospensioni o riduzioni dell’attività lavorativa dovuta a temperature elevate.

L’INAIL, dal canto suo, ha fornito le linee guida per prevenire le patologie da stress termico disponibili sul sito istituzionale in questa pagina. Infatti, i fenomeni climatici estremi sono stati recentemente posti in relazione con un aumento del rischio di infortunio sul lavoro.

Progetto Worklimate

La nuova pubblicazione realizzata nell’ambito del progetto Worklimate. Dedicato a lavoratori, datori di lavoro e figure aziendali della salute e sicurezza, il vademecum è stato realizzato nell’ambito del progetto Worklimate, finanziato dall’Inail nel 2019 con il Bando di ricerche in collaborazione (Bric) e sviluppato insieme all’Istituto per la BioEconomia del Cnr per contrastare lo stress termico ambientale in ambito occupazionale.

Al suo interno anche un decalogo per gestire il rischio caldo, dalla designazione di un responsabile che sovrintenda al piano di sorveglianza alla formazione dei lavoratori, dalle strategie di prevenzione alla riorganizzazione dei turni di lavoro, fino alla pianificazione della risposta alle emergenze e alle misure specifiche da adottare negli ambienti chiusi.

Anche l’afa rientra nella causale “eventi meteo”. Con riferimento alla questione del riconoscimento della cassa integrazione guadagni ordinaria (Cigo) per sospensioni o riduzioni dell’attività lavorativa dovute al caldo eccessivo, nel comunicato congiunto l’Inps chiarisce che la causale “eventi meteo” è invocabile dall’azienda anche in caso di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa causata dalle temperature elevate.

A questo proposito, l’Istituto nazionale di previdenza sociale precisa che sono considerate “elevate” le temperature superiori ai 35° centigradi. Anche temperature inferiori, però, possono essere ritenute idonee ai fini del riconoscimento dell’integrazione salariale.

SCARICA DOCUMENTO INAIL

Stress termico

RISCHI DELL’ESTATE Le ondate di caldo

RISCHI DELL’ESTATE NEGLI STABILIMENTI PIR

INAIL 2020

Le ondate di caldo stagionali unite a prolungati periodi di siccità aumentano il rischio di incendi della vegetazione, coinvolgendo anche insediamenti industriali, tra questi gli stabilimenti con pericolo di incidente rilevante PIR. Nei riquadri si riportano le schede degli eventi più significativi.

Lo scopo è quello di fornire spunti di attenzione e indicazioni per il miglioramento della sicurezza dei luoghi di lavoro.

INCENDI DI VEGETAZIONE ESTERNI ALLO STABILIMENTO

Dall’analisi delle schede si evince che alcuni incendi di vegetazione avvenuti all’esterno dello stabilimento PIR, hanno fi nito col provocare principi di incendio in prossimità della recinzione o all’interno del sito stesso.
Si evidenziano due tipologie di eventi da incendi esterni allo stabilimento.

Incendi esterni a ridosso della recinzione

Per spegnere l’incendio della sterpaglia, presente in zone limitrofe alla recinzione dello stabilimento e alimentato da forte vento di scirocco, è stato necessario richiedere l’intervento della Squadra di Emergenza interna e dei Vigili del Fuoco.

Al perdurare dei forti venti, si è ritenuto utile presidiare la zona per monitorare la situazione.

Innesco da oggetti incandescenti

Incendi di vegetazione possono essere innescati dalla proiezione di oggetti incandescenti provenienti dall’esterno dello stabilimento. In un caso, [EO2], è stato un tizzone proveniente dall’incendio boschivo limitrofo; in un altro caso, si è trattato di un pezzo di metallo incandescente proiettato dal trattore durante lo sfalcio [EO3].


La maggior parte degli eventi analizzati è avvenuta nel periodo estivo o in seguito a forte siccità.

Tali eventi non hanno comportato perdita di contenimento di sostanze pericolose, tuttavia hanno messo in situazione di pericolo lo stabilimento.

In tutti gli eventi analizzati, la condizione che ha favorito il propagarsi dell’incendio è stata la presenza di vegetazione secca o sterpaglie.

RISCHI caldo

Lo svolgimento di lavori a caldo, come per altre attività lavorative negli stabilimenti PIR, prevede l’adozione di Permessi di Lavoro PdL per autorizzare, gestire e documentare l’esecuzione di lavori, all’interno di un impianto in esercizio.

Il mancato controllo di fine lavoro sia da parte della ditta appaltatrice che del capo turno può impedire di accorgersi di un pericolo immediato.

Mappatura dei materiali contenenti amianto

La normativa italiana (l.n. 93/2001 e d.m. 101/03) prevede la mappatura dei materiali contenenti amianto su tutto il territorio nazionale. Al fine di accelerare l’acquisizione di dati spaziali a larga scala, gli enti locali utilizzano sempre più tecniche di telerilevamento per la geolocalizzazione delle coperture in cemento amianto (Ac). INAIL 2022

Tuttavia, i metodi operativi differiscono da regione a regione. L’ Inail ha sostenuto la ricerca scientifica focalizzata sulle tecniche di telerilevamento, al fine di adottare misure per limitare il rischio amianto, proteggere i lavoratori e salvaguardare le comunità residenti.

Questa scheda informativa riporta i risultati di recenti ricerche e descrive lo stato dell’arte ed i migliori approcci per il telerilevamento di coperture contenenti amianto.

Tali procedure risultano coerenti con quanto richiesto dalla normativa italiana, ma anche europea ed internazionale, e pertanto possono risultare un utile riferimento procedurale anche a scala mondiale.


L’attività di ricerca dell’Inail ha dedicato grande attenzione alla complessa questione dell’amianto e alla mappatura di aree contaminate da questa sostanza, allo scopo di adottare misure per limitare il relativo rischio, proteggere lavoratori e salvaguardare le comunità residenti.

Prendendo nota degli studi e delle sperimentazioni di telerilevamento per il rilievo e la mappatura delle coperture in ca, l’Istituto ha promosso un Bando per la Ricerca Collaborativa (Bric 57/2016), con l’obiettivo di effettuare una valutazione delle diverse tecniche per l’identificazione e il riconoscimento di superfici contenenti amianto, entrambi di origine antropica e naturale, da telerilevamento immagini.

Il progetto, al quale ha aderito l’Istituto di Metodologie per l’Analisi Ambientale del Cnr, Università di Modena e Reggio Emilia, il Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia e l’Università degli studi di Milano Bicocca, con il coordinamento della Direzione Innovazione per l’Innovazione Tecnologica e la Sicurezza degli impianti, dei prodotti e degli insediamenti antropici (Dit), ha portato a definire lo stato di l’arte ei migliori approcci per il telerilevamento di coperture contenenti amianto.

Sulla base di questa valutazione, sono state sviluppate linee guida e procedure di riferimento definito, utilizzabile dalle autorità preposte e da operatori del settore per l’estrazione di informazioni utili alla mappatura delle coperture in ca queste tecniche.

L’Inail ha investito anche in questo settore da formazione di personale qualificato attraverso borse di studio e Dottorati di ricerca (presso l’Università “La Sapienza” di Roma).

amianto

Prevenzione degli incendi

Umbria, Inail e Vigili del fuoco lanciano la campagna per la prevenzione degli incendi.


Alla vigilia dell’entrata in vigore delle nuove disposizioni, previste per il 25 settembre 2022 la direzione regionale Inail e i Vigili del fuoco dell’Umbria hanno illustrato in una conferenza stampa le principali novità per la prevenzione sui luoghi di lavoro dal rischio incendio.

La campagna di informazione e comunicazione congiunta. La direzione regionale Inail Umbria con i Vigili del fuoco dell’Umbria, nell’ambito dell’Accordo nazionale siglato lo scorso 20 aprile 2022 e alla vigilia dell’entrata in vigore dei tre decreti, hanno dato avvio ad una collaborazione per far conoscere alle aziende e ai professionisti del territorio le principali novità in materia di prevenzione lavorativa da rischio incendi.

Sono stati realizzati in sinergia dei prodotti di comunicazione, per diffondere e far conoscere in modo capillare, completo e smart i nuovi dispositivi di legge introdotti.

In occasione della conferenza stampa tenutasi il 4 luglio 2022 presso la sede dei Vigili del Fuoco Umbria a Perugia i direttori regionali dei due Enti hanno illustrato le logiche alla base della campagna di comunicazione congiunta e annunciato le iniziative ulteriori in programma.

Con l’occasione è stata rilasciata una landing page contenente l’evoluzione normativa in materia nonché le brochure di sintesi e di dettaglio realizzate dal gruppo di lavoro congiunto per richiamare le principali novità e i contenuti di merito dei tre decreti del 2021 che entreranno in vigore a partire dal prossimo 25 settembre 2022.

SCARICA DOCUMENTI:


La normativa madre che regolamenta tutti gli aspetti della gestione del rischio incendio è il Decreto Ministeriale 10/03/1998.

Infatti diversi provvedimenti si sono succeduti dal 1998 ad oggi in materia di prevenzione incendi, tra cui il DM del 3 agosto 2015 rivolti a chiarire e semplificare alcuni aspetti della normativa di riferimento.

Lo stesso D. Lgs. 81/08 all’art. 46 relativo alla prevenzione incendi, affronta la tematica facendo sempre e comunque riferimento ai contenuti del già citato DM 10/03/98 e del successivo DM nr 139 del 08/03/06 in materia di organizzazione del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco.

Da ultimo sono stati emanati tre nuovi decreti ministeriali che contengono tutti i criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell’emergenza nei luoghi di lavoro.

Data l’estensione del tema trattato ed alla luce della sua complessità, gli argomenti precedentemente contenuti nel DM 10 marzo 1998 sono stati suddivisi in 3 differenti decreti:

  1. DM 01/09/2021 ” Decreto controlli “ (entrata in vigore 25 settembre 2022) – Criteri generali per il controllo e la manutenzione degli impianti, attrezzature ed altri sistemi di sicurezza antincendio, ai sensi dell’art. 46 comma 3 lettera a punto 3 del D. Lgs. 81/2008;
  2. DM 02/09/2021 ” Decreto GSA ” (entrata in vigore 4 ottobre 2022) – Criteri per la gestione dei luoghi di lavoro in esercizio ed in emergenza e caratteristiche dello specifico servizio di prevenzione e protezione antincendio, ai sensi dell’art. 46 comma 3 lettera a punti 2 e 4 e lettera b del D. Lgs. 81/2008;
  3. DM 03/09/2021 ” Decreto Minicodice ” (entrata in vigore 29 ottobre 2022) – Criteri generali di progettazione, realizzazione ed esercizio della sicurezza antincendio per luoghi di lavoro” ai sensi dell’art. 46 comma 3 lettera a punto 1 del D. Lgs. 81/2008.