Decreto Antincendio 15 settembre 2022

È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto ministeriale 15 settembre 2022 contenente le modifiche e le proroghe al decreto 1 settembre 2021. La proroga per il tecnico manutentore, le modifiche dell’allegato II.


Decreto Ministero dell’Interno del 15 settembre 2022 – Modifiche al decreto 1° settembre 2021, recante: «Criteri generali per il controllo e la manutenzione degli impianti, attrezzature ed altri sistemi di sicurezza antincendio, ai sensi dell’articolo 46, comma 3, lettera a), punto 3, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81».

(GU n.224 del 24.09.2022)

Entrata in vigore: 25.09.2022 sicurezza antincendio

Proroga delle disposizioni previste all’art. 4 decreto del Ministro dell’interno 1° settembre 2021 relative alla qualificazione dei tecnici manutentori al 25 settembre 2023

Art. 1. Modifiche all’art. 6 del decreto del Ministro dell’interno 1° settembre 2021

1. All’art. 6 del decreto del Ministro dell’interno 1° settembre 2021, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

«1-bis. Le disposizioni previste all’art. 4 relative alla qualificazione dei tecnici manutentori entrano in vigore a decorrere dal 25 settembre 2023.».

Art. 2. Modifiche all’allegato II del decreto del Ministro dell’interno 1° settembre 2021

1. All’allegato II del decreto del Ministro dell’interno 1° settembre 2021, il Prospetto 3.8 è sostituito dai seguenti, contenuti nell’allegato A che costituisce parte integrante del presente decreto:
a) Prospetto 3.8.1 recante «Contenuti minimi e durata dei corsi di formazione teorico pratica per il tecnico manutentore qualificato. Sistemi di evacuazione naturale di fumo e calore (SENFC)»;
b) Prospetto 3.8.2 recante «Contenuti minimi e durata dei corsi di formazione teorico pratica per il tecnico manutentore qualificato. Sistemi di evacuazione forzata di fumo e calore (SEFFC) e sistemi di ventilazione orizzontale del fumo e del calore (SVOF)».

2. All’allegato II del decreto del Ministro dell’interno 1° settembre 2021 è aggiunto, infine, il Prospetto 3.14 recante «Contenuti minimi e durata dei corsi di formazione teorico pratica per il tecnico manutentore qualificato. Sistemi a polvere», contenuto nell’allegato B, che costituisce parte integrante del presente decreto.

3. Al paragrafo 1, comma 5, dell’allegato II del decreto del Ministro dell’interno 1° settembre 2021, dopo la parola: «manutenzione» sono aggiunte le seguenti: «o controllo periodico».

4. Al paragrafo 3, comma 1, dell’allegato II del decreto del Ministro dell’interno 1° settembre 2021, dopo le parole: «Prospetto 1.» è aggiunto il seguente periodo:
«I compiti indicati nel Prospetto 1 si declinano per ciascuna figura di tecnico manutentore qualificato a seconda della tipologia di impianto, attrezzatura e altro sistema di sicurezza antincendio, in base ai corrispondenti livelli di autonomia e responsabilità definiti nelle norme tecniche applicabili.».

5. Al paragrafo 3, dell’allegato II del decreto del Ministro dell’interno 1° settembre 2021, il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Il Prospetto 2 riporta le conoscenze, abilità e competenze generali che deve possedere il tecnico manutentore qualificato per ciascuno dei compiti e delle attività indicate nel Prospetto 1. Per il dettaglio delle conoscenze, abilità e competenze specifiche delle singole figure di tecnico manutentore qualificato a seconda della tipologia di impianto, attrezzatura e altro sistema di sicurezza antincendio, si rimanda alle pertinenti norme tecniche applicabili.».

6. Al paragrafo 3, comma 3, dell’allegato II del decreto del Ministro dell’interno 1° settembre 2021, le parole: «Prospetti 3.1 ÷ 3.13» sono sostituite dalle seguenti:
«prospetti che seguono».

7. Al titolo del Prospetto 2 dell’allegato II del decreto del Ministro dell’interno 1° settembre 2021, dopo la parola: «competenze» è aggiunta la seguente:
«generali».

8. Al paragrafo 4, comma 4, dell’allegato II del decreto del Ministro dell’interno 1° settembre 2021, le parole: «Prospetti 3.1 ÷ 3.13» sono sostituite dalle seguenti:
«prospetti precedenti».

9. Al paragrafo 5, comma 7, dell’allegato II del decreto del Ministro dell’interno 1° settembre 2021, le parole: «Prospetti 3.1 ÷ 3.13» sono sostituite dalle seguenti:
«prospetti precedenti».

10. Al paragrafo 5, comma 8, dell’allegato II del decreto del Ministro dell’interno 1° settembre 2021, le parole: «Prospetti 3.1 ÷ 3.13» sono sostituite dalle seguenti:
«prospetti precedenti».

Art. 3. Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno dopo la sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

download È stato finalmente pubblicato in Gazzetta Ufficiale l’atteso Decreto ministeriale 15 settembre 2022 “Modifiche al decreto 1° settembre 2021, recante: «Criteri generali per il controllo e la manutenzione degli impianti, attrezzature ed altri sistemi di sicurezza antincendio, ai sensi dell'articolo 46, comma 3, lettera a), punto 3, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81».

Radiofarmaci in ambito lavorativo

Indicazioni operative aggiornate e integrate per la conformità al d.lgs. 101/2020.

Pubblicazione realizzata da Inail Dipartimento di medicina, epidemiologia, igiene del lavoro e ambientale

L’utilizzo di radionuclidi in ambito sanitario è pratica medica in continua evoluzione e sempre più largamente diffusa, comportando la concretizzazione di scenari di rischio complessi, che tanto interesse catturano all’interno della comunità scientifica dei radioprotezionisti.

Radionuclidi

Sulla base dei radionuclidi utilizzati, delle attività in gioco e delle tecnologie a disposizione, la struttura sanitaria interessata deve sviluppare una strategia radioprotezionistica che tenga conto di tutti gli obiettivi fissati dalla norma, e che venga permeata da procedure operative che non abbassino il suo livello di efficienza ed al contempo garantiscano ai pazienti la fruizione di cure sicure ed efficaci.

d.lgs. 101/2020 Radiofarmaci

Il Dipartimento di medicina epidemiologia igiene del lavoro e ambientale ha inteso con questo lavoro ampliare ulteriormente e aggiornare quanto elaborato tre anni fa, allineandolo al quadro normativo vigente che nel frattempo è stato significativamente modificato, e continuando quindi ad onorare il proprio ruolo di organismo tecnico orientato anche alla predisposizione di indicazioni operative e buone prassi pensate nell’ottica virtuosa del lavorare meglio e in maggiore sicurezza, rendendo manifesti al contempo, a favore dell’utenza interessata, criteri ed indicatori utili anche a svolgere quel ruolo di consulenza al Ministero della salute per le finalità autorizzative codificate dal d.lgs. 101/2020.

La proposta

La proposta che ne scaturisce va intesa quale risultato della volontà di condivisione che gli autori hanno inteso concretizzare in relazione alle proprie esperienze acquisite sul campo, nonché alle sensibilità professionali maturate, nell’auspicio che il testo che ne è scaturito possa rivelarsi un utile modello di confronto per gli esperti di radioprotezione.

Progettazione di ambienti dedicati alla manipolazione di sorgenti non sigillate e alla produzione di radiofarmaci
Progettazione di ambienti dedicati alla manipolazione di sorgenti non sigillate e alla produzione di radiofarmaci.
  • Le principali attività con radionuclidi in MN sono dunque:
    diagnostica medico-nucleare convenzionale;
    diagnostica PET;
    terapia medico nucleare mediante somministrazione di radiofarmaci e isotopi radioattivi a pazienti;
    produzione di emettitori di positroni mediante ciclotrone in situ e sintesi dei radiofarmaci nel laboratorio di radiofarmacia per l’uso clinico in diagnostica PET.

Indennizzi danno biologico

Circolare n. 35 INAIL danno biologico

Indennizzi del danno biologico: rivalutazione annuale degli importi a decorrere dal 1°
luglio 2022.


La legge di stabilità 2016 ha introdotto un meccanismo di rivalutazione automatica su base annua delle prestazioni economiche erogate dall’Inail a titolo di indennizzo del danno biologico derivante da infortunio sul lavoro o malattia professionale.

In particolare, il legislatore ha disposto che, con effetto dall’anno 2016, a decorrere dal 1° luglio di ciascun anno, gli importi degli indennizzi del danno biologico erogati dall’Inail ai sensi dell’articolo 13 del decreto legislativo del 23 febbraio 2000, n. 38, e successive modificazioni, sono rivalutati, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, su proposta del Presidente dell’Inail, sulla base della variazione dell’indice dei prezzi al
consumo per le famiglie di operai e impiegati accertata dall’Istituto nazionale di statistica rispetto all’anno precedente.

La stessa legge di stabilità ha previsto, inoltre, che con riferimento alle prestazioni previdenziali e assistenziali e ai parametri a esse connessi, la percentuale di adeguamento non può mai risultare inferiore allo zero.

In virtù della predetta norma di salvaguardia, gli importi delle prestazioni economiche degli indennizzi per danno biologico vigenti al 1° luglio 2020, sono stati confermati con decorrenza 1° luglio 2021, in relazione alla variazione percentuale negativa registrata dall’indice Istat per l’anno di osservazione.


Rivalutazione con decorrenza 1° luglio 2022

Per l’anno 2022, l’Istat ha registrato una variazione percentuale dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati – intervenuta tra il 2020 e il 2021 – pari all’1,9%.

Con il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 2 agosto 2022, n. 143, (allegato 1), su proposta del Consiglio di amministrazione dell’Inail3 , è stata disposta la rivalutazione annuale degli importi del danno biologico, nella predetta misura, con
decorrenza 1° luglio 2022.

Tale rivalutazione si aggiunge all’incremento riconosciuto per effetto delle rivalutazioni relative agli anni precedenti e si applica agli importi degli indennizzi del danno biologico in capitale, tenuto conto della tabella in vigore alla data dell’evento lesivo e agli importi degli indennizzi in rendita per gli eventi a decorrere dal 25 luglio 2000, esclusivamente sulla quota parte dei ratei di rendita relativa all’indennizzo del danno biologico come da tabella approvata con decreto ministeriale 12 luglio 2000.


Ambito di applicazione

In relazione all’ambito di applicazione, la rivalutazione degli importi degli indennizzi del danno biologico, come sopra delineato, riguarda i ratei di rendita maturati e gli indennizzi in capitale liquidati dal 1° luglio 2022.

In particolare, per i ratei di rendita maturati a decorrere dal 1° luglio 2022, l’incremento si applica agli importi relativi alla quota che ristora il danno biologico in aggiunta agli incrementi relativi alle precedenti rivalutazioni. I predetti importi saranno corrisposti con il rateo di rendita del mese di novembre 2022.

Per quanto riguarda gli indennizzi in capitale, l’incremento dovuto a titolo di rivalutazione si applica agli importi erogati a seguito di provvedimenti emanati a decorrere dal 1° luglio 2022, tenuto conto che il valore capitale corrisposto è riferito alla tabella del danno biologico in relazione alla data dell’evento lesivo.

Accertamenti danno biologico

Per gli accertamenti provvisori dei postumi effettuati a decorrere dal 1° luglio 2022, la rivalutazione sarà corrisposta a seguito di accertamento definitivo dei postumi.

In caso di accertamento provvisorio dei postumi con erogazione del relativo acconto in data antecedente al 1° luglio 2022 e accertamento definitivo successivo a tale data, la rivalutazione si applica all’importo eventualmente dovuto a seguito della valutazione definitiva dei postumi.

Nei casi di revisione e di aggravamento, la rivalutazione si applica solo ai maggiori importi eventualmente liquidati a far data dal 1° luglio 2022.

Gli importi relativi alla rivalutazione dovuta ai sensi del decreto ministeriale del 2 agosto 2022, n. 143, saranno liquidati d’ufficio, secondo le consuete modalità di pagamento delle prestazioni economiche e con l’invio agli interessati di apposito provvedimento di liquidazione della Sede di competenza elaborato a livello centrale.

download inail

DM Antincendio proroga

DM Antincendio

Il Ministero dell’interno ha comunicato l’emanazione del decreto 15 settembre 2022 che proroga di un anno l’entrata in vigore del c.d. Decreto controlli D.M. 01.09.2021.


Comunicazione di prossima pubblicazione di norme attinenti la prevenzione incendi.

Si informa che e in corso di pubblicazione il seguente atto normativo di interesse:
DECRETO 15 settembre 2022 — Modifica al decreto 1° settembre 2021 recante “Criteri generali per il controllo e la manutenzione degli impianti, attrezzature ed altri sistemi di sicurezza antincendio, ai sensi dell’articolo 46, comma 3, lettera a), punto 3, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81”.

II decreto, dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, oltre ad apportare alcune modifiche all’allegato II del decreto 1° settembre 2022, disporrà che Ie disposizioni previste all’articolo 4 relative alla qualificazione dei tecnici manutentori entrano in vigore a decorrere dal 25 settembre 2023.

download antincendio


DECRETO 1 settembre 2021

Criteri generali per il controllo e la manutenzione degli impianti, attrezzature ed altri sistemi di sicurezza antincendio, ai sensi dell’articolo 46, comma 3, lettera a), punto 3, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. (21A05589) (GU Serie Generale n.230 del 25-09-2021)

Progettazione sicurezza antincendio

Sicurezza antincendio

L’emanazione dei tre decreti, d.m. 1 settembre 2021, d.m. 2 settembre 2021, e d.m. 3 settembre 2021, conduce al definitivo superamento del d.m. 10 marzo 1998 che ha segnato un’epoca della prevenzione incendi, rappresentando il principale strumento normativo per la valutazione dei rischi d’incendio nei luoghi di lavoro. la sicurezza antincendio.


Pubblicazione realizzata da Inail Dipartimento innovazioni tecnologiche e sicurezza degli impianti, prodotti e insediamenti antropici.

L’emanazione dei tre provvedimenti, d.m. 1 settembre 2021, d.m. 2 settembre 2021 e d.m. 3 settembre 2021, conduce al definitivo superamento dello “storico” d.m. 10 marzo 1998, “Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell’emergenza nei luoghi di lavoro”, che ha segnato un’epoca della prevenzione incendi, rappresentando il principale strumento normativo per la valutazione dei rischi d’incendio nei luoghi di lavoro, anche per le attività soggette ai controlli del Corpo Nazionale dei Vigili dei Fuoco, sebbene l’art. 3 ne limitasse l’applicazione solo agli allegati II, VI e VII.

Tale decreto si occupava dei criteri citati dall’art. 15, comma 3, del d.lgs. 8 marzo 2006, n. 139, poi ripresi dall’art. 46, comma 3, del d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81, che prevedeva l’adozione di uno o più decreti da parte del Ministero dell’Interno, di concerto con il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, nei quali fossero definite per le attività lavorative le misure intese ad evitare l’insorgere di un incendio ed a limitarne le conseguenze qualora esso si verifichi, le misure precauzionali di esercizio, i metodi di controllo e manutenzione degli impianti e delle attrezzature antincendio, i criteri per la gestione delle emergenze e le caratteristiche del servizio di prevenzione e protezione antincendio, fra i quali, i requisiti del personale addetto e la relativa formazione.

Codice di Prevenzione Incendi

Anche in conseguenza della rilevante evoluzione normativa che negli ultimi anni ha caratterizzato il settore della prevenzione incendi, soprattutto a seguito dell’emanazione del d.m. 3 agosto 2015 “Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi, ai sensi dell’art. 15 del d.lgs. 8 marzo 2006, n. 139”, meglio noto come “Codice di Prevenzione Incendi“, si è reso necessario allineare i contenuti del d.m. 10 marzo 1998 al nuovo corso dettato, fondamentalmente, dall’adozione di una metodologia di progettazione della sicurezza antincendio basata sull’approccio prestazionale.

La scelta di emanare tre distinti decreti è stata suggerita, considerata la vastità della tematica, dalla volontà di semplificarne la lettura e l’applicazione da parte degli utilizzatori e facilitarne la gestione in occasione degli inevitabili aggiornamenti futuri.

In tale contesto si inserisce il progetto di collaborazione tra Inail e Corpo Nazionale dei Vigili dei Fuoco, finalizzato alla diffusione della cultura della sicurezza antincendio, che ha prodotto la presente monografia incentrata sulla sicurezza antincendio nei luoghi di lavoro.

In particolare, sono stati coinvolti per l’Inail il Dipartimento innovazioni tecnologiche e sicurezza degli impianti, prodotti e insediamenti antropici e, per il Corpo Nazionale dei Vigili dei Fuoco, la Direzione Centrale per la Prevenzione e la Sicurezza Tecnica del Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del fuoco, al Soccorso pubblico e della difesa civile.

La monografia riporta indicazioni, di tipo normativo e pratico, per la valutazione dei rischi d’incendio nei luoghi di lavoro e l’esame di due casi studio relativi, rispettivamente, ad un luogo di lavoro a basso e non basso rischio d’incendio.

download Sicurezza antincendio

FAQ Scuola e Covid

Indicazioni ai fini della mitigazione degli effetti delle infezioni da Sars-CoV-2 nel sistema educativo di istruzione e di formazione per l’anno scolastico 2022 -2023

FAQ Scuola e Covid


Nel 2022 il contrasto al Sars CoV-2 è cambiato:

✓ Da strategie di contrasto della diffusione dell’infezione si è passati, infatti, a strategie di mitigazione
✓ L’obiettivo perseguito è contenere l’impatto negativo dell’epidemia sulla salute pubblica per la Scuola…

È opportuno:

✓ definire un insieme di misure di prevenzione di base da attuare sin dall’avvio dell’anno scolastico
✓ individuare ulteriori possibili misure da realizzare su disposizione delle autorità sanitarie qualora le condizioni epidemiologiche peggiorino, al fine di contenere la circolazione virale e protegger i lavoratori, la popolazione scolastica e le relative famiglie

Le indicazioni sono finalizzate a:

✓ Garantire la frequenza scolastica in presenza
✓ Prevedere il minimo impatto delle misure di mitigazione sulle attività scolastiche

Le misure indicate fanno riferimento alla prevenzione delle infezioni da SARS-CoV-2, ma rappresentano anche uno strumento utile per prevenire altre malattie infettive, ad esempio le infezioni da virus influenzale, e per sostenere quindi la disponibilità di ambienti di apprendimento sani e sicuri.

Per i bambini con fragilità, è opportuno promuovere e rafforzare le misure di
prevenzione predisposte e valutare strategie personalizzate in base al profilo di rischio

Per gli alunni con fragilità, al fine di garantire la didattica in presenza e in sicurezza, è opportuno prevedere l’utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie e valutare strategie personalizzate in base al profilo di rischio.

Scuola e Covid

La permanenza a scuola degli alunni non è consentita nei casi di seguito riportati:

SINTOMATOLOGIA COMPATIBILE CON COVID-19
Ad esempio:
Sintomi respiratori acuti (tosse e/o raffreddore) con difficoltà respiratoria
Vomito
Diarrea
Perdita del gusto
Perdita dell’olfatto
Cefalea intensa
TEMPERATURA CORPOREA SUPERIORE A 37,5°C
TEST DIAGNOSTICO PER LA RICERCA DI SARS-COV-2 POSITIVO

FAQ Scuola e Covid

Interpello

Interpello n. 1/ 2022

Commissione per gli interpelli in materia di salute e sicurezza sul lavoro
(Articolo 12 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)

Oggetto: Interpello ai sensi dell’articolo 12 del decreto legislativo n. 81 del 9 aprile 2008 e successive modificazioni, in ordine “all’applicazione art. 35 (riunione periodica) comma 1 D.Lgs. n. 81/2008”.


L’Associazione sindacale CIMO (Sindacato dei medici) ha formulato istanza di interpello per conoscere il parere di questa Commissione in merito al seguente quesito: “qualora il datore di lavoro, anche per il tramite del Servizio di Prevenzione e Protezione, abbia individuato un medico competente coordinatore ai sensi dell’art. 39 co. 6 d. lgs. 81/2008, alla riunione periodica di cui all’art. 35 chi deve essere invitato? Il solo medico competente coordinatore ovvero tutti i medici competenti?”

Al riguardo, premesso che:

l’articolo 25 del decreto legislativo n. 81 del 9 aprile 2008, rubricato “Obblighi del medico competente”, al comma 1, lettera i) prevede che il medico competente, tra l’altro, “comunica per iscritto, in occasione delle riunioni di cui all’articolo 35, al datore di lavoro, al responsabile del servizio di prevenzione protezione dai rischi, ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, i risultati anonimi collettivi della sorveglianza sanitaria effettuata e fornisce indicazioni sul significato di detti risultati ai fini della attuazione
delle misure per la tutela della salute e della integrità psico-fisica dei lavoratori”;
– l’articolo 35 del citato decreto legislativo n. 81 del 9 aprile 2008, rubricato “Riunione periodica”, al comma 1, dispone che “Nelle aziende e nelle unità produttive che occupano più di 15 lavoratori, il datore di lavoro, direttamente o tramite il servizio di prevenzione e protezione dai rischi, indice almeno una volta all’anno una riunione cui partecipano:
a) il datore di lavoro o un suo rappresentante;
b) il responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi;
c) il medico competente, ove nominato;
d) il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza”;
– il medesimo articolo 35, al comma 2, prevede che “Nel corso della riunione il datore di lavoro sottopone all’esame dei partecipanti:
a) il documento di valutazione dei rischi;
b) l’andamento degli infortuni e delle malattie professionali e della sorveglianza sanitaria;
c) i criteri di scelta, le caratteristiche tecniche e l’efficacia dei dispositivi di protezione individuale;
d) i programmi di informazione e formazione dei dirigenti, dei preposti e dei lavoratori ai fini della sicurezza e della protezione della loro salute”;
– il citato articolo 35, al comma 3, statuisce che “Nel corso della riunione possono essere individuati:

a) codici di comportamento e buone prassi per prevenire i rischi di infortuni e di malattie professionali;
b) obiettivi di miglioramento della sicurezza complessiva sulla base delle linee guida per un sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro”;
– l’articolo 39 del decreto legislativo n. 81 del 9 aprile 2008, rubricato “Svolgimento dell’attività di medico competente”, al comma 4, stabilisce che “Il datore di lavoro assicura al medico competente le condizioni necessarie per lo svolgimento di tutti i suoi compiti garantendone l’autonomia”;

– il citato articolo 39 del decreto legislativo n. 81 del 9 aprile 2008, al comma 6, dispone che “Nei casi di aziende con più unità produttive, nei casi di gruppi d’imprese nonché qualora la valutazione dei rischi ne evidenzi la necessità, il datore di lavoro può nominare più medici competenti individuando tra essi un medico con funzioni di coordinamento”

la Commissione interpello

ritiene che la citata normativa preveda in capo al medico competente puntuali prerogative e responsabilità e che non si evinca dalla medesima la sussistenza di un potere sostitutivo del medico coordinatore rispetto a ciascun medico competente nominato nell’ambito dell’unità produttiva. Tanto premesso la Commissione ritiene che, in ordine alla partecipazione alla riunione periodica di cui all’articolo 35 del decreto legislativo n. 81 del 9 aprile 2008, l’invito debba essere rivolto a tutti i medici competenti che sono stati nominati.

interpello