Faq Dm 37/2008

D. L'obbligo di garanzia (articolo 13 del Dm 37/2008) riguarda i soli impianti realizzati o modificati dopo il 27 marzo 2008 o anche gli impianti realizzati in precedenza? In questàultimo caso, la garanzia concerne qualsiasi impianto o solo quelli realizzati o modificati dopo la legge 46/1990?
R. Il Dm 22 gennaio 2008 n. 37 disciplina la realizzazione e la modifica in condizioni di piena sicurezza degli impianti negli edifici, senza prevedere nessuna disposizione di adeguamento degli impianti preesistenti che, pertanto, si considerano a norma qualora realizzati o modificati in conformità alle disposizioni applicabili a quell'epoca. D'altro canto, la prescrizione dell'articolo 13, anche in relazione ai fini di tutela della sicurezza delle persone, non può non riguardare tutte le cessioni a qualsiasi titolo o di uso dei fabbricati, compiute a decorrere dall'entrata in vigore della disciplina. Ne consegue che dal 27 marzo del 2008 l'obbligo di garanzia previsto dall'articolo 13 riguarda tutti gli edifici anche preesistenti, ma, naturalmente la sicurezza degli impianti preesistenti (e relativi oneri documentali) dovranno essere conformi alle norme applicabili all'epoca della loro realizzazione o del loro ultimo adeguamento obbligatorio. Pertanto, gli adempimenti diventano via via più tenui quanto più la realizzazione degli impianti si allontana nel tempo.

D. L'obbligo di garanzia è derogabile per esplicita pattuizione tra i contraenti? In caso negativo, l'immobile non è più vendibile fino a che gli impianti non sono messi a norma?
R. L'articolo 13 non prevede eccezioni all'obbligo di garanzia, che risponde a un basilare principio di buona fede contrattuale; è viceversa possibile non allegare le dichiarazioni di conformità e di rispondenza. La mancata previsione della garanzia da parte del venditore può essere fatta valere dall'acquirente, trattandosi di norma volta a tutelare la pubblica incolumità, ma non comporta la nullità del contratto.

D. L'obbligo di garanzia è derogabile per esplicita pattuizione tra i contraenti se riguarda impianti realizzati dopo il 27 marzo 2008?
R. Si è già precisato che l'obbligo di garanzia non prevede eccezioni perché risponde a un'esigenza di interesse pubblico generale come quella delle sicurezze delle persone (soprattutto casalinghe e bambini, che vengono oggi colpiti da frequenti incidenti domestici). Inoltre, l'obbligo di garanzia risponde a principi fondamentali dell'ordinamento giuridico, quali quello di buona fede contrattuale e quello di responsabilità del venditore per i vizi della cosa venduta. L'obbligo di garanzia, quindi, non è mai derogabile e prescinde dal tempo della realizzazione degli impianti.

D. Se la garanzia viene prestata ma poi l'impianto non si rivela a norma, la violazione dell'obbligo di garanzia comporta l'applicazione della sanzione da euro 1.000 a euro 10.000?
R. L'articolo 13 del nuovo decreto impone al venditore di prestare la propria garanzia circa la sicurezza degli impianti, nei termini già indicati, ma non prevede uno specifico obbligo di adeguamento degli impianti dell'immobile (che il venditore potrebbe anche non conoscere affatto) prima di stipulare la vendita o la locazione. Pertanto, se l'impianto non si rivela a norma, scatta la garanzia prestata con l'obbligo del venditore di tenere indenne il compratore dalle spese e dagli eventuali danni (obbligo che peraltro preesisteva secondo i principi generali del nostro ordinamento). Non è viceversa configurabile una sanzione amministrativa, salvo che si possa risalire a specifiche responsabilità relative all'avvenuta installazione e manutenzione dei singoli impianti.

D. La sanzione viene irrogata al costruttore, all'impiantista, al committente, al venditore, al notaio?
R. La sanzione, che come si è visto può riguardare solo la mancata previsione della garanzia, riguarda il venditore salva la responsabilità deontologica del notaio.

D. Se la garanzia viene prestata e poi l'impianto non si rivela a norma, la violazione dell'obbligo di garanzia determina la nullità del contratto?
R. L'obbligo di garanzia determina effetti proprio solo in caso di impianto non a norma ponendo la relativa responsabilità in capo al venditore, senza, in ogni caso incidere sulla esistenza, validità o efficacia del contratto, salvo che il compratore possa dimostrare che la difformità dell'impianto dalla disciplina a esso applicabile costituisce un inadempimento “essenziale”, tale da porre nel nulla l'intero contratto.

D. Se in un contratto preliminare nulla viene detto sullo stato degli impianti, il preliminare si interpreta nel senso che l'immobile è venduto «visto e piaciuto» e «nello stato in cui si trova» oppure si interpreta nel senso che il venditore deve mettere a norma gli impianti e garantire la loro conformità?
R. Il venditore è tenuto a garantire la sicurezza degli impianti, nei termini anzidetti, ma non è tenuto a metterli a norma, salvo che tale obbligo sia espressamente previsto dal preliminare o dal definitivo.

D. Se in un contratto di compravendita non è fatta menzione della garanzia né è contenuta un'esplicita deroga alla garanzia, si applica la sanzione da euro 1.000 a euro 10.000?
R. Sì.

D. Questa sanzione viene irrogata al costruttore, all'impiantista, al committente, al venditore, al notaio?
R. La sanzione viene irrogata al venditore salva la responsabilità deontologica del notaio.

D. Se in un contratto di compravendita non è fatta menzione della garanzia né è contenuta un'esplicita deroga alla garanzia, il contratto è nullo?
R. No. Può caso mai ritenersi che la garanzia valga comunque, anche ove non espressamente apposta.

D. L'articolo 13 prima parla di «trasferimento a qualsiasi titolo» e poi parla di «venditore». Cosa si intende per «trasferimento a qualsiasi titolo»? Solo la compravendita? Qualsiasi atto traslativo a titolo oneroso (permuta, conferimento, eccetera)? Anche i trasferimenti a titolo gratuito (donazione)? La costituzione e il trasferimento di usufrutto? Il trasferimento di nuda proprietà?
R. La norma riguarda ogni forma di trasferimento, anche quello a titolo gratuito in quanto il principio su cui si fonda la garanzia è quello della tutela della sicurezza delle persone. Del resto, la giurisprudenza ha già affrontato e chiarito gli ambiti della responsabilità di chi mette un bene a disposizione di altri a titolo gratuito.

Alcune delle novità introdotte dal Testo Unico sulla Sicurezza

Approvato nel Consiglio dei ministri del 6 marzo 2008 – lo schema di decreto legislativo attuativo della legge 3 agosto 2007,n. 123 in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Sullo schema approvato dovranno ora esprimersi con un parere le commissioni parlamentari competenti e la Conferenza Stato-Regioni, quindi il provvedimento dovrà tornare in Consiglio dei ministri. … Tanto aspettato e forse anche temuto il nuovo decreto introduce una serie di novità, tra le principali:

Revisione del sistema delle sanzioni:

·         a pena dell'arresto da sei a diciotto mesi per il datore di lavoro che non abbia effettuato la valutazione dei rischi cui possono essere esposti i lavoratori in aziende che svolgano attività con elevata pericolosità;
·        nei casi meno gravi di inadempienza, il decreto legislativo prevede, invece, che al datore di lavoro si applichi la sanzione dell'arresto alternativo all'ammenda o della sola ammenda, con un'attenta graduazione delle sanzioni in relazione alle singole violazioni;

Per favorire l'adeguamento alle disposizioni indicate, al datore di lavoro che si mette in regola non è applicata la sanzione penale ma una sanzione pecuniaria. Nella stessa logica, il datore di lavoro che cominci ad eliminare concretamente le conseguenze della violazione o che adempia, pur tardivamente, all'obbligo violato ottiene, nel primo caso, una riduzione della pena, nel secondo caso la sostituzione della pena con una sanzione pecuniaria che va da un minimo di 8.000 a un massimo di 24.000 euro. Ovviamente tale possibilità è esclusa quando il datore di lavoro sia recidivo o si siano determinate, in conseguenza della mancata valutazione del rischio, infortuni sul lavoro con danni alla salute del lavoratore. Restano, naturalmente, inalterate le norme del codice penale – estranee all'oggetto della delega – per l'omicidio e le lesioni colpose (articolo 589 e 590) causate dal mancato rispetto delle norme in materia di sicurezza sul lavoro;

Sistema Informativo:
·        istituzione di un Sistema Informativo Nazionale per la Prevenzione (SINP) nei luoghi di lavoro; Tale sistema informativo verrà costituito dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale, dal Ministero della salute, dal Ministero dell’interno, dalle regioni e province autonome di Trento e di Bolzano, dall’INAIL, dall’IPSEMA e dall’ISPESL, con il contributo del Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro (CNEL); 
·        e regole tecniche per la realizzazione ed il funzionamento del SINP, nonché le regole per il trattamento dei dati, verranno definite con decreto dei Ministri del lavoro e della previdenza sociale e della salute, di concerto con il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, acquisito il parere della Conferenza Stato, Regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano, da emanarsi entro 180 giorni  dalla data dell’entrata in vigore del testo unico;
Finanziamenti:
·        finanziamento di progetti di investimento in materia di salute e sicurezza sul lavoro da parte delle piccole, medie e micro imprese;  
·        finanziamento di progetti formativi specificamente dedicati alle piccole, medie e micro imprese;
·        finanziamento delle attività degli istituti scolastici, universitari e di formazione professionale finalizzata all’inserimento in ogni attività scolastica ed universitaria, nelle istituzioni dell’alta formazione artistica e coreutica  e nei percorsi di istruzione e formazione professionale di specifici percorsi formativi interdisciplinari alle diverse materie scolastiche volti a favorire la conoscenza delle tematiche della salute e della sicurezza nel rispetto delle autonomie didattiche.

IL DL SICUREZZA

Piena tutela contro gli incidenti a tutte le lavoratrici e i lavoratori, compresi quelli a tempo determinato “flessibili”, a domicilio e a distanza come nel caso del telelavoro. E' questo uno degli obiettivi chiave del decreto delegato varato dal Consiglio dei ministri, elaborato dal ministero della Salute e da quello del Lavoro. Per combattere le morti bianche, le aziende che non rispetteranno le regole sulla sicurezza (comprese quelle per la messa in regola dei dipendenti) saranno tagliate fuori dalla possibilità di lavorare per le opere pubbliche; e le imprese che hanno oltre il 20% di lavoratori in nero verranno sanzionate. Il testo prevede poi provvedimenti a favore della formazione e iniziative scolastiche per favorire una migliore cultura della sicurezza.

SANZIONI. Nella versione finale il decreto prevede un regime sanzionatorio pesante, tuttavia più morbido rispetto a quella originale, che prevedeva l'arresto da sei mesi a due anni per il datore di lavoro che non avesse effettuato le adeguate verifiche dei rischi in casi specifici. Il decreto approvato prevede la possibilità, in alcune circostanze, di tramutare l'arresto – stabilito nei casi di gravi inadempienze in aziende considerate fortemente a rischio fino ad un massimo di un anno e mezzo – con il pagamento di un'ammenda non inferiore a 8000 euro e non superiore a 24.000 euro, se il datore di lavoro si mette in regola con gli adempimenti previsti. Tale possibilità tuttavia è esclusa quando il datore di lavoro è recidivo, o se si sono determinati, in conseguenza della mancata valutazione del rischio, infortuni sul lavoro con danni alla salute del lavoratore.

Tra le altre sanzioni previste dal testo unico ci sono le sanzioni intermedie, che oscillano tra multe e, per i casi più gravi, arresto, sanzioni solo pecuniarie e semplici illeciti amministrativi.

Nuova attenzione viene dedicata alla prevenzione al rischio di caduta dall'alto (mancato utilizzo della cintura di sicurezza, mancanza di protezioni verso il vuoto) e alle violazioni che espongono al rischio di seppellimento, folgoramento, rischio d'incendio o rischio amianto.

INCIDENTI GRAVI
. In caso di colpa in un incidente grave dove si sono riscontrati feriti o morti, oltre alle sanzioni amministrative fino a 1.500.000 euro, scatta la sospensione dell'attività e interdizione alla collaborazione con le P.A. e alla partecipazioni ai pubblici appalti e gare d'asta. A queste misure si aggiungono le imputazioni di carattere penale per lesioni o omicidio colposo.

FONDI. Gli importi in denaro raccolti con le sanzioni pecuniari verranno utilizzati per finanziare la prevenzione.

DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO
. Riguarderà le aziende committenti di appalti e sub appalti. Servirà ad analizzare tutte le possibili situazioni di pericolo o rischio in tutte le lavorazioni che vedano coinvolte le diverse aziende che operano nello stesso sito produttivo.

LIBRETTO SANITARIO PERSONALE. Seguirà l'intera vita lavorativa, anche quando si cambierà lavoro. I dati raccolti dal medico dell'azienda verranno annualmente comunicate al Servizio Sanitario Nazionale per il tramite della ASL territorialmente interessata. Sarà così possibile avere a disposizione una informazione epidemiologica per milioni da lavoratrici e lavoratori sottoposti a visite mediche professionali. Viene confermato l'obbligo per le aziende di tenere un registro dei lavoratori esposti ad agenti cancerogeni.

RAPPRESENTANTI
. In tutte le aziende si debbono tenere le elezioni indipendentemente dal numero dei dipendenti e viene istituito il rappresentante dei Lavoratori per la sicurezza territoriale. Nasce anche il Rappresentante dei Lavoratori per la sicurezza di Sito (porti, cantieri grandi opere, siti industriali) che superino la presenza di 500 lavoratori con più aziende.

Decreto sicurezza testo unico

Le disposizioni contenute nel presente decreto legislativo costituiscono attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, per il riassetto e la riforma delle norme vigenti in materia di salute e sicurezza delle lavoratrici e dei lavoratori nei luoghi di lavoro, mediante il riordino e il coordinamento delle medesime in un unico testo normativo.

icon12.png Scarica il testo del decreto sicurezza

Le principali novità del Testo Unico

Le disposizioni contenute nel decreto legislativo 81 del 9 aprile 2008 costituiscono attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n.123, per il riassetto e la riforma delle norme vigenti in materia di salute e sicurezza delle lavoratrici e dei lavoratori nei luoghi di lavoro, mediante il riordino e il coordinamento delle medesime in un unico testo normativo (come recita l'art.1 comma 1 del dlgs.81/08).

Le principali novità
PER I DATORI DI LAVORO:

  1. La valutazione dei rischi allarga il campo: il datore di lavoro, per metterla a punto, dovrà considerare tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori. In particolare, dovrà tener conto dello stress da lavoro e dei rischi legati alle differenze di genere, all'età e alla provenienza da altri Paesi (articolo 28)
  2. Il Testo Unico introduce nuove modalità per svolgere la valutazione dei rischi, che variano in base al numero dei lavoratori. Le aziende che occupano fino a 50 dipendenti e che non presentano particolari profili di rischio potranno seguire una procedura standardizzata, che deve essere stabilita da un decreto interministeriale. Nell'attesa:
    1. per le aziende fino a 10 dipendenti, è sufficiente l'autocertificazione
    2. le aziende fino a 50 dipendenti si applicano le regole ordinarie (articolo 29)
  3. Tutte le sanzioni sono inasprite. Rischiano la sospensione dell'attività le imprese che commettono gravi e reiterate violazioni delle norme sulla sicurezza (articoli 14 e 55)
  4. Sono nulli i contratti di appalto, subappalto e somministrazione che non indichino espressamente i costi relativi alla sicurezza (articolo 26)

PER I LAVORATORI:

  1. Le norme sulla sicurezza si applicano a tutti i lavoratori, anche autonomi e parasubordinati che, a prescindere dal tipo di contratto e dalla retribuzione, svolgono la propria prestazione all'interno dell'impresa. Sono esclusi i lavoratori domestici e familiari ( articoli 2 e 3)
  2. Devono esporre la tessera di riconoscimento solo i lavoratori di aziende che svolgono attività in regime di appalto o subappalto e i lavoratori autonomi che prestano la propria attività in azienda. Se viola questo obbligo, il lavoratore è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 50 a 300 euro (articolo 20)
  3. Il lavoratore deve partecipare ai programmi di formazione organizzati dal datore di lavoro, altrimenti rischia la sanzione penale dell'arresto fino a un mese dell'ammenda da 200 a 600 euro (articolo 20)
  4. Viene introdotta la figura del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza anche a livello territoriale e di sito produttivo (articolo 47).

Sicurezza, via libera al decreto

Venerdi' 7 Marzo 2008 il Consiglio dei ministri ha approvato il decreto legislativo sulla sicurezza sul lavoro. Ora il provvedimento passerà alle commissioni parlamentari e alla Conferenza Stato-regioni per il parere.

Il contenuto del decreto: arresto da 6 mesi a 1 anno e mezzo, multe da 8 a 24 mila euro.

Il decreto prevede la possibilità di tramutare l'arresto (stabilito nei casi di gravi inadempienze in aziende considerate fortemente a rischio) con il pagamento di una ammenda non inferiore a 8mila euro e non superiore a 24mila.

L'arresto previsto va da 6 mesi ad un anno e mezzo e può essere tramutato in ammenda pecuniaria. Il giudice può decidere in questo senso, su richiesta dell'imputato, solo a precise condizioni: che il datore di lavoro abbia provveduto a mettersi in regola con gli adempimenti, che la violazione non sia stata causa di infortuni, che il soggetto non abbia già riportato condanna definitiva per la violazione di norme sulla prevenzione degli infortuni.
La contravvenzione si estingue decorso un periodo di tre anni dal passaggio in giudicato della sentenza che ha operato la sostituzione dell'arresto, senza che l'imputato abbia commesso ulteriori reati in materia di prevenzione e sicurezza sul lavoro.

I punti:

  • Le Sanzioni

I responsabili delle aziende che non redigono il documento di valutazione del rischio, vengono puniti con sanzioni che vanno dall' ammenda fino all' arresto fino a 18 mesi. L' arresto puo' essere evitato se l' impresa si mette in regola.

  • L'interdizione

Tute quelle aziende che non rispettano le norme di sicurezza o vengono scoperte a usare piu' del venti per cento di manodopera in nero, vengono interdette alla partecipazione agli appalti pubblici e anche alle gare d'aste.

  • Gli Appalti

Il committente di appalti e subappalti risponde di tutti gli incidenti che avvengono nei diversi cantieri o siti che coinvolgono i lavoratori delle ditte appaltatrici. Viene vietata la pratica del massimo ribasso.

Tra le principali novità del testo, si segnalano:

  • l’ampliamento del campo di applicazione a tutti i lavoratori dipendenti, autonomi ed equiparati, a domicilio e a distanza, a progetto e interinali;

  • il rafforzamento delle prerogative delle rappresentanze in azienda, in particolare dei rappresentanti dei lavoratori territoriali e la creazione del rappresentante di sito produttivo;

  • la rivisitazione e il coordinamento delle attività di vigilanza;

  • l’eliminazione o la semplificazione degli obblighi formali, attraverso la riduzione del numero e del peso per le aziende degli adempimenti di tipo burocratico;

Testo Unico

Il Consiglio, dei Ministri, appositamente convocato, ha discusso e approvato uno schema di decreto legislativo che dà attuazione alla delega conferita al Governo dalla legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di salute e sicurezza del lavoro. Si tratta di un provvedimento che il Governo considera ineludibile e dovuto, anche nell’attuale fase di scioglimento delle Camere, in considerazione dell’incidenza dei tragici eventi legati a infortuni occorsi di recente, della rilevanza sociale della materia (più volte sottolineata anche dal Presidente della Repubblica) e dell’ampia convergenza di consensi registrata fra le forze politiche.
 Il provvedimento ridisegna la materia della salute e sicurezza sul lavoro le cui regole – fino ad oggi contenute in una lunga serie di disposizioni succedutesi nell’arco di quasi sessanta anni – sono state rivisitate e collocate in un’ottica di sistema. La riforma è stata realizzata, da un lato, in piena coerenza con le direttive comunitarie e le convenzioni internazionali e, dall’altro, nel più assoluto rispetto delle competenze in materia attribuite alle Regioni dall’articolo 117 della Costituzione. Tra le principali novità contenute nel testo, varato grazie all’iniziativa congiunta dei Ministeri del lavoro e della previdenza sociale e della salute e attraverso il costante coinvolgimento delle parti sociali, si segnalano:     – l’ampliamento del campo di applicazione delle disposizioni in materia di salute e sicurezza, ora riferite a tutti i lavoratori che si inseriscano in un ambiente di lavoro, senza alcuna differenziazione di tipo formale (c.d. principio di effettività della tutela che implica la tutela di tutti coloro, a qualunque titolo, operano in azienda) e finanche ai lavoratori autonomi, con conseguente innalzamento dei livelli di tutela di tutti i prestatori di lavoro;

– il rafforzamento delle prerogative delle rappresentanze in azienda, in particolare di quelle dei rappresentanti dei lavoratori territoriali (destinati a operare, su base territoriale o di comparto, ove non vi siano rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza in azienda), e la creazione di un rappresentante di sito produttivo, presente in realtà particolarmente complesse e pericolose (ad esempio, i porti);

– la rivisitazione e il coordinamento delle attività di vigilanza, in un’ottica di ottimizzazione delle risorse, eliminazione delle sovrapposizioni e miglioramento dell’efficienza degli interventi. Viene creato un sistema informativo, pubblico ma al quale partecipano le parti sociali, per la condivisione e la circolazione di notizie sugli infortuni, sulle ispezioni e sulle attività in materia di salute e sicurezza sul lavoro, utile anche a indirizzare le azioni pubbliche;

– il finanziamento delle azioni promozionali private e pubbliche, con particolare riguardo alle piccole e medie imprese, tra le quali l’inserimento nei programmi scolastici e universitari della materia della salute e sicurezza sul lavoro;

– la revisione del sistema delle sanzioni. In base ai criteri indicati dalla legge delega 123/2007 è stata prevista la pena dell’arresto da sei a diciotto mesi per il datore di lavoro che non abbia effettuato la valutazione dei rischi cui possono essere esposti i lavoratori in aziende che svolgano attività con elevata pericolosità. Nei casi meno gravi di inadempienza, il decreto legislativo prevede, invece, che al datore di lavoro si applichi la sanzione dell’arresto alternativo all’ammenda o della sola ammenda, con un’attenta graduazione delle sanzioni in relazione alle singole violazioni. Per favorire l’adeguamento alle disposizioni indicate dal decreto legislativo, al datore di lavoro che si metta in regola non è applicata la sanzione penale ma una sanzione pecuniaria. Nella stessa logica, il datore di lavoro che cominci ad eliminare concretamente le conseguenze della violazione o che adempia, pur tardivamente, all’obbligo violato ottiene, nel primo caso, una riduzione della pena, nel secondo caso la sostituzione della pena con una sanzione pecuniaria che va da un minimo di 8.000 euro a un massimo di 24.000. Ovviamente tale possibilità è esclusa quando il datore di lavoro sia recidivo o si siano determinate, in conseguenza della mancata valutazione del rischio, infortuni sul lavoro con danni alla salute del lavoratore. Restano, naturalmente, inalterate le norme del codice penale – estranee all’oggetto della delega – per l’omicidio e le lesioni colpose (articolo 589 e 590) causate dal mancato rispetto delle norme in materia di sicurezza sul lavoro;

– l’eliminazione o la semplificazione degli obblighi formali, attraverso la riduzione del numero e del peso per le aziende degli adempimenti di tipo burocratico, in quanto non incidenti sulle condizioni di salute e sicurezza negli ambienti di lavoro

Legge 3 Agosto 2007 n.123

Misure in tema di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro e delega al Governo per il riassetto e la riforma della normativa in materia.


(GU n.185 del 10-8-2007 in vigore dal 25-8-2007)


Art. 3 (Modifiche all'art.7 della 626/94)

Il datore di lavoro committente promuove la cooperazione ed il coordinamento di cui al comma 2, elaborando un unico documento di valutazione dei rischi che indichi le misure adottate per eliminare le interferenze.

Tale documento è allegato al contratto d'appalto o  d'opera.

Nei contratti di somministrazione di appalto e di subappalto, di cui agli art 1559 (somministrazione), 1655 (appalto – d'opera o di servizio) e 1656 (subappalto) del codice civile, devono essere specificamente indicati i costi relativi alla sicurezza del lavoro.

Art. 8 (Modifiche all'articolo 86 del Codice di cui al decreto Legislativo 12 Aprile 2006, n.163)
Nella predisposizione delle gare d'appalto e nella valutazione dell'anomalia delle offerte nelle procedure di affidamento degli appalti di lavori pubblici, di servizi e di forniture, gli enti aggiudicatori sono tenuti a valutare che il valore economico sia adeguato e sufficiente rispetto al costo del lavoro e al costo relativo alla sicurezza, il quale deve essere specificamente indicato e risultare congruo rispetto all'entità e alle caretteristiche dei lavori, dei servizi o delle forniture.

Ai fini del presente comma il costo del lavoro è determinato periodicamente, in apposite tabelle, dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

Il costo della sicurezza non può essere comunque soggetto a ribasso d'asta.

Art. 6 (Tessera di riconoscimento per il personale delle imprese appaltatrici e subappaltatrici)

Nell'ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto o subappalto, a decorrere dal 1 settembre 2007, il personale occupato dall'impresa appaltatrice o subappaltatrice deve essere munito di apposita tessera di riconoscimento, corredata di fotografica, contenente le Generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro.
I lavoratori sono tenuti ad esporre detta tessera di riconoscimento.
Tale obbligo grava anche in capo ai lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attività nel medesimo luogo di lavori, i quali sono tenuti a provvedervi per proprio conto.

Art.9 (Modifica del decreto Legislativo 6 Giugno 2001, N.231)

Estende anche ai delitti di omicidio colposo e di lesioni gravi o gravissime, “commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro” la disciplina che regola la responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, con una applicazione di “una sanzione pecuniaria in misura non inferiore a mille quote” (1 quota= 258,00 – 1549,00 €)