Pos e Dvr 3.0

Pos e Dvr 3.0 valutazione dei rischi per le imprese edili

POS & DVR nasce come strumento software per la valutazione dei rischi nelle attività svolte dalle imprese edili. Concepito ai sensi del nuovo Testo Unico

La nuova versione da la possibilità di stampare senza Office.

Le stampe vengono generate tramite il nostro editor interno: con la possibilità di personalizzarle e modificarle. In dotazione al software anche l'archivio della modulistica per la generazione dei documenti da emettere e/o tenere in cantiere ai sensi del nuovo Testo Unico. (Nomina del Medico Competente, Verbale di formazione e informazione, ecc…)

La composizione dei documenti , NON richiede la presenza di Microsoft Word installato sul PC e tramite il nostro editor interno e' possibile esportare in DOC, DOCX, PDF, RTF, HTML.

La nuova 626: il decreto legislativo n. 81/2008

l decreto legislativo 81/2008, meglio noto come Testo Unico sulla sicurezza, è stato emanato in attuazione della legge 123/2007 con la quale il Governo è stato delegato ad adottare “uno o più decreti legislativi per il riassetto e la riforma delle vigenti disposizioni in materia di salute e sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro”. Occorre evidenziare, in primo luogo, che gli ambiti di applicazione del T.U. sono tutti i luoghi di lavoro in cui sono presenti lavoratori dipendenti ovvero lavoratori ad essi assimilati (soci lavoratori di società anche di fatto, soci lavoratori di società cooperative, l'allievo degli istituti di istruzione ed universitari e il partecipante ai corsi di formazione professionale nei quali si faccia uso di laboratori, attrezzature di lavoro in genere, agenti
chimici, fisici e biologici ecc., i volontari dei vigili del Fuoco e di protezione civile, ecc.).
I principali soggetti che a diverso titolo sono destinatari delle suddette norme sono:

* datore di lavoro;
* dirigente;
* preposto;
* addetti al servizio di prevenzione e protezione (ASPP)
* responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP)
* medico competente;
* lavoratore
* rappresentate dei lavoratori (RLS)

Il citato decreto legislativo 81/2008, conferma il ruolo centrale che svolge il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco attraverso l'assolvimento di uno dei suoi compiti istituzionali: la prevenzione incendi. Tale aspetto, peraltro presente anche nelle norme degli anni ‘50 (DPR 547/55 abrogato dal D.Lgs 81/2008), viene ribadito dal titolo IV del citato T.U. laddove precisa che i titolari delle “aziende e le lavorazioni nelle quali si producono, si impiegano, si sviluppano o si detengono prodotti infiammabili, incendiabili o esplodenti e che, per dimensioni, ubicazione ed altre ragioni presentano in caso di incendio gravi pericoli per la incolumità dei lavoratori sono soggette, ai fini della prevenzione degli incendi, al controllo del Comando provinciale dei vigili del fuoco competente per territorio ad esclusione delle attività svolte dal Ministero della difesa per le quali lo stesso Ministero provvede ai controlli e all'attuazione di idonee misure a salvaguardia dell'incolumità dei lavoratori” hanno l'obbligo di richiedere al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco competente per territorio il preventivo esame sui progetti e la relativa visita di sopralluogo, rispettivamente, prima di realizzare l'attività e prima di metterla in esercizio. Il legislatore delegato ha ritenuto così importante il suddetto aspetto prevenzionistico al punto di prevedere sanzioni penali per le eventuali violazioni.

Il Corpo Nazionale dei Vigili del fuoco e la sicurezza sul lavoro

Le principali attività che impegnano il Corpo nazionale dei vigili del fuoco nel settore della sicurezza possono essere così riassunte:

    * Vigilanza

    L'art. 13 del D.Lgs. 81/2008 prevede che la vigilanza circa l'applicazione della legislazione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro sia svolta, per quanto di specifica competenza, dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
    In concreto, tale attività è volta a verificare l'attuazione del complesso di norme, contenute nel codice penale ed in leggi speciali, che si prefiggono di:

        * prevenire l'insorgere di incendi nei luoghi di lavoro;
        * prevenire la formazione e l'innesco di miscele esplosive nei luoghi di lavoro;
        * assicurare le condizioni per un rapido e sicuro allontanamento dei lavoratori in caso di pericolo d'incendio e/o esplosione.

    * Polizia amministrativa

    Tale attività riguarda, principalmente, il settore della prevenzione incendi e si concretizza attraverso al controllo obbligatorio da parte dei Vigili del Fuoco di talune attività pericolose per le quali è previsto il Certificato di Prevenzione Incendi (CPI);

    * Formazione

    Tale attività è rivolta essenzialmente ad alcuni dei soggetti destinatari delle norme in materia di sicurezza ed igiene nei luoghi di lavoro tra cui:

        * Responsabili ed addetti al servizio di prevenzione protezione (RSPP e ASPP)
        * Preposti
        * Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (RLS)
        * Addetti alla lotta antincendio e gestione dell'emergenza (squadra antincendio aziendale);

    * Ulteriore attività di formazione

    È rivolta a figure particolari quali ad esempio gli addetti alla sicurezza in impianti sportivi, i rivenditori di bombole di GPL, gli addetti alle squadre antincendio aziendali all'interno degli stabilimenti a rischio di incidente rilevante, etc.

    * Polizia giudiziaria

    Il personale operativo dei Vigili del Fuoco, nell'ambito delle proprie competenze, svolge le funzioni di polizia giudiziaria in forza dell'art. 8 della legge 1570/41. Tali compiti e funzioni sono stati ribaditi dall'art. 16 della legge 13 maggio 1961, n. 469 ed infine confermati dal decreto legislativo 139/2006 recante norme sul “riassetto delle disposizioni relative alle funzioni ed ai compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco” (art. 6, comma 2).

    * Assistenza alle imprese

    È un'assoluta novità introdotta dall'art. 46 del T.U. dove si prevede, tra le altre cose, la creazione di appositi nuclei specialistici presso le Direzioni regionali dei Vigili del Fuoco al fine di favorire il miglioramento dei livelli di sicurezza antincendio nei luoghi di lavoro, le cui modalità attuative sono in corso di definizione.

Min.Lavoro: benefici per i familiari delle vittime di gravi infortuni sul lavoro

Le Direzioni Generali per l'Attività Ispettiva e della Tutela delle Condizioni di Lavoro – del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali – pubblicano la circolare n. 5 del 27 febbraio 2009, con la quale vengono fornite indicazioni in merito ai benefici previsti per i familiari delle vittime di gravi infortuni sul lavoro, ai requisiti e modalità di accesso alla prestazione, previste dal Decreto Ministeriale del 19 novembre 2008, Legge 27 dicembre 2006 n. 296, articolo 1, comma 1187.

Scarica Circolare

Più sicurezza nei luoghi di lavoro: è sinergia tra INAIL e Confindustria

In collaborazione con Fondirigenti, il progetto è rivolto ai manager e agli imprenditori delle aziende associate e si articolerà in un ciclo innovativo di incontri seminariali sulla cultura della prevenzione lungo tutto il territorio nazionale

Sinergia tra INAIL, Fondirigenti e Confindustria per la promozione della cultura della prevenzione sui luoghi di lavoro. Si chiama Progetto Sis – acronimo di Sviluppo imprese in sicurezza – il ciclo di appuntamenti seminariali di alta finalità informativa e formativa rivolto agli imprenditori e ai manager delle aziende dell'associazione, in particolare quelle di piccole e medie dimensioni. L'INAIL – oltre a mettere a disposizione il proprio know-how e l'alto livello qualitativo delle sue professionalità interne – investirà nel progetto finanziamenti per 500mila euro, pari alla metà della spesa complessiva.


Al centro degli incontri i temi della salute e della sicurezza, intesi nella loro primaria accezione di “elementi di valore” sul fronte delle relazioni e dei comportamenti: un approccio “etico” alla materia, dunque – prima ancora che giuridico – ispirato al principio della responsabilità sociale come fattore primario di rispetto dell'individuo e di qualità del lavoro.

Organizzati sul territorio nazionale in coordinamento con le associazioni del sistema Confindustria, i venti incontri avranno inizio a partire dal prossimo mese di aprile. A coronamento dell'iniziativa anche la realizzazione di un portale informativo all'interno del sito dell'INAIL – con approfondimenti e documentazione appositamente realizzati – e un convegno finale, di carattere nazionale, previsto per il novembre 2010.


Missione di Progetto Sis sarà, così, la promozione sui luoghi di lavoro di un nuovo approccio culturale, conoscitivo e operativo sul tema della prevenzione, che comprenda la lotta agli infortuni in una prospettiva coerente e innovativa. Concreta abitudine quotidiana di vita – e non retorico imperativo etico – la sicurezza in azienda verrà illustrata nella totalità dei suoi aspetti “virtuosi”: dal suo essere fattore di impulso organizzativo e di investimento produttivo alle sue potenzialità e vantaggi anche da un punto di vista competitivo, strategico e di mercato.

Il sistema di gestione della sicurezza e le agevolazioni per chi investe in sicurezza

  Le aziende che hanno effettuato interventi per migliorare la sicurezza e l'igiene dell'ambiente di lavoro in materia di sicurezza possono usufruire degli incentivi erogati dall'Inail. Infatti, possono presentare all'INAIL, entro il 31 gennaio di ogni anno, l'istanza di riduzione del tasso di tariffa medio.
 

Agevolazioni per chi investe in sicurezza

Scarica la rivista di Consorzio Infotel con articolo sul SGSL


 

Un SGSL è finalizzato a garantire il raggiungimento degli obiettivi di salute e sicurezza che l'azienda si è data allo scopo di ridurre i propri costi ed aumentare i propri benifici. Gli scopi del SGSL sono infatti di:

– ridurre  i costi derivanti da incidenti, infortuni e malattie correlate al lavoro minimizzando i rischi cui possono essere esposti i dipendenti, i clienti, i fornitori, i visitatori, ecc.; – aumentare l'efficienza e le prestazioni dell'impresa;  – contribuire a migliorare i livelli di salute e sicurezza sul lavoro; – migliorare l'immagine interna ed esterna dell'impresa.

Gli step fondamentali per un sistema di gestione sono:

la pianificazione/programmazione, l'attuazione, il monitoraggio ed infine il riesame e miglioramento. Dalla lettura dell'articolo 30 del D.Lgs. 81/08 si evince che se l'Azienda dimostra di aver adottato ed applicato efficacemente un modello di organizzazione e di gestione, è sollevata dalla responsabilità amministrativa. È l'articolo 30 del Testo Unico che disciplina i modelli di organizzazione e di gestione:

Articolo 30 – Modelli di organizzazione e di gestione

1. Il modello di organizzazione e di gestione idoneo ad avere efficacia esimente della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, deve essere adottato ed efficacemente attuato, assicurando un sistema aziendale per l'adempimento di tutti gli obblighi giuridici relativi: a) al rispetto degli standard tecnico-strutturali di legge relativi a attrezzature, impianti, luoghi di lavoro, agenti chimici, fisici e biologici; [i]b) alle attività di valutazione dei rischi e di predisposizione delle misure di prevenzione e protezione conseguenti;

c) alle attività di natura organizzativa, quali emergenze, primo soccorso, gestione degli appalti, riunioni periodiche di sicurezza, consultazioni dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;

d) alle attività di sorveglianza sanitaria;

e) alle attività di informazione e formazione dei lavoratori;

f) alle attività di vigilanza con riferimento al rispetto delle procedure e delle istruzioni di lavoro in sicurezza da parte dei lavoratori;

g) alla acquisizione di documentazioni e certificazioni obbligatorie di legge;

h) alle periodiche verifiche dell'applicazione e dell'efficacia delle procedure adottate.

 2. Il modello organizzativo e gestionale di cui al comma 1 deve prevedere idonei sistemi di registrazione dell'avvenuta effettuazione delle attività di cui al comma 1.

3. Il modello organizzativo deve in ogni caso prevedere, per quanto richiesto dalla natura e dimensioni dell'organizzazione e dal tipo di attività svolta, un'articolazione di funzioni che assicuri le competenze tecniche ei poteri necessari per la verifica, valutazione, gestione e controllo del rischio, nonché un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello.

4 Il modello organizzativo deve altresì prevedere un idoneo sistema di controllo sull'attuazione del medesimo modello e sul mantenimento nel tempo delle condizioni di idoneità delle misure adottate. Il riesame e l'eventuale modifica del modello organizzativo devono essere adottati, quando siano scoperte violazioni significative delle norme relative alla prevenzione degli infortuni e all'igiene sul lavoro, ovvero in occasione di mutamenti nell'organizzazione e nell'attività in relazione al progresso scientifico e tecnologico.

5. In sede di prima applicazione, i modelli di organizzazione aziendale definiti conformemente alle Linee guida UNI-INAIL per un sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro (SGSL) del 28 settembre 2001 o al British Standard OHSAS 18001:2007 si presumono conformi ai requisiti di cui al presente articolo per le parti corrispondenti. Agli stessi fini ulteriori modelli di organizzazione e gestione aziendale possono essere indicati dalla Commissione di cui all'articolo

6. L'adozione del modello di organizzazione e di gestione di cui al presente articolo nelle imprese fino a 50 lavoratori rientra tra le attività finanziabili ai sensi dell'articolo 11.

 In particolare, come si vede, al comma 5 di tale articolo è specificato l'SGSL come un modello di organizzazione aziendale conforme a quanto disciplinato da tale articolo    un altro aspetto, da sottolineare, è la possibilità di finanziamenti, come specificato dal comma 6 dell'articolo 30:

6. L'adozione del modello di organizzazione e di gestione di cui al presente articolo nelle imprese fino a 50 lavoratori rientra tra le attività finanziabili ai sensi dell'articolo 11.

L'SGSL può essere certificato da un terzo organismo indipendente ai sensi della norma internazionale Ohsas 18001:2007.

Avere un sistema Sgsl certificato (con riferimento alla norma internazionale Ohsas 18001:2007) testimonia concretamente e in modo oggettivo la volontà e lo sforzo organizzativo del datore di lavoro per prevenire in modo efficace gli incidenti sul lavoro; cioè, avere un sistema SGSL costituisce un elemento positivo a favore dell'impresa nel momento in cui il magistrato dovrà valutare se esistano o meno gli estremi per contestare all'impresa la responsabilità amministrativa (lo stesso D.Lgs.81/08 all'articolo 30 lo specifica). Quindi, i vantaggi per l'impresa che adotta un SGSL sono la possibilità del finanziamento (art 11 D.Lgs. 81/08) e la possibilità di essere esonerati dalla responsabilità amministrativa. Non solo,

sotto il profilo interno l'adozione di un sistema SGSL porta sicuramente ad una migliore competitività per le imprese mediante la razionalizzazione dei processi, la riduzione degli sprechi, la migliore utilizzazione delle risorse ed una valorizzazione del capitale umano, fattore rilevante nei costi di impresa,

verso l'esterno, d'altra parte, il fatto che l'impresa adotti un sistema di gestione della sicurezza comporta senz'altro un vantaggio dal punto di vista della valutazione che i soggetti esterni, pubblici o privati, si trovano a fare dell'impresa considerando soprattutto gli obblighi legislativi (l'attualissimo Testo Unico sulla Sicurezza) Il D.Lg.vo 231/2001 ha introdotto la “responsabilità amministrativa degli Enti” per alcuni reati di particolare rilevanza sociale, commessi da membri stessi degli Enti, fermo restando quanto previsto per la responsabilità civile e penale.

Se un'azienda dimostra di aver attuato un SGSL decade il 231. 

Infatti, come previsto dall'articolo 7 del Dlgs. 231/01, gli Enti per prevenire e tutelarsi possono adottare ed efficacemente attuare “modelli di organizzazione, gestione e controllo”.

Il Dlgs stabilisce che gli Enti devono dimostrare di aver adottato ed efficacemente attuato, primad ella commissione del reato, un modello di organizzazione e gestione idoneo a prevenirlo.

Tutela e sicurezza del lavoro nei cantieri edili e di ingegneria civile

E' stato approvato dall'Assemblea Legislativa regionale il progetto di legge che detta norme sulla “Tutela e sicurezza del lavoro nei cantieri edili e di ingegneria civile“.

“E' un'azione importante della Regione Emilia-Romagna che rafforza le politiche per la legalità e la sicurezza sul lavoro”, commentano i consiglieri regionali PD Mario Mazzotti e Miro Fiammenghi. “E' provata la relazione diretta tra la violazione delle condizioni di sicurezza e lo scarso rispetto delle norme in materia contrattuale, assicurativa e previdenziale. Per noi questo non è accettabile, ed abbiamo creato un testo normativo che premia le tante imprese che da noi assicurano lavoro in regola, qualificato, nel rispetto di ogni condizione di sicurezza e legalità. Responsabilizziamo imprese e lavoratori per ottenere una migliore qualità del lavoro e rafforzare la coesione sociale”.

Mazzotti e Fiammenghi evidenziano in particolare la concretezza del progetto: “E' un testo che darà risultati: poche parole e molti fatti. Le imprese devono rispettare requisiti chiari, precisi, oggettivi per ottenere incentivi e contributi regionali: devono cioè assicurare trasparenza, legalità, condizioni di lavoro secondo le norme e la piena applicazione di ogni disposizione vigente in materia di sicurezza e tutela della salute sui luoghi di lavoro. Il provvedimento regionale rafforza i Protocolli per la sicurezza sul lavoro – ad esempio in ambito portuale – sottoscritti a Ravenna, che si conferma così una delle realtà più attenta ai temi della sicurezza”.