Prevenzione dei rischi da esposizione ad agenti chimici

Il nuovo Titolo VIIbis del D.Lgs.626/94
“Prevenzione dei rischi da esposizione ad agenti chimici”:

le principali innovazioni introdotte dal D.Lgl. 25/2002
 

Tramite il D.Lgs.25/2002 il legislatore italiano ha recepito la Direttiva 98/24/Ec relativa alla protezione dei lavoratori dalla esposizione ad agenti chimici. Importanti innovazioni sono state introdotte tramite questa ulteriore modifica del D.Lgs.626/94, mentre è ancora in discussione tra le parti sociali e attende una definizione mediante Decreto ministeriale la definizione di “rischio moderato”.

1. L’articolo 2 inserisce nel D.Lgs.626/94 dopo  il titolo VII (agenti cancerogeni) un nuovo titolo VII bis denominato “protezione da Agenti chimici”. Sono esplicitamente esclusi dal campo di applicazione gli agenti cancerogeni e mutageni (già regolati dal titolo VII del 626 e modificato dal D.Lgs.66/2000) per quanto riguarda la valutazione del rischio, l’adozione di misure prevenzionali, la sorveglianza sanitaria, l’aggiornamento delle liste e degli allegati, mentre si applica  per eventuali pericoli di incendio ed esplosione, emergenze e incendi, informazione,  l’obbligo di informazione all’organo di vigilanza di eventi che superino i valori limite

2. viene introdotto il concetto di valore limite di esposizione professionale e biologica che viene definito 

3. viene introdotto un obbligo specifico di valutazione del rischio per quanto riguarda gli agenti chimici pericolosi, tale valutazione dovrà tenere conto delle proprietà e dei rischi per la salute e la sicurezza nonché delle condizioni operative di utilizzo delle sostanze e dei preparati, e del livello, questo implica la necessità di misurazione della sostanza nell’ambiente, misure che devono essere effettuate periodicamente e secondo standard di qualità definiti  (nuovo art.72 sexies comma 2 del 626). Le misure dovranno inoltre precedere e seguire le innovazioni tecnologiche e le bonifiche.

4. L’articolo 5 del decreto abroga:- l’intero Capo II (Piombo) e gli allegati II,III,IV (riferiti al Piombo) e VIII (modalità di campionatura degli agenti chimici) del D.Lgs.277/91. L’esposizione a Piombo negli ambienti di lavoro è quindi normata attualmente dal solo titolo VII bis del D.Lgs626/94, tramite i nuovi allegati VIIIter e VIII quater  – l’intero D.Lgs.77/92 che recepiva la Direttiva 88/364/Cee in materia di protezione dei lavoratori contro i rischi da esposizione ad agenti chimici fisici biologici durante i lavoro- le voci da 1 a 44 e la voce 47 della tabella allegata al Dpr 303/56 che fissa gli obblighi e la tempistica relativa alle visite preventive e periodiche.

5. La individuazione di un rischio moderato che permette di derogare dai provvedimenti relativi ai controlli sanitari, alle ulteriori  misure di prevenzione e alle misure  di emergenza. La definizione di rischio moderato che è attualmente oggetto di discussione tra le parti sociali ed in attesa di una definizione istituzionale tramite Decreto ministeriale non potrà non tenere conto del significato che ne dà esplicitamente il testo della direttiva: la modesta natura del rischio deriva dalla  quantità della sostanza presente negli ambienti di lavoro.

6. Il nuovo art.72 decies del 262 modifica radicalmente il concetto e le modalità relative alla sorveglianza sanitaria  dei lavoratori esposti:- in quanto abolisce la lista delle sostanze prevista dalla tabella del Dpr.303/56 e prescrive un obbligo generale di sorveglianza sanitaria per le sostanze classificate come molto  tossiche, tossiche, nocive sensibilizzanti e irritanti tossiche per la riproduzione  tranne che nei casi di rischio moderato.- parla di una visita preventiva e ne istituisce una di dimissione per quanto riguarda la periodicità parla di una visita di “norma una volta l’anno”, è responsabilità del medico competente motivarne l’adeguatezza nel documento di valutazione dei rischi- istituisce l’obbligo del monitoraggio biologico con l’imperativo del basso rischio per il lavoratore.

Valutazione esposizione alle vibrazioni

Rischi da vibrazioni meccaniche

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 220 del 21 settembre 2005 è stato pubblicato il decreto legislativo 19 agosto 2005 n. 187 di “attuazione della direttiva 2002/44/CE sulle prescrizioni minime di sicurezza e di salute relative all`esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti da vibrazioni meccaniche.” 
Vengono distinte le vibrazioni trasmesse al sistema mano-braccio da quelle trasmesse al corpo intero, prevedendo i relativi valori limite di esposizione e di azione su un periodo di riferimento giornaliero di otto ore: 

mano/braccio – il valore limite è di 5 m/s2; il valore di azione è di 2,5 m/s2; 

corpo intero – il valore limite è di 1,15 m/s2; il valore di azione è di 0,5 m/s2.
 
I lavoratori esposti a vibrazioni superiori ai valori di azione sono sottoposti a sorveglianza sanitaria, secondo le previsioni dell’art. 16 del D.Lgs.n.626/94 (medico competente e visite di accertamento periodiche) e, nel caso tale sorveglianza riveli anomalie imputabili alle vibrazioni, il

datore di lavoro dovrà effettuare la revisione della valutazione dei rischi e delle misure conseguenti adottate, attuare misure ulteriori su indicazione del medico competente e predisporre visite mediche straordinarie. 

Appalto integrato, i vincoli solo per le gare sotto la soglia

Il Dlgs113/2007 ha introdotto delle limitazioni all'affidamento congiunto di progettazione e lavori, ma solo per le gare sotto la soglia Ue dei 5, 2 milioni e solo per quelle che richiedono il progetto definitivo in sede di gara. Ma fino al regolamento si applicano le vecchie regole     Il secondo decreto correttivo interviene sensibilmente sull'appalto integrato apportando delle modifiche, ma resta ancora congelato e rimarrà tale fino all'entrata in vigore del regolamento attuativo del Codice, la cui approvazione è prevista per l'autunno (ma con un'entrata in vigore differita di sei mesi).
Solo il regolamento attuativo definirà quali siano i lavori per i quali potrà essere legittimo l'utilizzo di tale strumento.
Per quanto riguarda le gare sotto soglia il Dlgs 113/2007 introduce un nuovo periodo all'articolo 122, comma 1, disponendo che :” le stazioni appaltanti possono ricorrere ai contratti di cui all'articolo 53, comma 2, lettere b) e c), qualora riguardino lavori di speciale complessità o in caso di progetti integrali, come definiti rispettivamente dal regolamento di cui all’articolo 5, ovvero riguardino lavori di manutenzione, restauro e scavi archeologici”.
Le norme sull’appalto integrato riguardano esclusivamente la normativa relativa agli appalti di lavoro e, di conseguenza, gli articoli 53 e 122, comma 1, si applicano a quegli appalti misti nei confronti dei quali, le stazioni appaltanti avranno valutato quale prestazione prevalente, quella relativa ai lavori e accessoria quella relativa alla progettazione. 
 

Valutazione del rischio rumore negli ambienti di lavoro

Valutazione del rischio rumore negli ambienti di lavoro

 

D. Lgs. 626 Titolo V bis
“requisiti minimi per la protezione dei lavoratori contro i rischi per la salute e la sicurezza derivanti dall'esposizione al rumore durante il lavoro e in particolare per l'udito”

Il D.L.gs. 10 aprile 2006, n. 195 entrato in vigore il 14 giugno 2006, ha introdotto il nuovo Titolo V-bis nel D.Lgs. 626/94, dando completa attuazione della direttiva 2003/10/CE relativa all'esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici (rumore).

IL LIMITE DI ESPOSIZIONE E' ORA DI SOLI 87 db(A)
 (in termini di potenza sonora, è pari alla metà della precedente soglia di 90 db(a) del D.Lgs. 277)

Il decreto Legislativo 195/2006 riporta al capo due che il datore di lavoro deve valutare il rumore prendendo in considerazione : il livello, il tipo e la durata dell'esposizione, i valori limite di esposizione e i valori di azione, tutti gli effetti sulla salute, le informazioni sull'emissione di rumore fornite dai costruttori, l'individuazione di attrezzatura alternativa, la disponibilità di dispositivi di protezione dell'udito ed altro. Se a seguito della predetta valutazione il datore di lavoro constata che vengono superati i Valori inferiori di azione deve procedere alla misurazione dei livelli del rumore con apparecchiature idonee.  

Inquinamento acustico

DPCM (Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri) del 14/11/1997 – “Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore”.

I diversi valori limite sono riportati nelle tabelle A, B e C.

Tabella A : valori limite di emissione – Leq(Livello sonoro equivalente) in dB(A)

Classi di destinazione d'uso del territorio Tempi di riferimento   
   Diurno (06.00 – 22.00) Notturno (22.00 – 06.00)
I aree particolarmente protette 45 35
II aree prevalentemente residenziali 50 40
III aree di tipo misto 55 45
IV aree di intensa attività umana 60 50
V aree prevalentemente industriali 65 55
VI aree esclusivamente industriali 65 65

  


Tabella B: valori limite assoluti di immissione – Leq(Livello sonoro equivalente) in dB(A)


Classi di destinazione d'uso del territorio Tempi di riferimento  
   Diurno (06.00 – 22.00) Notturno (22.00 – 06.00)
I aree particolarmente protette 50 40
II aree prevalentemente residenziali 55 45
III aree di tipo misto 60 50
IV aree di intensa attività umana 65 55
V aree prevalentemente industriali 70 60
VI aree esclusivamente industriali 70 70

  


Tabella C: valori di qualità – Leq(Livello sonoro equivalente) in dB(A)


Classi di destinazione d'uso del territorio Tempi di riferimento   
    Diurno (06.00 – 22.00) Notturno (22.00 – 06.00)
I aree particolarmente protette 47 37
II aree prevalentemente residenziali 52 42
III aree di tipo misto 57 47
IV aree di intensa attività umana 62 52
V aree prevalentemente industriali 67 57
VI aree esclusivamente industriali 70 70


Definizioni:

Valori limite di emissione: il valore massimo di rumore che può essere emesso da una sorgente sonora, misurato in prossimità della sorgente stessa;

Valori limite assoluti di immissione: il valore massimo di rumore immesso nell'ambiente esterno dall'insieme di tutte le sorgenti;

Valori di qualità: i valori di rumore da conseguire nel breve, nel medio e nel lungo periodo con le tecnologie e le metodiche di risanamento disponibili, per realizzare gli obiettivi di tutela previsti dalla Legge Quadro.
Leq (Livello sonoro equivalente): Livello sonoro di un ipotetico rumore costante che, se sostituito al rumore reale, comporta la stessa quantità di energia sonora.

Sicurezza, caos sullo stop cantieri

“EDILIZIA INCLUSA”


MA LA NORMA RESTA AMBIGUA

Le regole previste dalla nuova legge sulla sicurezza (la 123/2007) sulla sospensione dei lavori per violazione delle norme antinfortunistiche riguarda anche l'edilizia. Il chiarimento dovrebbe arrivare con il varo di una circolare incaricata di rettificare quanto stabilito dalle istruzioni impartite dallo stesso dicastero del Welfare il 22 agosto scorso, ma il veloce cambiamento potrebbe non bastare a fugare la confusione normativa.


Alla base del caos c'è il dettato normativo dell'articolo 5 della legge 123, che la circolare del 22 agosto si è limitata ad interpretare in maniera letterale.


La legge 123/2007, oltre a contenere disposizioni immediatamente operative (è entrata in vigore il 25 agosto), delega al governo il varo di un testo unico che riveda e riordini tutta la normativa in materia di sicurezza, entro il 25 maggio 2008.


La sicurezza non è solo una questione di norme ma riguarda anche la progettazione; una completa e attenta organizzazione del cantiere è infatti la migliore garanzia contro gli infortuni.


La circolare del ministero del Lavoro del 22 agosto precisa che per identificare le violazioni “gravi” in materia di sicurezza bisogna far riferimento alle sanzioni punite con le maggiori pene poste a carico dei datori dei lavori e dei dirigenti tecnici, sia di carattere detentivo che pecuniario.


Questo però non basta a far scattare la sospensione dei lavori; la legge 123/2007 ha introdotto le gravi e reiterate violazioni in materia di sicurezza. E' necessario che nel quinquennio precedente ci sia stata la “reiterazione” dell'illecito, da intendersi come “recidiva aggravata”, e cioè riferita a una violazione della stessa natura, ovvero una violazione in materia di sicurezza e salute sul lavoro commessa negli ultimi cinque anni oggetto di prescrizione obbligatoria  o anche di giudicato penale.


La confusione nasce proprio da qui, in quanto tale aggiunta non è stata esplicitamente inserita nel dettato della legge 248 (che riguarda solo l'edilizia).


Il sottosegretario al ministero del Lavoro, Antonio Montagnino, sostiene che è fondamentale che le norme siano chiare; intanto l'obiettivo è quello di includere l'edilizia nell'applicazione delle nuove norme evitando ogni tipo di contenzioso.

CONSULTAZIONE DEL RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA

SICUREZZA SUL LAVORO – D.Lgs n. 494/96- PIANI DI SICUREZZA E COORDINAMENTO CONSULTAZIONE DEL RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, espressamente sollecitato da un apposito quesito dell'ANCE, ha puntualizzato, con la nota prot. n. 20861/PQCAN/9, le modalità per la consultazione da parte del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza dei piani di sicurezza e di coordinamento (P.S.C.). Il committente od il responsabile dei lavori, in base al disposto degli art. 12 e 13 del D.Lgs n. 494/96, deve predisporre il P.S.C. che sarà disponibile per le imprese che concorrono alle opere d'appalto. Prima dell'accettazione del P.S.C. il datore di lavoro dell'impresa esecutrice deve consultare il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza. In ordine a tale incombenza il Ministero, con la succitata nota, precisa che la data di accettazione del P.S.C. da parte dell'impresa esecutrice è da riferirsi a quella di sottoscrizione del contratto medesimo e, pertanto, la consultazione del RLS deve avvenire anteriormente a tale data.

Resta inteso, pertanto, che questo adempimento, sanzionato dall'art. 22 con l'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da 1.032 a 2.582 euro, è di competenza della sola impresa che si è aggiudicata l'appalto e non delle imprese che prendono solo visione del P.S.C. per la partecipazione alla gara d'appalto. Con l'occasione il Ministero ha altresì precisato che gli Organismi paritetici territoriali (CPT) possono fornire indirizzi operativi concordati tra le parti sociali in merito alla consultazione; ciò naturalmente nel rispetto di quanto previsto dall'art. 19, comma 1, lettera b) del D.Lgs 626/94 che prevede una consultazione “preventiva e tempestiva”. Le indicazioni di cui sopra sono di semplice attuazione se nell'impresa vi è il rappresentante dei lavoratori interno. Se non è presente il rappresentante interno si deve fare ricorso ai Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza territoriali, in particolare per quanto attiene l'adempimento delle prescrizioni di cui all'art. 14 del D.Lgs 494/96 (consultazione prima dell'accettazione del piano).

E' opportuno che la consultazione preventiva risulti da apposito verbale o, quantomeno, documento scritto. Considerato che sono previste sanzioni di una certa entità si ritiene opportuno richiamare schematicamente gli adempimenti da attuare in materia di consultazione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza.