Campania: schemi di bandi tipo, lettere di invito e modelli di dichiarazione

A.G.C. 15 – Lavori Pubblici, Opere Pubbliche, Attuazione, Espropriazione – Deliberazione n. 464 del 25 marzo 2010 – Art. 19 della legge regionale 27.02.2007 n. 3 – Approvazione schemi di bandi tipo, lettere di invito e modelli di dichiarazione.

PREMESSO

che il Codice dei Contratti Pubblici (D.Lgs. 12/04/2006 n. 163), nel rispetto dei principi affermati nelle Direttive comunitarie, ha sostanzialmente unificato le procedure per l'affidamento di appalti e concessioni per la realizzazione di lavori e l'acquisizione di servizi e forniture;

che la Regione Campania ha promulgato la legge regionale del 27/02/2007 n. 3, avente ad oggetto “Disciplina dei lavori pubblici, dei servizi e delle forniture in Campania”;

che la L.R. n. 3/07 ha tra le sue finalità  ed obiettivi il perseguimento dei principi di economicità , efficienza, efficacia, tempestività , correttezza e qualità  del ciclo dell'appalto, anche attraverso l'uniformazione degli strumenti operativi per lo svolgimento delle procedure di evidenza pubblica;

che in particolare l'art. 19, comma 1 della L.R. n. 3/07 prevede che “al fine di uniformare i comportamenti delle stazioni appaltanti e di semplificare gli adempimenti, la Giunta regionale delibera, su proposta dell'Assessore ai Lavori Pubblici, per le singole procedure di affidamento, degli schemi tipo riguardanti avvisi, lettere di invito, bandi, capitolati d'oneri e ogni altra documentazione complementare utile per i diversi momenti in cui si articola la fase di evidenza pubblica, nel rispetto della normativa comunitaria e dei contenuti minimi richiesti dal Codice”.

RILEVATO

che sono tenute all'applicazione della citata legge, secondo l'art. 3, le stazioni appaltanti nell'ambito dell'affidamento, sotto qualsiasi forma e per qualsiasi importo, di lavori, servizi e forniture che si realizzano nel territorio della Regione Campania.

CONSIDERATO

che con deliberazione di Giunta regionale n. 1746 del 20/11/2009, modificata con deliberazione n. 1943 del 20/12/2009, sono stati approvati gli schemi di bandi tipo relativi alle procedure di affidamento per lavori di importo inferiore alla soglia comunitaria e relative lettere d'invito nonché i relativi modelli di dichiarazioni.

fonte: http://burc.regione.campania.it

CONSIDERATO, altresì,

che la Giunta regionale con deliberazione n. 1888 del 22/12/2009 ha approvato il regolamento di attuazione della L.R. n. 3/2007 “Disciplina dei lavori pubblici, dei servizi e delle forniture in Campania”, trasmesso al Consiglio regionale per la definitiva approvazione;

che completatasi la procedura di approvazione del Consiglio regionale, ai sensi dell'art. 56 dello statuto regionale, il regolamento n. 7/2010 di attuazione della L.R. n. 3/2007 è stato emanato dal Presidente della Giunta regionale con Decreto Presidenziale n. 58 del 24/03/2010;

che il regolamento emanato contiene norme innovative che incidono sugli schemi di bandi tipo precedentemente approvati.

RITENUTO

di dover apportare le necessarie modifiche ed integrazioni agli schemi di bandi, alla luce delle novità  normative regolamentari;

di dover quindi approvare, in sostituzione dei precedenti, gli schemi di bandi ed ogni altro modello allegati.

VISTI

Il D.Lgs.12/04/2006 n. 163;

La Legge regionale 27/02/2007 n. 3.

La deliberazione di Giunta regionale n. 1746 del 20/11/2009;

La deliberazione di Giunta regionale n. 1943 del 29/12/2009;

La deliberazione di Giunta regionale n. 1888 del 22/12/2009;

Il D.P.G.R. n. 58 del 24/03/2010.

Propone e la Giunta in conformità , a voto unanime

DELIBERA

per tutto quanto indicato in premessa, che di seguito si intende integralmente riportato e trascritto:

di approvare gli schemi di bandi tipo, lettere d'invito e modelli di dichiarazioni, allegati alla presente delibera, di cui formano parte integrante e sostanziale, come di seguito elencati:

1. Bando relativo alla procedura aperta per l'affidamento della esecuzione di lavori da aggiudicare con il criterio del prezzo più basso;

2. Bando relativo alla procedura aperta per l'affidamento della esecuzione di lavori da aggiudicare con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa;

3. Bando relativo alla procedura aperta per l'affidamento della progettazione ed esecuzione di lavori da aggiudicare con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa;

4. Bando relativo alla procedura negoziata per l'affidamento della esecuzione di lavori da aggiudicare con il criterio del massimo ribasso;

5. Bando relativo alla procedura negoziata per l'affidamento della esecuzione di lavori di importo inferiore a € 1.000.000,00, da aggiudicare con il criterio del massimo ribasso;

6. Bando relativo alla procedura ristretta per l'affidamento della esecuzione di lavori da aggiudicare con il criterio del massimo ribasso;

7. Bando relativo alla procedura negoziata per l'affidamento della esecuzione di lavori di importo inferiore a € 100.000,00, da aggiudicare con il criterio del massimo ribasso;

8. Bando relativo alla procedura ristretta per l'affidamento della esecuzione di lavori da aggiudicare con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa;

9. Lettera d'invito alla gara con procedura ristretta per l'affidamento della esecuzione di lavori da aggiudicare con il criterio del massimo ribasso;

10. Lettera d'invito alla gara con procedura ristretta per l'affidamento della esecuzione di lavori da aggiudicare con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa;

11. Lettera d'invito alla gara con procedura negoziata per l'affidamento della esecuzione di lavori di importo inferiore a € 1.000.000,00, da aggiudicare con il criterio del massimo ribasso;

12. Modello C1 – Elementi giustificativi delle condizioni di vantaggio competitivo – Analisi prezzi;

13. Modello C2 – Elementi giustificativi delle condizioni di vantaggio competitivo – Spese generali;

14. Modello C3 – Elementi giustificativi delle condizioni di vantaggio competitivo – Costo del lavoro – Monte ore – Macchinari e attrezzature – Utile d'impresa;

15. Modello C – Dichiarazione esplicativa delle condizioni di vantaggio competitivo;

16. Modello A1- Offerta economica;

17. Modello A2 – Lista delle categorie di lavoro e forniture previste per l'esecuzione dell'appalto;

18. Modello B1 – Dichiarazione concernente l'inesistenza di cause d'esclusione dalle gare d'appalto;

19. Modello B1-bis – Dichiarazione sostitutiva (ex art. 46 D.P.R. n. 445/2000) – Art. 38, comma 1, lettera m-ter del D.Lgs. n. 163/2006;

20. Modello B1-ter – Dichiarazione sostitutiva (ex art. 46 D.P.R. n. 445/2000) – Art. 38, comma 1, lettera m-quater del D.Lgs. n. 163/2006;

21. Modello B2 – Dichiarazione concernente l'inesistenza di cause d'esclusione dalle gare d'appalto per l'esecuzione dei lavori pubblici (art. 38, comma 1 lettera c) del D.Lgs. n. 163/2006);

22. Modello B3 – Dichiarazione concernente l'inesistenza di cause d'esclusione dalle gare d'appalto per l'esecuzione dei lavori pubblici (art. 38 comma 1, lett. a), d), e), f), g), h) i), l), m), m-bis) del D.Lgs. n. 163/2006);

23. Modello B4 – Dichiarazione unilaterale;

24. Modello B5 – Dichiarazione di impegno del rispetto del protocollo di legalità  sottoscritto tra il Prefetto e l'Amministrazione/Ente appaltante;

25. Modello B6 – Dichiarazione ai sensi degli artt. 51, 52 e 53 della lr. n. 3/07;

26. Modello D – Dichiarazione ai sensi dell'art. 19 del Regolamento di attuazione della l.r. n. 3/07;

27. Modello E – Dichiarazione ai sensi dell'art. 26 del Regolamento di attuazione della l.r. n. 3/07.

– di stabilire che i suddetti schemi, che sostituiscono integralmente quelli approvati con deliberazione di Giunta regionale n. 1746 del 20/11/2009, come successivamente modificati con deliberazione n. 1943 del 20/12/2009, devono essere utilizzati dai Settori della Regione Campania, dagli enti strumentali della Regione, dalle agenzie regionali e dalle società  il cui capitale sociale è interamente o a maggioranza sottoscritto dalla Regione e dalle altre stazioni appaltanti operanti in Regione Campania per l'affidamento di appalti di lavori finanziati totalmente o parzialmente con risorse finanziarie erogate dalla Regione Campania;

– di trasmettere la seguente deliberazione:

– a tutte le Aree Generali di coordinamento per gli adempimenti consequenziali;

-al Settore Stampa, Documentazione e Informazione e Bollettino Ufficiale della Regione Campania per la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale e sul sito web.

fonte: http://burc.regione.campania.it

APPALTI: Parere dell’Autorità  di vigilanza sulla possibilità  per un’impresa di partecipare ad una gara in possesso dei requisiti relativi alla categoria prevalente e a quelle scorporabili.

(fonte AVCP)

Parere n. 2″  del 14/01/2010

Protocollo PREC 72/09/S

” ” Oggetto: Istanza di parere per la soluzione delle controversie ex articolo 6,”  comma 7, lettera n) del D.Lgs. n. 163/2006 presentata dall'impresa I.CO.BE.”  S.r.l. – Lavori di adeguamento del recapito finale della rete di fognatura”  pluviale, separazione e ampliamento della rete esistente ai sensi del D.Lgs. n.”  152/99 – Importo a base d'asta € 1.454.743,23 – S.A.: Comune di Rutigliano (BA)

” ” Il Consiglio

” Vista la relazione”  dell'Ufficio del Precontenzioso

Considerato in fatto

” In data 20 ottobre 2008 è pervenuta”  all'Autorità  l'istanza di parere indicata in epigrafe, con la quale l'impresa I.CO.BE.”  S.r.l. chiedeva la riammissione alla procedura di gara in questione, premettendo”  di essere stata esclusa dalla stessa, avente ad oggetto lavori per un importo”  pari a euro 1.454.743,23, suddivisi in: euro 1.103.171,32 categoria OG6 classifica”  IV (Prevalente); euro 204.589,75 categoria OG3 classifica I (Scorporabile);”  euro 95.411,93 categoria OG1 classifica I (Scorporabile).

” L'istante contestava”  l'esclusione evidenziando che aveva la qualificazione nella categoria”  scorporabile OG3 (classifica III) per l'importo di euro 1.032,913,00, – quindi”  ampiamente sufficiente a coprire l'importo richiesto dal bando di euro”  204.589,75 – e la qualificazione nella categoria prevalente OG6 (classifica”  III) per lo stesso importo di euro 1.032.913,00, la quale con l'incremento di”  un quinto, ai sensi di quanto stabilito dall'art. 3, comma 2, del D.P.R. n. 34/2000,”  le consentiva di raggiungere un importo pari a euro 1.239.495,60, permettendole”  così di qualificarsi sia per l'esecuzione delle lavorazioni imputate dal bando”  alla categoria prevalente OG6, di importo pari a euro 1.103.171,32 sia per”  l'esecuzione delle lavorazioni imputate dal bando alla categoria scorporabile”  OG1, di importo pari a euro 95.411,93, essendo la sommatoria di questàultime”  lavorazioni scorporabili e delle citate lavorazioni relative alla categoria”  prevalente OG6 (euro 1.103.171,32) pari a euro 1.198.583,25 e quindi ampiamente”  coperta dal predetto importo posseduto nella categoria prevalente OG6″  (classifica III) incrementato di un quinto, pari a euro 1.239.495,60.

A riscontro della”  richiesta di informazioni effettuata dall'Autorità  nell'istruttoria”  procedimentale, il Comune di Rutigliano evidenziava di avere escluso la società ”  istante dalla gara in quanto non risultava in possesso di adeguato attestato di”  qualificazione SOA, come richiesto dal bando di gara, che imponeva, a pena di”  esclusione, che le ditte partecipanti, nell'ipotesi in cui concorressero”  singolarmente, avrebbero dovuto possedere una qualificazione adeguata alla categoria”  OG6 per la classifica IV, stante l'importo a base d'asta di euro 1.454.743,23″  di cui euro 51.570,23 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso. La”  stazione appaltante ribadiva, pertanto, la legittimità  dell'esclusione.” 

” Ritenuto”  in diritto

” Ai fini della soluzione della questione”  sottoposta a questa Autorità  è opportuno rilevare, preliminarmente, che nel caso di specie trovano applicazione l'art. 95,”  comma 1, del D.P.R. n. 554/1999 che recita “1.”  L'impresa singola può partecipare alla gara qualora sia in possesso dei”  requisiti economico finanziari e tecnico organizzativi relativi alla categoria”  prevalente per l'importo totale dei lavori ovvero sia in possesso dei requisiti”  relativi alla categoria prevalente e alle categorie scorporabili per i singoli”  importi. I requisiti relativi alle lavorazioni scorporabili non posseduti”  dall'impresa devono da questa essere posseduti con riferimento alla categoria”  prevalente” e l'art. 3, comma 2, del D.P.R. n. 34/2000 in forza del quale “2. La qualificazione in una categoria”  abilita l'impresa a partecipare alle gare e ad eseguire i lavori nei limiti”  della propria classifica incrementata di un quinto…”

” L'esame”  delle citate norme e degli elementi di fatto sopra riportati depone nel senso”  della illegittimità  dell'esclusione della società  istante, che partecipava”  singolarmente alla gara di cui trattasi.

” Ed”  infatti, applicando l'incremento del quinto previsto dall'art. 3, comma 2, del”  D.P.R. 34/2000 all'importo della classifica III posseduto dalla I.CO.BE S.r.l.”  nella categoria prevalente OG6 pari a euro 1.032.913 si ottiene l'importo di”  euro 1.239.495,60 e ciò consente di ritenere soddisfatte tutte le condizioni”  previste dal citato art. 95 del D.P.R. n. 554/1999.

” Infatti,”  per l'esecuzione delle lavorazioni imputate dal bando”  alla categoria prevalente OG6, di importo pari a euro 1.103.171,32 (classifica”  IV), e per l'esecuzione delle lavorazioni imputate dal bando alla categoria”  scorporabile OG3, di importo pari a euro 204.589,75 (classifica I), l'istante è “«in”  possesso dei requisiti relativi alla categoria prevalente e alle categorie”  scorporabili per i singoli importi”»: quanto alla prima vi rientra con l'aumento del quinto; quanto all'OG3″  vi rientra poiché possiede la classifica III (a fronte della I richiesta dal”  bando).

” Per”  quanto riguarda, invece, l'esecuzione delle”  lavorazioni imputate dal bando alla categoria scorporabile OG1, di importo pari”  a euro 95.411,93 (classifica I) trova”  applicazione l'ultima parte del ripetuto art. 95: “«I requisiti relativi alle lavorazioni scorporabili non posseduti”  dall'impresa devono da questa essere posseduti con riferimento alla categoria”  prevalente”». Tale condizione risulta soddisfatta in quantola somma delle lavorazioni”  relative alla categoria prevalente OG6 (euro 1.103.171,32) e di quelle relative”  alla categoria scorporabile OG1 (euro 95.411,93) è pari a euro 1.198.583,25 che”  risulta ampiamente coperta dal predetto importo posseduto dalla I.CO.BE. S.r.l.”  nella categoria prevalente OG6 (classifica III) incrementato di un quinto, pari”  a euro 1.239.495,60.

” Si”  evidenzia, peraltro che la I.CO.BE. S.r.l. esprimeva comunque la volontà  di”  subappaltare per intero le lavorazioni della categoria OG1 non posseduta.

” ” In base a quanto sopra”  considerato

” ” Il Consiglio

” ritiene,”  nei limiti di cui in motivazione, che l'esclusione disposta dal Comune di”  Rutigliano nei confronti dell'impresa ICOBE S.r.l. non è conforme alla”  normativa di settore.

” ” Firmato:

” I Consiglieri Relatori: Giuseppe Borgia, Andrea Camanzi

” Il Presidente: Luigi Giampaolino

” Depositato presso la segreteria del Consiglio in data 9 febbraio 2010

In G.U. il dlgs 53 sul miglioramento dell’efficacia delle procedure di ricorso in materia d’aggiudicazione degli appalti pubblici


DECRETO LEGISLATIVO 20″ marzo” 2010, n. 53 Attuazione della direttiva 2007/66/CE che modifica
le direttive 89/665/CEE e 92/13/CEE
per quanto riguarda il miglioramento dell'efficacia delle procedure di ricorso
in materia d'aggiudicazione degli appalti pubblici.
(10G0074)
(GU n. 84 del 12-4-2010 )
”  Entrata in vigore del provvedimento: 27/04/2010

Tale decreto modifica il Codice dei contratti pubblici (dlgs 163)

Di seguito gli articoli del dlgs 53 (gli argomenti trattati da ogni articolo e gli articoli modificati o introdotti nel dlgs 163/06 e s.m.i)

Art. 1 ” (che modifica l'articolo 11 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n.”  163)

” Termine dilatorio per la stipulazione”  del”  contratto” 
(articolo”  44, ” ” comma 3, lettere b) ed e),”  legge”  n.”  88/2009;” 
articoli”  2-bis”  e ” ” 2-ter, lettera b), direttiva 89/665/CEE
e articoli 2-bis”  e”  2-ter, ” ” lettera b), direttiva 92/13/CEE, come”  modificati”  dalla”  direttiva ” ” 2007/66/CE)

…

Art. 2 ” (che modifica L'articolo 79 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n.”  163)

Comunicazione dell'aggiudicazione definitiva
(articolo 44,”  comma”  3, ” ” lettere b) ed e),”  legge”  n.”  88/2009;
”  articoli”  2-bis,”  2-quater,” ” ” 2-septies, paragrafo 1, lettera”  a),”  secondo”  trattino,”  direttiva ” ” 89/665/CEE
e articoli”  2-bis,”  2-quater,”  2-septies,”  paragrafo”  1, ” ” lettera a), secondo trattino,
” direttiva 92/13/CEE”  come”  modificati ” ” dalla direttiva 2007/66/CE)

…

” 

” ” ”  Art. 3 ” (che inserisce l'articolo 79 bis al decreto legislativo 12 aprile 2006 163)

” Avviso volontario per la trasparenza preventiva (articolo”  44,”  comma ” ” 1,”  lettera”  h),”  legge”  n.”  88/2009;” 
articolo”  3-bis,” ”  direttiva ” ” 89/665/CEE
e articolo 3-bis, direttiva 92/13/CEE,”  come”  modificati ” ” dalla direttiva 2007/66/CE)

…

” Art. 4 ” (che modifica l'articolo 240 del decreto legislativo n. 163″  )

” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ”  Misure di incentivazione dell'accordo bonario” ” ” ” ” 
” ” (articolo 44, comma 3, lettera m), n. 1, legge n. 88/2009)

…

” 

Art. 5 (che modifica l'articolo 241 del decreto legislativo n. 163″  )

” ” ” ” ” ”  Disposizioni razionalizzatrici dell'arbitrato
” (articolo 44, ” ” ” ” ” ” ” comma 3, lettera m), numeri 2, 3, 4, 5, legge n. 88/2009)

…

” 

Art. 6 ” (che introduce l'articolo 243-bis”  al dlgs 163/06)

” 

Informativa in ordine all'intento di proporre ricorso giurisdizionale” 
” ” (articolo 44, comma 3, lettere b) e d), legge n. 88/2009;” 
articolo ” ” 1, paragrafo 4, direttiva 89/665/CEE
e”  articolo”  1,”  paragrafo”  4, ” ” direttiva 92/13/CEE come modificati dalla direttiva 2007/66/CE)

…

” 

Art. 7

” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ”  Giurisdizione

” ”  1. All'articolo 244, comma 1, del decreto legislativo”  n.”  163″  del 2006 e' aggiunto il seguente periodo:
“«La giurisdizione esclusiva”  si estende alla dichiarazione di inefficacia del contratto
” a seguito”  di annullamento dell'aggiudicazione e alle sanzioni alternative.”».

” Art. 8 (che modifica l'articolo 245 del decreto legislativo n. 163″  )

” Tutela processuale (articolo 44, comma 3, lettere a), b), c), f), g), ” ” legge n. 88/2009;
articolo 2, paragrafi 3 e 4,”  articolo”  2-quater, ” ” direttiva 89/665/CEE,
” articolo 2, paragrafi 3 e 3-bis,” 
e”  articolo ” ” 2-quater,”  direttiva”  92/13/CEE”  come”  modificati”  dalla”  direttiva ” ” 2007/66/CE)

…

Art. 9 (che introduce l'articolo 245-bis”  al dlgs 163/06)

” 

Inefficacia del contratto in caso di gravi violazioni” 
(articolo”  44, ” ” comma 1, lettera f) e lettera h), legge”  n.”  88/2009;” 
articoli”  2, ” ” paragrafi 6 e 7, 2-quinquies, 2-sexies, 3-bis, direttiva 89/665/CEE” ” 
” e articoli 2,”  paragrafi”  1″  e”  6,”  2-quinquies,”  2-sexies,”  3-bis,” ” 
” direttiva 92/13/CEE, come modificati”  dalla”  direttiva”  2007/66/CE;” 
” ” 23″° considerando, direttiva 2007/66/CE)

…

” 

Art. 10 (che introduce l'articolo 245-ter al dlgs 163/06)

” Inefficacia del contratto negli altri casi” 
(articolo”  44,”  comma”  1, ” ” lettera f) e lettera h), legge n. 88/2009;
articoli 2, paragrafi”  6 ” ” e 7, 2-quinquies, 2-sexies, 3-bis, direttiva 89/665/CEE
e”  articoli ” ” 2,”  paragrafi”  1″  e”  6,”  2-quinquies,”  2-sexies,”  3-bis,” 
direttiva ” ” 92/13/CEE,”  come”  modificati”  dalla” ”  direttiva” ”  2007/66/CE;” ” 
23″° ” ” considerando, direttiva 2007/66/CE)

…

” Art. 11 ” (che introduce l'articolo 245-quateral dlgs 163/06)

” Sanzioni alternative (articolo 44, comma 1, lettera f) e lettera”  h), ” ” legge n.”  88/2009;” 
articoli”  2,”  paragrafi”  6″  e”  7,”  2-quinquies, ” ” 2-sexies, 3-bis, direttiva 89/665/CEE
e articoli 2, paragrafi”  1″  e ” ” 6,”  2-quinquies,”  2-sexies,”  3-bis,” ”  direttiva” ”  92/13/CEE,” ” 
come ” ” modificati dalla direttiva 2007/66/CE;
” 23″° considerando,”  direttiva ” ” 2007/66/CE)

…

Art. 12 (che introduce l'articolo 245-quinquies al dlgs 163/06)” 

” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ”  Tutela in forma specifica e per equivalente
…

” Art. 13 (Modifiche all'articolo 246 del decreto legislativo n. 163″  del”  2006″  )

” 

Modifiche”  alla”  disciplina” ”  processuale” ”  per” ”  le” ”  infrastrutture ” ” strategiche” 
(articolo”  4,”  comma”  3,”  lettera”  h),”  legge”  delega;” ” 
” articolo”  2,”  paragrafo”  7,”  direttiva”  89/665/CEE” 
e”  articolo”  2, ” ” paragrafo 6, direttiva 92/13/CEE, come modificati”  dalla”  direttiva ” ” 2007/66/CE)

…

Art. 14 (che introduce l'articolo 251-bis al dlgs 163/06)

” 

Obblighi”  di”  comunicazione”  e”  di”  informazione” ”  alla” ”  Commissione ” ” dell'Unione europea
” (articolo 44, comma”  3,”  lettera”  l)”  legge”  n. ” ” 88/2009;
” articoli 3 e 4, direttiva 89/665/CEE
” e”  articoli”  8″  e”  12 ” ” direttiva 92/13/CEE, come modificati dalla direttiva 2007/66/CE)

” 

Art. 15

” 

Abrogazioni, norme di coordinamento e norme transitorie
(articolo 44, ” ” comma 3, lettera c), e comma 4, legge n. 88/2009)

…

Art. 16

” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ”  Norma finanziaria

Responsabilità  solidale in materia di appalto e rilascio del DURC

Di seguito il testo della risposta del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali all'interpello avanzato dalla Confederazione Libere Associazioni Artigiane Italiane (C.L.A.A.I.) per conoscere il parere in ordine all'estensione dell'obbligazione solidale tra committente e appaltatore nonché tra appaltatore e subappaltatore – oltre che agli oneri retributivi, contributivi e fiscali ai sensi dell'art. 29, comma 2, del D.Lgs. n. 276/2003 e dell'art. 35, comma 28, del D.L. n. 223/2006 (conv. da L. n. 248/2006) – anche alle somme aggiuntive quali interessi, sanzioni civili e/o oneri accessori ed eventuali sanzioni amministrative connesse all'inadempimento contributivo o fiscale.

INTERPELLO N. 3/2010

Roma, 2 aprile 2010

Ministero del Lavoro

e delle Politiche Sociali

Alla Confederazione Libere Associazioni Artigiane

Italiane (C.L.A.A.I.)

Corso Manusardi, 10

20136 Milano

DIREZIONE GENERALE PER L'ATTIVITà€ ISPETTIVA

Prot. 25/I/0006201

Oggetto: art. 9, D.Lgs. n. 124/2004 – responsabilità  solidale in materia di appalto e rilascio del Documento Unico di Regolarità  Contributiva (DURC).

La Confederazione Libere Associazioni Artigiane Italiane (C.L.A.A.I.) ha avanzato istanza di interpello per conoscere il parere di questa Direzione in ordine all'estensione dell'obbligazione solidale tra committente e appaltatore nonché tra appaltatore e subappaltatore – oltre che agli oneri retributivi, contributivi e fiscali ai sensi dell'art. 29, comma 2, del D.Lgs. n. 276/2003 e dell'art. 35, comma 28, del D.L. n. 223/2006 (conv. da L. n. 248/2006) – anche alle somme aggiuntive quali interessi, sanzioni civili e/o oneri accessori ed eventuali sanzioni amministrative connesse all'inadempimento contributivo o fiscale.

La Confederazione chiede inoltre se la posizione debitoria accertata a carico dei medesimi soggetti in qualità  di responsabili solidali, possa costituire causa ostativa al rilascio del Documento Unico di Regolarità  Contribuiva (DURC) nei loro confronti.

Al riguardo, acquisito il parere della Direzione generale della Tutela delle Condizioni di lavoro, della Direzione generale delle Politiche Previdenziali, dell'INPS e dell'INAIL, si rappresenta quanto segue. La disciplina delle obbligazioni solidali in materia di appalti prevista dalle disposizioni normative sopra richiamate, determina specifiche tutele a favore dei lavoratori interessati circa l'assolvimento, in capo ai soggetti operanti nella filiera, degli obblighi inerenti alla corresponsione delle retribuzioni, al versamento di contributi previdenziali, dei contributi assicurativi, nonché, in caso di rapporto tra appaltatore e subappaltatore, delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente.

In proposito, l'attuale formulazione dell'art. 29, comma 2, del D.Lgs. n. 276/2003 dispone una particolare garanzia retributiva e previdenziale in favore dei lavoratori occupati negli appalti o subappalti di opere o di servizi; garanzia che riguarda, nel termine di decadenza di due anni dalla cessazione dell'appalto, tutti i soggetti operanti nella filiera, dal committente all'appaltatore nonché “ciascuno degli eventuali ulteriori subappaltatori”, escludendo unicamente il committente persona

fisica che non eserciti attività  di impresa o professionale (art. 29 comma 3 ter D.Lgs. n.276/2003).

Inoltre, ai sensi dell'art. 35, comma 28, D.L. n. 223/2006 (conv. da L. n. 248/2006), fra appaltatore e subappaltatore sussiste un regime di solidarietà  che investe l'effettuazione e versamento delle “ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente”, nonché il “versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali”.

Ciò premesso sembra potersi sostenere che le obbligazioni solidali sopra descritte siano da riferirsi ai soli trattamenti retributivi, contributivi e fiscali escludendo, in linea di massima, ogni forma di solidarietà  per somme dovute ad altro titolo. Restano in ogni caso incluse le somme dovute a titolo di interesse sui debiti previdenziali (o fiscali) e le somme dovute a titolo di sanzioni civili.

Sulle prime, infatti, sembra doversi ritenere sussistente il regime di solidarietà , in quanto trattasi di somme dovute in stretto rapporto con gli stessi debiti previdenziali o fiscali, volte a mantenere inalterato il valore reale di quanto dovuto alle Amministrazioni.

A fronte di tale impostazione la medesima conclusione sembra doversi raggiungere con riferimento anche alle c.d. sanzioni civili rispetto alle quali appare evidente la natura risarcitoria.

Per contro, con riferimento ad altre tipologie di sanzioni e/o oneri accessori non sembra possibile ricostruire un regime di solidarietà  tra i componenti della filiera, se non nei casi espressamente previsti dal Legislatore (si pensi al regime di solidarietà  nell'ambito delle sanzioni amministrative dettato dalla L. n. 689/1981). Le somme dovute a titolo sanzionatorio sono inoltre escluse dalla ratio di garanzia del lavoratore che presiede alla disciplina in esame, là  dove le sanzioni sono riconducibili, invece, ad un inadempimento nei confronti della P.A.

Per quanto attiene al secondo quesito, concernente il rilascio del Documento Unico di Regolarità  Contribuiva (DURC) al debitore in solido, si precisa che il D.M. 24 ottobre 2007, nell'Allegato A, elenca le disposizioni in materia di tutela delle condizioni di lavoro, la cui violazione è causa ostativa al rilascio del Documento escludendo le ipotesi esaminate.

Pertanto, per quanto dianzi esposto, atteso che il DURC certifica la regolarità  contributiva riconducibile all'unicità  del rapporto assicurativo e previdenziale instaurato tra l'impresa richiedente e gli Enti, al quale vanno riferiti tutti gli adempimenti connessi, così come peraltro chiarito da questo Ministero con circ. n. 5/2008, si ritiene che la posizione debitoria nei confronti degli Istituti a carico di un soggetto non impedisca il rilascio del Documento a chi, con lo stesso soggetto, è solidalmente responsabile.

IL DIRETTORE GENERALE

(f.to Paolo Pennesi)

Appalti: Contributi in sede di Gara

Contributi in sede di gara

Pubblicate le istruzioni per le nuove modalità  di versamento in vigore dal 1″° maggio 2010

Con deliberazione del 15 febbraio 2010, l'Autorità  aveva confermato l'ammontare delle contribuzioni e deliberato le nuove modalità  di versamento dei contributi da parte delle stazioni appaltanti e degli operatori economici”  che entrano in vigore il 1″° maggio 2010 per tutte le procedure avviate . Per consentire ai soggetti interessati di adeguarsi in tempo, l'AVCP ha reso disponibili le nuove istruzioni operative.

fonte AVCP

si ricorda che con avviso AVCP del 31 marzo è specificato che

Le nuove modalità  di versamento delle contribuzioni da parte delle stazioni appaltanti e degli operatori economici entrano in vigore dal 1″° maggio 2010.

Di seguitio la Deliberazione dell'Autorità 

Deliberazione del 15 Febbraio 2010

Attuazione dell'art. 1, commi 65 e 67, della legge 23 dicembre 2005, N. 266 per l'anno 2010

VISTO l'art. 1, comma 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (richiamato dagli articoli 6 e 8 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163), il quale dispone che l'Autorità  per la vigilanza sui lavori pubblici, ai fini della copertura dei costi relativi al proprio funzionamento, determina annualmente l'ammontare delle contribuzioni dovute dai soggetti, pubblici e privati, sottoposti alla sua vigilanza, nonché le relative modalità  di riscossione;

VISTA la legge 23 dicembre 2005, n. 266 e, in particolare, l'art. 1, comma 65, che pone le spese di funzionamento dell'Autorità  per la vigilanza sui lavori pubblici a carico del mercato di competenza, per la parte non coperta dal finanziamento a carico del bilancio dello Stato;

VISTO l'articolo 6 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 che prevede che l'Autorità  per la vigilanza sui lavori pubblici assume la denominazione di Autorità  per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, alla quale sono attribuite nuove ed ulteriori competenze;

VISTO l'articolo 8, comma 12, dello stesso decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, che prevede che all'attuazione dei nuovi compiti l'Autorità  per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture fa fronte senza nuovi e maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, ai sensi dell'articolo 1, comma 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266;

VISTA la legge 23 dicembre 2009, n. 191 (legge finanziaria 2010) che prevede in tabella C il finanziamento di € 651.000,00 a carico del bilancio dello Stato per il 2010, a favore dell'Autorità  per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture;

VISTO, in particolare, l'art. 2, comma 241, della medesima legge con il quale viene stabilito che per gli anni 2010, 2011 e 2012 dovranno essere attribuite ad altre autorità  una quota parte delle entrate di cui all'articolo 1, comma 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, che per l'anno 2010 ammontano a € 7,3 milioni;

VISTA la deliberazione di questa Autorità  del 18 novembre 2009, con cui è stato approvato il bilancio di previsione per l'anno 2010;

RITENUTA la necessità  di coprire, per l'anno 2010, i costi di funzionamento dell'Autorità  per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, per la parte non finanziata a carico del bilancio dello Stato, mediante ricorso al mercato di competenza secondo l'entità  e le modalità  previste dal presente provvedimento;

VISTA la deliberazione di questa Autorità  del 25 novembre 2009 (verbale n. 37), con cui è stato approvato il presente provvedimento;

SENTITI gli operatori del settore nelle giornate del 28 e 29 gennaio 2010;

VISTE le note del 4 febbraio 2010 e del 15 febbraio 2010, con cui tale provvedimento è stato trasmesso al Presidente del Consiglio dei Ministri e al Ministro dell'economia e delle finanze;

RILEVATO che, trascorso il termine di venti giorni previsto dall'art. 1, comma 65, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, senza che siano state formulate osservazioni, il presente provvedimento diventa esecutivo;

PRESO atto dell'intervenuta esecutività  del presente provvedimento;

Delibera

Articolo 1

Soggetti tenuti alla contribuzione

1. Sono tenuti a versare un contributo a favore dell'Autorità  per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, nell'entità  e con le modalità  previste dal presente provvedimento, i seguenti soggetti, pubblici e privati:

a) le stazioni appaltanti e gli enti aggiudicatori di cui agli articoli 32 e 207 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163;
b) gli operatori economici che intendono partecipare a procedure di scelta del contraente attivate dai soggetti di cui alla lettera a);
c) gli organismi di attestazione di cui all'art. 40, comma 3, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.

Articolo 2

Entità  della contribuzione per i contratti di lavori pubblici, forniture e servizi

1. I soggetti di cui all'articolo 1, lettere a) e b), sono tenuti a versare a favore dell'Autorità  per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, con le modalità  e i termini di cui all'articolo 4 del presente provvedimento, i seguenti contributi:

” 

Importo posto a base di gara
(in migliaia di euro)

Quota per le stazioni appaltanti
(in euro)

Quota per ogni partecipante
(in euro)

da 150 fino ad un importo inferiore a 500

150,00

20,00

da 500 fino ad un importo inferiore a 1.000

250,00

40,00

da 1.000 fino ad un importo inferiore a 5.000

400,00

70,00

oltre 5.000

500,00

100,00

” 

2. I soggetti di cui all'articolo 1, lettera c) sono tenuti a versare a favore dell'Autorità  per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture un contributo pari al 2% (due per cento) dei ricavi risultanti dal bilancio approvato relativo all'ultimo esercizio finanziario.

Articolo 3

Attivazione delle procedure di scelta del contraente

1. I soggetti di cui all'articolo 1, lettera a), del presente provvedimento sono tenuti alla richiesta al sistema SIMOG dell'Autorità  per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, del
codice di identificazione del procedimento di scelta del contraente (CIG), che deve essere riportato nell'avviso pubblico, nella lettera di invito o nella richiesta di offerta comunque denominata.
L'attribuzione del predetto codice di identificazione va richiesta, secondo le modalità  operative pubblicate sul portale dell'Autorità , anche per le procedure esonerate dall'obbligo di contribuzione.

Articolo 4

Modalità  e termini di versamento della contribuzione

1. I soggetti di cui all'articolo 1, lettera a), del presente provvedimento sono tenuti al pagamento della contribuzione entro il termine di scadenza dei “Pagamenti mediante avviso” (MAV) emessi dall'Autorità  con cadenza almeno quadrimestrale, per un importo complessivo pari alla somma delle contribuzioni dovute per tutte le procedure attivate nel periodo.

2. I soggetti di cui all'art. 1, lettera b), del presente provvedimento sono tenuti al pagamento della contribuzione quale condizione di ammissibilità  alla procedura di selezione del contraente. Essi sono tenuti a dimostrare, al momento di presentazione dell'offerta, di avere versato la somma dovuta a titolo di contribuzione. La mancata dimostrazione dell'avvenuto versamento di tale somma è causa di esclusione dalla procedura di scelta del contraente.

3. I soggetti di cui all'articolo 1, lettera c), del presente provvedimento sono tenuti al pagamento della contribuzione da essi dovuta entro trenta giorni dall'approvazione del proprio bilancio.

4. Per le procedure di scelta del contraente, per contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, suddivise in più lotti, le stazioni appaltanti sono tenute a corrispondere la contribuzione secondo l'importo totale posto a base di gara ai sensi dell'art. 2, comma 1; gli operatori economici che partecipano a uno o più lotti devono versare la contribuzione per ogni singolo lotto in ragione del relativo importo.

5. Ai fini del versamento delle contribuzioni, i soggetti vigilati debbono attenersi alle istruzioni operative pubblicate sul sito dell'Autorità  per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture al seguente indirizzo: http://www.avcp.it/riscossioni.html

Articolo 5

Riscossione coattiva e interessi di mora

1. II mancato pagamento della contribuzione da parte dei soggetti di cui all'art. 1, lettere a) e c), secondo le modalità  previste dal presente provvedimento comporta l'avvio della procedura di riscossione coattiva, mediante ruolo, delle somme non versate sulle quali saranno dovute, oltre agli interessi legali, le maggiori somme ai sensi della normativa vigente.

Articolo 6

Indebiti versamenti

1. In caso di versamenti di contribuzioni non dovute ovvero in misura superiore a quella dovuta, è possibile presentare all'Autorità  un'istanza motivata di rimborso corredata da idonea documentazione giustificativa.

Articolo 7

Disposizione finale

1. I1 presente provvedimento viene pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e sul Bollettino Ufficiale dell'Autorità  per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture.

2. Il presente provvedimento entra in vigore il l”° marzo 2010.

” 

Roma, lì 15 febbraio 2010

” 

Firmato

Il Presidente: Luigi Giampaolino

” 

Depositato presso la Segreteria del Consiglio in data 15 Febbraio 2010

Il Segretario: Maria Esposito

” 

Modifiche al Codice dei Contratti

Esclusione automatica imprese collegate da gare pubbliche (art.3)
” La Camera dei deputati ha approvato in via definitiva il disegno di legge, già  approvato dal Senato, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 135, recante disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi comunitari e per l'esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità  europee. Tale decreto legge all'articolo 3 apporta delle modifiche al Codice Appalti. La normativa italiana sugli appalti pubblici (decreto legislativo 163/2006) vieta la partecipazione alla medesima gara di appalto di imprese che sono tra loro in una situazione di collegamento. Secondo la Corte di giustizia europea tale norma (art.34 comma 2) è incompatibile con il diritto comunitario. La disciplina nazionale in tema di controllo di imprese e gare di appalto prevede una esclusione “automatica”, in quanto il solo fatto che vi sia una situazione di controllo preclude la partecipazione alla medesima gara e obbliga la stazione appaltante a dichiarare l'esclusione: tale automatismo, secondo la Corte, implica una presunzione assoluta di reciproca influenza nella formulazione delle offerte in gara e non lascia a tali imprese la possibilità  di dimostrare che non sussistono reali rischi di insorgenza di pratiche atte a minacciare la trasparenza e a falsare la concorrenza tra gli offerenti. Secondo la Corte, compete alla stazione appaltante il compito di accertare se il rapporto di controllo abbia esercitato un'influenza sul contenuto delle rispettive offerte depositate dalle imprese interessate nell'ambito di una stessa procedura di aggiudicazione pubblica, mediante un esame e una valutazione dei fatti. La disciplina nazionale va letta dunque nel senso che la situazione di controllo formale o sostanziale è causa di esclusione se la stazione appaltante accerti che il rapporto di controllo abbia influenzato la formulazione delle offerte e sia pertanto idoneo a determinare una turbativa della gara. Al contrario, deve ritenersi consentita la partecipazione alla medesima gara di appalto di imprese in situazione di controllo, laddove il rapporto di controllo sia ininfluente in ordine alla formulazione delle offerte e non determini turbativa della gara.
L'art.3 del decreto legge 135/2009 introduce modifiche al codice degli appalti pubblici, in particolare, agli articoli 38 e 49 mentre abroga il comma 2 dell'art.34.

Gare: Nuove Modalità  in sede di versamento

Nuove modalità  di versamento in vigore dal 1″° maggio 2010

Le nuove modalità  di versamento delle contribuzioni da parte delle stazioni appaltanti e degli operatori economici entreranno in vigore dal 1″° maggio 2010. Le istruzioni operative saranno rese disponibili su questo sito a partire dal 1″° aprile 2010, al fine di consentire ai soggetti interessati di adeguarsi per tempo alle stesse.

” (fonte AVCP)

Deliberazione del 15 Febbraio 2010

Attuazione dell'art. 1, commi 65 e 67, della legge 23 dicembre 2005, N. 266 per l'anno 2010

….

Delibera

Articolo 1

Soggetti tenuti alla contribuzione

1. Sono tenuti a versare un contributo a favore dell'Autorità  per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, nell'entità  e con le modalità  previste dal presente provvedimento, i seguenti soggetti, pubblici e privati:

a) le stazioni appaltanti e gli enti aggiudicatori di cui agli articoli 32 e 207 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163;
b) gli operatori economici che intendono partecipare a procedure di scelta del contraente attivate dai soggetti di cui alla lettera a);
c) gli organismi di attestazione di cui all'art. 40, comma 3, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.

Articolo 2

Entità  della contribuzione per i contratti di lavori pubblici, forniture e servizi

1. I soggetti di cui all'articolo 1, lettere a) e b), sono tenuti a versare a favore dell'Autorità  per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, con le modalità  e i termini di cui all'articolo 4 del presente provvedimento, i seguenti contributi:

” 

Importo posto a base di gara
(in migliaia di euro)

Quota per le stazioni appaltanti
(in euro)

Quota per ogni partecipante
(in euro)

da 150 fino ad un importo inferiore a 500

150,00

20,00

da 500 fino ad un importo inferiore a 1.000

250,00

40,00

da 1.000 fino ad un importo inferiore a 5.000

400,00

70,00

oltre 5.000

500,00

100,00

” 

2. I soggetti di cui all'articolo 1, lettera c) sono tenuti a versare a favore dell'Autorità  per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture un contributo pari al 2% (due per cento) dei ricavi risultanti dal bilancio approvato relativo all'ultimo esercizio finanziario.

Articolo 3

Contributi in sede di gara

Attivazione delle procedure di scelta del contraente

1. I soggetti di cui all'articolo 1, lettera a), del presente provvedimento sono tenuti alla richiesta al sistema SIMOG dell'Autorità  per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, del
codice di identificazione del procedimento di scelta del contraente (CIG), che deve essere riportato nell'avviso pubblico, nella lettera di invito o nella richiesta di offerta comunque denominata.
L'attribuzione del predetto codice di identificazione va richiesta, secondo le modalità  operative pubblicate sul portale dell'Autorità , anche per le procedure esonerate dall'obbligo di contribuzione.

Articolo 4

Modalità  e termini di versamento della contribuzione

1. I soggetti di cui all'articolo 1, lettera a), del presente provvedimento sono tenuti al pagamento della contribuzione entro il termine di scadenza dei “Pagamenti mediante avviso” (MAV) emessi dall'Autorità  con cadenza almeno quadrimestrale, per un importo complessivo pari alla somma delle contribuzioni dovute per tutte le procedure attivate nel periodo.

2. I soggetti di cui all'art. 1, lettera b), del presente provvedimento sono tenuti al pagamento della contribuzione quale condizione di ammissibilità  alla procedura di selezione del contraente. Essi sono tenuti a dimostrare, al momento di presentazione dell'offerta, di avere versato la somma dovuta a titolo di contribuzione. La mancata dimostrazione dell'avvenuto versamento di tale somma è causa di esclusione dalla procedura di scelta del contraente.

3. I soggetti di cui all'articolo 1, lettera c), del presente provvedimento sono tenuti al pagamento della contribuzione da essi dovuta entro trenta giorni dall'approvazione del proprio bilancio.

4. Per le procedure di scelta del contraente, per contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, suddivise in più lotti, le stazioni appaltanti sono tenute a corrispondere la contribuzione secondo l'importo totale posto a base di gara ai sensi dell'art. 2, comma 1; gli operatori economici che partecipano a uno o più lotti devono versare la contribuzione per ogni singolo lotto in ragione del relativo importo.

5. Ai fini del versamento delle contribuzioni, i soggetti vigilati debbono attenersi alle istruzioni operative pubblicate sul sito dell'Autorità  per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture al seguente indirizzo: http://www.avcp.it/riscossioni.html

Articolo 5

Riscossione coattiva e interessi di mora

1. II mancato pagamento della contribuzione da parte dei soggetti di cui all'art. 1, lettere a) e c), secondo le modalità  previste dal presente provvedimento comporta l'avvio della procedura di riscossione coattiva, mediante ruolo, delle somme non versate sulle quali saranno dovute, oltre agli interessi legali, le maggiori somme ai sensi della normativa vigente.

Articolo 6

Indebiti versamenti

1. In caso di versamenti di contribuzioni non dovute ovvero in misura superiore a quella dovuta, è possibile presentare all'Autorità  un'istanza motivata di rimborso corredata da idonea documentazione giustificativa.

Articolo 7

Disposizione finale

1. I1 presente provvedimento viene pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e sul Bollettino Ufficiale dell'Autorità  per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture.

2. Il presente provvedimento entra in vigore il l”° marzo 2010.

”