SEMPLIFICAZIONE: CON LA SEGNALAZIONE DI INIZIO ATTIVITÀ ADDIO ALLE ATTESE

L'articolo 49, comma 4 bis del decreto legge 31 maggio 2010 n. 78 (convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010 n. 122), disciplina la Segnalazione certificata di inizio attività , sostituendo integralmente la disciplina contenuta nell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990 n. 241.

L'obiettivo è quello della riduzione degli oneri amministrativi per il privato, consentendogli di intraprendere un'attività  economica sin dalla data di presentazione di una semplice segnalazione all'amministrazione pubblica competente senza dover attendere la scadenza di alcun termine. Alla segnalazione certificata di inizio attività  è d'obbligo allegare, tra l'altro, le attestazioni di tecnici abilitati, con gli elaborati progettuali necessari per consentire le verifiche successive di competenza dell'amministrazione, che, in caso di accertata carenza dei requisiti e dei presupposti, nel termine di sessanta giorni dal ricevimento della segnalazione, adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività  e di rimozione degli eventuali effetti dannosi, salvo che, se possibile, l'interessato provveda a conformare alla normativa vigente la stessa attività  ed i suoi effetti, entro un termine, comunque non inferiore a trenta giorni, fissato dall' amministrazione.

Decorso il termine per l'adozione dei provvedimenti, all'amministrazione è consentito intervenire solo in”  presenza del pericolo di un danno per il patrimonio artistico e culturale, per l'ambiente, per la salute, per la sicurezza pubblica o difesa nazionale, previo motivato accertamento dell'impossibilità  di tutelare comunque tali interessi mediante conformazione dell'attività  dei privati alla normativa vigente

” 

fonte governo.it

Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività  economica

Gazzetta ufficiale: Pubblicato il decreto-legge sulla manovra economica 2011-2012

Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività  economica. (10G0101) (GU n. 125 del 31-5-2010 ” – Suppl. Ordinario n.114)

” Il decreto-legge sulle “Misure urgenti finalizzate alla stabilizzazione finanziaria e alla competitività  economica” ha lo scopo di abbassare il rapporto tra deficit e PIL dal 5% attuale al 2,7% nel 2012, ossia al di sotto del 3%, così come richiesto dall'Unione europea per ristabilire la credibilità  dell'Euro Zona. “Questa manovra”, ha detto il Presidente del Consiglio, Silvio Berlusconi, nel corso della conferenza stampa di presentazione, “non è la tradizionale operazione di aggiustamento dei conti pubblici. S'inquadra nella crisi dell'euro scatenata dalla speculazione e ha come obiettivo una riduzione del peso dello Stato nell'economia e nella società “. La manovra è incentrata su tagli alla spesa pubblica, su una riduzione dei costi della politica e della pubblica amministrazione. Dal lato delle entrate, le misure si concentrano sul contrasto all'evasione fiscale e contributiva.

Previsti, inoltre, incentivi fiscali a favore delle imprese al fine di favorire il rilancio dell'economia. Il decreto è costituito da 55 articoli e tre capi, divisi in due parti, la prima per garantire la sostenibilità  finanziaria e la seconda per incentivare la competitività  economica.

Una manovra “strutturalissima”, ha tenuto a precisare il ministro Tremonti, priva cioè di interventi tampone.

(fonte governo.it)

Dal Ministero dello Sviluppo Economico Informazioni sugli incentivi per l’acquisto di beni immobili

Informazioni sugli incentivi per l'acquisto di beni immobili

La richiesta di incentivi per l'acquisto di beni immobili ha una regolamentazione differente rispetto alle modalità  di richiesta incentivi per beni mobili.

”  Per l'acquisto della prima casa è previsto un contributo se si tratta di un immobile ad alta efficienza energetica.

In particolare:

se l'immobile è di classe A sono previsti 116,00 euro al mq, fino ad un massimo di 7.000,00 euro.

se l'immobile è di classe B sono previsti 83,00 al mq, fino ad un massimo di 5.000,00 euro

Per richiedere il contributo, l'acquirente deve essere in possesso dell'attestato di certificazione energetica dell'immobile e del contratto preliminare di compravendita . La prenotazione deve essere effettuata entro i 20 giorni precedenti la stipula del contratto di compravendita dell' immobile, per i quale il preliminare di compravendita sia stato stipulato con atto di data certa successivo alla data di entrata in vigore del decreto (6 aprile 2010), disponendo dei dati seguenti:

settore di appartenenza del prodotto

tipologia di prodotto (classe A, classe B)

superficie utile sulla quale viene calcolato il contributo

estremi dell'acquirente (codice fiscale e dati bancari)

prezzo base (al lordo di IVA)

A cura dell'acquirente, deve essere inviata la documentazione entro 45 giorni dal momento della stipula del contratto definitivo di compravendita.

I documenti richiesti sono:

richiesta di rimborso contenente la ricevuta di registrazione e l'autodichiarazione firmata in formato Check list dei documenti allegati, (compilabile e scaricabile dal portale)

copia documento identità  dell'acquirente

codice fiscale dell'acquirente

dati bancari dell'acquirente

copia del contratto definitivo di compravendita che dovrà  riportare l'indicazione dell'incentivo

” 

(fonte Ministero dello Sviluppo Economico)

DECRETO LEGISLATIVO 25 gennaio 2010, n. 5: modifiche al Dlgs 151/01

Modifiche al Testo unico in materia di tutela e sostegno della maternita' e della paternita', di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151.

Entra in vigore il 20 febbraio 2010 il decreto di attuazione del principio delle pari opportunità  e della parità  di trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione e impiego. Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n”° 29 del 5 febbraio 2009 il Decreto legislativo attuativo della Direttiva CE/54/2006. Il Decreto rafforza il principio antidiscriminatorio di genere ampliandolo ed estendendolo a tutti i livelli nei diversi ambiti in particolare in materia di occupazione, di lavoro e di retribuzione, accompagnandolo con sanzioni più severe. Sanzioni più pesanti per i datori di lavoro che discriminano, con ammende fino a 50 mila euro e anche arresto fino a sei mesi. Estensione di tutti i diritti relativi alla maternità  ed alla paternità  anche in caso di adozioni nazionali ed internazionali. Introduzione del divieto di discriminazione anche nelle forme pensionistiche complementari e collettive.”  È istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali il Comitato nazionale per l'attuazione dei principi di parità  di trattamento ed uguaglianza di opportunità  fra lavoratori e lavoratrici. La consigliera o il consigliere nazionale di parità , inoltre,”  svolge inchieste indipendenti in materia di”  discriminazioni”  sul”  lavoro.

Il decreto apporta delle modifiche al Dlgs 151/01:

Art. 2
Modifiche al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151
1. Al testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternita' e della paternita', di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) l'articolo 3 e' sostituito dal seguente:
“«Art. 3 (Divieto di discriminazione). – 1. E' vietata qualsiasi discriminazione per ragioni connesse al sesso, secondo quanto previsto dal decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, con particolare riguardo ad ogni trattamento meno favorevole in ragione dello stato di gravidanza, nonche' di maternita' o paternita', anche adottive, ovvero in ragione della titolarita' e dell'esercizio dei relativi diritti.”»;
b) all'articolo 54, il comma 9 e' sostituito dal seguente:
“«9. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche in caso di adozione e di affidamento. Il divieto di licenziamento si applica fino ad un anno dall'ingresso del minore nel nucleo familiare. In caso di adozione internazionale, il divieto opera dal momento della comunicazione della proposta di incontro con il minore adottando, ai sensi dell'articolo 31, terzo comma, lettera d), della legge 4 maggio 1983, n. 184, e successive modificazioni, ovvero della comunicazione dell'invito a recarsi all'estero per ricevere la proposta di abbinamento.”».

Cerchiamo agenti e procacciatori d’affari per attività  di Promozione e vendita

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Made Expo 3/6 Febbraio 2010 Pad 6 Stand A31

Made Expo – 3/6 Febbraio 2010 – Fiera di Rho (MI) – Presso Pad 6 Stand A31

fiera milano

Made Expo 2010

Date:” 3-6 Febbraio 2010 – Orari:” 9.00 – 18.00 – Luogo: Nuovo Quartiere Fiera Milano, Rho – Strada Statale del Sempione 28, 20017 Rho – Milano – Ingressi: Porta Sud, Porta Est, Porta Ovest – Entrata: Fiera Milano- Rho – Metro: Linea 1, fermata Rho-Fiera Milano – Autostrada: Uscita Fiera Milano Rho

LE AGEVOLAZIONI FISCALI PER IL RISPARMIO ENERGETICO

L'agevolazione consiste nel riconoscimento di detrazioni d'imposta nella misura del 55 per cento delle spese sostenute, da ripartire in rate annuali di pari importo, entro un limite massimo di detrazione, diverso in relazione a ciascuno degli interventi previsti.

Si tratta di riduzioni dall'Irpef (Imposta sul reddito delle persone fisiche) e dall'Ires (Imposta sul reddito delle società ) concesse per interventi che aumentino il livello di efficienza energetica degli edifici esistenti e che riguardano, in particolare, le spese sostenute per:

  • la riduzione del fabbisogno energetico (per il riscaldamento, il raffreddamento, la ventilazione, l'illuminazione);
  • il miglioramento termico dell'edificio (finestre, comprensive di infissi, coibentazioni, pavimenti);
  • l'installazione di pannelli solari;
  • la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale.

I contribuenti che sostengono spese per interventi mirati al risparmio energetico possono usufruire di una particolare agevolazione fiscale, avvalendosi di una specifica detrazione d'imposta.

In questa guida, sono descritti i vari tipi di intervento per i quali si può fruire del beneficio e gli adempimenti necessari per ottenerlo, previsti dalla normativa in vigore, comprese le recenti novità  introdotte questàanno.

Fino al 31 dicembre 2010, si può usufruire di un'agevolazione fiscale per le spese sostenute in relazione ad interventi finalizzati al risparmio di energia. Negli ultimi anni la normativa è stata variamente modificata e determinata: dal D.M. del 19/2/2007, dalla Legge n. 244/2007, dal D.L. 185/2008, dalla Legge n. 2 /2009 e da ultimo dal Decreto Interministeriale del 6/8/2009.

Le modifiche si riferiscono in particolare alle procedure da seguire per usufruire correttamente delle agevolazioni: è stata introdotta una apposita comunicazione da inviare all'Agenzia delle Entrate (quando i lavori proseguono oltre un periodo d'imposta), è stata fissata una ripartizione unica, del totale della spesa sostenuta, in cinque rate annuali di pari importo ed infine è stata sostituita, con effetto retroattivo, la tabella dei valori limite della trasmittanza termica.

In sintesi, i benefici di cui ci si può avvalere sono:

  • detrazione dalle imposte sui redditi (Irpef o Ires) del 55 per cento delle spese sostenute, entro un limite massimo che varia a seconda della tipologia dell'intervento eseguito;
  • esonero dalla presentazione della certificazione per la sostituzione di finestre e per l'installazione di pannelli solari;
  • ripartizione in cinque rate annuali di pari importo per gli interventi eseguiti a decorrere dall'anno d'imposta 2009 (per il 2008 andava da un minimo di tre ad un massimo di 10 anni mentre solo per l'anno 2007 c'era l'obbligo di ripartire la spesa in 3 rate annuali uguali);
  • possibilità  di utilizzare l'agevolazione anche per l'installazione di altri tipi di impianto di riscaldamento.

(fonte www.agenziaentrate.it) ” ” ” ” ” Scarica la guida:

Guide fiscali: Le agevolazioni fiscali per il risparmio energetico (aggiornata a novembre 2009) – pdf