Antincendio


Depositi GPL: i vigili del fuoco forniscono nuovi indirizzi applicativi in attuazione del DPR 214/2006

Lettera Circolare 4 ottobre 2007, Prot n. P1169/4106 sott 40/A Depositi Gpl in serbatoi fissi di capacità complessiva non superiore a 5 metri cubi- Attuazione del DPR 12 aprile 2006, n. 214. – Indirizzi applicativi

Trascorso un anno dall’entrata in vigore del DPR 12 aprile 2006, n. 214 di emanazione del Regolamento recante semplificazione delle procedure di prevenzione di incendi relative ai depositi di g.p.l. in serbatoi fissi di capacità complessiva non superiore a 5 metri cubi, il Dipartimento dei Vigili del fuoco fornisce indirizzi applicativi circa la sua attuazione.

Con la lettera Circolare 4 ottobre 2007, Prot n. P1169/4106 sott 40/A Depositi Gpl in serbatoi fissi di capacità complessiva non superiore a 5 metri cubi- Attuazione del DPR 12 aprile 2006, n. 214. – Indirizzi applicativi, la Direzione centrale per la Prevenzione e la Sicurezza tecnica approfondisce tre aspetti:
Semplificazione: per garantire l’effettivo snellimento dell’iter amministrativo per il rilascio del certificato di prevenzione incendi, in relazione anche all’elevata standardizzazione delle installazioni, è prevista una procedura semplificata che si sostanzia nell’eliminazione della fase procedimentale del parere di conformità sul progetto e nell’adozione della sola procedura di richiesta del certificato di prevenzione incendi. In questo senso, poiché l’art. 2 del DPR 214/06 non contempla tra la documentazione da allegare all’istanza di sopralluogo la relazione tecnica, attestando la stessa principalmente al momento dell’esame del progetto, la Lettera circolare ricorda la necessità che il suddetto documento non venga richiesto al titolare dell’attività.

Presentazione della planimetria del deposito: deve consentire ed individuare in maniera univoca tutti gli elementi al contorno connessi con la corretta installazione del deposito sia per il rilascio e il rinnovo del certificato di prevenzione incendi che per eventuali visite ispettive; la lettera circolare considera la scala 1:100 adatta al raggiungimento di tale scopo.

Sopralluogo per il rilascio del certificato di prevenzione incendi: in caso di carenze occorre indicare i correttivi da attuare finalizzati all’adeguamento alla vigente normativa di prevenzione incendi, in un'unica soluzione, al fine di favorire una più rapida definizione della pratica.

Circolare del 3 ottobre 2007 (GURS 6 ottobre 2007, n. 48)

Lavori pubblici all'insegna della legalità e trasparenza in Sicilia

Circolare del 3 ottobre 2007 (GURS 6 ottobre 2007, n. 48)

La circolare ha come obiettivo l'individuazione delle soluzioni atte a produrre un iter corretto di aggiudicazione delle gare pubbliche come nel caso in cui è possiblie ripetere immediatamente la procedura qualore non sia stato possibile pervenire all'individuazione dell'offerta a cui aggiudicare la gara.
Per quanto concerne il durc (documento unico per la regolarità contributiva) la finalità del è quella di rapportare la validità del predetto documento in ambito regionale – stabilita in quattro mesi dal comma 12 bis dell'art. 19 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, nel testo coordinato con le norme regionali – a quella della corrispondente norma nazionale ove la predetta validità è determinata in tre mesi. Resta ferma la validità temporale del documento unico di regolarità contributiva rilasciato anteriormente all'entrata in vigore della legge 21 agosto 2007, n. 20.

Decentramento del catasto ai Comuni

Decentramento del catasto ai Comuni

D.P.C.M. 14 giugno 2007

(G.U. 05.07.2007, n. 154)

' stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 5 luglio scorso il D.P.C.M. 14 giugno 2007 Decentramento delle funzioni catastali ai comuni, ai sensi dell'art. 1, c. 197, della L. 27 dicembre 2006, n. 296' che fissa il passaggio del catasto ai Comuni dal prossimo primo novembre. A partire da questa data, i Comuni potranno gestire, totalmente o in parte, le funzioni catastali. Il provvedimento riforma una tradizionale prerogativa dello Stato, con ricadute sia ai fini delle politiche urbanistiche sia di quelle fiscali. Il D.P.C.M. regola il decentramento e prevede la fine della sperimentazione iniziata nel 2000. I Comuni avranno 90 giorni per decidere se partire il primo novembre di questàanno o aspettare il primo novembre del 2009. Anche con il decentramento le regole sono e restano nazionali, previste dalla legge, mentre ai Comuni andr' la gestione delle pratiche catastali. prevista anche la possibilità di far gestire i poteri del Comune, in materia di catasto, attraverso l'Agenzia del Territorio.
Il documento riguarda i parapetti provvisori, le reti di protezione e i sistemi combinati, e ha lo scopo di fornire una metodologia per la valutazione del rischio di caduta dall'alto e/o di urto contro il sistema di protezione dei bordi, nel corso di lavo

Rendimento energetico nell’edilizia

Rendimento energetico nell'edilizia

LR 28 maggio 2007, n. 13
BUR Piemonte 31 maggio 2007, n. 22
La Regione Piemonte, in attuazione della direttiva 2002/91/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2002, relativa al rendimento energetico nell'edilizia e nel rispetto dei principi fondamentali di cui al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192 (Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia), modificato dal decreto legislativo 29 dicembre 2006, n. 311, ha pubblicato la LR 28 maggio 2007, n. 13 che promuove il miglioramento delle prestazioni energetiche degli edifici esistenti e di nuova costruzione, tenendo anche conto delle condizioni climatiche locali, al fine di favorire lo sviluppo, la valorizzazione e l'integrazione delle fonti rinnovabili e la diversificazione energetica, dando la preferenza alle tecnologie a minore impatto ambientale. In particolare la LR 28 maggio 2007, n. 13 disciplina:
a) la metodologia per il calcolo delle prestazioni energetiche integrate degli edifici;
b) l'applicazione di requisiti minimi e di prescrizioni specifiche in materia di prestazione energetica degli edifici di nuova costruzione;
c) l'applicazione di requisiti minimi e di prescrizioni specifiche in materia di prestazione energetica degli edifici esistenti sottoposti a ristrutturazione;
d) i criteri e le caratteristiche della certificazione energetica degli edifici;
e) le ispezioni periodiche degli impianti termici e dei sistemi di condizionamento d'aria;
f) i requisiti professionali e i criteri di accreditamento dei soggetti abilitati al rilascio dell'attestato di certificazione energetica degli edifici e allo svolgimento delle ispezioni degli impianti termici e dei sistemi di condizionamento d'aria;
g) la promozione dell'uso razionale dell'energia anche attraverso l'informazione e la sensibilizzazione degli utenti finali, la formazione e l'aggiornamento degli operatori del settore; h) forme di incentivazioni economiche per i cittadini.
Il documento riguarda i parapetti provvisori, le reti di protezione e i sistemi combinati, e ha lo scopo di fornire una metodologia per la valutazione del rischio di caduta dall'alto e/o di urto contro il sistema di protezione dei bordi, nel corso di lavo

Accesso ai documenti amministrativi

accesso ai documenti amministrativi
” 

Accesso ai documenti amministrativi di cui all'art. 27 della legge 7 agosto 1990, n. 241. Schema di regolamento

” 
Consiglio di Stato, parere 4 giugno 2007 n. 2148
Lo schema in esame stato predisposto in ricognizione dei compiti attualmente spettanti alla Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi ed essendosi ritenuto di poter sopprimere la competenza che le attribuita dagli articoli 18, comma 1, e 27, comma 7, della legge n. 241 del 1990, che prevedono, rispettivamente: 1) che le amministrazioni comunicano alla Commissione le misure organizzative adottate idonee a garantire l'applicazione delle disposizioni in materia di autocertificazione, 2) di presentazione di atti e di documenti da parte di cittadini e di pubbliche amministrazioni, di cui alla legge 4 gennaio 1968, n. 15, e che, in caso di prolungato inadempimento di tale obbligo, le misure di cui sopra sono adottate dalla Commissione. Si tratta infatti dell'unica competenza scarsamente esercitata dalla Commissione in quanto non strettamente attinente al diritto di accesso.
Il documento riguarda i parapetti provvisori, le reti di protezione e i sistemi combinati, e ha lo scopo di fornire una metodologia per la valutazione del rischio di caduta dall'alto e/o di urto contro il sistema di protezione dei bordi, nel corso di lavo

Cancellazione ipoteca mutui immobiliari

Sono stati pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale n. 123 di ieri 29 maggio i due provvedimenti con le disposizioni per la cancellazione d’ufficio dell’ipoteca per i mutui immobiliari.
Si tratta del decreto interdirigenziale 23 maggio 2007 dell'Agenzia del Territorio e del Dipartimento Affari di giustizia del ministero della Giustizia recante “Istituzione, presso il servizio di pubblicità immobiliare degli Uffici dell'Agenzia del territorio, del registro delle comunicazioni, di cui all'articolo 13, comma 8-septies, del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40.” e del Provvedimento 25 maggio 2007 dell’Agenzia del Territorio recante “Cancellazione di ipoteche immobiliari. Determinazione delle modalità di trasmissione della comunicazione, prevista dall’articolo 13, comma 8-septies, del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40.”
Come già preannunciato ieri dal 2 giugno diventano operative, in applicazione delle disposizioni contenute nel decreto Bersani-bis (articolo 13, commi 8-sexies e seguenti del decreto legge 7/2007, convertito con modifiche dalla legge 40/2007), le nuove disposizioni per la cancellazione d’ufficio dell’ipoteca per i mutui immobiliari.
E’, quindi, previsto che la cancellazione delle ipoteche venga effettuata l’estinzione ope legis dell'ipoteca non appena si sia verifica l’estinzione del debito contratto con istituti di credito, società finanziarie o enti di previdenza obbligatoria; l’ipoteca viene cancellata, quindi, d’ufficio, senza alcun onere per il debitore, a seguito della comunicazione del creditore alla conservatoria.

Nell’articolo 3, comma 2 del provvedimento è prevista una fase transitoria fino al 15 ottobre nella quale la comunicazione potrà avvenire tramite supporto informatico in conformità alle specifiche tecniche di cui all'allegato “A” del provvedimento stesso, contenente le comunicazioni in formato elettronico con firma digitale.
Fino al 4 luglio 2007, i creditori che comunicano l'impossibilità tecnica a redigere le comunicazioni con le modalità di cui al comma 1 possono presentare le medesime in forma cartacea, utilizzando il modello di cui all'allegato “B” del provvedimento precisando che la sottoscrizione della comunicazione di cui all'allegato “B” deve essere autenticata, anche con le modalità di cui all'art. 21, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, ovvero dal responsabile del servizio di pubblicità immobiliare competente, o da persona da questi delegata.

Per i mutui estinti prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto, la cui ipoteca non sia stata ancora cancellata alla medesima data, il termine previsto dal comma 8-septies decorre dalla data della richiesta della quietanza da parte del debitore, da effettuarsi mediante lettera raccomnadtata con avviso di ricevimento. Il comma 8-septies prevede che il creditore è tenuto a rilasciare al debitore quietanza attestante la data di estinzione dell'obbligazione e a trasmettere al conservatore la relativa comunicazione entro 30 giorni dalla stessa data, senza oneri per il debitore stesso.