Buona Pasqua
La conferenza ha l'obiettivo di fare il punto della situazione sulla ricerca applicata alla progettazione, sulla normativa vigente e sulla gestione dell'attività produttiva. Il Consorzio Infotel sponsorizzerà l'evento. Roma – Sala Protomoteca in Campidoglio
14 Aprile 2009 ore 09.30
RESTAURO 2009
” Salone dell'arte del restauro e della conservazione dei beni Culturali e Ambientali ”
25-28 Marzo 2009
FERRARA
Pad 5 stand C 5/7
La manifestazione fieristica sarà occasione per presentare un sistema informatico capace di garantire la salute di quanti quotidianamente operano nel campo della pulizia, igiene, decontaminazione, sanificazione, tutela degli spazi urbani e dei centri storici.
APPROVATO DAL CONSIGLIO DEI MINISTRI IL DPR ATTUATIVO DEL DLGS 192/2005
Il DPR attuativo dell'art. 4, comma 1, lettere a) e b), del Dlgs 192/2005, approvato in via definitiva il 6 marzo dal Consiglio dei Ministri, definisce le metodologie di calcolo della prestazione energetica degli impianti e degli edifici, adottando, per le metodologie di calcolo le norme tecniche nazionali della serie UNI/TS 11300:
a) UNI/TS 11300 – 1 Prestazioni energetiche degli edifici – Parte 1: Determinazione del fabbisogno di energia termica dell'edificio per la climatizzazione estiva ed invernale;
b) UNI/TS 11300 – 2 Prestazioni energetiche degli edifici – Parte 2: Determinazione del fabbisogno di energia primaria e dei rendimenti per la climatizzazione invernale e per la produzione di acqua calda sanitaria.
“Con questo provvedimento – dichiara il Ministro Scajola – rendiamo concrete le possibilità di risparmio per tutti coloro che sostituiscono o installano un nuovo impianto termico o realizzano l'isolamento termico del proprio edificio. Positivo anche l'effetto sui prodotti ad alta tecnologia di tutte le imprese italiane del comparto delle costruzioni. Si potenzia, in tal modo, l'efficacia degli incentivi fiscali che, già nel primo anno di operatività, hanno registrato oltre 100.000 interventi, e sono quasi raddoppiati nel corso del 2008.”
Agile strumento di lavoro per una consultazione più immediata del D.Lgs. 81/2008.
L'Autore ha infatti usato alcuni espedienti grafici che consentono di evidenziare il sistema sanzionatorio collegato ai singoli articoli.
Inoltre, il ricorso a codici di colore diversi ha reso possibile:
* una lettura tematica del testo, individuando poche ma significative parole chiave sui principali punti di attenzione del testo Unico;
* una lettura mirata al ruolo dei soggetti coinvolti nella sicurezza sul lavoro, in funzione degli obblighi, responsabilità e competenze.
Legge 27 febbraio 2009 n 14
( Gazzetta Ufficiale n. 49 del 28-2-2009 – Suppl. Ordinario n. 28)
che ha convertito, con modificazioni, il Decreto Legge 30 dicembre 2008, n. 207 recante: «Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni finanziarie urgenti».
…
CAPO XI – Lavoro, salute e politiche sociali
Art. 32. – Modifiche al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
1. Le disposizioni di cui agli articoli 18, comma 1, lettera r), e 41, comma 3, lettera a), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni, si applicano a decorrere dal 16 maggio 2009.
2. Il termine di cui all'articolo 306, comma 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni, con riferimento alle disposizioni di cui all'articolo 28, commi 1 e 2, del medesimo decreto legislativo, concernenti la valutazione dello stress lavoro-correlato e la data certa, e' prorogato al 16 maggio 2009.
2-bis. All'articolo 3, comma 2, primo periodo, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, le parole: «entro e non oltre dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo» sono sostituite dalle seguenti: «entro e non oltre ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo».
2-ter. All'articolo 3, comma 2, secondo periodo, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, le parole: «Con i successivi decreti, da emanare entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, ai sensi dell'articolo 17, comma 3» sono sostituite dalle seguenti: «Con decreti, da emanare entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, ai sensi dell'articolo 17, comma 2».