LE AGEVOLAZIONI FISCALI PER IL RISPARMIO ENERGETICO

L'agevolazione consiste nel riconoscimento di detrazioni d'imposta nella misura del 55 per cento delle spese sostenute, da ripartire in rate annuali di pari importo, entro un limite massimo di detrazione, diverso in relazione a ciascuno degli interventi previsti.

Si tratta di riduzioni dall'Irpef (Imposta sul reddito delle persone fisiche) e dall'Ires (Imposta sul reddito delle società ) concesse per interventi che aumentino il livello di efficienza energetica degli edifici esistenti e che riguardano, in particolare, le spese sostenute per:

  • la riduzione del fabbisogno energetico (per il riscaldamento, il raffreddamento, la ventilazione, l'illuminazione);
  • il miglioramento termico dell'edificio (finestre, comprensive di infissi, coibentazioni, pavimenti);
  • l'installazione di pannelli solari;
  • la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale.

I contribuenti che sostengono spese per interventi mirati al risparmio energetico possono usufruire di una particolare agevolazione fiscale, avvalendosi di una specifica detrazione d'imposta.

In questa guida, sono descritti i vari tipi di intervento per i quali si può fruire del beneficio e gli adempimenti necessari per ottenerlo, previsti dalla normativa in vigore, comprese le recenti novità  introdotte questàanno.

Fino al 31 dicembre 2010, si può usufruire di un'agevolazione fiscale per le spese sostenute in relazione ad interventi finalizzati al risparmio di energia. Negli ultimi anni la normativa è stata variamente modificata e determinata: dal D.M. del 19/2/2007, dalla Legge n. 244/2007, dal D.L. 185/2008, dalla Legge n. 2 /2009 e da ultimo dal Decreto Interministeriale del 6/8/2009.

Le modifiche si riferiscono in particolare alle procedure da seguire per usufruire correttamente delle agevolazioni: è stata introdotta una apposita comunicazione da inviare all'Agenzia delle Entrate (quando i lavori proseguono oltre un periodo d'imposta), è stata fissata una ripartizione unica, del totale della spesa sostenuta, in cinque rate annuali di pari importo ed infine è stata sostituita, con effetto retroattivo, la tabella dei valori limite della trasmittanza termica.

In sintesi, i benefici di cui ci si può avvalere sono:

  • detrazione dalle imposte sui redditi (Irpef o Ires) del 55 per cento delle spese sostenute, entro un limite massimo che varia a seconda della tipologia dell'intervento eseguito;
  • esonero dalla presentazione della certificazione per la sostituzione di finestre e per l'installazione di pannelli solari;
  • ripartizione in cinque rate annuali di pari importo per gli interventi eseguiti a decorrere dall'anno d'imposta 2009 (per il 2008 andava da un minimo di tre ad un massimo di 10 anni mentre solo per l'anno 2007 c'era l'obbligo di ripartire la spesa in 3 rate annuali uguali);
  • possibilità  di utilizzare l'agevolazione anche per l'installazione di altri tipi di impianto di riscaldamento.

(fonte www.agenziaentrate.it) ” ” ” ” ” Scarica la guida:

Guide fiscali: Le agevolazioni fiscali per il risparmio energetico (aggiornata a novembre 2009) – pdf

Riqualificazione Energetica: in G.U. Disposizioni in materia di detrazioni per le spese di riqualificazione energetica del patrimonio edilizio esistente

Riqualificazione Energetica
Pubblicato in G.U. DECRETO 6 agosto 2009” ” ” 
” Disposizioni in materia di detrazioni per le spese di riqualificazione energetica del patrimonio edilizio esistente, ai sensi dell'articolo 1, comma 349, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. (09A11279) (GU n. 224 del 26-9-2009 )” 
” ” ” ” ” ” ” ” 
” ” ” ” ” ” ” ” ” 
” ” ” ” ” ” ” 

Art. 1. Semplificazione”  e”  chiarimento”  delle”  procedure”  e”  riduzione degli ” adempimenti amministrativi” 
1.”  Al”  decreto”  del”  Ministro”  dell'economia”  e”  delle”  finanze di concerto”  con”  il”  Ministro”  dello sviluppo economico del 19 febbraio 2007″ ”  recante”  “«Disposizioni in materia di detrazioni per le spese di riqualificazione”  energetica”  del”  patrimonio”  edilizio esistente,”  ai sensi”  dell'art. 1, comma 349, della legge 27 dicembre 2006, n. 296″», pubblicato Gazzetta Ufficiale n. 47 del 26 febbraio 2007,” ” (di seguito denominato:”  decreto),”  come”  modificato”  dal”  decreto”  del”  Ministro dell'economia”  e”  delle”  finanze,
”  di concerto con il Ministro dello sviluppo”  economico,”  del”  7″  aprile 2008, sono apportate le seguenti modificazioni:
” ” 
a)”  all'art.”  4,”  comma”  1,”  la”  lettera”  a)”  e'”  sostituita dalla seguente:”  “«a)”  acquisire l'asseverazione di un tecnico abilitato”  che attesti” ”  la”  rispondenza”  dell'intervento”  ai”  pertinenti”  requisiti richiesti”  nei”  successivi”  articoli”  6, 7, 8 e 9.
Tale asseverazione puo'”  essere:”  – sostituita da quella resa dal direttore lavori sulla conformita' al progetto delle opere realizzate,”  obbligatoria ai sensi dell'art. 8, comma 2, del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, e”  successive modifiche e integrazioni; – esplicitata nella relazione attestante”  la”  rispondenza alle prescrizioni per il contenimento del consumo di energia degli edifici”  e relativi impianti termici, che, ai sensi”  dell'art.”  28,”  comma 1, della legge 9 gennaio 1991, n. 10, il proprietario”  dell'edificio,
” ”  o”  chi”  ne”  ha”  titolo, deve depositare presso le amministrazioni competenti secondo le disposizioni vigenti, in”  doppia”  copia,” ”  insieme”  alla”  denuncia”  dell'inizio”  dei”  lavori relativi”  alle”  opere”  di”  cui”  agli”  articoli”  25″  e 26 della stessa legge.”»;
” ” 
b)”  all'art.”  5,”  comma”  3:”  dopo”  le”  parole “«di cui all'art. 1,”» aggiungere”  le”  parole “«fino all'entrata in vigore dei decreti di cui all'art.”  4,”  comma”  1,”  lettere”  a) e b), del decreto legislativo 19 agosto”  2005,”  n.”  192,”»
”  e”  dopo le parole “«e successive modifiche e integrazioni.”»”  aggiungere”  le”  parole”  “«Successivamente”  i”  medesimi calcoli”  aranno svolti nel rispetto delle disposizioni dei decreti di cui”  all'art.”  4,”  comma”  1,”  lettere”  a)”  e b), del predetto decreto legislativo.”»;
” ” 
c) all'art. 7, comma 2, eliminare le parole da “«, corredata dalle certificazioni”» a “«conformita' del prodotto”»;
” ” 
d)”  all'art.”  8, ” comma”  2,”  sostituire”  le parole da “«puo' essere prodotta”»”  a”  “«da”  un laboratorio certificato, e”» con le parole “«puo' essere prodotto”»;
” ” 
e) all'art. 9:
” ” ” 
1) al comma 1, lettera a), dopo le parole “«generatori di calore a condensazione”»”  aggiungere “«, ad aria o ad acqua,”» e”  alla lettera b), dopo”  le”  parole”  “«sono”  installate”»” aggiungere”  “«, ove tecnicamente compatibile,”»;
” ” ” 
2)”  al”  comma”  2-bis:”  dopo”  la”  lettera a) inserire la seguente:
“«a-bis)”  Per”  i”  lavori realizzati a partire dal periodo d'imposta in corso”  al 31 dicembre 2009,”  sono installate pompe di calore che hanno un” ”  coefficiente”  di”  prestazione”  (COP)”  e,”  qualora”  l'apparecchio fornisca”  anche”  il”  servizio di”  climatizzazione estiva, un indice di efficienza”  energetica (EER) almeno pari ai pertinenti valori minimi, fissati”  nell'allegato”  I e riferiti all'anno 2009″» e alla lettera b) eliminare”  le”  parole”  da”  “«,”  oltre”  al rispetto”» a “«dell'8 novembre 2007,”»”  e”  sostituire” ” le parole “«allegato H”» con le parole “«allegato I”»;” ” ” 
3)”  al”  comma”  2-ter,”  dopo”  le parole “«allegato H”» aggiungere le parole “«e allegato I”»;
” ” ”  4)”  al”  comma”  4,”  eliminare”  le”  parole”  da” “«,”  corredata dalle certificazioni”» a “«conformita' del prodotto”»;” 
f)”  all'art. 10, dopo il comma 2, e' aggiunto il seguente:
“«2-bis.
Ai fini di armonizzare gli strumenti di incentivazione di ogni natura attivati”  dallo Stato per la promozione dell'efficienza energetica”  ai sensi dell'art. 6, del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115, le detrazioni”  di”  cui”  al”  presente”  decreto non sono cumulabili con il premio” ”  per” ”  impianti” ”  fotovoltaici”  abbinati”  ad”  uso”  efficiente dell'energia”  di”  cui all'art. 7 del decreto ministeriale 19 febbraio 2007″ ” recante “Criteri e modalita' per incentivare la produzione di”  energia”  elettrica”  mediante conversione fotovoltaica della fonte solare,”  in attuazione dell'art. 7 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387″ e successive modifiche e integrazioni”»;” ” ” 
g)”  dopo”  l'allegato”  H”  del”  decreto,”  e'”  aggiunto”  l'allegato I riportato in calce al presente provvedimento.
” 

Quindi, modificando il DM 19/02/2009 – Disposizioni in materia di detrazioni per le spese di riqualificazione energetica del patrimonio edilizio esistente, ai sensi dell'articolo 1, comma 349, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.- le novità  introdotte dal decreto possono essere così sintetizzate:

I soggetti che intendono avvalersi della detrazione relativa alle spese per gli interventi di riqualificazione energetica, sono tenuti ad acquisire”  l'asseverazione di un tecnico abilitato che attesti” ”  la”  rispondenza”  dell'intervento”  ai”  pertinenti”  requisiti richiesti. Tale asseverazione puo'”  essere sostituita da quella resa dal direttore lavori sulla conformita' al progetto delle opere realizzate obbligatoria ai sensi dell'art. 8, comma 2 del D. lgs. 192/2005 ai fini della dichiarazione di fine lavori, ovvero esplicitata nella relazione attestante la rispondenza alle prescrizioni per il contenimento del consumo di energia degli edifici e relativi impianti termici, di cui all'art. 28, comma 1, della L. 10/1991.
I calcoli per la determinazione dell'indice di prestazione energetica saranno svolti nel rispetto delle disposizioni dei decreti attuativi specificati dal D.lgs. 192/2005.
Nel caso di sostituzione di finestre comprensive di infissi l'asseverazione non deve più essere corredata dalle certificazioni dei singoli componenti rilasciate nel rispetto della normativa europea in materia di attestazione di conformità  del prodotto.
Per quanto riguarda l'asseverazione degli interventi di installazione di pannelli solari per i pannelli solari realizzati in autocostruzione non occorre più la certificazione di qualità  del vetro solare rilasciata da un laboratorio certificato, ma è sufficiente l'attestato di partecipazione ad uno specifico corso di formazione da parte del soggetto beneficiario.
Le modifiche all' art. 9. Asseverazione degli interventi di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale , viene specificato”  che i generatori di calore a condensazione possono essere sia ad aria che ad acqua e che le valvole termostatiche a bassa inerzia termica”  devono essere installate solo se ciò è tecnicamente compatibile; per gli interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale”  con pompe di calore ad alta efficienza o con impianti geotermici a bassa entalpia realizzati a partire dal 2009, possono essere installate”  pompe di calore che hanno un coefficiente di prestazione (COP) e, qualora l'apparecchio fornisca anche il servizio di climatizzazione estiva,”  un indice di efficienza energetica (EER) almeno pari ai pertinenti valori minimi di cui all'Allegato I al D.M. 19/02/2009.
Infine viene specificato che ai fini di armonizzare gli strumenti di incentivazione di ogni natura attivati”  dallo Stato per la promozione”  dell'efficienza energetica ai sensi dell'art. 6, del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115, le detrazioni”  di”  cui”  al”  presente”  decreto non sono cumulabili con il premio” ”  per” ”  impianti” ”  fotovoltaici”  abbinati”  ad”  uso”  efficiente dell'energia”  di”  cui all'art. 7 del decreto ministeriale 19 febbraio 2007 recante “Criteri e modalita' per incentivare la produzione di”  energia”  elettrica”  mediante conversione fotovoltaica della fonte solare, in attuazione dell'art. 7 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387″ e successive modifiche e integrazioni”».

Certificazione Energetica: pubblicate le Linee Guida

Sulla G.U. 158 del 10.7.2009 è stato pubblicato il Decreto. 26.6.2009 recante le Linee Guida per la certificazione energetica degli edifici, in applicazione del comma 9, dell'art. 6, del D. lgs 192/2005.
Sullo stesso all'articolo 1″ è riportato testualmente:

"per una applicazione omogenea, coordinata ed immediatamente operativa della certificazione energetica
degliedificisututtoilterritorionazionale,il presente decreto definisce:
a) le Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici;
b)gli strumenti di raccordo, concertazione e cooperazione tra lo Stato e le regioni."

” 
Gli allegati al decreto riportano ripsettivamente:
√” ” ” ” ” ”  Allegato A – Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici;
√” ” ” ” ” ”  Allegato 1 – Indicazioni per il calcolo della prestazione energetica di edifici non dotati di impianto di climatizzazione invernale e/o di produzione di acqua calda sanitaria;
√” ” ” ” ” ” Allegato 2 – Schema di procedura semplificata per la determinazione dell'indice di prestazione energetica per la climatizzazione invernale dell'edificio;
√” ” ” ” ” ”  Allegato 3 – Tabella riepilogativa sull'utilizzo delle metodologie di calcolo delle prestazioni energetiche in relazione agli edifici interessati e ai servizi energetici da valutare ai fini della certificazione energetica;
√” ” ” ” ” ”  Allegato 4 – Sistema di classificazione concernente la climatizzazione invernale degli edifici e la produzione di acqua calda sanitaria;
√” ” ” ” ” ”  Allegato 5 – Schema di attestato di qualificazione energetica per edifici residenziali;
√” ” ” ” ” ”  Allegato 6 – Schema di attestato di certificazione energetica per edifici residenziali;
√” ” ” ” ” ”  Allegato 7 – Schema di attestato di certificazione energetica per edifici non residenziali;
√” ” ” ” ” ”  Allegato B – Norme tecniche di riferimento.” 

Le disposizioni contenute nelle Linee guida si applicano per le regioni e province autonome che non abbiano ancora provveduto ad adottare propri strumenti di certificazione energetica degli edifici in applicazione della direttiva 2002/91/CE e comunque sino alla data di entrata in vigore dei predetti strumenti regionali di certificazione energetica degli edifici.Nel disciplinare il sistema di certificazione energetica degli edifici le regioni e le province autonome, nel rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario nonché dei principi fondamentali desumibili dal decreto legislativo e dalla direttiva 2002/91/CE, tengono conto degli elementi essenziali nel seguito indicati:a) i dati informativi che debbono essere contenuti nell'attestato di certificazione energetica, compresi i dati relativi all'efficienza energetica dell'edificio, i valori vigenti a norma di legge, i valori di riferimento o classi prestazionali che consentano ai cittadini di valutare e raffrontare la prestazione energetica dell'edificio in forma sintetica e anche non tecnica, i suggerimenti e le raccomandazioni in merito agli interventi più significativi ed economicamente convenienti per il miglioramento della predetta prestazione;b) le norme tecniche di riferimento, conformi a quelle sviluppate in ambito europeo e nazionale;c) le metodologie di calcolo della prestazione energetica degli edifici, compresi i metodi semplificati finalizzati a minimizzare gli oneri a carico dei cittadini, tenuto conto delle norme di riferimento;d) i requisiti professionali e i criteri per assicurare la qualificazione e l'indipendenza dei soggetti preposti alla certificazione energetica degli edifici;e) la validità  temporale massima dell'attestato;f) le prescrizioni relative all'aggiornamento dell'attestato”” 

Certificazione Energetica- Campo di applicazione:
Ai sensi del decreto legislativo la certificazione energetica si applica a tutti gli edifici delle categorie di cui all'articolo 3, del decreto Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, indipendentemente dalla presenza o meno di uno o più impianti tecnici esplicitamente od evidentemente dedicati ad uno dei servizi energetici di cui è previsto il calcolo delle prestazioni.Si sottolinea che tra le categorie predette non rientrano, box, cantine, autorimesse, parcheggimultipiano, depositi, strutture stagionali a protezione degli impianti sportivi, ecc. se non limitatamente alle porzioni eventualmente adibite ad uffici e assimilabili, purché scorporabili agli effetti dell'isolamento termico.” 
” È da emanare ancora il D.P.R. recante i requisiti professionali ed i criteri di accreditamento per i professionisti o organismi ai quali affidare la certificazione energetica degli edifici e l'ispezione degli impianti di climatizzazione.

Attestato di certificazione energetica obbligatorio per tutte le vendite

Dal 1″° luglio è scattato l'obbligo di dotare dell'attestato di certificazione energetica tutti gli edifici o porzioni di edifici trasferiti a titolo oneroso, come previsto dall'articolo 6, comma 1-bis, lettera c) del Dlgs 192/2005.
Per alcuni edifici non è necessario redigere il documento come: gli edifici inagibili, gli edifici che ugualmente non comportano un consumo energetico (portici, legnaie, ecc.)., gli edifici privi di qualsiasi impianto (per i quali non si può in alcun modo calcolare la prestazione energetica), i fabbricati isolati, con una superficie utile totale inferiore a 5 metri quadrati.” ” 
Si ricorda che dall'entrata in vigore della legge 133/2008 è venuto meno l'obbligo di allegare l'attestato di certificazione energetica agli atti di compravendita, ma non l'obbligo di redigerlo. Il comma 2-bis dell'art. 35 della legge 133/2008 ha, infatti, abrogato i commi 3 e 4 dell'art. 6 e i commi 8 e 9 dell'art. 15 del dlgs 192/2005 riguardanti il regime sanzionatorio.
” L'obbligo di dotare l'immobile di una certificazione è comunque previsto dalla normativa nazionale vigente. Pertanto, la violazione dell'obbligo di consegnare la certificazione, anche se non può invalidare l'atto di trasferimento, può essere fonte di responsabilità  civile del venditore verso l'acquirente.” Infatti, la certificazione energetica, che consiste nell'assegnazione ad un edificio, o ad un singolo immobile, di una classe energetica, consente ad un acquirente di un immobile di rendersi conto dei costi di gestione che dovrà  affrontare dopo l'acquisto.” 
Per quel che riguarda le modalità  per il rilascio dell'attestato di qualificazione energetica, in mancanza delle linee guida nazionali e dei decreti che dovrebbero individuare gli esperti e gli organismi cui affidare le verifiche, trovano applicazione le disposizioni regionali in materia.

Documento Unico di Regolarità  Contributiva

Il Durc (documento unico di regolarità  contributiva) e, quindi, la certificazione della regolarità  contributiva rappresentano una frontiera posta dalla “Riforma Biagi” (d.lgs. n. 276/2003) a baluardo difensivo del lavoro, valutato nella prospettiva di tre dei suoi tradizionali pilastri: sicurezza sul lavoro, tutela retributiva e assicurativa, contribuzione previdenziale.

Le novità  normative e della prassi in materia di Durc, d'altronde, rendono utile la pubblicazione di una sezione del sito istituzionale che consenta a tutti gli operatori di individuare con immediatezza tutta la normativa, la prassi e la modulistica utile per i diversi adempimenti obbligatori e per la migliore e completa informazione in argomento. Peraltro, al fine di andare incontro alle plurime esigenze informative dell'utenza, si è ritenuto di fornire anche in materia di Durc un servizio di risposta alle domande più frequenti.
Modelli
Il modulo di autocertificazione (con firma digitale)
Il modulo di autocertificazione (in modalità  cartacea)

Convegno 08 maggio2009

La sicurezza nei luoghi di lavoro così come la previsione di un sistema coordinato di vigilanza e controllo del lavoro nei cantieri rappresentano obiettivi strategici degli interventi di salute pubblica ed aziendale. L'applicazione della nuova normativa (D. lgs. n. 81 del 09 Aprile 2008, D.lgs.163 del 12/04/2006) in tema di Misure di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro, gli obblighi e le responsabilità previste, l'interazione con il Codice dei Contratti Pubblici, i sistemi informativi integrati per la Gestione della Sicurezza e degli Appalti Pubblici saranno le linee guida del convegno.