Cancellazione ipoteca mutui immobiliari

Sono stati pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale n. 123 di ieri 29 maggio i due provvedimenti con le disposizioni per la cancellazione d’ufficio dell’ipoteca per i mutui immobiliari.
Si tratta del decreto interdirigenziale 23 maggio 2007 dell'Agenzia del Territorio e del Dipartimento Affari di giustizia del ministero della Giustizia recante “Istituzione, presso il servizio di pubblicità immobiliare degli Uffici dell'Agenzia del territorio, del registro delle comunicazioni, di cui all'articolo 13, comma 8-septies, del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40.” e del Provvedimento 25 maggio 2007 dell’Agenzia del Territorio recante “Cancellazione di ipoteche immobiliari. Determinazione delle modalità di trasmissione della comunicazione, prevista dall’articolo 13, comma 8-septies, del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40.”
Come già preannunciato ieri dal 2 giugno diventano operative, in applicazione delle disposizioni contenute nel decreto Bersani-bis (articolo 13, commi 8-sexies e seguenti del decreto legge 7/2007, convertito con modifiche dalla legge 40/2007), le nuove disposizioni per la cancellazione d’ufficio dell’ipoteca per i mutui immobiliari.
E’, quindi, previsto che la cancellazione delle ipoteche venga effettuata l’estinzione ope legis dell'ipoteca non appena si sia verifica l’estinzione del debito contratto con istituti di credito, società finanziarie o enti di previdenza obbligatoria; l’ipoteca viene cancellata, quindi, d’ufficio, senza alcun onere per il debitore, a seguito della comunicazione del creditore alla conservatoria.

Nell’articolo 3, comma 2 del provvedimento è prevista una fase transitoria fino al 15 ottobre nella quale la comunicazione potrà avvenire tramite supporto informatico in conformità alle specifiche tecniche di cui all'allegato “A” del provvedimento stesso, contenente le comunicazioni in formato elettronico con firma digitale.
Fino al 4 luglio 2007, i creditori che comunicano l'impossibilità tecnica a redigere le comunicazioni con le modalità di cui al comma 1 possono presentare le medesime in forma cartacea, utilizzando il modello di cui all'allegato “B” del provvedimento precisando che la sottoscrizione della comunicazione di cui all'allegato “B” deve essere autenticata, anche con le modalità di cui all'art. 21, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, ovvero dal responsabile del servizio di pubblicità immobiliare competente, o da persona da questi delegata.

Per i mutui estinti prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto, la cui ipoteca non sia stata ancora cancellata alla medesima data, il termine previsto dal comma 8-septies decorre dalla data della richiesta della quietanza da parte del debitore, da effettuarsi mediante lettera raccomnadtata con avviso di ricevimento. Il comma 8-septies prevede che il creditore è tenuto a rilasciare al debitore quietanza attestante la data di estinzione dell'obbligazione e a trasmettere al conservatore la relativa comunicazione entro 30 giorni dalla stessa data, senza oneri per il debitore stesso.

Codice appalti: scadenze in vista

Mancano poco più di due mesi all’entrata in vigore delle norme del codice dei contratti sospese con il Decreto Legislativo 26 gennaio 2007, n. 6 recante “Disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante il Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE, a norma dell’articolo 25, comma 3 della legge 18 aprile 2005, n. 62” che ha introdotto alcune modifiche formali e di dettaglio nel Codice dei contratti e che ha rinviato all’1 agosto 2007 l’entrata in vigore di alcuni importanti istituti del Codice stesso tra i quali ricordiamo: – l’appalto integrato nei settori ordinari (art. 53, commi 2 e 3); – il dialogo competitivo (art. 58); – l’accordo quadro nei settori ordinari (art. 59); – l’ampliamento della trattativa privata ( artt. 56 e 57); – le centrali di committenza (art. 33); – l’abrogazione del criterio per l’aggiudicazione dei contratti relativo alla maggiore entità di lavori e servizi che il general contractor si impegna a subaffidare a terzi (art. 177, comma 4, lettera f). Ricordiamo che dopo l’approvazione in via preliminare da parte del Consiglio dei Ministri del 25 gennaio scorso di un secondo decreto correttivo che per diventare legge dello Stato dovrà superare i passaggi alla Conferenza Stato-Regioni, al Consiglio di Stato ed alle competenti Commissioni parlamentari ma che ha già incassato il primo “NO” della Conferenza delle Regioni.
Con la bocciatura del secondo decreto correttivo continua, dunque, il braccio di ferro tra il Governo e e le Regioni e l’oggetto del contendere riguarda, in primo luogo, la revisione delle competenze, contenuta nell’articolo 4 del Codice stesso.
Le Regioni, infatti, chiedono che il problema sia esaminato e risolto senza attendere il verdetto della Corte costituzionale, il cui intervento è stato richiesto dalle stesse autonomie che impugnarono il D.Lgs. n. 163/2007 all’indomani della sua approvazione e che è atteso per il 23 ottobre 2007.

Ci chiediamo quali siano gli intendimenti del Ministro delle Infrastrutture Antonio di Pietro che deve confrontarsi nei prossimi due mesi con importanti scadenze quali, appunto:

  • l’entrata invigore, ameno di ulteriori proroghe delle norme sospese con il D.Lgs. n. 163/2006;
  • l’emanazione entro l’1 luglio 2007 del Nuovo Regolamento che sostituirà l’attuale Regolamento della legge n. 109/1994 (D.P.R. n. 554/1999) in atto ancora utilizzato per quelle parti compatibili con le disposizioni del nuovo Codice degli appalti;
  • l’emanazione del nuovo capitolato generale d’appalto.

Siamo certi, però, che il Governo non riuscirà a mantenere gli impegni assunti e che tutti gli operatori del settore (enti appaltanti, professionisti ed imprese) dovranno continuare ad operare utilizzando il Regolamento ed il Capitolato generale a suo tempo predisposti per la legge n. 109/1994 generando una serie di problemi che sfociano in contenziosi o in istanze di parere ex articolo 6, comma 7, lettera n) del decreto legislativo n. 163/2006 indirizzate all’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture che da gennaio di quest’anno ad oggi è dovuta intervenire con ben 140 determinazioni alla media di circa una al giorno.

Ma speriamo di sbagliarci ed attendiamo un semplice segnale da parte del Ministro che si pronunci su come intende operare in merito alle norme rinviate e che precisi le date in cui saranno pronte le bozze del nuovo regolamento e del nuovo capitolato generale .

CRITERI DI SELEZIONE E DI AGGIUDICAZIONE

E’ stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 111 del 15 maggio 2007 la circolare 1 marzo 2007 della Presidenza del Consiglio dei Ministri che, a seguito della segnalazione della Commissione Europea circa le numerose violazioni della normativa comunitaria in materia di appalti pubblici ed allo scopo di prevenire l'apertura di procedure di infrazione da parte della Commissione ed eventuali controversie giudiziarie davanti alla Corte di giustizia delle Comunità europee, definisce i principi e le regole comportamentali alle quali dovranno attenersi le stazioni appaltanti nella redazione dei bandi di gara, alla luce dei principi e delle norme del diritto comunitario.
In particolare, la Commissione europea aveva rilevato numerosi casi in cui le stazioni appaltanti italiane hanno utilizzato requisiti che attengono alla capacità tecnica del prestatore anziché alla qualità come criteri per individuare l’offerta economicamente vantaggiosa, violando, così, l’art. 44 comma 1 della direttiva 2004/18/CE che dispone: L'aggiudicazione degli appalti avviene in base ai criteri di cui agli articoli 53 e 55, tenuto conto dell'articolo 24, previo accertamento dell'idoneità degli operatori economici non esclusi in forza degli articoli 45 e 46, effettuato dalle amministrazioni aggiudicatrici conformemente ai criteri relativi alla capacità economica e finanziaria, alle conoscenze od alle capacità professionali e tecniche di cui agli articoli da 47 a 52 e, se del caso, alle norme ed ai criteri non discriminatori di cui al paragrafo 3.
Sebbene l’accertamento dell’idoneità degli offerenti, ovvero la selezione iniziale, e l’aggiudicazione dell’appalto possono avvenire contemporaneamente, è da sottolineare che le due fasi sono regolamentate da norme differenti. In particolare, la fase di selezione iniziale viene effettuata in base alla capacità economica e finanziaria (art. 47), alle capacità tecniche e professionali (art. 48), a norme di garanzia di qualità (art. 49), a norme di gestione ambientale (art. 50), documenti e informazioni complementari al fine di integrare o chiarire i certificati ed i documenti presentati (art. 51), oppure in base all’iscrizione a elenchi ufficiali di operatori economici riconosciuti e certificazione da parte di organismi di diritto pubblico o privato (art. 52).

Per quanto concerne l’aggiudicazione dell’appalto, fatte salve le disposizioni legislative, regolamentari o amministrative nazionali relative alla remunerazione di servizi specifici, i criteri sui quali si basano le amministrazioni aggiudicatici per aggiudicare gli appalti pubblici sono:
a) quando l'appalto è aggiudicato all'offerta economicamente più vantaggiosa, è possibile utilizzare diversi criteri collegati all'oggetto dell'appalto in questione, quali la qualità, il prezzo, il pregio tecnico, le caratteristiche estetiche e funzionali, le caratteristiche ambientali, il costo d'utilizzazione, la redditività, il servizio successivo alla vendita e l'assistenza tecnica, la data di consegna e il termine di consegna o di esecuzione;
b) esclusivamente il prezzo più basso.
L'amministrazione aggiudicatrice deve, comunque, precisare nel bando di gara o nel capitolato d’appalto o, in caso di dialogo competitivo, nel documento descrittivo, la ponderazione relativa che attribuisce un peso a ciascuno dei criteri scelti per determinare l'offerta economicamente più vantaggiosa. Tale ponderazione può essere espressa prevedendo una forcella in cui lo scarto tra il minimo e il massimo deve essere appropriato. Qualora tale ponderazione risulti impossibile per ragioni dimostrabili, è necessario indicare nel bando di gara o nel capitolato d’appalto o, in caso di dialogo competitivo, nel documento descrittivo l'ordine decrescente d'importanza dei criteri. L'esperienza o a qualifica professionale e, in generale, la capacità tecnica, economica o finanziaria del prestatore (es. curriculum, licenze o certificazioni di qualità ovvero servizi analoghi prestati in precedenza), in quanto attinenti alla capacità del prestatore di eseguire i servizi oggetto dell'appalto, possono essere utilizzati unicamente ai fini della selezione dei concorrenti. Ma tali elementi non devono essere presi in considerazione nel valutazione dell’offerta, che deve, altresì, essere effettuata in base a criteri che hanno una diretta connessione con l’oggetto dell’appalto.

decreto bargone

decreto bargone
” 

Lavori pubblici: pubblicato il provvedimento di modifica del decreto Bargone

” 
Decreto del Presidente della Repubblica 13 Febbraio 2007, n. 74 (GU n. 139 del 18-6-2007)
Nel decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 2004, n. 93, sono apportate le seguenti modificazioni:
a)all'articolo 18, comma 8, sono soppressi il quinto ed il sesto periodo;
b)nell'allegato A, voce Categorie di opere specializzate,declaratoria della categoria OS12, sono soppresse le seguenti parole:”, nei limiti specificati all'articolo 18, comma 8, la produzione instabilimento industriale”.
Il documento riguarda i parapetti provvisori, le reti di protezione e i sistemi combinati, e ha lo scopo di fornire una metodologia per la valutazione del rischio di caduta dall'alto e/o di urto contro il sistema di protezione dei bordi, nel corso di lavo