Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività  economica

Gazzetta ufficiale: Pubblicato il decreto-legge sulla manovra economica 2011-2012

Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività  economica. (10G0101) (GU n. 125 del 31-5-2010 ” – Suppl. Ordinario n.114)

” Il decreto-legge sulle “Misure urgenti finalizzate alla stabilizzazione finanziaria e alla competitività  economica” ha lo scopo di abbassare il rapporto tra deficit e PIL dal 5% attuale al 2,7% nel 2012, ossia al di sotto del 3%, così come richiesto dall'Unione europea per ristabilire la credibilità  dell'Euro Zona. “Questa manovra”, ha detto il Presidente del Consiglio, Silvio Berlusconi, nel corso della conferenza stampa di presentazione, “non è la tradizionale operazione di aggiustamento dei conti pubblici. S'inquadra nella crisi dell'euro scatenata dalla speculazione e ha come obiettivo una riduzione del peso dello Stato nell'economia e nella società “. La manovra è incentrata su tagli alla spesa pubblica, su una riduzione dei costi della politica e della pubblica amministrazione. Dal lato delle entrate, le misure si concentrano sul contrasto all'evasione fiscale e contributiva.

Previsti, inoltre, incentivi fiscali a favore delle imprese al fine di favorire il rilancio dell'economia. Il decreto è costituito da 55 articoli e tre capi, divisi in due parti, la prima per garantire la sostenibilità  finanziaria e la seconda per incentivare la competitività  economica.

Una manovra “strutturalissima”, ha tenuto a precisare il ministro Tremonti, priva cioè di interventi tampone.

(fonte governo.it)

Dal Ministero dello Sviluppo Economico Informazioni sugli incentivi per l’acquisto di beni immobili

Informazioni sugli incentivi per l'acquisto di beni immobili

La richiesta di incentivi per l'acquisto di beni immobili ha una regolamentazione differente rispetto alle modalità  di richiesta incentivi per beni mobili.

”  Per l'acquisto della prima casa è previsto un contributo se si tratta di un immobile ad alta efficienza energetica.

In particolare:

se l'immobile è di classe A sono previsti 116,00 euro al mq, fino ad un massimo di 7.000,00 euro.

se l'immobile è di classe B sono previsti 83,00 al mq, fino ad un massimo di 5.000,00 euro

Per richiedere il contributo, l'acquirente deve essere in possesso dell'attestato di certificazione energetica dell'immobile e del contratto preliminare di compravendita . La prenotazione deve essere effettuata entro i 20 giorni precedenti la stipula del contratto di compravendita dell' immobile, per i quale il preliminare di compravendita sia stato stipulato con atto di data certa successivo alla data di entrata in vigore del decreto (6 aprile 2010), disponendo dei dati seguenti:

settore di appartenenza del prodotto

tipologia di prodotto (classe A, classe B)

superficie utile sulla quale viene calcolato il contributo

estremi dell'acquirente (codice fiscale e dati bancari)

prezzo base (al lordo di IVA)

A cura dell'acquirente, deve essere inviata la documentazione entro 45 giorni dal momento della stipula del contratto definitivo di compravendita.

I documenti richiesti sono:

richiesta di rimborso contenente la ricevuta di registrazione e l'autodichiarazione firmata in formato Check list dei documenti allegati, (compilabile e scaricabile dal portale)

copia documento identità  dell'acquirente

codice fiscale dell'acquirente

dati bancari dell'acquirente

copia del contratto definitivo di compravendita che dovrà  riportare l'indicazione dell'incentivo

” 

(fonte Ministero dello Sviluppo Economico)

DECRETO LEGISLATIVO 25 gennaio 2010, n. 5: modifiche al Dlgs 151/01

Modifiche al Testo unico in materia di tutela e sostegno della maternita' e della paternita', di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151.

Entra in vigore il 20 febbraio 2010 il decreto di attuazione del principio delle pari opportunità  e della parità  di trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione e impiego. Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n”° 29 del 5 febbraio 2009 il Decreto legislativo attuativo della Direttiva CE/54/2006. Il Decreto rafforza il principio antidiscriminatorio di genere ampliandolo ed estendendolo a tutti i livelli nei diversi ambiti in particolare in materia di occupazione, di lavoro e di retribuzione, accompagnandolo con sanzioni più severe. Sanzioni più pesanti per i datori di lavoro che discriminano, con ammende fino a 50 mila euro e anche arresto fino a sei mesi. Estensione di tutti i diritti relativi alla maternità  ed alla paternità  anche in caso di adozioni nazionali ed internazionali. Introduzione del divieto di discriminazione anche nelle forme pensionistiche complementari e collettive.”  È istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali il Comitato nazionale per l'attuazione dei principi di parità  di trattamento ed uguaglianza di opportunità  fra lavoratori e lavoratrici. La consigliera o il consigliere nazionale di parità , inoltre,”  svolge inchieste indipendenti in materia di”  discriminazioni”  sul”  lavoro.

Il decreto apporta delle modifiche al Dlgs 151/01:

Art. 2
Modifiche al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151
1. Al testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternita' e della paternita', di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) l'articolo 3 e' sostituito dal seguente:
“«Art. 3 (Divieto di discriminazione). – 1. E' vietata qualsiasi discriminazione per ragioni connesse al sesso, secondo quanto previsto dal decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, con particolare riguardo ad ogni trattamento meno favorevole in ragione dello stato di gravidanza, nonche' di maternita' o paternita', anche adottive, ovvero in ragione della titolarita' e dell'esercizio dei relativi diritti.”»;
b) all'articolo 54, il comma 9 e' sostituito dal seguente:
“«9. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche in caso di adozione e di affidamento. Il divieto di licenziamento si applica fino ad un anno dall'ingresso del minore nel nucleo familiare. In caso di adozione internazionale, il divieto opera dal momento della comunicazione della proposta di incontro con il minore adottando, ai sensi dell'articolo 31, terzo comma, lettera d), della legge 4 maggio 1983, n. 184, e successive modificazioni, ovvero della comunicazione dell'invito a recarsi all'estero per ricevere la proposta di abbinamento.”».

Cerchiamo agenti e procacciatori d’affari per attività  di Promozione e vendita

AGENTI DI COMMERCIO MONO/PLURIMANDATARI”  – PROCACCIATTORI settore servizi IT – informatica

Consorzio Infotel s.c.a r.l è una azienda operante a 360″° nel settore dei servizi informatici per la P.A e le P.M.I, in tutto il territorio nazionale .

Cerchiamo agenti e procacciatori d'affari per attività  di”  Promozione e vendita dei servizi e dei software dell'Azienda, ampliamento del portafoglio clienti e mantenimento delle relazioni con i vecchi clienti della società .

Alte provvigioni + premi al raggiungimento degli obiettivi prefissati.

Materiale informativo ed affiancamento specialistico per demo o visite presso i clienti.

E' necessaria esperienza nel settore minima triennale.

Per candidarsi inviare il proprio CV a m.parrella@consorzioinfotel.it , inserendo nell'oggetto della e-mail 'rif: agenti commerciale'

Made Expo 3/6 Febbraio 2010 Pad 6 Stand A31

Made Expo – 3/6 Febbraio 2010 – Fiera di Rho (MI) – Presso Pad 6 Stand A31

fiera milano

Made Expo 2010

Date:” 3-6 Febbraio 2010 – Orari:” 9.00 – 18.00 – Luogo: Nuovo Quartiere Fiera Milano, Rho – Strada Statale del Sempione 28, 20017 Rho – Milano – Ingressi: Porta Sud, Porta Est, Porta Ovest – Entrata: Fiera Milano- Rho – Metro: Linea 1, fermata Rho-Fiera Milano – Autostrada: Uscita Fiera Milano Rho

LE AGEVOLAZIONI FISCALI PER IL RISPARMIO ENERGETICO

L'agevolazione consiste nel riconoscimento di detrazioni d'imposta nella misura del 55 per cento delle spese sostenute, da ripartire in rate annuali di pari importo, entro un limite massimo di detrazione, diverso in relazione a ciascuno degli interventi previsti.

Si tratta di riduzioni dall'Irpef (Imposta sul reddito delle persone fisiche) e dall'Ires (Imposta sul reddito delle società ) concesse per interventi che aumentino il livello di efficienza energetica degli edifici esistenti e che riguardano, in particolare, le spese sostenute per:

  • la riduzione del fabbisogno energetico (per il riscaldamento, il raffreddamento, la ventilazione, l'illuminazione);
  • il miglioramento termico dell'edificio (finestre, comprensive di infissi, coibentazioni, pavimenti);
  • l'installazione di pannelli solari;
  • la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale.

I contribuenti che sostengono spese per interventi mirati al risparmio energetico possono usufruire di una particolare agevolazione fiscale, avvalendosi di una specifica detrazione d'imposta.

In questa guida, sono descritti i vari tipi di intervento per i quali si può fruire del beneficio e gli adempimenti necessari per ottenerlo, previsti dalla normativa in vigore, comprese le recenti novità  introdotte questàanno.

Fino al 31 dicembre 2010, si può usufruire di un'agevolazione fiscale per le spese sostenute in relazione ad interventi finalizzati al risparmio di energia. Negli ultimi anni la normativa è stata variamente modificata e determinata: dal D.M. del 19/2/2007, dalla Legge n. 244/2007, dal D.L. 185/2008, dalla Legge n. 2 /2009 e da ultimo dal Decreto Interministeriale del 6/8/2009.

Le modifiche si riferiscono in particolare alle procedure da seguire per usufruire correttamente delle agevolazioni: è stata introdotta una apposita comunicazione da inviare all'Agenzia delle Entrate (quando i lavori proseguono oltre un periodo d'imposta), è stata fissata una ripartizione unica, del totale della spesa sostenuta, in cinque rate annuali di pari importo ed infine è stata sostituita, con effetto retroattivo, la tabella dei valori limite della trasmittanza termica.

In sintesi, i benefici di cui ci si può avvalere sono:

  • detrazione dalle imposte sui redditi (Irpef o Ires) del 55 per cento delle spese sostenute, entro un limite massimo che varia a seconda della tipologia dell'intervento eseguito;
  • esonero dalla presentazione della certificazione per la sostituzione di finestre e per l'installazione di pannelli solari;
  • ripartizione in cinque rate annuali di pari importo per gli interventi eseguiti a decorrere dall'anno d'imposta 2009 (per il 2008 andava da un minimo di tre ad un massimo di 10 anni mentre solo per l'anno 2007 c'era l'obbligo di ripartire la spesa in 3 rate annuali uguali);
  • possibilità  di utilizzare l'agevolazione anche per l'installazione di altri tipi di impianto di riscaldamento.

(fonte www.agenziaentrate.it) ” ” ” ” ” Scarica la guida:

Guide fiscali: Le agevolazioni fiscali per il risparmio energetico (aggiornata a novembre 2009) – pdf

Riqualificazione Energetica: in G.U. Disposizioni in materia di detrazioni per le spese di riqualificazione energetica del patrimonio edilizio esistente

Riqualificazione Energetica
Pubblicato in G.U. DECRETO 6 agosto 2009” ” ” 
” Disposizioni in materia di detrazioni per le spese di riqualificazione energetica del patrimonio edilizio esistente, ai sensi dell'articolo 1, comma 349, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. (09A11279) (GU n. 224 del 26-9-2009 )” 
” ” ” ” ” ” ” ” 
” ” ” ” ” ” ” ” ” 
” ” ” ” ” ” ” 

Art. 1. Semplificazione”  e”  chiarimento”  delle”  procedure”  e”  riduzione degli ” adempimenti amministrativi” 
1.”  Al”  decreto”  del”  Ministro”  dell'economia”  e”  delle”  finanze di concerto”  con”  il”  Ministro”  dello sviluppo economico del 19 febbraio 2007″ ”  recante”  “«Disposizioni in materia di detrazioni per le spese di riqualificazione”  energetica”  del”  patrimonio”  edilizio esistente,”  ai sensi”  dell'art. 1, comma 349, della legge 27 dicembre 2006, n. 296″», pubblicato Gazzetta Ufficiale n. 47 del 26 febbraio 2007,” ” (di seguito denominato:”  decreto),”  come”  modificato”  dal”  decreto”  del”  Ministro dell'economia”  e”  delle”  finanze,
”  di concerto con il Ministro dello sviluppo”  economico,”  del”  7″  aprile 2008, sono apportate le seguenti modificazioni:
” ” 
a)”  all'art.”  4,”  comma”  1,”  la”  lettera”  a)”  e'”  sostituita dalla seguente:”  “«a)”  acquisire l'asseverazione di un tecnico abilitato”  che attesti” ”  la”  rispondenza”  dell'intervento”  ai”  pertinenti”  requisiti richiesti”  nei”  successivi”  articoli”  6, 7, 8 e 9.
Tale asseverazione puo'”  essere:”  – sostituita da quella resa dal direttore lavori sulla conformita' al progetto delle opere realizzate,”  obbligatoria ai sensi dell'art. 8, comma 2, del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, e”  successive modifiche e integrazioni; – esplicitata nella relazione attestante”  la”  rispondenza alle prescrizioni per il contenimento del consumo di energia degli edifici”  e relativi impianti termici, che, ai sensi”  dell'art.”  28,”  comma 1, della legge 9 gennaio 1991, n. 10, il proprietario”  dell'edificio,
” ”  o”  chi”  ne”  ha”  titolo, deve depositare presso le amministrazioni competenti secondo le disposizioni vigenti, in”  doppia”  copia,” ”  insieme”  alla”  denuncia”  dell'inizio”  dei”  lavori relativi”  alle”  opere”  di”  cui”  agli”  articoli”  25″  e 26 della stessa legge.”»;
” ” 
b)”  all'art.”  5,”  comma”  3:”  dopo”  le”  parole “«di cui all'art. 1,”» aggiungere”  le”  parole “«fino all'entrata in vigore dei decreti di cui all'art.”  4,”  comma”  1,”  lettere”  a) e b), del decreto legislativo 19 agosto”  2005,”  n.”  192,”»
”  e”  dopo le parole “«e successive modifiche e integrazioni.”»”  aggiungere”  le”  parole”  “«Successivamente”  i”  medesimi calcoli”  aranno svolti nel rispetto delle disposizioni dei decreti di cui”  all'art.”  4,”  comma”  1,”  lettere”  a)”  e b), del predetto decreto legislativo.”»;
” ” 
c) all'art. 7, comma 2, eliminare le parole da “«, corredata dalle certificazioni”» a “«conformita' del prodotto”»;
” ” 
d)”  all'art.”  8, ” comma”  2,”  sostituire”  le parole da “«puo' essere prodotta”»”  a”  “«da”  un laboratorio certificato, e”» con le parole “«puo' essere prodotto”»;
” ” 
e) all'art. 9:
” ” ” 
1) al comma 1, lettera a), dopo le parole “«generatori di calore a condensazione”»”  aggiungere “«, ad aria o ad acqua,”» e”  alla lettera b), dopo”  le”  parole”  “«sono”  installate”»” aggiungere”  “«, ove tecnicamente compatibile,”»;
” ” ” 
2)”  al”  comma”  2-bis:”  dopo”  la”  lettera a) inserire la seguente:
“«a-bis)”  Per”  i”  lavori realizzati a partire dal periodo d'imposta in corso”  al 31 dicembre 2009,”  sono installate pompe di calore che hanno un” ”  coefficiente”  di”  prestazione”  (COP)”  e,”  qualora”  l'apparecchio fornisca”  anche”  il”  servizio di”  climatizzazione estiva, un indice di efficienza”  energetica (EER) almeno pari ai pertinenti valori minimi, fissati”  nell'allegato”  I e riferiti all'anno 2009″» e alla lettera b) eliminare”  le”  parole”  da”  “«,”  oltre”  al rispetto”» a “«dell'8 novembre 2007,”»”  e”  sostituire” ” le parole “«allegato H”» con le parole “«allegato I”»;” ” ” 
3)”  al”  comma”  2-ter,”  dopo”  le parole “«allegato H”» aggiungere le parole “«e allegato I”»;
” ” ”  4)”  al”  comma”  4,”  eliminare”  le”  parole”  da” “«,”  corredata dalle certificazioni”» a “«conformita' del prodotto”»;” 
f)”  all'art. 10, dopo il comma 2, e' aggiunto il seguente:
“«2-bis.
Ai fini di armonizzare gli strumenti di incentivazione di ogni natura attivati”  dallo Stato per la promozione dell'efficienza energetica”  ai sensi dell'art. 6, del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115, le detrazioni”  di”  cui”  al”  presente”  decreto non sono cumulabili con il premio” ”  per” ”  impianti” ”  fotovoltaici”  abbinati”  ad”  uso”  efficiente dell'energia”  di”  cui all'art. 7 del decreto ministeriale 19 febbraio 2007″ ” recante “Criteri e modalita' per incentivare la produzione di”  energia”  elettrica”  mediante conversione fotovoltaica della fonte solare,”  in attuazione dell'art. 7 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387″ e successive modifiche e integrazioni”»;” ” ” 
g)”  dopo”  l'allegato”  H”  del”  decreto,”  e'”  aggiunto”  l'allegato I riportato in calce al presente provvedimento.
” 

Quindi, modificando il DM 19/02/2009 – Disposizioni in materia di detrazioni per le spese di riqualificazione energetica del patrimonio edilizio esistente, ai sensi dell'articolo 1, comma 349, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.- le novità  introdotte dal decreto possono essere così sintetizzate:

I soggetti che intendono avvalersi della detrazione relativa alle spese per gli interventi di riqualificazione energetica, sono tenuti ad acquisire”  l'asseverazione di un tecnico abilitato che attesti” ”  la”  rispondenza”  dell'intervento”  ai”  pertinenti”  requisiti richiesti. Tale asseverazione puo'”  essere sostituita da quella resa dal direttore lavori sulla conformita' al progetto delle opere realizzate obbligatoria ai sensi dell'art. 8, comma 2 del D. lgs. 192/2005 ai fini della dichiarazione di fine lavori, ovvero esplicitata nella relazione attestante la rispondenza alle prescrizioni per il contenimento del consumo di energia degli edifici e relativi impianti termici, di cui all'art. 28, comma 1, della L. 10/1991.
I calcoli per la determinazione dell'indice di prestazione energetica saranno svolti nel rispetto delle disposizioni dei decreti attuativi specificati dal D.lgs. 192/2005.
Nel caso di sostituzione di finestre comprensive di infissi l'asseverazione non deve più essere corredata dalle certificazioni dei singoli componenti rilasciate nel rispetto della normativa europea in materia di attestazione di conformità  del prodotto.
Per quanto riguarda l'asseverazione degli interventi di installazione di pannelli solari per i pannelli solari realizzati in autocostruzione non occorre più la certificazione di qualità  del vetro solare rilasciata da un laboratorio certificato, ma è sufficiente l'attestato di partecipazione ad uno specifico corso di formazione da parte del soggetto beneficiario.
Le modifiche all' art. 9. Asseverazione degli interventi di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale , viene specificato”  che i generatori di calore a condensazione possono essere sia ad aria che ad acqua e che le valvole termostatiche a bassa inerzia termica”  devono essere installate solo se ciò è tecnicamente compatibile; per gli interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale”  con pompe di calore ad alta efficienza o con impianti geotermici a bassa entalpia realizzati a partire dal 2009, possono essere installate”  pompe di calore che hanno un coefficiente di prestazione (COP) e, qualora l'apparecchio fornisca anche il servizio di climatizzazione estiva,”  un indice di efficienza energetica (EER) almeno pari ai pertinenti valori minimi di cui all'Allegato I al D.M. 19/02/2009.
Infine viene specificato che ai fini di armonizzare gli strumenti di incentivazione di ogni natura attivati”  dallo Stato per la promozione”  dell'efficienza energetica ai sensi dell'art. 6, del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115, le detrazioni”  di”  cui”  al”  presente”  decreto non sono cumulabili con il premio” ”  per” ”  impianti” ”  fotovoltaici”  abbinati”  ad”  uso”  efficiente dell'energia”  di”  cui all'art. 7 del decreto ministeriale 19 febbraio 2007 recante “Criteri e modalita' per incentivare la produzione di”  energia”  elettrica”  mediante conversione fotovoltaica della fonte solare, in attuazione dell'art. 7 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387″ e successive modifiche e integrazioni”».