Sicurezza sul lavoro – Violazione totale di norme antinfortunistiche – Sequestro dell’azienda – Legittimità 

CORTE DI CASSAZIONESentenza 24 aprile 2013, n. 18603

Sicurezza sul lavoro – Violazione totale di norme antinfortunistiche – Sequestro dell'azienda – Legittimità 

Ritenuto In fatto

1. – Con atto in data 28.1.2013, il procuratore della Repubblica presso il tribunale di Firenze ha proposto ricorso avverso l'ordinanza in data 9/24.12.2012 con la quale il tribunale di Firenze ha annullato il decreto di sequestro preventivo emesso dal giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di Firenze in data 10.9.2012, con cui questàultimo giudice ha disposto il sequestro preventivo della società  V. s.rl e della relativa azienda, della società  R. Autotrasporti s.r.l. e della relativa azienda, della società  SPS s.r.L e della relativa azienda, nel quadro del procedimento penale instaurato ” a ” carico ” di ” S. ” C. ” (cui ” tutte ” le ” strutture”  imprenditoriali ” sopra”  indicate ” sono ” apparse riferibili) in relazione al reato di lesioni personali colpose commesso in violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro ai danni del lavoratore G. T.

Con il provvedimento impugnato, il tribunale fiorentino ha evidenziato l'inammissibilità  del sequestro preventivo in relazione a un'attività  imprenditoriale, atteso il carattere prettamente ablatorio (e non già  interdittivo) della misura cautelare in esame, tale da impome la riferibilità  esclusivamente ad una res pertinente al reato, con la conseguente sequestrabilità  dei soli tieni, e non già  di un'impresa o di un'attività  imprenditoriale, vieppiù a fronte della piana ricorribi-Iità  ai rimedi specifici di cui al d.lgs. n. 231/2001 (in tema di responsabilità  amministrativa degli enti) esperibili anche in relazione al delitto di lesioni personali gravi.

Con l'impugnazione proposta, il procuratore ricorrente censura il provvedimento del tribunale di Firenze”  per”  violazione”  della”  legge”  processuale ” penale,”  avendo ” il ” giudice ” a”  quo ” erroneamente ritenuto che il sequestro in esame fosse vòlto all'imposizione di un'inibitoria nei confronti di un'attività  imprenditoriale, e non già  di un vincolo reale su beni riguardanti nella loro materialità , laddove, al contrario, detto provvedimento cautelare era stato richiesto e disposto sulle società  e sulle aziende costituenti il coacervo dei beni che l'imprenditore destina alla propria impresa.

Proprio ” tali ” beni, ” nella”  specie, ” avevano ” costituito ” il ” mezzo ” attraverso ” il ” quale ” l'indagato ” ha commesso ” il ” reato ” allo ” stesso ” contestato, ” atteso ” che ” al ” C. ” è ” stata”  propriamente ” ascritta ” la realizzazione di un'organizzazione imprenditoriale del tutto priva di qualsivoglia forma di cautela o di misura precauzionale funzionale alla sicurezza e all'incolumità  dei lavoratori impiegati.

Nessuna rilevanza, sotto altro profilo, può ricollegarsi, secondo il ricorrente, alle previsioni di cui al d.Lgs. n. 231/2001, stante la diversità  dei presupposti delle misure cautelari disciplinate da tale testo normativo e la misura ablatoria in esame, nella specie immediatamente destinata ad inibire al C. l'esercizio di un'attività  imprenditorìale pericolosa mediante l'uso dei beni strumentali di cui il medesimo ha la disponibilità .

Considerato in diritto

2. – Il ricorso è fondato.

Al di là  della pacifica e indiscutibile insequestrabilità  delle società  commerciati in quanto tali (come erroneamente indicato nell'originario provvedimento di sequestro preventivo emesso dal giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di Firenze), vale sotto altro aspetto evidenziare come la giurisprudenza di legittimità , in tema di sequestro preventivo di aziende, abbia conosciuto alterne vicende con riguardo al tema della sequestrabilità  delle aziende strutturate per lo svolgimento di attività  lavorativa con prevalente impiego di lavoratori privi di permesso di soggiorno.

Secondo un primo orientamento, deve ritenersi legittimo il sequestro preventivo di immobili, strutture e apparecchi costituenti l'azienda funzionalmente ed economicamente produttiva, allorché essi siano impiegati per lo svolgimento dell'attività  lavorativa prevalente di lavoratori stranieri privi di permesso di soggiorno, essendo l'imposizione del vincolo funzionale ad impedire la prosecuzione dello sfruttamento di manodopera illegale (Cass., Sez. 1, n. 18550/2009, Rv. 243560).

Viceversa, secondo altro orientamento, deve escludersi l'assoggettabilità  a sequestro preventivo dell'immobile, ” delle ” strutture”  e ” degli ” apparecchi ” costituenti ” l'azienda”  funzionante ” ed economicamente produttiva in ragione dell'occupazione non totalitaria o prevalente di lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno, in quanto tali beni non sono in rapporto di pertinenzialità  rispetto al reato di cui all'art 22, D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286 e succ. modd.. (Cass., Sez. 1, n. 34605/2007, Rv. 237683).

I termini del contrasto insorto, e qui rapidamente richiamato, non hanno peraltro mai investito la questione della sequestrabilità  in sé dell'azienda, come bene produttivo (cfr. l'art 2555 ce. secondo cui l'azienda è “il complesso dei beni organizzati dall'imprenditore per l'esercizio dell'impresa”), bensì il suo eventuale rapporto di pertinenzialità  rispetto al reato.

Sul punto, la giurisprudenza di questa corte di legittimità  ha costantemente avuto modo di sottolineare come, in materia di sequestro preventivo, oggetto della misura cautelare reale può essere anche un'intera azienda, ove sussistano indizi che anche taluno soltanto dei beni aziendali, proprio per la sua collocazione strumentale, sia utilizzato per la consumazione del reato, a nulla rilevando la circostanza che l'azienda svolga anche normali attività  imprenditoriali (Cass., Sez. 6, n. 27340/2008, Rv. 240574; Cass. Sez. 3, n. 6444/2007, Rv. 238819; Cass., Sez. 3, n. 47918/2003, Rv. 226896; Cass., Sez. 6, n. 36773/aoo3, Rv. 226820; Cass., Sez. 5, n. 25489/2002, Rv. 222065 Cass., Sez. 6, n. 29797/2001, Rv. 219855).

Deve pertanto ritenersi emessa in violazione di legge l'ordinanza in questa sede impugnata dal procuratore della repubblica di Firenze, nella parte in cui esclude in via di principio la suscettibilità  dell'azienda a costituire oggetto di sequestro preventivo, indipendentemente dall'indagine di merito riguardante il rapporto di pertinenzialità  della misura rispetto al reato, ovvero l'eventuale proporzionalità  di detta misura cautelare rispetto alle esigenze cui è destinata.

Proprio su tale ultimo aspetto, varrà  richiamare il principio sancito da Cass., Sez. 5, n. 8152/2010, Rv. 246103, nella parte in cui ammonisce come i principi di proporzionalità , adeguatezza e gradualità , dettati dall'art. 275 cp.p. per le misure cautelari personali, devono ritenersi applicabili anche ” alle ” misure ” cautelari ” reali ” e ” devono ” costituire”  oggetto ” di ” valutazione ” preventiva ” e ” non eludibile da parte del giudice nell'applicazione delle cautele reali, al fine di evitare un'esasperata compressione del diritto di proprietà  e di libera iniziativa economica privata. Ne consegue che, qualora detta misura trovi applicazione, il giudice deve motivare adeguatamente sulla impossibilità  di conseguire il medesimo risultato della misura cautelare reale con una meno invasiva misura interdittiva.

3. ” – ” Il ” riscontro ” della ” fondatezza”  del ” ricorso ” in ” questa ” sede”  proposto ” dal ” procuratore”  della Repubblica di Firenze comporta il riconoscimento dell'invalidità  del provvedimento impugnato per violazione legge, con la conseguente pronuncia del relativo annullamento e il rinvio al Tribunale di Firenze per un nuovo esame.

P.Q.M.

Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di Firenze per nuovo esame.

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09 maggio 2013

Regione Veneto Formazione degli addetti del settore alimentare

Formazione degli addetti del settore alimentare (ex libretti sanitari) – Legge regionale 2/2013, art. 5

La legge regionale 19 marzo 2013 n.2 “Norme di semplificazione in materia di igiene, medicina del lavoro, sanità  pubblica e altre disposizioni per il settore sanitario” in vigore dal 23 marzo 2013, ha introdotto alcune importanti modifiche all'ordinamento in materia di formazione del personale addetto alla manipolazione degli alimenti, prevedendo all'art.5 Determinazioni in materia di produzione e vendita di sostanze alimentari e bevande:

1. L'obbligo di formazione e informazione previsto dall'articolo 1, comma 2, lettera a), della legge regionale 19 dicembre 2003, n. 41* “Disposizioni di riordino e semplificazione normativa – collegato alla legge finanziaria 2003 in materia di prevenzione, sanità , servizi sociali e sicurezza pubblica” viene sostituito dalla formazione impartita dal datore di lavoro o dal responsabile dell'attività  lavorativa di manipolazione alimentare, che riveste il ruolo di operatore del settore alimentare (OSA), ovvero con altre soluzioni individuate nell'ambito della vigente normativa. Tali procedure devono essere opportunamente rinnovate ogni qualvolta sopraggiungano variazioni del ciclo produttivo

* Art. 1- Igiene e sanità  del personale addetto alla produzione e vendita delle sostanze alimentari. 1. Gli accertamenti sanitari e la relativa certificazione, previsti dall'articolo 14 della legge 30 aprile 1962, n. 283 e dagli articoli 37, 39 e 40 del DPR 26 marzo 1980, n. 327 in materia di disciplina igienica di produzione e vendita di sostanze alimentari e bevande, sono sostituiti da misure di autocontrollo, formazione e informazione, salvo il caso in cui l'interessato ne faccia esplicita richiesta. 2. La Giunta regionale, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, definisce: a)” ” ”  i criteri per la predisposizione delle misure di autocontrollo, formazione e informazione;b)” ” ”  le modalità  di monitoraggio e sorveglianza sull'attuazione delle misure di cui alla lettera a); c)” ” ”  i criteri per la predisposizione del sistema di controllo degli episodi e dei casi delle malattie a trasmissione alimentare.

In sintesi

La formazione sostitutiva al libretto (art.14 legge 283/62) avviene con modalità  scelte dal datore di lavoro o dall'OSA anche avvalendosi di altre soluzioni individuate nell'ambito della vigente normativa e quindi viene meno l'obbligo di seguire i criteri predisposti dalla procedura regionale di cui alla DGR 2898 del 28 dicembre 2012 .

Circolare esplicativa

Premessa
La legge regionale 41/03, all'art. 1, aveva affidato alla Giunta Regionale la definizione dei criteri per la predisposizione delle misure di formazione/informazione per gli addetti alla produzione, manipolazione e vendita di sostanze alimentari.

La DGR 2898 del 28/12/2012, che ha definito il più recente sistema di regolamentazione in materia di informazione e formazione, aveva individuato alcuni standard minimi al fine di garantire il rispetto di criteri uniformi dell'attività  formativa sul territorio regionale.

In particolare il provvedimento aveva definito:

  • i contenuti minimi della formazione;
  • la durata minima della formazione;
  • la scadenza della formazione;
  • i requisiti dei soggetti obbligati e degli esonerati;
  • le modalità  di registrazione della formazione;
  • le modalità  di rilascio dell'attestazione finale;
  • i requisiti dei docenti.

Una delle novità  introdotte dalla DGR 2898/12 è stata l'istituzione di un “Elenco regionale dei docenti”, finalizzato a raccogliere in un documento, pubblicato sul sito istituzionale regionale, tutti coloro che intendono effettuare attività  di docenza nei corsi per addetti del settore alimentare, con l'obiettivo di garantire la massima trasparenza nell'attività  formativa e l'effettivo possesso dei requisiti previsti.

Novità 

La legge regionale 19 marzo 2013, n. 2, pubblicata sul BUR n. 27 del 22 marzo 2013, ed in vigore dal 23 marzo 2013, ha introdotto alcune importanti modifiche all'ordinamento in materia di formazione del personale addetto alla manipolazione degli alimenti.

La norma, all'art. 5, affida direttamente al datore di lavoro (OSA), il ruolo di impartire la formazione, anche avvalendosi di altre soluzioni individuate nell'ambito della vigente normativa.

Pertanto, con l'entrata in vigore della legge regionale 2/2013, le regole previste dalla DGR 2898/2012 perdono il proprio carattere prescrittivo.

Conseguenze ed esempi

La conseguenza diretta dell'entrata in vigore della legge 2/2013 è rappresentata dal fatto che il datore di lavoro decide autonomamente, ad esempio:

  • le modalità  della formazione (in aula, in azienda, a distanza, per iscritto, a voce, con verifiche o senza, ecc.);
  • i contenuti minimi;
  • la durata;
  • l'eventuale necessità  di un rinnovo, in assenza di variazioni del ciclo produttivo;
  • i requisiti del docente (nel caso in cui decida di affidare ad altri il ruolo di formatore);
  • le modalità  di attestazione/registrazione della formazione.

Rimandi per approfondimenti
Ogni ulteriore approfondimento relativo, in particolare, alle modalità  di monitoraggio e sorveglianza (L.R. 41/03, art. 1, comma 2, lett. b), può essere richiesto alla competente Unità  di Progetto Veterinaria (tel. 041 279 1340, mail saia@regione.veneto.it).

regione venetotesto della circolare esplicativa

Regione Veneto certificazione energetica

La Regione Veneto dovrà  definire standard specifici in materia di certificazione energetica

Una vera rivoluzione sta per scuotere il panorama delle certificazioni energetiche. La recente Legge Regionale 5/2013, e nello specifico l'art. 33 “Modifica della legge regionale 9 marzo 2007, n. 4 “Iniziative ed interventi regionali a favore dell'edilizia sostenibile” in materia di certificazione di sostenibilità  energetico-ambientale degli edifici”, introduce un importante novità  nel panorama della certificazioni energetiche in Veneto demandando di fatto alla Giunta regionale il compito di definire il sistema di procedure per la certificazione della sostenibilità  energetico-ambientale degli edifici.

La Regione dovrà  organizzare specifici corsi formativi, effettuare controlli e predisporre la relativa modulistica.

Anche il Veneto, in definitiva, si sta adeguando alle nuove direttive europee

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Giornata mondiale salute e la sicurezza sul lavoro 28 aprile 2013
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Elenco dei Professionisti opportunamente qualificati per l'affidamento di servizi di ingegneria
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Seminario Diventare Project Manager
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Perche' E-learning
I vantaggi dell' e-learning
24 aprile 2013

Nuovo regime di agevolazione per le aziende ad alta densità  energetica

Il ministro dello Sviluppo economico Corrado Passera e il ministro dell'Economia Vittorio Grilli il 5 aprile hanno firmato il decreto ministeriale che, in attuazione da quanto previsto dal secondo D.l. Sviluppo, stabilisce i”  nuovi criteri per identificare le aziende ad alta intensità  energetica.

Il provvedimento introduce un nuovo concetto di azienda “energivora”, che d'ora in poi sarà  identificata in base all'incidenza del costo dell'energia sul proprio volume complessivo d'affari, e non solo sull'ammontare del valore assoluto dei costi energetici.

Più in particolare, il provvedimento stabilisce che le aziende con un costo totale dell'energia superiore al 3% del fatturato abbiano diritto ad agevolazioni sulle accise.

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