Soppressione dell’Autorita’ per la vigilanza sui contratti pubblici

Soppressione dell'Autorita' per la vigilanza sui contratti”  pubblici

DECRETO-LEGGE 24 giugno 2014, n. 90 ” 

Soppressione dell'Autorita' per la vigilanza sui contratti  pubbliciMisure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari. (14G00103) (GU Serie Generale n.144 del 24-6-2014) Entrata in vigore del provvedimento: 25/06/2014

E' stato pubblicato, in Gazzetta Ufficiale, il Decreto Legge n. 90 “Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari“.

Le norme contenute nel titolo IV del citato decreto hanno apportato significative modifiche alla normativa del processo civile telematico.

Da rilevare come, nel campo dei lavori pubblici, le uniche conferme significative rilevabili nel testo ufficiale del D.L. sono quelle relative alla soppressione dell'Autorità  per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture (art. 19) e quella della trasmissione delle varianti in corso d'opera all'ANAC (art. 37).

Art. 19
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(Soppressione dell'Autorita' per la vigilanza sui contratti”  pubblici di”  lavori,”  servizi”  e”  forniture”  e”  definizione” ”  delle” ”  funzioni dell'Autorita' nazionale anticorruzione)
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1. L'Autorita' di”  vigilanza”  sui”  contratti”  pubblici”  di”  lavori, servizi e forniture, di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modificazioni,”  e'”  soppressa”  ed”  i relativi organi decadono a decorrere dalla data di entrata in”  vigore del presente decreto.
2. I compiti e le funzioni svolti dall'Autorita' di”  vigilanza”  sui contratti pubblici di lavori, servizi”  e”  forniture”  sono”  trasferiti all'Autorita' nazionale anticorruzione e”  per”  la”  valutazione”  e”  la trasparenza (ANAC), di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 27 ottobre”  2009,”  n.”  150,”  che”  e'”  ridenominata”  Autorita'”  nazionale anticorruzione.
3. Il Presidente dell'Autorita' nazionale anticorruzione, entro”  il 31 dicembre 2014, presenta al Presidente del Consiglio”  dei”  ministri un piano per il riordino dell'Autorita' stessa, che contempla:
”  a) il trasferimento definitivo delle risorse umane,”  finanziarie”  e strumentali, necessarie per lo svolgimento delle funzioni di”  cui”  al comma 2;
”  b) la riduzione non inferiore al venti per”  cento”  del”  trattamento economico accessorio del personale dipendente, inclusi i dirigenti;
”  c) la riduzione delle spese di funzionamento non inferiore al venti per cento.
4. Il piano”  di”  cui”  al”  comma”  3″  acquista”  efficacia”  a”  seguito dell'approvazione”  con”  decreto”  del”  Presidente”  del”  Consiglio”  dei ministri.
5. In aggiunta ai compiti di cui al comma 2, l'Autorita'”  nazionale anticorruzione:
”  a) riceve notizie e segnalazioni di illeciti, anche nelle forme”  di cui all'Art. 54-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
”  b) salvo che il fatto”  costituisca”  reato,”  applica,”  nel”  rispetto delle norme previste dalla”  legge”  24″  novembre”  1981,”  n.”  689,”  una sanzione amministrativa non inferiore nel minimo a euro 1.000″  e”  non superiore nel massimo a euro 10.000, nel”  caso”  in”  cui”  il”  soggetto obbligato ometta l'adozione dei piani triennali di prevenzione”  della corruzione, dei programmi triennali di trasparenza o”  dei”  codici”  di comportamento.
6.”  Le”  somme”  versate”  a”  titolo”  di”  pagamento” ”  delle” ”  sanzioni amministrative”  di”  cui”  al”  comma”  5″ ”  lett.” ”  b),” ”  restano” ”  nella disponibilita'”  dell'Autorita'”  nazionale” ”  anticorruzione” ”  e” ”  sono utilizzabili per le proprie attivita' istituzionali.
7. Il Presidente dell'Autorita'”  nazionale”  anticorruzione”  formula proposte al Commissario unico delegato del Governo per l'Expo”  Milano 2015 ed alla Societa' Expo 2015 p.a. per la corretta”  gestione”  delle procedure d'appalto per la realizzazione dell'evento.
8. Allo svolgimento”  dei”  compiti”  di”  cui”  ai”  commi”  2″  e”  5,”  il Presidente dell'ANAC provvede con le”  risorse”  umane,”  strumentali”  e finanziarie della soppressa”  Autorita'”  di”  vigilanza”  sui”  contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, nelle more dell'approvazione del piano di cui al comma 4.
9. Al fine”  di”  concentrare”  l'attivita'”  dell'Autorita'”  nazionale anticorruzione sui compiti di”  trasparenza”  e”  di”  prevenzione”  della corruzione”  nelle”  pubbliche”  amministrazioni,”  le” ”  funzioni” ”  della predetta Autorita' in materia”  di”  misurazione”  e”  valutazione”  della performance, di cui agli articoli 7, 10, 12,”  13″  e”  14″  del”  decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, sono trasferite al”  Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei”  ministri, a”  decorrere”  dalla”  data”  di”  entrata”  in”  vigore”  della”  legge” ”  di conversione del presente decreto.
10. Con regolamento da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma”  2, della legge 23 agosto 2988, n. 400, entro 180 giorni dall'entrata”  in vigore del presente decreto, il”  Governo”  provvede”  a”  riordinare”  le funzioni di cui al comma 9 in materia di”  misurazione”  e”  valutazione della”  performance,”  sulla”  base”  delle” ”  seguenti” ”  norme” ”  generali regolatrici della materia:
”  a) semplificazione degli adempimenti a carico delle amministrazioni pubbliche;
”  b) progressiva integrazione del”  ciclo”  della”  performance”  con”  la programmazione finanziaria;
”  c) raccordo con il sistema dei controlli interni;
”  d) validazione esterna dei sistemi e risultati;
”  e)”  conseguente”  revisione” ”  della” ”  disciplina” ”  degli” ”  organismi indipendenti di valutazione.
11. Il Dipartimento della funzione pubblica”  della”  Presidenza”  del Consiglio dei ministri puo'”  avvalersi”  ai”  sensi”  dell'articolo”  17, comma 14, della legge”  15″  maggio”  1997,”  n.”  127,”  di”  personale”  in posizione di fuori ruolo”  o”  di”  comando”  per”  lo”  svolgimento”  delle funzioni relative alla misurazione e valutazione della performance.
12. Il comma”  7,”  dell'articolo”  13,”  del”  decreto”  legislativo”  27 ottobre 2009, n. 150 e' abrogato.
13. All'articolo 11 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, sono apportate le seguenti modificazioni:
”  a) il comma 2 e' abrogato;
”  b) al”  comma”  5,”  secondo”  periodo,”  le”  parole:”  “sino”  a”  diversa disposizione adottata ai sensi del comma 2,” sono soppresse.
14. Il Comitato”  tecnico-scientifico”  di”  cui”  all'articolo”  1″  del decreto del Presidente della Repubblica 12 dicembre 2006, n.”  315″  e' soppresso.
15. Le funzioni del”  Dipartimento”  della”  funzione”  pubblica”  della Presidenza del Consiglio dei Ministri in materia di prevenzione della corruzione di cui all'articolo 1 della legge 6 novembre 2012 n.”  190, sono trasferite all'Autorita' nazionale anticorruzione.

16. Dall'applicazione del presente”  articolo”  non”  devono”  derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.


DECRETO-LEGGE 24 giugno 2014, n. 90  DECRETO-LEGGE 24 giugno 2014, n. 90″ ” 

Moduli unificati e semplificati per l’edilizia, Sicurezza dei macchinari

newsletter

Newsletter 25 giugno 2014

News – Categoria 'Sicurezza'

Modelli di organizzazione e gestione della sicurezza nelle PMI
Decreto Ministeriale 13 febbraio 2014
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Linee guida per la predisposizione e l'esecuzione di indagini preliminari
Regione Campania DECRETO DIRIGENZIALE 796 09/06/2014
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Sicurezza dei macchinari
software realizzati per informatizzare alcune prescrizioni normative
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RISTRUTTURAZIONI EDILIZIE LE AGEVOLAZIONI FISCALI
Documento agenzia entrate maggio 2014


News – Categoria 'Generale'

Moduli unificati e semplificati per l'edilizia
Accordo Italia Semplice
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Fatturazione elettronica, come funziona
Entrata in vigore 6 giugno 2013


News – Categoria 'Edilizia'

Ristrutturazioni edilizie Guida maggio 2014
Dal 6 giugno 2013 al 31 dicembre 2014

Moduli unificati e semplificati per l’edilizia

moduli unificati e semplificati per l'edilizia

sciaAdottati, con l'accordo Italia Semplice siglato il 12 giugno 2014 tra Governo, Regioni ed Enti Locali, i moduli unificati e semplificati per la SCIA edilizia e il permesso di costruire, previsti nella lettera aperta ai dipendenti pubblici e ai cittadini.

Massima semplificazione: non verrà  più chiesta la documentazione che l'amministrazione ha già . Basterà  una semplice autocertificazione o l'indicazione degli elementi che consentono all'amministrazione di reperire la documentazione.

Invece degli oltre 8000 moduli, sinora in uso, un solo modulo che, dove necessario, potrà  essere adeguato alle specificità  della normativa regionale.

Il modello unificato agevolerà  l'informatizzazione delle procedure e la trasparenza per cittadini e imprese.

È solo un primo passo che dà  attuazione all'accordo tra Governo, Regioni e Comuni per la riforma della PA e la semplificazione.

Proseguirà  l'impegno per:

  • verificare l'effettiva diffusione del modulo: il risultato non è raggiunto fino a quando non è percepito da imprese e cittadini;
  • adottare gli altri moduli per l'edilizia, l'ambiente e l'avvio delle attività  produttive;
  • proseguire con la semplificazione delle procedure connesse alle attività  edilizie.

A titolo esclusivamente dimostrativo è disponibile on line una demo del modulo SCIA (link esterno).

N.B. Nel suo formato digitale il modulo è progettato in modo da richiedere le sole informazioni necessarie a secondo del tipo di intervento.

SCIA – modulo unico (PDF)(Testo del PDF)

PdC – modulo unico (PDF)(Testo del PDF)

Queste versioni dei moduli prevedono, necessariamente, tutta la casistica degli adempimenti connessi alla Scia e al permesso di costruire sul territorio nazionale.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di semplificazioni fiscali

Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di semplificazioni fiscali

Un dlgs di 34 articoli organizzato in 6 capi, di cui 5 riguardano semplificazioni per le persone fisiche, per i rimborsi, per le società , per la fiscalità  internazionali e per i coordinamenti normativi. Il sesto riguarda l'eliminazione di adempimenti superflui

Il Consiglio dei ministri ha approvato Capo I Semplificazioni per le persone fisiche

(art. 1-9) Dichiarazione dei redditi precompilata (art. 10) Spese di vitto e alloggio dei professionisti (art. 11) Società  tra professionisti
(art. 12) Dichiarazione di successione: esoneri e documenti da allegare

(art. 13) Abrogazione della comunicazione all'Agenzia delle entrate per i lavori che proseguono per più periodi di imposta ammessi alla detrazione IRPEF delle spese sostenute per la riqualificazione energetica degli edifici

Capo II Semplificazioni per i rimborsi

(art. 14) Esecuzione dei rimborsi iva

(art. 15) Rimborso dei crediti d'imposta e degli interessi in conto fiscale

(art. 16) Compensazione dei rimborsi da assistenza e compensi dei sostituti d'imposta

Capo III Semplificazioni per le società 

(art. 17) Razionalizzazione comunicazioni dell'esercizio di opzione

(art. 18) Razionalizzazione delle modalità  di presentazione e dei termini di versamento nelle ipotesi di operazioni straordinarie poste in essere da società  di persone

Capo IV Semplificazioni riguardanti la fiscalità  internazionale

(art. 19) Semplificazione delle dichiarazioni delle società  o enti che non hanno la sede legale o amministrativa nel territorio dello Stato
(art. 20) Comunicazione all'agenzia delle entrate dei dati contenuti nelle lettere d'intento

(art. 21) Comunicazione delle operazioni intercorse con paesi black list

(art. 22) Richiesta di autorizzazione per effettuare operazioni intracomunitarie

(art. 23) Semplificazione elenchi intrastat servizi

(art. 24) Termini di presentazione della denuncia dei premi incassati dagli operatori esteri

(art. 25) Sanzioni per omissione o inesattezza dati statistici degli elenchi intrastat

CAPO V Eliminazione di adempimenti superflui

(art. 26) Ammortamento finanziario : eliminazione della richiesta di autorizzazione all'agenzia delle entrate

(art. 27) Ritenute su agenti – comunicazione di avvalersi di dipendenti o terzi

(art. 28) Abrogazione dell'obbligo di indicazione in dichiarazione dei redditi dei crediti vantati nei confronti della p.a.

Capo VI Semplificazioni e coordinamenti normativi

(art. 29) Detrazione forfetaria per prestazioni di sponsorizzazione (art. 30) Spese di rappresentanza – adeguamento valore di riferimento omaggi a disciplina imposte sui redditi

(art. 31) Rettifica iva crediti non riscossi

(art. 32) Regime fiscale dei beni sequestrati

(art. 33) Allineamento definizione prima casa iva- registro

(art. 34) Disposizioni per la cooperazione nell'attività  di rilevazione delle violazioni in materia di attestazione della prestazione energetica

bozza decreto semplificazioni 2014Scarica bozza decreto semplificazioni 2014

Fatturazione elettronica, come funziona

Fatturazione elettronica

Il Decreto Ministeriale n. 55 del 3 aprile 2013, entrato in vigore il 6 giugno 2013, ha fissato la decorrenza degli obblighi di utilizzo della fatturazione elettronica nei rapporti economici con la Pubblica Amministrazione ai sensi della Legge 244/2007, art. 1 commi da 209 a 214.

Trascorsi 3 mesi dalla suddetta data, le Amministrazioni non potranno procedere ad alcun pagamento, nemmeno parziale, sino alla ricezione della fattura in formato elettronico.

fatturazione PALa FatturaPA è una fattura elettronica ai sensi dell'articolo 21, comma 1, del DPR 633/72 ed è la sola tipologia di fattura accettata dalle Amministrazioni che, secondo le disposizioni di legge, sono tenute ad avvalersi del”  Sistema di Interscambio.

La FatturaPA ha le seguenti caratteristiche:

  • il contenuto è rappresentato, in un file XML (eXtensible Markup Language), secondo il formato della FatturaPA. Questo formato è l' unico accettato dal Sistema di Interscambio.
  • l' autenticità  dell' origine e l' integrità  del contenuto sono garantite tramite l' apposizione della firma elettronica qualificata di chi emette la fattura,
  • la trasmissione è vincolata alla presenza del codice identificativo univoco dell'ufficio destinatario della fattura riportato nell' Indice delle Pubbliche Amministrazioni.

Conservazione Sostitutiva

Per “conservazione sostitutiva” si intende un processo, indipendente dal supporto tecnologico utilizzato, che permette di conservare documenti di qualsiasi natura in formato digitale, in modo che risultino disponibili nel tempo nella loro integrità  e autenticità . Tale processo consente di mantenere la validità  legale e fiscale dei documenti conservati e rappresenta perciò una modalità  di conservazione “sostitutiva” rispetto alla carta. È qui opportuno ricordare che la Circolare 36 dell'Agenzia delle Entrate ha anche stabilito la possibilità  di portare in conservazione sostitutiva solo parte delle fatture emesse o ricevute creando degli appositi sezionali per i registri IVA. La Circolare citata consente, infatti, la creazione di registri sezionali in cui numerare progressivamente fatture che si sono raggruppate secondo adeguati criteri, quali la tipologia di documento fiscalmente rilevante o la tipologia di fornitore/cliente (se italiano o estero). Questo accorgimento permette di gestire alcune “situazioni particolari”, quali ad esempio le autofatture o i protocolli IVA generati per l'acquisto di servizi o merci intra-UE che spesso non si vogliono dematerializzare. Il passaggio alla conservazione sostitutiva ha implicazioni gestionali più rilevanti rispetto allo scenario precedente. La normativa infatti prevede l'istituzione di una nuova figura professionale: il Responsabile della conservazione sostitutiva. A tale figura è deputata la definizione delle caratteristiche e dei requisiti del sistema di conservazione nonché il corretto svolgimento del processo di conservazione sostitutiva dei documenti (analogici e informatici). Il responsabile della conservazione può anche essere una figura esterna all'azienda.

Calendario della decorrenza degli obblighi:

6 giugno 2014 ” ministeri, Agenzie fiscali ed enti nazionali di previdenza
31 marzo 2015 ” altri enti nazionali e le amministrazioni locali

DECRETO 3 aprile 2013, n. 55 DECRETO 3 aprile 2013, n. 55

DECRETO 3 aprile 2013, n. 55 Brochure Fatture PA

Glossario su fatturazione elettronica e conservazione sostitutiva

Dal quadro normativo in tema di fatturazione elettronica e conservazione sostitutiva emergono le seguenti definizioni.

Chiusura del processo di conservazione. Si definisce “chiusura del processo di conservazione” il processo, obbligatorio per la conservazione delle fatture elettroniche, di cristallizzazione dell'archivio contenente le fatture elettroniche inviate e/o ricevute in quel periodo. Il processo, a carico del responsabile della conservazione e da effettuarsi con cadenza almeno quindicinale, implica la firma dell'archivio e l'apposizione della marca temporale sullo stesso. È consuetudine per semplicità  firmare e marcare l'evidenza informatica relativa all'archivio in luogo dell'archivio stesso.

Conservazione sostitutiva. Per “conservazione sostitutiva” si intende quel processo che permette di conservare documenti in formato digitale in maniera che non si deteriorino e che, di conseguenza, risultino disponibili nel tempo nella loro integrità  e autenticità . Il processo consente quindi di conservare documenti con una modalità  “sostitutiva” alla carta e di mantenere la validità  legale e fiscale dei documenti ed è in generale successivo all'eventuale archiviazione elettronica. La conservazione sostitutiva può essere di due distinte tipologie:

” ” ”  conservazione sostitutiva di documenti analogici, quando appunto si provvede a conservare in formato digitale documenti che originariamente erano analogici (per esempio cartacei), previa loro scansione e digitalizzazione;
” ” ”  conservazione sostitutiva di documenti informatici, quando si provvede a conservare in formato digitale documenti generati direttamente in detto formato.

Documento analogico. Si definisce “documento analogico” un documento formato utilizzando una grandezza fisica che assume valori continui, come le tracce su carta (esempio: documenti cartacei), come le immagini su film (esempio: pellicole mediche, microfiches, microfilm), come le magnetizzazioni su nastro (esempio: cassette e nastri magnetici audio e video).

Documento informatico. Si definisce “documento informatico” la rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti. Per un documento informatico devono essere garantite l'integrità  (intesa come protezione da alterazioni) e l'autenticità  (intesa come sicura identificazione del formatore/emittente).

Evidenza informatica. Nelle procedure di conservazione sostitutiva si definisce “evidenza informatica” un file (tipicamente txt o XML) in cui sono inseriti dati ed informazioni che, relativamente a un determinato periodo temporale e relativamente ad ogni fattura conservata, possono essere: il numero fattura, la data della fattura, la denominazione del mittente/destinatario, l'impronta, il riferimento temporale e altre informazioni che il responsabile della conservazione ritiene utile conservare.

Fattura elettronica. Si definisce “fattura elettronica” una fattura che, una volta provvista di riferimento temporale e della firma digitale dell'emittente viene inviata in formato elettronico al destinatario, il quale la conserverà  in modalità  sostitutiva nel formato originale. In sostanza una fattura elettronica è un documento che nasce, viene trasmesso e verrà  conservato sia dall'emittente che dal ricevente solo ed esclusivamente in formato digitale. Perché la fattura sia considerata elettronica dal ricevente deve inoltre necessariamente esistere un accordo tra emittente e destinatario.

Fatturazione telematica. Si definisce trasmissione telematica di fatture o “fatturazione telematica” la trasmissione dei dati e delle informazioni contenute in fattura utilizzando un canale telematico, che richiede tuttavia una “materializzazione” (stampa su supporto cartaceo) sia da parte dell'emittente che del destinatario. Per il solo emittente e quindi per le sole fatture di vendita (in quanto sono una copia e non l'originale) la “materializzazione” è tuttavia consentita anche tramite l'ausilio di un sistema fotografico su bobine di microfilms o microfiches.

Firma elettronica avanzata. La “firma elettronica avanzata” è una firma elettronica ottenuta attraverso una procedura informatica che garantisce la connessione univoca al firmatario e la sua univoca identificazione, creata con mezzi sui quali il firmatario può conservare un controllo esclusivo e collegata ai dati ai quali si riferisce in modo da consentire di rilevare se i dati stessi siano stati successivamente modificati.

Firma elettronica qualificata. Si definisce “firma elettronica qualificata” una firma elettronica avanzata che sia basata su un certificato qualificato e creata mediante un dispositivo sicuro per la creazione della firma.

Firma digitale. La “firma digitale” è una firma elettronica qualificata basata su chiavi asimmetriche.

Impronta. Per “impronta”, si intende una sequenza di simboli binari (bit) di lunghezza predefinita generata mediante l'applicazione di un'opportuna funzione di hash (quasi sempre l'algoritmo SHA-1) alla sequenza di bit che forma il documento di cui si vuole calcolare l'impronta.

Marca temporale. Per “marca temporale” si intende una “evidenza informatica che consente di rendere opponibile a terzi un riferimento temporale”. La marcatura temporale di un documento informatico consiste nella generazione, da parte di una terza parte fidata (le Certification Authority) di una firma digitale del documento (anche aggiuntiva rispetto a quella del sottoscrittore) cui è associata l'informazione relativa a una data e a un'ora certa. La marca temporale è sempre opponibile a terzi.

Responsabile della conservazione. Si definisce responsabile della conservazione la persona cui è deputata la definizione delle caratteristiche e dei requisiti del sistema di conservazione ed il corretto svolgimento del processo di conservazione sostitutiva dei documenti (analogici ed informatici) memorizzati su supporti ottici o altri supporti capaci di garantire la conformità  dei documenti agli originali.

Riferimento temporale. Si definisce riferimento temporale una informazione associata ad uno o più documenti informatici che attesta la data e l'ora di formazione del documento informatico che si intende conservare in modalità  sostitutiva, e che può essere una fattura elettronica oppure un libro giornale. Contrariamente alla marca temporale, è opponibile a terzi solo a discrezione del Giudice, in funzione delle procedure di sicurezza utilizzate.

POS, allievi e lavoratori, Io scelgo la sicurezza,

newsletter

Newsletter 18 giuno 2014

News – Categoria 'Generale'

Carrelli elevatori brevi spostamenti
Motorizzazione Civile della Provincia Autonoma di Trento
15 giugno 2014
” 
Quesiti prevenzione incendio
Ordine degli Ingegneri
14 giugno 2014


News – Categoria 'Sicurezza'

RISTRUTTURAZIONI EDILIZIE LE AGEVOLAZIONI FISCALI
Documento agenzia entrate maggio 2014
15 giugno 2014
” 
Vigilanza sulla formazione alla sicurezza
Regione Piemonte – Direzione Sanità 
13 giugno 2014
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Equiparazione degli allievi ai lavoratori
art. 2 del D.lgs. 81 2008
13 giugno 2014
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Io scelgo la sicurezza
strumento di comunicazione dedicato ai temi di igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro
11 giugno 2014
” 


News – Categoria 'Bandi e Concorsi'

BANDO CHECK-UP ENERGETICI
Camera di Commercio I.A.A. di Genova
15 giugno 2014

Il POS, CNI suggerisce come interpretare l’obbligo di pagamento

Il POS scatta alla richiesta del cliente ed è subordinato ad accordo preventivo tra le parti

CNI POS

Zambrano: “Nonostante tutti i tentativi compiuti, il governo non intende recedere dall'imporre indistintamente a tutti i professionisti un obbligo che si traduce nell'ennesimo favore al sistema bancario”. Il Consiglio Nazionale degli Ingegneri ha diffuso una circolare nella quale fornisce ulteriori chiarimenti in merito all'obbligo per i professionisti di accettare i pagamenti tramite POS.

Com'è noto, infatti, il Decreto cosiddetto “milleproroghe” ha stabilito che, a decorrere dalla data del 30 giugno 2014, anche chi esercita una professione regolamentata è tenuto ad accettare anche i pagamenti effettuati attraverso le carte di debito. L'importo minimo di valore della prestazione professionale, oltre il quale il cliente è legittimato ad avvalersi di tale modalità  di pagamento, è stato fissato in trenta euro. Sul piano strettamente operativo, il CNI precisa che le disposizioni di legge non obbligano il professionista a dotarsi del POS entro il 30 giugno 2014. Questi dovrà  farlo concretamente solo nel momento in cui il cliente manifesti l'intenzione di ricorrere a questa forma di pagamento. Al fine di prevenire possibili inconvenienti, il CNI suggerisce la possibilità  che professionista e cliente concordino preventivamente e per iscritto, al momento dell'incarico, la modalità  con la quale il pagamento sarà  effettuato.

Eventualmente specificando di volersi avvalere di una modalità  alternativa al POS. Su questa dibattuta questione è tornato ad esprimersi Armando Zambrano, Presidente del CNI: “Nonostante tutti i tentativi compiuti, sembra che il governo non intenda recedere dall'imporre indistintamente a tutti i professionisti l'obbligo di accettare pagamenti con carte di debito. Secondo le indicazioni pervenuteci, l'orientamento del Ministero dello Sviluppo Economico sembra essere quello di non adottare alcun ulteriore provvedimento o regolamento e lasciare che al 1″° luglio la norma entri in vigore così com'è, con la sola esclusione dei pagamenti per importi inferiori a trenta euro.” “Come già  detto in altre occasioni – prosegue Zambrano – ciò comporta un ulteriore regalo al sistema bancario a danno di professionisti e committenti. Le banche, infatti, potranno lucrare attraverso le commissioni sulle transazioni e i canoni di locazione dei POS, mentre professionisti e committenti dovranno necessariamente farsi di carico di costi aggiuntivi. Questi, oltre tutto, non porteranno nulla in termini di tracciabilità  in quanto, almeno per quanto riguarda le professioni tecniche, la totalità  dei pagamenti, a causa dell'entità  degli importi, avviene attraverso meccanismi tracciabili quali bonifici e assegni che, al contrario delle carte di debito, non hanno alcun costo di gestione o se ce l'hanno sono minimali”.

“a circolare in oggetto – conclude il Presidente degli Ingegneri – vuole fornire ai nostri iscritti indicazioni operative per esplicitare la portata dell'obbligo e per spiegare come lo stesso possa essere comunque subordinato all'accordo preventivo tra le parti”. Roma 10 giugno 2014

Allegati

fonte CNI