Sicurezza nei cantieri Inail video tutorial

INAIL pubblica un video tutorial per la prevenzione delle cadute dall’alto. Realizzato con animazione 3D, fornisce indicazioni per il corretto utilizzo dei sistemi di protezione individuale nei lavori in quota, riproducendo alcune situazioni concrete elaborate sulla base di leggi, circolari, linee guida e norme tecniche specifiche.

Sicurezza cantieri. Cantieri più sicuri: protezione individuale dalle cadute

Dal “sistema di trattenuta”, che impedisce la caduta dall’alto limitando il movimento del lavoratore in modo che non possa raggiungere la zona dove potrebbe rischiare di cadere, al “sistema di arresto caduta”, utilizzato nelle fasi di montaggio di un ponteggio, un nuovo video tutorial dell’Inail – prodotto dalla Direzione centrale pianificazione e comunicazione a partire dai contenuti di uno dei Quaderni Tecnici curati dal Dipartimento innovazioni tecnologiche e sicurezza degli impianti, prodotti e insediamenti antropici (Dit) – descrive in sette minuti i principali sistemi di protezione individuale dalle cadute.

UNO STRUMENTO UTILE PER L’INFORMAZIONE E LA FORMAZIONE DEI LAVORATORI Sicurezza cantieri

Per ciascuno degli scenari proposti sono elencati e descritti i componenti del sistema di protezione individuale più idoneo, il cui utilizzo non è facoltativo ma rappresenta uno specifico obbligo di legge, insieme ad alcune raccomandazioni per la scelta, il montaggio, l’uso e lo smontaggio del sistema di protezione utilizzato.

SECONDA PARTE

La seconda parte del video tutorial fornisce alcune raccomandazioni utili per la scelta, il montaggio, l’uso e lo smontaggio del sistema di protezione utilizzato. In particolare, è sempre preferibile scegliere il sistema che evita la caduta libera e seguire, durante l’utilizzo, le indicazioni fornite dal fabbricante. Prima di installare un sistema di protezione, inoltre, è necessario verificare le condizioni della struttura di ancoraggio (materiale base, dimensioni e spessore), della superficie di lavoro (presenza di ghiaccio, scivolosità), del tempo (vento, pioggia) e di tutti i componenti. Dopo lo smontaggio, invece, è importante controllare l’integrità di tutti i componenti, l’assenza di danni, deformazioni o ammaccature, la corretta mobilità delle parti e l’efficacia dei dispositivi di blocco e sblocco.

Amianto riconoscerlo consigli per pittori e gessatori.

Amianto: riconoscerlo, valutarlo e intervenire correttamente

Documento SUVA


L’amianto riconoscerlo

L’amianto (o asbesto) è un materiale fibroso, costituito da fibre minerali naturali appartenenti ai silicati e alle serie mineralogiche del serpentino (crisotilo o amianto bianco) e degli anfiboli (crocidolite o amianto blu). Le fibre minerali comprendono sia materiali fibrosi naturali, come l’amianto; sia fibre artificiali, tra le quali la lana di vetro, la lana di roccia, ed altri materiali affini.

L’amianto ha trovato un vasto impiego particolarmente come isolante o coibente e, secondariamente, come materiale di rinforzo e supporto per altri manufatti sintetici (mezzi di protezione e tute resistenti al calore).

Attualmente l’impiego è proibito per legge, tuttavia la liberazione di fibre di amianto da elementi strutturali preesistenti, all’interno degli edifici può avvenire per lento deterioramento di materiali che lo contengono oppure per danneggiamento diretto degli stessi da parte degli occupanti o per interventi di manutenzione.


Normativa Italiana

Con la legge 257 del 1992 è stata ormai vietata la produzione e l’installazione di materiali in amianto.

Nel documento sono presenti esempi/consigli per pittori e gessatori. Attenzione la normativa di riferimento è quella Elvetica.

Rinnovo di facciate
Ridipingere l’appartamento
Rifiuti su un cantiere di bonifica
Polvere prodotta da lavori effettuati nel locale adiacente

AMIANTO

Cosa fare in ITALIA

La tutela dal rischio amianto coinvolge tutti i proprietari di immobili o cose con amianto, singoli cittadini, aziende ma anche Enti Pubblici (Province, Comuni, Aziende Ospedaliere, …) che, supportati da professionisti che eseguono le verifiche e le bonifiche, provvedono a mantenere in sicurezza i materiali contenenti amianto.

La verifica della eventuale presenza di amianto e dello stato di conservazione è a carico del proprietario e/o del responsabile dell’attività che si svolge nell’immobile.

Sicurezza cantieri che beneficiano agevolazioni fiscali

sicurezza nei cantieri edili che beneficiano di agevolazioni fiscali

CNI e Ance hanno pubblicato il Vademecum “Sicurezza nel cantieri che beneficiano delle agevolazioni fiscali” che chiarisce i principali dubbi di imprese e professionisti sull’applicazione delle norme 

Circ. CNI n.904/XIX Sess./2022

Le recenti misure di incentivi fiscali per interventi di recupero edilizio hanno comportato un’intensificazione dell’attività in edilizia, imponendo una maggiore attenzione da parte di tutti i soggetti che operano a diverso titolo in cantiere per garantire il rispetto degli adempimenti in materia di tutela della salute e della sicurezza, ma anche collaborazione per la riduzione del fenomeno infortunistico nel settore.

Il presente documento è stato elaborato nell’ambito del Protocollo di intesa in materia di sicurezza sul lavoro stipulato tra ANCE e CNI, rinnovato nel gennaio 2021.

Per Ance, hanno collaborato con la Direzione Relazioni Industriali, la Direzione Politiche Fiscali, la Direzione Edilizia, Ambiente e Territorio, l’ufficio Tecnologie, normative tecniche e qualità delle costruzioni.

Per CNI hanno partecipato alla stesura del testo l’ing. Gaetano Fede, componente del Consiglio Nazionale – responsabile area sicurezza e prevenzione incendi, l’ing. Stefano Bergagnin, e l’ing. Andrea Galli, entrambi componenti del GdL Sicurezza del Cni.

Il cantiere temporaneo o mobile è definito come “qualunque luogo in cui si effettuano lavori edili o di ingegneria civile il cui elenco è riportato all’allegato X del D. Lgs. n. 81/08”.

Tale definizione è contenuta nel Titolo IV del Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i. (di seguito TU sicurezza).

Le disposizioni del capo I del Titolo IV si applicano nei cantieri temporanei o mobili che rientrano nella summenzionata definizione, pertanto anche nei cantieri che beneficiano di agevolazioni fiscali finalizzate al recupero o al restauro delle facciate esterne degli edifici esistenti (bonus facciate), nonché agli interventi di ristrutturazione edilizia (bonus ristrutturazioni o 110%).

Le recenti misure di incentivi fiscali per interventi di recupero edilizio hanno comportato
un’intensificazione dell’attività in edilizia, imponendo una maggiore attenzione da parte di tutti i soggetti che operano a diverso titolo in cantiere per garantire il rispetto degli adempimenti in materia di tutela della salute e della sicurezza e collaborazione per la riduzione del fenomeno infortunistico nel settore.

Guida Superbonus 110

Agenzia delle Entrate

SUPERBONUS 110% DETRAZIONI PER INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO, SISMA BONUS, FOTOVOLTAICO, COLONNINE DI RICARICA DI VEICOLI ELETTRICI, ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE (GIUGNO 2022)


Il decreto legge n. 34/2020 (decreto Rilancio) ha incrementato al 110% l’aliquota di detrazione delle spese sostenute per realizzare specifici interventi di efficienza energetica, riduzione del rischio sismico, installazione di impianti fotovoltaici e delle infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici (il cosiddetto Superbonus).

Norme e provvedimenti successivi (da ultimo, la legge di bilancio 2022, il decreto legge n. 4/2022, il decreto legge n. 17/2022 e il decreto legge n. 50/2022) hanno introdotto modifiche sostanziali alla disciplina che regola l’agevolazione e individuato
alcune misure di contrasto alle frodi.

Le disposizioni

Le disposizioni sul Superbonus consentono di fruire di una detrazione del 110% delle
spese e si aggiungono a quelle già vigenti che disciplinano le detrazioni dal 50 all’85%
delle spese spettanti per gli interventi di:

– recupero del patrimonio edilizio (previsti all’articolo 16-bis del Tuir), inclusi quelli antisismici (disciplinati dall’articolo 16 del decreto legge n. 63/2013 – cosiddetto “sismabonus”)

– riqualificazione energetica degli edifici (previsti all’articolo 14 del decreto legge n. 63/2013 – cosiddetto “ecobonus”). Per questi interventi, attualmente sono riconosciute detrazioni più elevate quando si interviene sulle parti comuni dell’involucro opaco per più del 25% della superficie disperdente o si consegue la classe media dell’involucro nel comportamento invernale ed estivo, ovvero quando gli interventi sono realizzati sulle parti comuni di edifici ubicati nelle zone sismiche 1, 2 o 3 e sono finalizzati congiuntamente alla riqualificazione energetica e alla riduzione del rischio sismico.

Il Superbonus spetta per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2025 per gli interventi effettuati da:

  • condomini;
  • persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arte o professione, per interventi su edifici composti da due a quattro unità immobiliari distintamente accatastate, anche se posseduti da un unico proprietario o in comproprietà da più persone fisiche;
  • organizzazioni non lucrative di utilità sociale, organizzazioni di volontariato e associazioni di promozione sociale.

Sono compresi gli interventi effettuati dalle persone fisiche sulle singole unità immobiliari all’interno dello stesso condominio o dello stesso edificio e quelli effettuati su edifici oggetto di demolizione e ricostruzione.

La misura della detrazione è la seguente:

  • 110% per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2023
  • 70% per quelle sostenute nel 2024
  • 65% per quelle sostenute nel 2025

Abitazione e sicurezza lavoro

Con una recente sentenza (n. 502/2022) la Corte d’Appello di Lecce ha riconosciuto la legittimità dell’ordinanza ingiunzione emessa nel 2017 dall’Ispettorato Territoriale del Lavoro di Brindisi nei confronti dei proprietari di un’abitazione nella quale erano stati eseguiti lavori edili impiegando manodopera in nero.

I fatti risalgono al 2016, quando personale dell’ITL di Brindisi effettuò un accesso ispettivo nel giardino di un’abitazione nella quale erano in corso lavori edili. Alla presenza del proprietario, venne accertato dei sei operai impiegati nei lavori, cinque erano “in nero”. All’ispezione era seguito, nel 2017, un provvedimento di ingiunzione, rispetto al quale il proprietario dell’immobile aveva proposto ricorso.

In primo grado, il Tribunale di Brindisi – Sezione Lavoro (sentenza n. 1267/2020) aveva accolto l’opposizione e, ritenendo fondate le doglianze del ricorrente, aveva annullato il provvedimento dell’ITL, ritenendo che i luoghi di privata dimora vadano esclusi dal “potere di ispezione“.

A distanza di un anno e mezzo, accogliendo il ricorso presentato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e dall’Ispettorato territoriale del Lavoro di Brindisi, i giudici di secondo grado hanno ribaltato la sentenza del Tribunale di Brindisi ed hanno stabilito che “… l’area destinata a cantiere edile, pur se di proprietà privata, non è qualificabile come luogo di privata dimora né come luogo in cui si svolgono attività destinate a rimanere riservate, trattandosi piuttosto di luogo aperto al pubblico, tant’è che gli ispettori del lavoro accedevano liberamente senza chiedere autorizzazione alcuna”.

I giudici del riesame hanno inoltre riaffermato la piena legittimità dell’ordinanza ingiunzione emessa dall’ITL, rigettando peraltro la doglianza relativa al presunto difetto di motivazione del provvedimento. “Secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale della Suprema Corte – si legge nella sentenza – l’autorità amministrativa non è tenuta, nell’ordinanza ingiunzione, a rispondere analiticamente e diffusamente alle censure avanzate dall’intimato, potendo semplicemente richiamare il verbale di accertamento, come avvenuto nel caso di specie“.

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Covid-19 nei cantieri edili

Protocollo con le linee guida per prevenire la diffusione del Covid-19 nei cantieri edili

IL MINISTRO DELLA SALUTE di concerto con
IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITÀ SOSTENIBILI
IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Al fine di consentire lo svolgimento in sicurezza delle attività nei cantieri, le stesse devono svolgersi nel rispetto del documento recante «Linee guida per la prevenzione della diffusione del COVID-19 nei cantieri», che costituisce parte integrante della presente ordinanza.

La presente ordinanza produce effetti a decorrere dalla data della sua adozione e fino al 31 dicembre 2022, fatte salve le specifiche disposizioni di legge vigenti in materia.
Le disposizioni della presente ordinanza si applicano anche alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano.

PROTOCOLLO CONDIVISO SULLE LINEE GUIDA PER LA PREVENZIONE DELLA DIFFUSIONE DEL COVID – 19 NEI CANTIERI

In relazione alla cessazione dello stato di emergenza e alla percentuale di vaccinazione della popolazione nazionale, si ritiene di adottare, ai sensi dell’articolo 10-bis del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, come sostituito dall’articolo 3 del decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24, le seguenti Linee Guida, al fine di consentire lo svolgimento delle attività in cantiere nella consapevolezza della necessità di contemperare, in relazione al rientro nell’ordinaria attività economico-sociale, in maniera appropriata il contrasto del rischio sanitario da infezione COVID-19.

Le Linee Guida contengono le misure di precauzione e seguono e attuano le prescrizioni del Legislatore e le indicazioni dell’Autorità sanitaria, con specifica attenzione all’ambiente di lavoro “cantiere”.

Tali misure si estendono ai datori di lavoro, ai lavoratori, ai lavoratori autonomi, ai tecnici e a tutti i soggetti che operano nel medesimo cantiere. Il coordinatore per la sicurezza, ove nominato ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, provvede a integrare il Piano di sicurezza e di coordinamento e la relativa stima dei costi con le misure contenute nelle presenti Linee Guida.

I committenti vigilano affinché nei cantieri siano adottate le predette misure di sicurezza anti-contagio.

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Superbonus 110 e SOA

Lavori sopra i 516mila euro, servirà la certificazione Soa. Gli artigiani: così si taglia fuori l’80 per cento delle imprese

Resta un rebus l’accesso al Superbonus 110% per i proprietari delle villette. Nonostante il decreto Aiuti abbia spostato dal 30 giugno al 30 settembre la data per raggiungere la soglia del 30% dei lavori realizzati (con spese sostenute fino al 31 dicembre 2022), rimangono non pochi ostacoli. Il primo è la ritrosia delle banche, che tendono a rifiutare le pratiche legate alla cessione del credito per via delle complessità burocratiche.

Un problema che il governo ha cercato di risolvere nel Decreto Aiuti con le nuove norme «sblocca cessioni» che sono però ancora in via di definizione. L’impossibilità di cedere il credito, non a caso, in molti casi si è tradotta in uno stop dei cantieri.

Il provvedimento prevede che, dal primo luglio 2023, per beneficiare dei bonus per lavori sopra i 516milla euro, ci si dovrà rivolgere a imprese con la certificazione SOA, finora necessaria alle aziende per partecipare ad appalti pubblici. L’emendamento è stato approvato dalle commissioni Industria e Finanze del Senato.

Protestano Confartigianato e Cna – “Il Parlamento si assume la grave responsabilità di escludere circa l’80% di micro e piccole imprese dal mercato della riqualificazione edilizia introducendo nuove e incomprensibili barriere burocratiche“. Lo dicono Confartigianato e Cna protestando contro una norma che rischia di penalizzare pesantemente la categoria.

Le scadenze – L’obbligo di richiedere la SOA scatterà dal primo gennaio: da quella data le imprese dovranno dimostrare di aver fatto almeno richiesta agli enti certificatori. Dal primo luglio dovranno invece aver ottenuto la certificazione per lavorare.

Dal 1° gennaio 2023 al 30 giugno 2023, per poter ottenere il Superbonus e gli altri bonus edilizi, le imprese chiamate ad eseguire i lavori in appalto o in subappalto dovranno:
– essere in possesso della qualificazione SOA, prevista dall’articolo 84 del Codice Appalti, al momento della sottoscrizione del contratto di appalto o subappalto;
– essere in possesso, al momento della sottoscrizione del contratto di appalto o subappalto, di un contratto con uno degli organismi di attestazione, finalizzato al rilascio dell’attestazione SOA.