Il project financing nella giurisprudenza e nel nuovo codice dei contratti

La definizione normativa di “project financing” è data dall’art.153, comma 1, del d.lgs. 163/2006:
si tratta della realizzazione di lavori pubblici o di lavori di pubblica utilità, inseriti nella programmazione triennale tramite contratti di concessione, con risorse totalmente o parzialmente a carico dei promotori stessi.
 

Nel project financing l’iniziativa imprenditoriale specifica da finanziare è valutata in funzione dell’analisi della redditività e dei flussi di cassa (cash flow) che essa è in grado di generare” che costituiscono la garanzia primaria per il rimborso del debito e per la remunerazione del capitale di rischio.

I protagonisti del projet financing sono:

–  il/i promotore/i che promuove la realizzazione dell’iniziativa sino alla fase gestionale ha il compito essenziale dell’implementazione del progetto, cioè la sua strutturazione sotto il profilo tecnico, giuridico, finanziario, la sottoscrizione dei relativi contratti, l’avvio dei lavori di realizzazione e l’erogazione dei relativi finanziamenti;  
      
– la società di progetto che subentra a titolo originario al concessionario o realizzatore, a cui viene affidata la gestione dell’opera una volta realizzata.

– i finanziatori, cioè le banche che intervengono nella fase di elaborazione del progetto come consulenti finanziari e organizzatori del prestito.   
Le fasi  del project financing si distinguono in :      identificazione del progetto e delle caratteristiche tecniche, economiche e finanziarie;      implementazione del progetto in cui si provvede alla realizzazione dell’opera;       gestione operativa dell’opera realizzata con il rimborso del debito finanziario mediante il flusso dei ricavi ed il ripagamento del capitale di rischio. 
“L’ articolo 37-bis della legge 11 febbraio 1994, n. 109, consente  la realizzazione di opere pubbliche con risorse totalmente o parzialmente a carico di soggetti privati. Possono presentare le proposte di cui al comma 1 i soggetti dotati di idonei requisiti tecnici, organizzativi, finanziari e gestionali, specificati dal regolamento (cfr. art.99 del d.P.R. 21 dicembre 1999, n.554, recante il “Regolamento di attuazione della legge 11 febbraio 1994, n.109, legge quadro in materia di lavori pubblici, e successive modificazioni)”; i soggetti di cui agli articoli 10( imprese individuali, società commerciali, società cooperative, ecc.) e 17, comma 1, lettera f  (società di ingegneria ).
Le proposte devono contenere uno studio di inquadramento territoriale e ambientale, uno studio di fattibilità, un progetto preliminare, una bozza di convenzione, un piano economico-finanziario, asseverato da un istituto di credito. Nella proposta di project financing ha ruolo centrale il piano economico-finanziario, la cui congruenza rappresenta una condizione preliminare ed essenziale per garantire l’attendibilità della proposta e la sua concreta fattibilità.

La realizzazione delle opere di urbanizzazione nel codice dei contratti pubblici

Le novità più rilevanti all'interno della nuova disciplina dei contratti pubblici attengono alle opere di urbanizzazione di importo inferiore alla soglia comunitaria, da realizzarsi nel contesto di un intervento edilizio diretto o di un piano attuativo preventivo.

Le opere suddette erano escluse dall'ambito oggettivo di applicazione della legge n. 109/1994 e venivano realizzate direttamente dall'esecutore dell'intervento edilizio a cui si connettevano.
Il d.lgs. n. 163/2006 distingue invece la realizzazione di opere di urbanizzazione primaria da quelle di secondaria, sempre come individuate dall'art. 4 della legge n.847/1964.
“In base al disposto di cui all'art. 122, comma 8 d.lgs. n. 163/2006, le opere di urbanizzazione primaria di importo inferiore alla soglia comunitaria possono essere realizzate dal soggetto che pone in essere il singolo intervento edilizio”.
Per le opere di urbanizzazione secondaria, valgono le regole di messa in concorrenza previste dal codice De Lise.

Il project financing nelle opere pubbliche

Di seguito viene proposta una schematizzazione delle procedure e degli interventi attivati durante l'iter del
project financing
1 – PROGRAMMAZIONE
1.0 Proposta di inserimento nel programma triennale
1.1 Programma triennale
1.1.1 Studio di prefattibilità tecnica ed economica
1.2 Avviso pubblico di sollecitazione
1.3 Consulenza dei potenziali promotori
'2 –' PROPOSTA
2.1 Presentazione delle proposte
Contenuti della proposta:
– studio di inquadramento territoriale ed ambientale
– studio di fattibilità
– progetto preliminare
– bozza di convenzione
– piano economica
– finanziario asseverato
– caratteristiche del servizio e della gestione
– elementi di valutazione per l'offerta economicamente pi' vantaggiosa
– indicazione delle garanzie offerte dal promotore– importo delle spese soctenute
3 APPROVAZIONE
3.1 Verifica formale delle proposte
3.2 Verifica sostanziale delle proposte
3.2.1 Richiesta di partecipazione al procedimento di valutazione
3.2.2 Procedimento comparativo delle proposte
3.3 Individuazione della proposta migliore
4.A INDIVIDUAZIONE DEL CONCESSIONARIO
4.1 Delibera di approvazione del progetto preliminare nomina del promotore
4.1.1 Approvazione del progetto preliminare
4.1.2 Richiesta dei pareri agli enti specifici
4.1.3 Modifiche del progetto preliminare
4.1.4 Aggiornamento dello strumento programmatorio
4.B INDIVIDUAZIONE DEL CONCESSIONARIO
4.2 Gara con procedura ristretta per l'individuazione dei competitors
4.2.1 Fase di richiesta di invito ad offrire da parte dei concorrenti
4.2.2 Fase di qualificazione dei concorrenti
4.2.3 Fase di invito presentare l'offerta
4.2.4 Fase di offerta da parte dei concorrenti
4.2.5 Fase di valutazione delle offerte
4.C INDIVIDUAZIONE DEL CONCESSIONARIO
4.3 Gara con procedura negoziata per l'individuazione del concessionario
4.3.1 Rilanci migliorativi
4.3.2 Verifica di anomalia
4.3.3 Diritto di prelazione
4.3.4 Rimborso delle spese
4.4 Stipula del contratto di concessione
5.A CONCESSIONE
5.1 Attività di progettazione
5.1.1 Progetto definitivo
5.1.2 Progetto esecutivo
5.B CONCESSIONE
5.2 Attività di esecuzione
5.2.1 Caso in cui il concessionario non l'esecutore dei lavori
5.C CONCESSIONE
5.3 Attività di gestione
5.3.1 Società di progetto
5.3.2 Stazione appaltante
5.3.3 Rischi nella fase di gestione
5.4 Conclusione della concessione

Lavori da eseguire previo computo metrico


 
 

Lavori da eseguire previo computo metrico

Quesito:

Stiamo realizzando in fase di progetto un piano integrato di intervento (PII) presso il Comune …, Durante la fase progettuale c'è stata da parte nostra l'intenzione di ampliare la volumetria esistente per un tot. Mc., il Comune nell'ambito del PII prevede la possibilità di ampliamento a condizione che si versi contributo pari a euro …. al Mc. Concordato l'importo il comune, nell'ambito del PII, non richiede la cifra pattuita in soldi, ma uno scambio con dei lavori da eseguire a nostro carico, previo computo metrico dettagliato da stilare a nostra cura. Il diverbio con il Comune nasce dal fatto che noi essendo esecutori di opere (quindi non committenti dovendo operare a termini di Legge abbiamo stilato il computo metrico (eseguito applicando i prezzi della CCIIA ) elencando anche i costi della pogettazione, della D.L., del collaudo. della sicurezza , ecc. che noi sopportiamo; Il comune al contrario ritiene che loro non sono soggetti a comprendere nel computo del PII anche questi importi ( precisando che sono lavori a scomputo di opere come per i P.L. ).

Risposta:

le opere che gli investitori possono eseguire a scomputo sono quelle di urbanizzazione primaria e secondaria previste da ciascun piano attuativo. Sono prestazioni regolate da una convenzione che qui viene modificata per l’ampliamento volumetrico, l’investitore deve fornire al comune le opere proporzionalmente additive alle stesse condizioni di quelle già convenzionate. Il costo della progettazione, del collaudo e della sicurezza sono un problema tecnici-investitori, non tecnici-amministrazione: quest’ultima ha diritto di ricevere opere dell’importo corrispondente agli oneri.

Edilizia, il software per trasmettere le Dia

12/02/2007 – È disponibile sul sito dell'Agenzia delle Entrate la versione 1.0 del pacchetto Edilizia per il sistema operativo Windows – EDIL10.exe, pubblicato a seguito dell’obbligo disposto dal provvedimento del 2 ottobre 2006, che impone ai Comuni di trasmettere, esclusivamente in via telematica, tramite il canale di cui ci si avvale per l'invio delle dichiarazioni e utilizzando la relativa abilitazione: i dati relativi a dichiarazioni di inizio attività, permessi di costruire e altri atti in materia di edilizia rilasciati ai sensi del Dpr 380/2001 e successive modificazioni. Questa comunicazione conterrà dati relativi all'ente dichiarante, agli esecutori e ai progettisti delle opere. Il programma si affianca al precedente Licenze 2.0 (trasmissione da parte degli uffici pubblici dei dati e delle notizie concernenti le concessioni, autorizzazioni e licenze e successive modificazioni, relativamente ai soggetti beneficiari), permettendo di comunicare i dati relativi ai codici: R1 – Rilascio delle concessioni (beneficiari) R2 – Rilascio delle concessioni (progettisti) R3 – Atti di cessazione, previsti nel decreto del 17 settembre 1999. La comunicazione va effettuata relativamente a denunce ricevute e atti emessi a partire dall'anno 2005. Per il primo invio – relativo al 2005 – la scadenza è fissata al 28 febbraio 2007, a regime sarà il 30 aprile di ogni anno per i dati relativi all'anno solare precedente, a partire dal 2006.

Sostenibilità in edilizia: in arrivo una norma UNI

Il progetto di norma internazionale ISO/DIS 15392 “Sustainability in building construction – General principles” ha raggiunto la fase di inchiesta pubblica. Il Consorzio Infotel ha messo a punto il Software Unico Edilizia . Gli argomenti legati allo sviluppo sostenibile sono di interesse globale; anche il settore dell'edilizia e delle costruzioni in genere ne è coinvolto, in modo particolare per i seguenti motivi: – è un settore chiave all'interno dell'economia nazionale; – è uno dei settori industriali più grandi, con relative conseguenze in termini di impiego, importanza economica e impatto ambientale; – la qualità degli edifici residenziali e delle infrastrutture è fondamentale nel determinare la qualità della vita; – i lavori di costruzione contribuiscono alla trasformazione dell'ambiente e implicano un considerevole utilizzo di energia e materiali, generando una considerevole quantità di rifiuti. Per l'applicazione del concetto di sostenibilità ad edifici specifici, è necessario far convergere le preoccupazioni a livello globale e gli obiettivi dello sviluppo sostenibile, oltre alle richieste e ai requisiti in termini di funzionalità, efficienza ed economicità del prodotto. Ad oggi le diverse parti interessate hanno prospettive e soluzioni differenti. I lavori di elaborazione dell'ISO/DIS 15392 sono seguiti, a livello internazionale, dall'ISO/TC 59/SC 17 e – come interfaccia nazionale – dal Gruppo di lavoro “Sostenibilità in edilizia” della commissione Processo edilizio dell'UNI.

Nuove regole per le fatture nell’edilizia. Reverse charge

Con la circolare n. 37/E del 29 dicembre l'agenzia delle Entrate ha illustrato le modalità di applicazione del reverse charge nel settore dell'edilizia. Le nuove modalità di fatturazione sono in vigore dal 1° gennaio. Reverse charge senza doppioni È scattato il meccanismo del reverse-charge nel settore dell'edilizia. L'inversione contabile, prevista dalla Finanziaria, interessa tutti i contribuenti che operano nell'edilizia e usano un codice di attività indicato nella sezione F della tabella Atecofin (codici da 45.11.0 a 45.50.0). L'agenzia delle Entrate, con la circolare 37/E del 29 dicembre (si veda «Il Sole-24 Ore» del 30 dicembre), ha infatti chiarito che il sistema del reverse-charge si applica alle operazioni di subappalto poste in essere da un contribuente la cui attività rientra nella sezione delle attività economiche Atecofin (2004). Se l'operazione viene effettuata da un contribuente la cui attività rientra tra quelle di cui alla sezione F va applicata l'inversione contabile e l'eventuale imposta assolta dall'appaltatore principale o dal subappaltatore potrebbe essere considerata indeducibile. Occorre, quindi, fare molta attenzione al meccanismo di applicazione dell'imposta (normale o reverse-charge), verificando l'effettiva attività svolta dal prestatore. Il prestatore Per l'applicazione dell'imposta con il meccanismo dell'inversione contabile, le operazioni indicate al comma 6 dell'articolo 17 del Dpr 633/72 sono considerate, per il prestatore, operazioni imponibili a tutti gli effetti, anche se ad aliquota zero. Pertanto il prestatore: – deve emettere fattura senza applicazione dell'Iva, indicando quale titolo di inapplicabilità l'articolo 17, comma 6; – può detrarre l'imposta assolta a “monte” sugli acquisti e sulle importazioni inerenti all'attività; – può esercitare il diritto al rimborso dell'Iva secondo le modalità di cui all'articolo 38-bis del Dpr 633/72, realizzandosi i presupposti di cui all'articolo 30, comma3 , lettera a), così come modificato dall'articolo 35, comma 6-bis, del Dl 223/06. Appaltatore o subappaltatore Nelle operazioni soggette a Iva con regime dell'inversione contabile il committente che riveste la qualifica di soggetto passivo d'imposta nel territorio dello Stato deve: – integrare la fattura emessa dal prestatore senza addebito d'imposta, indicando sul documento l'aliquota ordinaria e la relativa imposta; – annotare la fattura integrata nel registro delle fatture emesse o dei corrispettivi entro il mese di ricevimento della fattura o comunque entro 15 giorni dal ricevimento con riferimento al relativo mese, e nel registro degli acquisti anteriormente alla liquidazione periodica, ovvero alla dichiarazione annuale nella quale viene computata la detrazione. Anche se la circolare 37/2006 non ne parla, si deve ritenere possibile evitare la duplice formalità di numerazione e registrazione. Il committente potrebbe attribuire alla fattura una sola numerazione valida sia come acquisto sia come vendita ed eseguire una sola annotazione del documento in un unico registro sezionale. La risoluzione 144/E dell'8 settembre 1999 ha considerato ammissibile la procedura per gli acquisti intracomunitari di beni, a condizione che i dati complessivi siano riportati in un registro riepilogativo che consenta la liquidazione periodica dell'imposta secondo le ordinarie regole, nonché la rilevazione immediata delle fatture in caso di controllo.