Nuove regole per le fatture nell’edilizia. Inversione contabile Iva al via dal 1° gennaio
Solo per il subappaltatore opera il regime dell'inversione contabile, che non si applica alle prestazioni rese direttamente dall'appaltatore principale nei confronti di imprese di costruzione o ricostruzione. Queste alcune delle novità della circolare 37/E con la quale l'agenzia delle Entrate ha illustrato le nuove regole in vigore dal 1° gennaio del 2007. La circolare chiarisce che anche le prestazioni d'opera sono soggette all'inversione contabile, mentre le forniture con posa in opera e le prestazioni professionali di ingegnere, architetto e geometra sono fuori dal meccanismo. Restano escluse dal reverse charge anche le prestazioni che non si sostanziano in attività edilizie, quali l'installazione e la manutenzione di prati e giardini, la costruzione o installazione di attrezzature industriali, la produzione o l'installazione di infissi, porte e finestre quando il prestatore non si identifica nella sezione F dei codici Atecofin. Fuori anche i rapporti associativi svolti all'interno dei consorzi e altre strutture associative analoghe. La circolare conferma che l'applicazione del reverse charge decorre dal 1° gennaio 2007 per le operazioni che, a partire da tale data, saranno fatturate, o per le quali sarà effettuato il pagamento del corrispettivo o di parte di esso. Tuttavia restano valide le fatture emesse in precedenza secondo tale procedura, a seguito dell'entrata in vigore della direttiva Ue 69/06 (13 agosto 2006). Questo per la tutela del legittimo affidamento. Per individuare il settore interessato occorre far riferimento alla sezione F della tabella Atecofin (2004), che comprende: i lavori generali di costruzione, quelli speciali per edifici e opere di ingegneria civile, i lavori di completamento del fabbricato e di installazione in esso dei servizi. Le novità riguardano, pertanto, sia la costruzione di alloggi ed edifici che di autostrade, strade, porti, ossia tutte le opere del genio civile. Risolvendo un problema controverso, l'Agenzia ha poi chiarito che il reverse charge si applica se soggetti subappaltatori rendono servizi a imprese che si pongono quali appaltatori o, a loro volta, quali subappaltatori, in relazione alla realizzazione dell'intervento edilizio. Il regime dell'inversione contabile non si applica quindi alle prestazioni rese direttamente, in forza di contratti d'appalto, nei confronti di imprese di costruzione o di ristrutturazione. Se un'impresa che ha acquistato un terreno per costruire un fabbricato o un immobile per la sua ristrutturazione conclude un contratto d'appalto con una o più imprese che realizzano il manufatto, in tale caso non opera il reverse charge ma si applica il metodo ordinario della fattura con addebito d'imposta da parte dell'appaltatrice. Rientrano nel “reverse” anche i contratti d'opera (come lavori di intonacatura o tinteggiatura) in cui il lavoro personale del prestatore risulta prevalente rispetto all'organizzazione dei mezzi approntati per l'esecuzione del servizio.