indennità in favore dei pescatori autonomi

INPS: COVID-19 – indennità in favore dei pescatori autonomi

L’INPS, con il messaggio n. 267 del 21 gennaio 2021, fornisce ulteriori indicazioni operative per la verifica della qualifica di pescatore autonomo.

Ai fini della verifica della qualifica di “pescatore autonomo”, i lavoratori la cui istanza sia stata respinta per l’assenza del requisito in esame, in sostituzione della documentazione individuata al paragrafo 3 del messaggio n. 4358/2020, in sede di riesame, devono produrre alla Struttura territorialmente competente dell’Istituto apposita autodichiarazione, ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, in cui siano indicati in maniera chiara ed inequivocabile:

  • lo status di pescatore “autonomo”;
  • la natura del reddito derivante dall’attività di pesca. Inoltre, il richiedente deve presentare l’eventuale documentazione rilasciata dalla cooperativa attestante il pagamento della contribuzione previdenziale sul proprio reddito.

Le informazioni contenute nei documenti riportati in precedenza (autodichiarazione e documentazione rilasciata dalla cooperativa) dovranno appena possibile essere verificate dall’operatore di Sede mediante un controllo sui sistemi “Punto Fisco” e “Cassetto Previdenziale”.

Qualora tali puntuali verifiche abbiano esito positivo e in caso non vi siano ulteriori motivi di reiezione, sarà possibile procedere con l’accoglimento della domanda per la successiva erogazione dell’indennità di 950 euro.

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interpello n. 1 del 22 gennaio 2021

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha pubblicato l’interpello n. 1 del 22 gennaio 2021, con il quale risponde ad un quesito dell’Assohandlers, in merito alla possibilità che una società del settore aeroportuale “handling” ottenga l’estensione della CIGS, già in corso per i propri dipendenti, anche nei confronti dei lavoratori assunti dalla stessa società in occasione dell’aggiudicazione di un appalto di servizio, in applicazione della clausola sociale contenuta nel CCNL Trasporto aereo – parte speciale Handlers.

La risposta del Ministero del Lavoro

“Nel caso di specie, per lo svolgimento del servizio di handling in favore del medesimo vettore aereo nello stesso scalo aereoportuale si sono succedute due società appaltatrici.

E tuttavia, considerate le peculiari caratteristiche di tali servizi, si può individuare un continuum inscindibile tra l’attività precedentemente prestata dai lavoratori per l’appaltatore uscente e quella prestata, successivamente, dai medesimi per l’appaltatore subentrante.

In tali ipotesi si può ritenere soddisfatto il requisito dell’anzianità del lavoratore nell’attività appaltata, prendendo in considerazione il mero impiego del lavoratore nella medesima attività (e unità produttiva) oggetto dell’appalto, a prescindere dalla specifica azienda committente per la quale l’attività di handling è stata espletata.

Pertanto, ai fini del rispetto del requisito di cui al comma 3 dell’articolo 1 del d.lgs. n. 148/2015, per il settore dell’handling aeroportuale è sufficiente che il dipendente sia stato impiegato nella medesima attività (e unità produttiva) oggetto dell’appalto, a prescindere dalla specifica azienda committente per la quale tale attività è stata espletata e, dunque, il possesso da parte del lavoratore interessato dello specifico “know-how” maturato presso l’appaltatore uscente.

Una diversa interpretazione della disposizione, infatti, non terrebbe conto delle specifiche esigenze di questo settore produttivo, con la conseguenza di penalizzare ingiustificatamente i lavoratori occupati.”.

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Lavoro Notturno

Quadro Normativo e Sicurezza sul lavoro

ABC della Sicurezza ad uso dei lavoratori

A cura dell’ufficio Ambiente Salute e Sicurezza Uil Veneto
Versione Dicembre 2020

Sono circa 3 milioni i lavoratori italiani che svolgono lavoro notturno. Il lavoro notturno è un fenomeno in crescita in quanto molte attività richiedono oggi una turnazione di lavoro sul periodo notturno.

La prestazione di lavoro notturno rappresenta un obbligo per il lavoratore che ne sia richiesto.

Tuttavia la legge (D.Lgs. 8 aprile 2003 n.66) individua espressamente alcune categorie di lavoratori che hanno diritto ad essere esclusi (su loro richiesta) dall’obbligo, rimettendo, altresì, alla contrattazione collettiva la facoltà di estensione della categoria dei soggetti esonerabili.

Le alterazioni del ciclo sonno veglia hanno degli effetti negativi di lungo periodo sull’organismo dei lavoratori, come un maggior rischio di malattie cardiovascolari e oncologiche, che aumenta in modo proporzionale al numero di anni spesi adottando ritmi sfasati.

Questo tipo di impiego non segue il convenzionale periodo lavorativo di 8 ore diurne, bensì è caratterizzato da turni notturni, turni a rotazione oppure da ritmi di lavoro irregolari per periodicità. Se paragonati con individui che lavorano le tipiche 8 ore diurne, i soggetti che lavorano a turni, hanno un maggiore rischio di problemi di salute.

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